Legge
sulla gestione delle acque
(LGA)
del 21 gennaio 2025 (stato 1° gennaio 2026)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7792 del 19 febbraio 2020;
visto il rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia n. 7792 R del 19 dicembre 2024,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione
Art. 11La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono generare.
2Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle forze idriche e di sistemazione dei corpi d’acqua.
Scopi e principi
Art. 21Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di:
a)mantenere e migliorarne la qualità;
b)assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltura, dell’industria e di quelli legati alla politica energetica;
c)preservare e migliorare i corpi d’acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle persone, del territorio e dei beni importanti.
2La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo naturale dell’acqua.
Capitolo secondo
Strumenti di gestione delle acque
Norme comuni
Art. 31Il Consiglio di Stato disciplina le procedure relative agli strumenti di gestione delle acque.
2Gli strumenti di gestione delle acque sono elaborati in base allo sviluppo territoriale e allo stato della tecnica. Qualora abbiano effetti prolungati nel tempo, essi sono riesaminati e se del caso rielaborati secondo le scadenze stabilite dal Consiglio di Stato.
3Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani pubblicati, adottati e, ove previsto, approvati in forma di geodati.
Piano cantonale della gestione delle acque
Art. 41Il piano cantonale della gestione delle acque (di seguito PCGA) stabilisce gli indirizzi e i piani d’azione della gestione integrata delle acque in modo coordinato con le altre politiche settoriali.
2Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.
3Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dallo stesso sono integrati nelle schede del piano direttore.
Catasto delle acque e inventario dei prelievi
Art. 51Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornati il catasto delle acque e l’inventario dei prelievi.
2Il catasto delle acque indica a scopo informativo:
a)i corsi d’acqua e le sorgenti;
b)i laghi;
c)gli acquiferi rilevanti.
3Nell’inventario dei prelievi sono iscritti i prelievi di acque conformemente alle disposizioni del diritto federale. Tutte le autorizzazioni e concessioni di prelievo sono riportate nell’inventario dalle autorità che le hanno emanate oppure su richiesta del beneficiario.
Piani per la protezione delle acque
Art. 61Il piano dei settori di protezione delle acque, che suddivide il territorio in comparti a seconda dei pericoli per le acque superficiali e sotterranee, è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.
2Il piano di protezione delle acque sotterranee (di seguito PPAS) indica le zone di protezione delle acque sotterranee e stabilisce le misure di protezione nonché le limitazioni dei diritti di proprietà per ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d’interesse pubblico o impianto d’alimentazione degli acquiferi d’interesse pubblico. Esso è elaborato e attuato dal beneficiario o dal proprietario della captazione o dell’impianto, al quale, se del caso, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di espropriazione. Il PPAS è in ogni caso adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale ed è approvato dal Consiglio di Stato.
3Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e l’alimentazione degli acquiferi ed è adottato dal Consiglio di Stato sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici interessati.
Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia
Art. 71Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (di seguito PSTAG) delimita le aree idonee all’utilizzo di tale energia in funzione della protezione delle acque sotterranee. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque sotterranee.
2Esso è allestito e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.
Piani dello smaltimento delle acque
Art. 81Il piano regionale di smaltimento delle acque (di seguito PRS) è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, quando le misure di protezione delle acque in vigore in questi ultimi devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un’adeguata protezione delle acque in una determinata regione e idrologicamente unitaria. Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli enti che svolgono compiti di interesse pubblico.
2Il piano generale di smaltimento delle acque (di seguito PGS) specifica per ogni Comune gli impianti necessari a un’adeguata protezione delle acque nonché a un appropriato smaltimento delle acque di scarico sull’intero territorio comunale.
3Il PGS è allestito dal Municipio, che lo pubblica per 30 giorni, durante i quali ogni cittadino del Comune e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo può presentare osservazioni. Il PGS è in seguito sottoposto al preavviso del Dipartimento e adottato dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il preavviso del Dipartimento è vincolante. Il Consiglio di Stato dettaglia la procedura; per modifiche di secondaria importanza può prevedere una procedura semplificata, non soggetta all’adozione dell’Assemblea o del Consiglio comunale.
4Se i Comuni non adempiono al loro obbligo, il Consiglio di Stato può adottare misure sostitutive.
5I Comuni possono allestire un PGS sovracomunale per favorire la gestione integrata delle acque in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente per motivi finanziari e/o ambientali. Per gli stessi motivi l’allestimento di questo piano può essere imposto dal Consiglio di Stato. Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS comunali.
Piani dell’approvvigionamento idrico
Art. 91Il piano cantonale dell’approvvigionamento idrico (di seguito PCAI) è adottato dal Consiglio di Stato con il coinvolgimento dei Comuni e stabilisce, in modo vincolante per il Cantone, i Comuni e gli altri enti pubblici, i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico. In particolare esso indica:
– i Comuni che vi devono far capo;
– gli impianti pubblici necessari ad assicurare l’approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità;
– un programma di attuazione degli impianti;
–gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione;
–un piano finanziario.
