Decreto esecutivo
concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento
del 18 dicembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 27 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 40 milioni di franchi per la promozione e realizzazione di progetti di produzione e distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento in Ticino del 17 settembre 2024;
vista la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (LEn);
vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE);
vista la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23 dicembre 2011,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Oggetto
Art. 1Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali a favore di progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento e fissa il credito destinato allo scopo.
Capitolo secondo
Autorità competenti e procedura
Autorità competenti
Art. 21Le decisioni di concessione degli incentivi sino a 50’000 franchi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). Per incentivi sino a 100'000 franchi e, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 6 di competenza della Sezione forestale (SF), le decisioni sono emanate dalla Divisione dell’ambiente mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.
2In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.
3Nell’applicazione del presente decreto esecutivo, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
4Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo e statistico i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.
Procedura
Art. 31Le richieste per l'ottenimento degli incentivi devono essere presentate, complete di tutta la documentazione richiesta, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare:
a)modulo di richiesta di incentivo (prima dell’inizio dei lavori);
b)modulo di dichiarazione di fine lavori.
2L’incentivo è al beneficio del proprietario dell’opera oggetto di incentivo al momento dell’inoltro del modulo di dichiarazione di fine lavori.
3La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro del modulo di richiesta di incentivo.
4La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.
Capitolo terzo
Condizioni e ammontare degli incentivi
Condizioni generali
Art. 41Se non specificato altrimenti, la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell’inoltro della richiesta di incentivo. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o dalla SF. L’autorizzazione preventiva non conferisce comunque diritto alla concessione dell’incentivo.
2A seguito di una richiesta motivata, la SPAAS o la SF possono prorogare i termini di decadenza indicati negli articoli seguenti.
3Gli incentivi previsti dagli articoli 7 e 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato.
4Il versamento dell’incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS o alla SF tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori. Per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 9 la SPAAS e la SF possono autorizzare il versamento di acconti sino a concorrenza dell'80% dell’importo di incentivo concesso.
5Oggetti di proprietà della Confederazione o del Cantone così come gli edifici soggetti all’esenzione dalla tassa sul CO2 non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo.
6Per l’ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo deve essere raggiunto un ammontare minimo di incentivo di 1'000 franchi per ogni richiesta.
7L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'articolo 10.
8Una lista d’attesa può essere introdotta se sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non è sufficiente.
9Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. Eccezioni possono essere concesse laddove il quadro normativo o la disponibilità della tecnologia o delle risorse lo richiedano.
10Gli oggetti e i provvedimenti al beneficio degli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi erogati dal decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024.
Studi di fattibilità e progetti di massima
Art. 51Per l’elaborazione di studi di fattibilità e progetti di massima per reti di teleriscaldamento è accordato un incentivo fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di 50'000 franchi. La SPAAS si riserva la facoltà di rifiutare l’incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.
2Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.
Impianti a legna
Art. 61Per la realizzazione di impianti a cippato di legna è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)l'impianto ha una potenza termica (al focolare) minima di 70 kWth;
b)l’impianto è dotato di filtro per l’abbattimento di polveri fini;
c)l’impianto a legna copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;
d)il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all’articolo 28 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
e)l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2Per la realizzazione di impianti che impiegano legname di scarto o di rifiuti di legname, con o senza cippato di legna ai sensi del capoverso 1, è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)l'impianto ha una potenza termica minima di 500 kWth;
b)l’impianto è dotato di filtri per l’abbattimento di polveri fini e di ossidi di azoto;
c)l’impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;
d)il legname di scarto o i rifiuti di legname sono conformi alle categorie AI o AII della tabella della classificazione del legno usato secondo OPSR pubblicata dall'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel sito internet www.ti.ch/rifiuti;
e)il combustibile proviene dalla raccolta sul territorio ticinese;
f)l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
3Gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere progettati e corredati della documentazione necessaria conformemente a quanto indicato nel documento «Certificati richiesti per impianti a legna» pubblicato nel sito internet www.ti.ch/incentivi;
4Per la realizzazione di impianti di cui ai capoversi 1 e 2 sono accordati gli incentivi seguenti, determinati sulla base della potenza nominale installata:
a)per potenze fino a 200 kWth: fr. 10'000 + fr. 100/kWth;
b)per potenze da 200 a 500 kWth: fr. 30'000 più fr. 1'000 per ogni kWth eccedente i 200 kWth;
c)per potenze superiori a 500 kWth: fr. 100'000+ fr. 500/kWth.
5Qualora gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 prevedano una produzione di energia elettrica accoppiata a quella del calore, è accordato un ulteriore incentivo pari a fr. 200/kWel.
6Per la sostituzione di impianti di cui al capoverso 1 esistenti, ma tecnologicamente superati, è accordato un incentivo pari al 20% di quello definito dal capoverso 4.
7Per gli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 è corrisposto un contributo per i filtri per l’abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell’investimento riconosciuto.
8Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
Impianti per lo sfruttamento della biomassa
Art. 71Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa (escluso il legno) è accordato un incentivo se:
a)l’impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all’anno;
b)l’impianto è conforme al Piano di gestione dei rifiuti (PGR);
c)l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento della biomassa è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti, ritenuto un importo massimo di 100'000 franchi.
3Il diritto all’incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il modulo di dichiarazione di fine lavori.
Pompe di calore di grande potenza
Art. 81Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento del calore ambiente (pompe di calore) è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti relativi all’impiantistica della centrale se:
a)la potenza termica nominale dell’impianto è di almeno 200 kWth;
b)l’impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.
2Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
Reti di teleriscaldamento
Art. 91Per la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto del calore in reti di teleriscaldamento è accordato un incentivo pari al 20% dei costi d’investimento riconosciuti.
2Il diritto all’incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell’impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.
Allacciamento a una rete di teleriscaldamento
Art. 101Per l'allacciamento di nuovi edifici così come di edifici esistenti a una rete di teleriscaldamento è accordato un incentivo di fr. 8'000 + fr. 40/kWth.
2Qualora l'allacciamento di cui al capoverso 1 avvenga con una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di un impianto di riscaldamento con pompa di calore è accordato un ulteriore incentivo di 7'000 franchi, subordinato alle seguenti condizioni:
a)per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kWth è richiesta la Certificazione dell’impianto secondo Modulo di sistema (www.pdc-modulo-sistema.ch);
b)per impianti di riscaldamento con pompa di calore da 15 kWth fino a 100 kWth è richiesto il Marchio di qualità internazionale dell’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP e deve essere fornita la Garanzia di prestazione Pompe termiche di Svizzera
Energia.
3Nell'ambito di una conversione di impianti di riscaldamento esistenti elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale (primari) con l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento, qualora l'allacciamento implicasse l’installazione per la prima volta di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all’interno dell’edificio è accordato un ulteriore incentivo di fr. 5'000 + fr. 100/kWth.
4Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto esecutivo concernente l’accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell’informazione nel settore dell’energia del 18 dicembre 2024.
5Il diritto all’incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l’apposito modulo di dichiarazione di fine lavori.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Disposizione transitoria
Art. 11Il presente decreto esecutivo si applica anche alle richieste di incentivo ancora pendenti pervenute nell'ambito del decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.
Entrata in vigore
Art. 121Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2Esso decade con l’esaurimento del credito.
Pubblicato nel BU 2024, 363.