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 Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino del 22 maggio 2024 (CVLPPF)

Convenzione intercantonale

sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino

(CVLPPF)

del 22 maggio 2024 (stato 1° gennaio 2026)

 

I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino,

convengono:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Regione di vigilanza comune

Art. 1I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino («Cantoni firmatari») formano una regione di vigilanza comune per la vigilanza:

a)sugli istituti di previdenza professionale ai sensi dell'art. 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 25 giugno 1982 (LPP);

b)sulle fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 del Codice civile (CC), nella misura in cui i Cantoni firmatari hanno delegato questi compiti all'Autorità di vigilanza.

 

Autorità di vigilanza

a) principio

Art. 2Con il nome di «Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino» è costituita un'autorità di vigilanza intercantonale di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede legale a Zurigo.

 

b) lingue

Art. 31La lingua ufficiale dell'Autorità di vigilanza è il tedesco.

2L'Autorità di vigilanza fornisce le sue prestazioni con riferimento agli istituti di previdenza professionale o alle fondazioni classiche in una lingua ufficiale del Cantone firmatario nel quale l'istituto di previdenza o la fondazione classica ha la propria sede legale.

 

c) compiti

Art. 41L'Autorità di vigilanza:

a)svolge i compiti assegnati ai Cantoni dalla legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b)assume i compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche, nella misura in cui i Cantoni firmatari le hanno delegato questi compiti ai sensi dell'art. 35.

2I Cantoni firmatari possono delegare all'Autorità di vigilanza altri compiti nel settore delle fondazioni classiche, segnatamente le funzioni quale autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC nonché la trattazione dei rimedi di diritto.

 

Diritto applicabile

Art. 5Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, è applicabile il diritto del Cantone di Zurigo.

 

Rapporti di servizio

Art. 61Per il personale dell'Autorità di vigilanza si applica il diritto pubblico sui rapporti di servizio del personale del Cantone di Zurigo.

2Il Consiglio di amministrazione può emanare disposizioni diverse nel regolamento del personale se ciò è necessario per motivi operativi.

3Il personale dell'Autorità di vigilanza che sono obbligatoriamente assicurati secondo la legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità devono essere assicurati presso un istituto di previdenza che non è soggetto alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza.

 

Rimedi giuridici

Art. 71Le decisioni dell'Autorità di vigilanza che concernono la previdenza professionale possono essere impugnate secondo l'art. 74 LPP.

2Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle fondazioni classiche possono essere impugnate a norma delle disposizioni giuridiche del Cantone firmatario a cui appartengono per la loro destinazione.

3Ulteriori decisioni e disposizioni dell'Autorità di vigilanza possono essere impugnate a norma delle disposizioni relative ai rimedi giuridici del Cantone di Zurigo.

4I rimedi giuridici contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo.

 

Comunicazioni ufficiali

Art. 8Le comunicazioni ufficiali dell'Autorità di vigilanza vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni firmatari interessati.

 

Capitolo secondo

Organizzazione

 

Organi

Art. 9Gli organi dell'Autorità di vigilanza sono:

a)il Consiglio del concordato;

b)il Consiglio di amministrazione;

c)la Direzione;

d)l'Ufficio di revisione.

 

Consiglio del concordato

a) composizione

Art. 101Il Consiglio del concordato è composto da un membro ciascuno dei Governi dei Cantoni firmatari.

2Esso si costituisce autonomamente e nomina la Presidente o il Presidente tra i suoi membri.

3La Direzione assicura il Segretariato del Consiglio del concordato.

 

b) presa delle decisioni

Art. 111Il Consiglio del concordato delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

2Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. La presidente o il presidente ha diritto di voto; in caso di parità il suo voto è decisivo.

3Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta.

4La Presidente o il Presidente del Consiglio di amministrazione e la Direttrice o il Direttore partecipano alle sedute con voto consultivo e con il diritto di proporre trattande.

 

c) compiti

Art. 121Il Consiglio del concordato:

a)nomina la Presidente o il Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione;

b)determina la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione;

c)approva la nomina o la destituzione della Direttrice o del Direttore;

d)nomina l'Ufficio di revisione;

e)approva il conto annuale e il rapporto di gestione;

f)provvede a un adeguato rendiconto nei rispettivi Cantoni firmatari;

g)approva i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe;

h)disciplina con il Cantone firmatario i dettagli di un suo eventuale recesso dalla convenzione;

i)determina la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto e i tribunali competenti in caso di recesso dalla convenzione da parte del Cantone di Zurigo;

j)decide sull'uso dei beni esistenti in caso di scioglimento consensuale della convenzione.