2Il piano generale dell’acquedotto (di seguito PGA) indica gli impianti destinati ad assicurare l’approvvigionamento idrico sul territorio comunale. La sua adozione e la sua modifica presuppongono l’allestimento di un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico comunale; la procedura segue per analogia quella prevista per il PGS ed è dettagliata dal Consiglio di Stato.
Piani delle sistemazioni dei corpi d’acqua
Art. 101Il Consiglio di Stato adotta un piano delle rivitalizzazioni che stabilisce, su scala cantonale, i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per l’attuazione delle stesse; esso contiene inoltre i dati riguardanti:
–lo stato ecomorfologico delle acque;
–gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
–il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque.
2Il piano dei risanamenti è adottato dal Consiglio di Stato e indica, secondo i disposti del diritto federale, i tratti d’acqua da risanare dal profilo:
–dei deflussi residuali;
–dei deflussi discontinui;
–del bilancio in materiale detritico;
–della libera migrazione dei pesci.
3Il piano dei risanamenti può essere allestito per singoli comprensori ed è vincolante per le autorità.
Autorizzazioni e concessioni
a) competenze
Art. 11Salvo diversa disposizione, le decisioni sulle domande di autorizzazione o di concessione competono al Consiglio di Stato.
b) durata
Art. 12Di regola le autorizzazioni hanno una durata massima di venti anni e le concessioni di quaranta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate massime inferiori.
c) modifica, revoca e trasferimento
Art. 131Per motivi di interesse pubblico, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell’atto stesso, la modifica o la revoca delle concessioni sono possibili per motivi di interesse pubblico e previo versamento di una piena indennità al beneficiario.
2Le autorizzazioni o le concessioni possono essere revocate in ogni tempo e senza indennità se sono state ottenute con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.
3Il loro trasferimento a terzi può avvenire unicamente con il consenso preventivo dell’autorità che le ha rilasciate.
d) estinzione
Art. 141Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono alla scadenza della loro durata o per la rinuncia del beneficiario.
2Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se:
a)il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall’atto di autorizzazione o concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione o per la messa in esercizio degli impianti in esso previsti, a meno che, secondo le circostanze, ragioni d’equità non ne giustifichino una proroga;
b)il beneficiario interrompe l’esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine adeguato impartitogli dall’autorità;
c)nonostante diffida dell’autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali.
3In caso di estinzione dell’autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a eseguire, a proprie spese e secondo le indicazioni dell’autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le funzioni del corpo d’acqua interessato. Salvo diversa disposizione della presente legge o delle relative norme di applicazione, l’autorità competente può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario dell’autorizzazione o dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.
e) responsabilità
Art. 151Il beneficiario dell’autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno legato all’esercizio dei diritti autorizzati o concessionati.
2Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi.
Capitolo terzo
Qualità delle acque
Sezione 1
Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque
Obbligo di approvazione dei progetti
Art. 161La costruzione e la trasformazione di edifici o impianti nonché l’attuazione di interventi e provvedimenti con effetti sulla qualità delle acque sono subordinati all’approvazione dei relativi progetti da parte del Cantone.
2Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione.
Esercizio, manutenzione e responsabilità
Art. 171I detentori degli edifici e degli impianti di cui all’articolo 16 ne assicurano un’adeguata gestione, un controllo regolare e una manutenzione conforme allo stato della tecnica facendo capo a personale adeguatamente formato.
2Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone, alle cose o all’ambiente in relazione all’utilizzo di tali edifici o impianti.
3Per gli impianti pubblici l’esercizio e la manutenzione sono attuati sotto la vigilanza del Consiglio di Stato. L’esercizio e la manutenzione degli impianti privati sono soggetti alla vigilanza dei municipi.
Sezione 2
Impianti di smaltimento delle acque di scarico
Impianti pubblici
Art. 181I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di smaltimento delle acque di scarico, in particolare gli impianti di depurazione e le canalizzazioni, conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS, sia esso comunale o sovracomunale.
2Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi:
a)a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie canalizzazioni pubbliche;
b)ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi.
Impianti privati
Art. 191Il Consiglio di Stato o il Municipio possono, per motivi di protezione qualitativa delle acque, imporre ai proprietari di edifici o impianti l’obbligo di realizzare degli impianti comuni di smaltimento.
2Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento di un adeguato indennizzo. In caso di mancato accordo fra le parti, quest’ultimo è stabilito dal Tribunale delle espropriazioni.
Allacciamenti
Art. 201L’obbligo di allacciamento alle canalizzazioni pubbliche o agli impianti privati è disciplinato dal diritto federale.
2Tali allacciamenti sono realizzati dai proprietari delle costruzioni o degli impianti assoggettati all’obbligo, nel rispetto del PGS e a loro spese.
