Regolamento
del Centro di dialettologia e di etnografia
del 18 dicembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
vista la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e il regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004;
vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014,
decreta:
Oggetto
Art. 1Il presente regolamento definisce l’attività del Centro di dialettologia e di etnografia del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Compiti
Art. 2Il Centro di dialettologia e di etnografia documenta, studia e valorizza la realtà linguistica ed etnografica della Svizzera italiana attraverso:
a)l'indagine della lingua, dei dialetti, della cultura popolare e del patrimonio materiale e immateriale;
b)la gestione e la valorizzazione della collezione etnografica del Cantone Ticino e di altre collezioni appartenenti allo Stato o in suo affidamento;
c)il coordinamento dei musei riconosciuti dal Cantone ai sensi della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
d)la collaborazione con istituti accademici e scolastici, enti, associazioni e persone che operano nel settore culturale con scopi di interesse pubblico;
e)la consulenza al pubblico.
Documentazione, studio e valorizzazione
Art. 31Il Centro di dialettologia e di etnografia promuove in proprio, nei limiti del possibile, la ricerca negli ambiti di sua competenza, e collabora per questo con istituti accademici e altri enti.
2Il Centro cura la diffusione dei risultati e delle conoscenze attraverso la pubblicazione di opere a stampa e digitali nonché l’organizzazione di eventi, corsi e manifestazioni.
3I programmi di ricerca più estesi, segnatamente il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana e il programma Onomastica ticinese, sono finanziati prioritariamente da enti esterni al Cantone.
4L’organizzazione e la vigilanza sulla qualità scientifica dei programmi di ricerca e delle iniziative di ampia portata realizzati dal Centro sono definiti da regolamenti specifici emanati dal Dipartimento.
Conservazione e gestione delle collezioni
Art. 41Il Centro di dialettologia e di etnografia provvede alla corretta conservazione e al restauro degli oggetti e dei materiali delle collezioni, alla loro catalogazione e alla pubblicazione dei relativi dati.
2Il Centro integra la collezione appartenente al Cantone in base a una politica di acquisizione in accordo con i musei regionali, accettando donazioni e provvedendo all’acquisto di testimonianze materiali, entro i limiti delle risorse disponibili.
3Il Centro organizza e partecipa a esposizioni, progetti e iniziative destinate a promuovere la conoscenza dei beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento.
4Le donazioni e gli acquisti, come pure il prestito di oggetti e la messa a disposizione di materiali audiovisivi a terzi, sono vincolati alla stipulazione di contratti specifici.
Sostegno e promozione della rete museale etnografica
Art. 5Il Centro di dialettologia e di etnografia:
a)gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
b)valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
c)fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la valorizzazione e la mediazione;
d)fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento di oggetti;
e)promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di formazione;
f)supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione dei musei etnografici ticinesi.
Consulenza
Art. 61La consulenza e il supporto tecnico del Centro di dialettologia e di etnografia in favore dei musei regionali riconosciuti dal Cantone sono gratuiti, sempre che l’impegno sia compatibile con una gestione amministrativa razionale.
2La consulenza al pubblico è gratuita, se l’impegno non supera l’ora di lavoro.
3Per le consulenze che richiedono un impegno maggiore, per le prestazioni di restauro e conservazione materiale e per le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati al beneficiario in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
4Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni dei funzionari dell’Amministrazione cantonale.
Competenze decisionali
Art. 7Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:
a)al direttore del Centro di dialettologia e di etnografia fino a 10'000 franchi;
b)al direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
c)al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
d)al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Pubblicato nel BU 2024, 350.