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 Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informaione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024

Decreto esecutivo

concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia

del 18 dicembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 100 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 17 settembre 2024;

vista la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (LEn);

vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE);

vista la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23 dicembre 2011,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Oggetto

Art. 1Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali a favore dell’efficacia ed efficienza energetica, della conversione delle energie di origine fossile, della produzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, dell’informazione e della consulenza nel settore dell’energia e fissa il credito destinato allo scopo per il periodo 2025-2031.

 

Credito disponibile

Art. 2Per i provvedimenti di cui all’articolo 1 il credito disponibile è fissato a 95 milioni di franchi ed è così ripartito:

 

Efficacia ed efficienza energetica

– Risanamento edifici

– Nuovi edifici ad elevato standard energetico

– Processi industriali, commercio e servizi

50 milioni

 

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili

– Energia solare termica

 

1 milione

 

Conversione energetica

– Conversione da riscaldamento elettrico diretto o a combustibili fossili

– Sostituzione di pompe di calore vetuste

 

40 milioni

 

Informazione e consulenza

– Certificazioni/consulenze

– Provvedimenti indiretti della politica energetica comunale

 

4 milioni

 

Capitolo secondo

Autorità competenti e procedura

 

Autorità competenti

Art. 31Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi le decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

2In ogni caso la SPAAS istruisce la pratica, adotta i necessari provvedimenti istruttori ed esegue i controlli.

3Nell’applicazione del presente decreto esecutivo, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

4Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo e statistico i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

 

Procedura

Art. 41Le richieste per l'ottenimento degli incentivi devono essere presentate, complete di tutta la documentazione richiesta, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare:

a)modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);

b)modulo di dichiarazione di fine lavori.

2Per gli incentivi di cui all’articolo 14 è necessario presentare unicamente il modulo di richiesta di incentivo.

3L’incentivo è al beneficio del proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del modulo di dichiarazione di fine lavori; per gli incentivi di cui all’articolo 14, del proprietario al momento dell’inoltro del modulo di richiesta di incentivo.

4La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro del modulo di richiesta di incentivo.

5La SPAAS può in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.

 

Capitolo terzo

Condizioni e ammontare degli incentivi

 

Condizioni generali

Art. 51Se non specificato altrimenti, la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS. L’autorizzazione preventiva non conferisce comunque diritto alla concessione dell’incentivo.

2A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS può prorogare i termini di decadenza indicati negli articoli seguenti.

3Gli incentivi previsti dagli articoli 7-13 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell’autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui all’articolo 11.

4Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'articolo 14, per i quali è necessario presentare unicamente il modulo di richiesta di incentivo.

5Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.

6Gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 10 capoversi 2 e 4.

7Per l’ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo deve essere raggiunto un ammontare minimo di incentivo di 1'000 franchi per ogni richiesta. Fanno eccezione gli incentivi di cui all’articolo 14.

8L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'articolo 7 capoverso 3 e agli articoli 10 e 14.

9Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non è sufficiente.

10Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. Eccezioni possono essere concesse laddove il quadro normativo o la disponibilità della tecnologia o delle risorse lo richiedano.

11Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024.

 

Risanamento energetico degli edifici

Art. 61Edifici esistenti soggetti ad un miglioramento dell’isolamento termico sono al beneficio degli incentivi di cui all’articolo 7. Ulteriori incentivi sono concessi per il raggiungimento di uno standard energetico in accordo con l’articolo 8.

2Per edifici esistenti si intende costruiti o risanati prima dell’anno 2000; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

3Sono al beneficio degli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 solo gli edifici già riscaldati.

4Per l’allestimento della richiesta di incentivo di cui agli articoli 7 e 8 fanno stato le indicazioni contenute nel documento «Linee guida al risanamento energetico degli edifici» pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi.

5Gli edifici soggetti all’obbligo del rispetto degli articoli 12 e 15 del regolamento sull’utilizzazione dell’energia del 15 marzo 2023 (RUEn) possono beneficiare degli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 solo se il risanamento raggiunge e ottiene una certificazione Minergie.