Sezione 3
Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico
In generale
Art. 211I costi di costruzione, di manutenzione, di esercizio, di risanamento e di sostituzione degli impianti di cui all’articolo 18 sono finanziati mediante:
a)contributi di costruzione;
b)sussidi;
c)tasse per l’utilizzo degli impianti.
2Il PGS contiene un piano d’azione e di finanziamento delle opere pubbliche da esso previste.
3Nel piano finanziario ai sensi della legislazione sui Comuni, il finanziamento dei costi ai sensi del capoverso 1 è indicato separatamente.
Contributi di costruzione
a) soggetti
Art. 22Sono soggetti all’imposizione di contributi i proprietari di fondi o i titolari di diritti di superficie ubicati all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche al momento della loro notifica oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio o di prelievo di contributi successivi, quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi.
b) calcolo
Art. 231La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali indicati nel PGS e realizzati dopo il 31 dicembre 1968 nonché alla partecipazione in quelli consortili. Essa è stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale di regola nell’ambito dell’adozione del PGS.
2I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati appartenenti ai soggetti all’imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale valore in vigore al momento della notifica.
c) contributi provvisori
Art. 241Il Municipio avvia la procedura di prelievo dei contributi provvisori entro tre anni dall’approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti.
2Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo per singoli comprensori definiti nel PGS.
3Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio adegua il singolo contributo provvisorio all’incremento del valore di stima determinato dall’intervento edile.
d) contributi definitivi
Art. 251I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni dall’approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso.
2Qualora le opere non fossero terminate, i contributi definitivi sono calcolati sulla base del consuntivo parziale e del preventivo aggiornato.
e) contributo successivo
Art. 261Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio preleva un contributo successivo, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile.
2In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall’articolo 23 capoverso 1, ritenuto che non può essere in ogni caso superato il limite del costo effettivo per il Comune.
f) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti
Art. 27Il singolo contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli abitanti equivalenti.
g) procedura
Art. 281Il Municipio notifica le proprie decisioni sui contributi agli interessati e decide sugli eventuali reclami.
2Le decisioni su reclamo sono impugnabili entro trenta giorni mediante ricorso al Tribunale delle espropriazioni, il quale esamina liberamente i fatti e il diritto. Se il valore litigioso non supera i 5'000 franchi, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico.
3Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo.
h) esigibilità
Art. 291Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d’inizio dei lavori. Per importi sino a 5'000 franchi il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata.
2Sull’ammontare del contributo è dovuto un interesse del 2%. In caso di pagamento anticipato parziale o totale, l’interesse corrispondente non viene conteggiato.
3Il contributo complessivo oppure le sue singole rate si prescrivono in dieci anni.
i) garanzie
Art. 301A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un’ipoteca legale a carico del fondo soggetto all’imposizione.
2L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all’iscrizione a registro fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull’ammontare del contributo.
Sussidi cantonali
a) oggetto
Art. 311Il Cantone sussidia la pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili.
2In particolare sono sussidiabili i costi per:
a)l’allestimento dei PGS;
b)la costruzione degli impianti;
c)il potenziamento e l’adeguamento degli impianti allo stato della tecnica.
3Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già beneficiato di sussidi non sono sussidiate.
b) ammontare
Art. 321I sussidi ammontano al massimo all’80% dei costi sussidiabili e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari. Qualora un determinato costo sia pure oggetto di sussidi federali, il sussidio cantonale è ridotto fintanto che l’ammontare complessivo corrisponda all’anzidetta quota massima.
2Il Consiglio di Stato definisce le percentuali di sussidio.
c) competenze e procedura
Art. 331La concessione dei sussidi è subordinata all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 16 e, per le opere comunali, alla notifica dei contributi conformemente all’articolo 25.
2Per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c i sussidi sono versati dopo il collaudo dell’impianto e l’approvazione dei consuntivi di spesa.
Tasse per l’utilizzo degli impianti
Art. 341A copertura dei costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti a prelevare una tassa.
2La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla canalizzazione pubblica.
3Essa è composta da una tassa base, che copra la totalità o una parte dei costi fissi, nonché da una tassa variabile che copra almeno il 20% dei costi complessivi, e sia proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti.
Capitolo quarto
Utilizzo delle acque
Sezione 1
Norme generali
Obbligo di autorizzazione o concessione
Art. 35Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l’uso comune è subordinato al rilascio di un’autorizzazione o di una concessione da parte del Cantone.
Criteri e condizioni
Art. 361L'utilizzo delle acque è autorizzato o concesso nel rispetto dei seguenti criteri:
a)protezione dell’ambiente, dei corpi d’acqua e del paesaggio;
b)utilizzo parsimonioso della risorsa acqua;
c)efficienza dello sfruttamento energetico;
d)efficacia della lotta contro gli incendi;
e)utilizzo per produzione agroalimentare.
