Regolamento
concernente l’esercizio della podologia
del 12 novembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 53−61 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan),
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 11Il presente regolamento si applica all’esercizio della professione di podologo.
2L’esercizio della professione di podologo è soggetto all’ottenimento dell’autorizzazione al libero esercizio da parte dell’Ufficio di sanità come previsto dagli articoli 53−61 LSan.
Definizione
Art. 21Il podologo è un operatore sanitario che si occupa della cura del piede e della prevenzione delle patologie podaliche, mantiene e migliora la funzione locomotoria dei pazienti e fornisce loro la consulenza necessaria per il mantenimento in autonomia dello stato di salute dello stesso.
2In particolare egli esegue, entro i limiti delle sue competenze stabilite in base al piano di formazione da lui seguito:
a)diagnosi podologiche, valutazioni delle patologie e cura delle stesse tramite test clinici e strumentali, analisi cinetiche e cinematiche, supporti plantari di sostegno su misura e consulenza per calzature idonee;
b)diagnosi e cura delle affezioni della pelle e delle unghie tramite trattamenti diretti (ad es. cura delle ipercheratosi, trattamento delle onicocriptosi, ricostruzioni ungueali ecc.), tecniche di rieducazione ungueale (ortonixie o simili), ortesi digitali, feltraggi di ogni genere e dispositivi laser per la regione podalica;
c)prevenzione e cura del piede diabetico (sia in fase cronica che acuta);
d)riduzione o eliminazione delle anomalie e della loro sintomatologia dolorosa nella regione podalica (ad esempio con tecniche di kinesio taping e bendaggi a livello sottogenicolare).
Trattamenti o strumenti diagnostici supplementari
Art. 3Il podologo che, oltre al diploma rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o a una formazione equipollente, ha seguito una formazione supplementare specifica può inoltre segnatamente:
a)eseguire punzioni con aghi a secco (dry needling);
b)eseguire elettrolisi terapia ed elettroterapia a livello sottogenicolare;
c)utilizzare il sonografo, il dermatoscopio o altri strumenti analoghi per effettuare valutazioni podologiche di supporto.
Esercizio della professione
Art. 41Può esercitare sotto la propria responsabilità professionale il titolare di un diploma federale di podologia rilasciato da una scuola superiore specializzata (SSS) o colui che è in possesso di una formazione riconosciuta equipollente a quella svizzera dalla competente autorità.
2Per l’attività su pazienti che non appartengono a nessuna categoria a rischio secondo i criteri definiti dall’Organizzazione Podologia Svizzera (OPS) può inoltre esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche il titolare di un attestato federale di capacità (AFC) di podologo. Per i pazienti che appartengono a una categoria a rischio, il titolare dell’AFC può esercitare unicamente sotto la responsabilità di un podologo in possesso dei titoli previsti al capoverso 1 o sotto la responsabilità di un podologo titolare del diploma cantonale con attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano (CPS) in collaborazione con l’Unione Podologi della Svizzera Italiana (UPSI).
Locali
Art. 5I locali in cui si svolge l’attività di podologo devono essere adeguati, disporre del certificato di agibilità rilasciato dall’Ufficio di sanità così come di attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti.
Abrogazione
Art. 6Il regolamento concernente l’esercizio della podologia del 15 ottobre 1975 è abrogato.
Disposizioni transitorie
Art. 71Chi è in possesso del diploma cantonale di podologo e al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento esercita l’attività, può continuare a svolgerla sotto la propria responsabilità professionale unicamente su pazienti che non appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.
2Chi, oltre al diploma cantonale, è in possesso dell’attestazione di superamento del corso sul piede diabetico organizzato dal CPS in collaborazione con l’UPSI può continuare a esercitare sotto la propria responsabilità professionale anche su pazienti che appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 276.