6Il diritto all’incentivo di cui agli articoli 7 e 8 decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

 

Risanamento energetico degli edifici - Risanamento Base

Art. 71Per miglioramenti dell’isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a fr. 60/m2 per i singoli elementi costruttivi seguenti:

a)tetto, a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2K;

b)pareti verso l’esterno (facciate) e/o muri verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2K. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente U ≤ 0.25 W/m2K;

c)pavimenti verso l’esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente U ≤ 0.20 W/m2K. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente U ≤ 0.25 W/m2K.

2Le singole richieste di cui al capoverso 1 soggette ad incentivi a partire da 10'000 franchi devono essere corredate di un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio federale dell’energia, pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE dell’edificio risanato.

3In linea di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio. La prestazione propria non può essere rivendicata e vengono pertanto riconosciuti tutti i m2 fino all’importo massimo dei costi dei materiali.

4Nel caso di un risanamento termico del tetto conformemente al capoverso 1 lettera a, combinato con un progetto di inverdimento dello stesso conformemente alla norma SIA 312:2013, è previsto un ulteriore incentivo di fr. 30/m2.

 

Risanamento energetico degli edifici - Edifici Certificati

Art. 81In caso di etichettatura CECE, per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi:

a)un incentivo pari al 140% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe B alla voce «efficienza energetica dell’involucro» e in classe B alla voce «efficienza energetica globale» secondo l’etichetta energetica CECE;

b)un incentivo pari al 160% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe A alla voce «efficienza energetica dell’involucro» e in classe B alla voce «efficienza energetica globale» secondo l’etichetta energetica CECE.

2In caso di certificazione Minergie, per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi:

a)un incentivo pari al 220% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati Minergie;

b)un incentivo pari al 240% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati Minergie-P o Minergie-A;

c)un incentivo di 10'000 franchi per l’ottenimento del complemento Minergie-ECO.

3Gli incentivi di cui al capoverso 1 non possono essere cumulati con quelli di cui al capoverso 2.

4Le singole richieste di cui al capoverso 1 devono essere corredate di un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell’inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell’Ufficio federale dell’energia, pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell’etichettatura CECE dell’edificio risanato.

5Le singole richieste di cui al capoverso 2 devono essere corredate di una certificazione provvisoria Minergie, allestita e presentata prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie.

 

Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

Art. 91Per la realizzazione di nuovi edifici o di ampliamenti di edifici esistenti certificati Minergie-P o Minergie-A è accordato un incentivo pari a fr. 100/m2 della nuova superficie di riferimento energetico AE.

2Per l’ottenimento del complemento Minergie-ECO ad una delle certificazioni Minergie di cui al capoverso 1 è accordato un ulteriore incentivo di fr. 20/m2 di superficie di riferimento energetico AE.

3Le singole richieste di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere corredate da una certificazione

provvisoria Minergie, allestita e presentata prima dell’inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie.

4Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

 

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 101Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese è accordato un incentivo pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un importo massimo di 10'000 franchi. La SPAAS può rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto di analisi.

2In alternativa all’incentivo di cui al capoverso 1 possono essere riconosciuti, fino ad un massimo di 10'000 franchi, i seguenti costi:

a)costo del primo anno di adesione a una delle organizzazioni riconosciute dalla Confederazione per lo svolgimento di un’analisi energetica comportante la domanda di rimborso della tassa sul CO2: Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) o Cleantech Agentur Schweiz (act);

b)l’ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energo.

3Per la sottoscrizione con la Confederazione di un accordo vincolante al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera a, comportanti il rimborso della tassa sul CO2, è concesso un ulteriore incentivo di 5'000 franchi.

4Per una consulenza riconosciuta da Reffnet.ch viene riconosciuto un incentivo pari al costo della consulenza, al netto di altri incentivi, fino ad un massimo di 10'000 franchi.

5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo non viene inoltrato alla SPAAS l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

 

Impianti solari termici

Art. 111Per l’installazione su edifici esistenti di collettori solari termici è accordato un incentivo pari a fr. 2'400 + fr. 1'000/kWth.

2I collettori solari devono essere repertoriati sul sito internet www.listacollettori.ch e deve essere fornita la Garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia. L’incentivo viene concesso unicamente per impianti con potenza termica nominale di almeno 2 kWth.