2A meno che l’atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave penuria d’acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza indennità la quantità di acqua autorizzata o concessionata.
Sezione 2
Approvvigionamento idrico
Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
Art. 371Il prelievo di acque destinato all’uso alimentare è soggetto ad autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori richiedono il rilascio di una concessione.
2Per le captazioni di interesse pubblico di acque sotterranee, i punti di prelievo devono essere inclusi in una zona di protezione delle acque sotterranee approvata con decisione cresciuta in giudicato.
3In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione e anche con punti di prelievo non conformi a quanto indicato al capoverso 2.
Prelievi di acque pubbliche
Art. 381I prelievi di acque pubbliche per l’attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui all’articolo 81 capoverso 2 lettera b sono oggetto di concessione.
2Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al PCAI o al PGA e sono attuati mediante impianti realizzati secondo l’articolo 41.
Tasse per il consumo
a) cantonali
Art. 391L’utilizzo a scopo commerciale dell’acqua potabile può essere assoggettato a una tassa cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo.
2Qualora un Comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi.
3Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere adeguate in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
4Per altri usi non è prelvata una tassa di consumo.
b) comunale
Art. 401Per il consumo di acqua i Comuni prelevano una tassa che copra i costi complessivi di esercizio, controllo, manutenzione, degli interessi passivi e di ammortamento degli impianti pubblici necessari per l’approvvigionamento idrico.
2La tassa è composta da una tassa base, che copra la totalità o parte dei costi fissi, e da una tassa sul consumo, rilevato di regola con appositi contatori, che copra almeno il 20% dei costi complessivi.
3È possibile prevedere una differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo, il quale dev’essere rilevato con appositi contatori.
4In caso di consumo di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale, con l’accordo del Cantone i Comuni possono prelevare delle tasse supplementari.
Impianti per l’approvvigionamento idrico
a) realizzazione
b) sussidi cantonali
Art. 421Il Cantone sussidia le opere di interesse sovracomunale definite dal PCAI. In casi particolari e giustificati il Cantone può accordare sussidi anche per opere di interesse generale definite dal PGA di singoli Comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato.
2I sussidi sono compresi tra il 10 e il 60% dei costi e tengono conto della capacità finanziaria dei destinatari.
3Il Consiglio di Stato precisa i costi sussidiabili e definisce le percentuali di sussidio.
Sezione 3
Sfruttamento termico delle acque e della geotermia
Obbligo di autorizzazione o concessione
Art. 431Lo sfruttamento termico delle acque è soggetto ad autorizzazione. Nella misura in cui la geotermia non rientra nella proprietà privata, il suo sfruttamento richiede il rilascio di un’autorizzazione. Lo sfruttamento della geotermia profonda è assoggettato all’obbligo di concessione.
2Lo sfruttamento termico delle acque sotterranee e quello della geotermia sono ammessi soltanto se il punto di perforazione è situato in un’area per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia ai sensi del PSTAG (articolo 7) e se è possibile escludere qualsiasi pericolo per le falde freatiche. I relativi impianti devono inoltre rispettare le distanze dai confini dei fondi stabilite dal Consiglio di Stato.
3Per lo sfruttamento termico delle acque e lo sfruttamento della geotermia assoggettato all’obbligo di autorizzazione o concessione è prelevata una tassa stabilita dal Consiglio di Stato tra un minimo di 30 franchi ed un massimo di 100 franchi per kW di potenza termica massima utilizzabile.
4Il Consiglio di Stato indica i criteri secondo i quali la geotermia non rientra nella proprietà privata. Esso può inoltre fissare una soglia minima di potenza per lo sfruttamento termico come pure eventuali casi di esenzione della tassa.
Sezione 4
Utilizzo della forza idrica
Sfruttamento in proprio e concessione
Art. 441L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET).
2In caso di rinuncia, l’utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge.
Competenze
Art. 451La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui all’articolo 44 nonché il rilascio di concessioni sono di competenza del Gran Consiglio se la potenza lorda media supera i 1.5 MW. Negli altri casi la competenza spetta al Consiglio di Stato.
2Qualora più impianti formino un’unità funzionale e geografica, ai fini dell’applicazione del capoverso 1 essi sono da considerare nel loro insieme.
Beneficiari delle concessioni
a) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW
Art. 461La concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW può essere rilasciata soltanto a:
a)enti pubblici ticinesi;
b)soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.
2Per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW la concessione può essere rilasciata solo a soggetti con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nei quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.
3Durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel novero dei capoversi 1 e 2.
b) impianti esistenti e nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi
Art. 47Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con un potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW inclusi possono essere rilasciate solo a:
a)enti pubblici ticinesi;
b)soggetti con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali);
c)soggetti con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l’eventuale utile conseguito.
c) impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW
Art. 48Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW possono essere rilasciate anche a privati.
d) impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni
Art. 49Rimane riservata l’applicazione di norme speciali se:
a)la concessione è rilasciata a soggetti a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale;
b)la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni.
Rilascio della concessione
Art. 501L’autorità preposta al rilascio della concessione decide sentiti i Comuni direttamente toccati dal prelievo.
2La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti, privilegiando l’approvvigionamento elettrico del Cantone.
3L’atto di concessione definisce inoltre le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi.
Contenuto della concessione
Art. 511Nell’atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi.
2L’atto di concessione determina almeno la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell’impianto, l’uso e la restituzione dell’acqua, gli spurghi e gli svuotamenti degli impianti, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere.
Deflusso residuale minimo
Art. 521Il deflusso residuale minimo deve di principio garantire una regimazione idrologica modulata sull’arco dell’anno, conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d’acqua piscicoli particolarmente pregiati e la conservazione delle funzioni ecologiche delle acque come pure dell’aspetto paesaggistico all’interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare quello delle cascate.
2Deroghe sono possibili nel caso di recupero energetico della forza idrica dell’acqua che alimenta impianti che dispongono di un’autorizzazione o concessione, a condizione che ciò non determini un incremento del prelievo.
3Sulla base del piano dei risanamenti, il Consiglio di Stato ordina i risanamenti ai sensi dell’articolo 80 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).
Espropriazione
Art. 531La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.
2Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d’ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d’acqua cui si riferisce la concessione.
Modifiche
Art. 541Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall’autorità concedente.
2Le modifiche non sono considerate essenziali se non sono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.
Rinnovo della concessione
Art. 551Qualora sia al beneficio di una concessione rilasciata dal Gran Consiglio, dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L’autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.
2Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore del Cantone di un’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti.
Riscatto
Art. 561Al momento del rilascio della concessione il Cantone può riservarsi il diritto di riscatto conformemente alla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche.
2Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno cinque anni di anticipo.
Riversione
Art. 571Alla scadenza della concessione il Cantone esercita il suo diritto di riversione conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale sull’utilizzo delle forze idriche.
2Il Cantone può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso sono applicabili gli articoli 46 e 47.
Tasse di concessione
Art. 581Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni il Cantone ha la facoltà di percepire una tassa unica, il cui importo è fissato nell’atto di concessione.
2Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro trenta giorni dalla crescita in giudicato.
3Salvo disposizioni contrarie, la tassa non può superare il valore corrispondente all’ammontare di quattro canoni annui.
4Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti al Cantone anche se la concessione si estingue o viene dichiarata decaduta anticipatamente.
Canone
a) calcolo
Art. 591Per il calcolo del canone d’acqua fa stato la potenza lorda media calcolata sulla base delle portate utilizzabili e dei salti utilizzabili.
2È considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d'acqua dalla presa alla restituzione nel corpo d’acqua.
3Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d’acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.
b) competenza
Art. 601Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d’acqua è fissato dal Consiglio di Stato.
2In caso di modifica dei valori massimi del canone d’acqua stabiliti dalla legislazione federale, il Consiglio di Stato è competente per gli adeguamenti del canone.
c) riscossione
Art. 611Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone al Cantone. In seguito il canone è pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l’anno in corso ed è automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.
2Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni sia limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile.
3Dopo dieci anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d’ufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone e di variarli se ciò risulta giustificato.
Sezione 5
Altri utilizzi
Altri utilizzi
Art. 621In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un’autorizzazione se da un singolo corpo d’acqua vengono prelevati meno di 300 litri al minuto e una concessione per prelievi maggiori. Per gli altri utilizzi (pompaggio per l’accumulo di energia, industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili) i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all’articolo 37 capoverso 1.
2L’utilizzo a scopo agricolo è gratuito mentre le tasse cantonali per gli altri utilizzi sono commisurate in funzione dello scopo e del dimensionamento del prelievo, ritenuto un minimo di 150 franchi e un massimo annuo di 300 franchi per prelievi fino a 300 litri al minuto, e un minimo di 30 franchi e un massimo di 60 franchi per ogni litro al secondo in più. In casi particolari tali tasse possono essere stabilite in base al consumo entro un minimo di 0.10 franchi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo.
Capitolo quinto
Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli
Sezione 1
Norme generali
Principi di intervento
Art. 631Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli che l’acqua può generare sono attuate conformemente alle pertinenti legislazioni.
2Esse tengono conto della funzione ecologica dei corpi d’acqua. In particolare, nell’ambito della loro attuazione, la conformazione naturale dei corpi d’acqua dev’essere rispettata o ricostruita per quanto possibile.
3Di principio tali interventi devono permettere che i corpi d’acqua:
a)servano da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
b)conservino in larga misura e ripristinino ove possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
c)sviluppino una vegetazione ripuale consona al luogo.