3Gli impianti la cui potenza termica nominale supera i 20 kWth devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva secondo le prescrizioni di Swissolar.

4L’incentivo non può essere cumulato con gli incentivi di cui all’articolo 8.

5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

 

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas)

Art. 121Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) in edifici esistenti sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua) o con un impianto a pellet:

a)pompa di calore aria/acqua: fr. 7'000 + fr. 180/kWth;

b)pompa di calore acqua/acqua o salamoia/acqua: fr. 4'800 + fr. 360/kWth;

c)impianto a pellet automatizzato inferiore a 20 kWth: fr. 7'000;

d)impianto a pellet automatizzato a partire da 20 kWth: fr. 360/kWth;

e)stufa a pellet a carica manuale: fr. 3'000;

2Per gli incentivi di cui al capoverso 1 valgono le seguenti condizioni:

a)per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);

b)per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione pompe termiche di Svizzera
Energia;

c)per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla trivellazione sia in possesso del Marchio di qualità per le imprese di trivellazione di sonde geotermiche;

d)gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere progettati e corredati della documentazione necessaria conformemente a quanto indicato nel documento «Certificati richiesti per impianti a legna» pubblicato nell sito internet www.ti.ch/incentivi;

3Qualora la conversione implicasse l’installazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all’interno dell’edificio è accordato un ulteriore incentivo di fr. 5'000 + fr. 100/kWth.

4Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui all'articolo 8.

5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

 

Sostituzione di una pompa di calore

Art. 131Per la sostituzione di una pompa di calore esistente (installata prima dell’anno 2000) usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua) è accordato un incentivo di 4'000 franchi.

2Per l’incentivo di cui al capoverso 1 valgono le seguenti condizioni:

a)per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);

b)per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di Svizzera
Energia;

c)per la posa di sonde geotermiche è necessario che l’impresa addetta alla trivellazione sia in possesso del Marchio di qualità per le imprese di trivellazione di sonde geotermiche.

3Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui all'articolo 8.

4Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.

 

Certificazioni/Consulenze

Art. 141Per l’allestimento di un’etichetta energetica CECE è accordato un incentivo di 200 franchi.

2Per l’allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus, o in alternativa di un’analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, è accordato un incentivo di 500 franchi. L’incentivo non è cumulabile con gli incentivi di cui al capoverso 1.

3Per l’ottenimento di una certificazione provvisoria Minergie è accordato un incentivo di 1'000 franchi.

4Per l’ottenimento di un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE è accordato un incentivo di 500 franchi.

5Per la consulenza energetica «Bussola energia» promossa da TicinoEnergia è accordato un incentivo di 500 franchi.

6Le richieste di incentivo di cui al presente articolo vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito modulo al più tardi entro due mesi dalla data di emissione della fattura o del rilascio della certificazione/consulenza. Ogni tipologia di incentivo è riconosciuta una sola volta per oggetto.

 

Politica energetica nei Comuni

Art. 151Ai Comuni sono concessi incentivi per le seguenti attività approvate dal competente organo decisionale comunale (misure indirette):

a)attività di informazione e sensibilizzazione (anche tramite una pianificazione annuale);

b)piano energetico e climatico comunale;

c)piano d’illuminazione pubblica;

d)consulenze energetiche ai cittadini tramite uno sportello energetico;

e)analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare comunale (previa presentazione di un rapporto con le specifiche);

f)certificazione e ricertificazione «Città dell’energia» (costi effettivi sostenuti);

g)applicazione Controllo prescrizioni di cantiere (CPC);

h)altri progetti comunale esemplari e innovativi.

2L’ammontare dell’incentivo corrisponde al 30% dei costi effettivi riconosciuti.

3La SPAAS si riserva la facoltà di rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità della documentazione accompagnante la richiesta d’incentivo.

4Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo il progetto o le attività non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il formulario di dichiarazione di fine lavori.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Disposizione transitoria

Art. 16Il presente decreto esecutivo si applica anche alle richieste di incentivo ancora pendenti pervenute nell'ambito del decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.

 

Entrata in vigore

Art. 171Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2Esso decade con l’esaurimento del credito o al più tardi il 31 dicembre 2031.

 

 

Pubblicato nel BU 2024, 356.