Proprietari rivieraschi
Art. 641I proprietari rivieraschi sono tenuti a tollerare il passaggio sui loro fondi come pure l’utilizzo degli stessi qualora sia dato un interesse preponderante generale oppure un interesse particolare di un terzo per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
2Salvo urgenza, gli stessi proprietari devono essere informati preventivamente. In ogni caso i loro interessi sono tenuti in debita considerazione.
Sezione 2
Spazio riservato alle acque
Determinazione ed effetti
Art. 651Lo spazio riservato alle acque ai sensi della legislazione federale è determinato dai piani di utilizzazione comunali o cantonali. Per i grandi corsi d’acqua designati come tali dal Consiglio di Stato la sua determinazione compete al Cantone.
2In caso di corsi d’acqua coperti il piano di utilizzazione può definire uno spazio riservato alle acque o uno spazio tecnico minimo da rispettare tramite delle linee d’arretramento.
3Salvo esplicita deroga del Consiglio di Stato, l’accesso allo spazio riservato alle acque non è consentito:
a)ai mezzi motorizzati, ad eccezione dei veicoli addetti alla manutenzione;
b)per attività comportanti danneggiamenti ai corpi d’acqua.
Sezione 3
Manutenzione e sistemazioni
Manutenzione
Art. 661Il Consiglio di Stato definisce gli obiettivi della manutezione ordinaria e straordinaria dei corpi d’acqua.
2I Comuni o i terzi delegati ai sensi dell’articolo 81 capoverso 3 allestiscono un piano di manutenzione per ogni corpo d’acqua. Il Consiglio di Stato può assoggettare il piano di manutenzione all’obbligo di approvazione cantonale e può imporre ai Comuni o ai terzi delegati l’adozione degli interventi stabiliti dallo stesso.
3Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Stato.
Sistemazioni
a) in generale
Art. 671Le sistemazioni sono soggette all’obbligo di approvazione del progetto conformemente alla legislazione pianificatoria ed edilizia.
2Per i risanamenti degli effetti pregiudizievoli alle acque legati all’utilizzo della forza idrica il destinatario dell’ordine di risanamento si sostituisce all’ente pubblico nella progettazione e nella realizzazione.
b) rivitalizzazioni
Art. 68Gli interventi di rivitalizzazione sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1.
c) protezione contro le piene
Art. 691I provvedimenti di protezione contro le piene devono rispettare le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale in funzione dell’utilizzo del territorio interessato.
2La realizzazione e l’esercizio di sistemi di misurazione e di sistemi di allarme a complemento o in alternativa a interventi tecnici di sistemazione sono considerati dei provvedimenti di protezione contro le piene.
Sezione 4
Estrazioni e immissioni di materiali
Obbligo di autorizzazione o concessione
Art. 701Nella misura in cui sono ammesse dal diritto federale e da questa legge, l’estrazione di materiali inerti e l’immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d’acqua e nei laghi necessitano di un’autorizzazione o di una concessione rilasciata dal Cantone.
2Per le estrazioni e le immissioni di poca entità, dal profilo della durata o dei quantitativi di materiale, è sufficiente un’autorizzazione. Le attività più importanti come pure quelle a scopo commerciale richiedono una concessione.
Condizioni generali per le estrazioni e le immissioni di materiali
Art. 711Riservato il diritto federale, l’estrazione e l’immissione di materiali sono ammissibili nella misura in cui configurano delle particolari misure di gestione in funzione della sicurezza e dell’equilibrio del trasporto solido di fondo. Tali attività devono inoltre garantire un uso parsimonioso e razionale delle risorse naturali e del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione cantonale per la gestione e l’approvvigionamento di inerti.
2L’immissione di materiali nei laghi è di principio vietata. Deroghe sono ammissibili alle condizioni stabilite dalla legislazione federale.
3L’estrazione a scopo commerciale è ammessa solo nei laghi, se sono rispettati i principi della protezione dell’ambiente e adempiute le necessarie condizioni di sicurezza.
Procedura semplificata
Art. 72Il Consiglio di Stato può prevedere il rilascio di autorizzazioni e concessioni in via semplificata in caso di
a)sgomberi urgenti o dettati da motivi di sicurezza;
b)estrazioni e i depositi inferiori a 1000 metri cubi concernenti tratti circoscritti di alveo;
c)altri motivi di interesse pubblico.
Durata
Art. 73L’autorizzazione ha una durata massima di un anno, la concessione di venticinque.
Tasse d’estrazione
Art. 741La tassa di estrazione è fissata nell’atto di autorizzazione o concessione, ritenuto un importo minimo di fr. 1.- e massimo di fr. 25.- il metro cubo e in funzione dei seguenti criteri:
a)luogo d’estrazione, segnatamente condizioni d’accesso al corpo d’acqua;
b)distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione;
c)qualità del materiale.
2Il Consiglio di Stato definisce i casi di esenzione dalla tassa.
Sezione 5
Finanziamento degli interventi
Principio
Art. 751Il Cantone provvede al finanziamento degli interventi di sua competenza tramite mezzi propri, contributi della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria.
2I Comuni e i consorzi finanziano i rispettivi interventi con mezzi propri, con i sussidi del Cantone e della Confederazione e con i contributi di miglioria.
Sussidi cantonali
a) oggetto
Art. 761Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone sussidia:
a)la manutenzione straordinaria;
b)l’attuazione delle misure tecniche e organizzative di protezione contro le piene ed i flussi detritici;
c)la realizzazione di sistemi di monitoraggio e d’allarme;
d)la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri;
e)misure che, nell’ambito di una sistemazione, favoriscono la fruibilità dei corsi d’acqua e delle rive lacustri;
f)nella misura in cui portino dei concreti benefici al territorio cantonale, le misure e gli interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni.
2Non sono accordati sussidi per i lavori di manutenzione ordinaria, per gli interventi di consolidamento lungo le rive dei laghi.
b) destinatari
Art. 77Destinatari dei sussidi sono i Comuni, i consorzi, altre persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato con compiti di pubblica utilità.
c) costi computabili
Art. 78Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese tecniche, i costi d’opera, l'acquisizione dei diritti reali e il versamento di indennità uniche relativi ai compiti sussidiabili di cui all’articolo 76.
d) ammontare
Art. 791I sussidi ammontano complessivamente, compresa la parte federale, al 60% dei costi computabili per i provvedimenti di protezione contro le piene e al 65% per le rivitalizzazioni.
2Tali quote possono essere aumentate sino al 90% rispettivamente al 95% se l’intervento è previsto sulla base di una procedura partecipativa degli interessati, permette il raggiungimento di importanti e qualificati obiettivi ambientali, favorisce una migliore fruibilità o assicura maggiore spazio al corpo d’acqua.
3Per l’allestimento di studi di base e progetti preliminari nell’ambito della rivitalizzazione i sussidi possono coprire la totalità dei costi computabili.
4Importi di sussidio inferiori a 10'000 franchi sono esclusi. Tale limite è ridotto a 5'000 franchi per le rivitalizzazioni.
Capitolo sesto
Esecuzione
Competenze del Consiglio di Stato
Art. 801Per quanto non stabilito diversamente, i compiti attribuiti al Cantone dalla legislazione federale e da questa legge sono attuati dal Consiglio di Stato.
2In particolare esso:
a)disciplina l’applicazione di questa legge mediante regolamenti e direttive;
b)emana direttive tecniche o dichiara vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni professionali;
c)può istituire l’obbligo di menzionare nel registro fondiario le restrizioni alla proprietà risultanti dall’applicazione della presente legge;
d)istituisce e organizza la polizia delle acque;
e)ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo e i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica stabiliti dalla legislazione federale sulla protezione delle acque;
f)può assegnare ai Comuni, ad altri soggetti di diritto pubblico o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza; l’attribuzione di questi compiti può essere subordinata al possesso di specifici requisiti personali o professionali;
g)vigila sugli impianti di accumulazione che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale;
h)instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le confinanti regioni italiane e, entro i limiti fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione delle acque.
Esecuzione da parte dei Comuni
Art. 811I Comuni svolgono i compiti loro affidati da questa legge e dai regolamenti di applicazione.
2In particolare essi:
a)pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento;
b)riservate le competenze stabilite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari nonché dalle relative norme di applicazione, disciplinano e assicurano l’approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari;
c)realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d’acqua, riservate le competenze del Cantone, dei consorzi e dei proprietari rivieraschi stabilite da questa legge e dalla LTPNat;
d)esercitano le funzioni di polizia locale delle acque;
e)collaborano con i servizi cantonali nell’attuazione di questa legge, nella raccolta e nello scambio di informazioni.
3I Comuni possono assegnare a terzi compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza alle condizioni stabilite dall’articolo 80 capoverso 2 lettera f.
4Il compito di cui al capoverso 2 lettera b può essere assegnato, con l’accordo del Consiglio di Stato, soltanto ad altri soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici.
Attuazione della gestione integrata
Art. 821Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo scambio di informazioni e coordinando i loro interventi.
2La gestione integrata delle acque è attuata tramite soggetti di diritto pubblico con competenze territoriali che, di principio, considerano il bacino idrografico.
3Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai Comuni, il Consiglio di Stato può istituire nuovi soggetti di diritto pubblico o promuovere la fusione di soggetti di diritto pubblico esistenti.
Vigilanza
Art. 831Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale.
2In questo contesto esso può imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l’allestimento di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in base alle circostanze.
Informazione, consulenza, formazione e ricerca
Art. 841Il Consiglio di Stato assicura l’informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della gestione delle acque.
2Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza.
3Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.
4Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della gestione delle acque.
Gestione dei dati personali
Art. 851I dati relativi ai detentori di impianti e ai titolari di attività che costituiscono una potenziale fonte di pregiudizio alle acque e i dati relativi ai beneficiari di autorizzazioni e concessioni sono gestiti e archiviati mediante un sistema informatico cantonale, che svolge funzione di piattaforma digitale.
2Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi al sistema informatico cantonale, in particolare definisce:
a)la tipologia degli impianti e delle attività da gestire con il sistema informatico cantonale;
b)l’organo responsabile per la gestione e il trattamento dei dati;
c)le categorie di dati contenuti nel sistema informatico;
d)le modalità e i diritti di accesso e di trasmissione dei dati, tenendo conto della cerchia dei destinatari.
Capitolo settimo
Disposizioni finali e transitorie
Tasse amministrative ed emolumenti
Art. 861Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l'applicazione della legislazione federale e di questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un massimo di 50'000 franchi. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato.
2Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni, interventi in caso di incidente e altre prestazioni simili sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie.
3Le condizioni di prelievo come pure gli importi delle tasse e degli emolumenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato.
Garanzie
Art. 871Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione, ecc.).
2La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno.
Esecuzione coattiva e sostitutiva
Art. 881Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'articolo 292 del codice penale svizzero e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato oppure della cessazione dell'attività illegale.
2A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito. L’ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l’autorità provvede comunque sollecitamente ad iscriverla.
3Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.
4Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.
Diritto di opposizione e di ricorso delle organizzazioni cantonali
Art. 891Le organizzazioni attive sull’intero territorio cantonale costituite all’interno del Cantone da almeno dieci anni e che, per statuto, si occupano della salvaguardia degli interessi tutelati da questa legge hanno il diritto di formulare opposizione e ricorso contro le decisioni emanate sulla base della stessa.
2Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.
Disposizioni penali
a) contravvenzioni
Art. 901Chiunque intenzionalmente contravviene alla presente legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a 100'000 franchi.
2Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo 10'000 franchi.
3La complicità è punibile.
4Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.
b) competenza e procedura
Art. 911I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.
2Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Consiglio di Stato conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
3I servizi cantonali incaricati della polizia delle acque possono esercitare i diritti di parte nei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 e dalla presente legge.
Norme transitorie
a) procedure in corso
Art. 92Salvo diversa disposizione, le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore.
b) inventario dei prelievi (art. 5 cpv. 3)
Art. 931I titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti e coloro che si ritengono tali sono tenuti a chiedere l’iscrizione dei loro diritti nell’inventario dei prelievi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza degli stessi.
2L’istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta l’iscrizione e dev’essere corredata della necessaria documentazione. In mancanza di un valido titolo essa è respinta.
c) piano di protezione delle acque sotterranee (art. 6 cpv. 2)
Art. 941I PPAS per le captazioni esistenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2, restano in vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente. Alle stesse sono comunque applicabili le restrizioni d’uso stabilite dal vigente diritto federale.
3Nella zona S2 provvisoria l’autorità competente può inoltre sospendere per al massimo due anni le proprie decisioni sulle domande di costruzione se le stesse appaiono in contrasto con i disposti di questa legge. L’articolo 62 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) è applicabile per analogia.
d) piano generale di smaltimento delle acque (art. 8 cpv. 2)
Art. 951Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i PGS conformemente a quanto stabilito all’articolo 8 capoverso 2.
2Sino alla loro approvazione da parte del Consiglio di Stato, restano in vigore i precedenti PGS.
e) piano generale dell’acquedotto (art. 9 cpv. 2)
Art. 96I Comuni adottano il piano generale dell’acquedotto entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
f) contributi di costruzione (art. 25 e seguenti)
Art. 971Nei Comuni con PGS già in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il termine di venti anni di cui all’articolo 25 decorre dalla data della loro approvazione.
2Nei Comuni con PGS approvato da oltre 15 ma non più di 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il termine temporale di cui all’articolo 25 è ridotto a 5 anni.
3L’articolo 29 capoverso 2 è applicabile anche al contributo residuo ancora esigibile; le rate sono ricalcolate di conseguenza.
g) sussidi (art. 31)
Art. 98I sussidi per le spese di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b e c sono concessi se la domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall’entrata in vigore della presente legge.
h) nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio (art. 44)
Art. 99Le condizioni dell’articolo 30 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i nuovi prelievi destinati all’utilizzo delle acque in proprio da parte del Cantone come pure per tutti i prelievi esistenti alla fine del regime di risanamento delle acque secondo l'articolo 80 LPAc.
i) delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 81 cpv. 4)
Art. 1001Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell’impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.
j) adattamento dei regolamenti comunali
Art. 101I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
Art. 1021Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica e abrogazione di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.[1]
Pubblicata nel BU 2025, 223.
[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 - BU 2025, 223.