2In sede di nomina del Consiglio di amministrazione si assicura che i suoi membri siano indipendenti e dispongano delle necessarie capacità per l'assolvimento del loro compito.

 

Retribuzione

Art. 13Ogni Cantone firmatario regola la retribuzione del rispettivo membro del Consiglio del concordato.

 

Consiglio di amministrazione

a) composizione e durata del mandato

Art. 141Il Consiglio di amministrazione si compone di una Presidente o un Presidente e di quattro altri membri.

2La durata del mandato è di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

3Per tutti gli altri aspetti, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

 

b) presa delle decisioni

Art. 151Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

2Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. La Presidente o il Presidente ha diritto di voto e in caso di parità il suo voto è decisivo.

3Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta.

4La Direttrice o il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo e con diritto di proporre trattande.

 

c) compiti

Art. 16Il Consiglio di amministrazione:

a)gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista strategico e finanziario;

b)esercita una sorveglianza diretta sull'Autorità di vigilanza;

c)nomina la Direttrice o il Direttore e ne decide la destituzione;

d)approva la nomina dei membri della Direzione;

e)definisce il bilancio preventivo e si occupa della pianificazione finanziaria;

f)decide sulla destinazione degli utili;

g)prende atto della relazione dell'Ufficio di revisione;

h)approva il conto annuale e il rapporto di gestione;

i)emana i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe;

j)approva il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza;

k)emana le linee guida sulle attività di informazione dell'Autorità di vigilanza.

 

Direzione

a) composizione

Art. 171La Direzione è composta da una Direttrice o da un Direttore e dagli altri membri da lei o da lui scelti.

2Per tutti gli altri aspetti, la Direzione si costituisce autonomamente.

 

b) compiti

Art. 18La Direzione:

a)gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista tecnico, operativo e del personale;

b)emana il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza;

c)prepara le basi per le decisioni del Consiglio di amministrazione, al quale riferisce regolarmente e in caso di eventi particolari immediatamente;

d)allestisce il conto annuale e redige il rapporto di gestione;

e)svolge tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi.

 

Ufficio di revisione

Art. 19L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale e presenta rapporto al Consiglio di amministrazione in merito ai risultati.

 

Capitolo terzo

Finanze

 

Presentazione dei conti e piano finanziario

Art. 201La presentazione dei conti è gestita secondo i principi commerciali.

2L'Autorità di vigilanza prepara un piano finanziario, un bilancio preventivo e un rapporto di gestione.

 

Finanziamento

Art. 21L'Autorità di vigilanza si finanzia mediante tasse a copertura dei costi.

 

Tasse

Art. 221L'Autorità di vigilanza riscuote:

a)tasse di vigilanza annuali;

b)tasse per singole verifiche, decisioni o altri servizi.

2Le tasse di vigilanza annuali sono calcolate sulla base del totale di bilancio dell'istituto sottoposto a vigilanza, ivi compresi i valori di riscatto. Vanno distinte le seguenti tariffe per i seguenti istituti:

a)quelle per istituzioni collettive o comuni;

b)quelle per gli altri istituti di previdenza, compresi gli istituti che hanno quale scopo la previdenza professionale;

c)quelle per le fondazioni classiche.

3Le tasse rimanenti sono calcolate entro i limiti previsti dal tariffario in base al lavoro svolto.

 

Capitale proprio

Art. 231Il capitale proprio è compreso tra l'80 e il 120 per cento della spesa annuale dell'Autorità di vigilanza.

2Se questo intervallo è superato o non è raggiunto, il Consiglio di amministrazione potrà aumentare o diminuire le tasse in modo corrispondente.

 

Prestiti

Art. 241Al fine di garantire la solvibilità in ogni momento, i Cantoni firmatari possono, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, concederle un prestito.

2I prestiti sono concessi al prezzo di costo.

3L'Autorità di vigilanza può rimborsare interamente o parzialmente il prestito in qualsiasi momento.

 

Esenzione fiscale

Art. 25L'Autorità di vigilanza è esente da tutte le imposte cantonali, distrettuali e comunali dei Cantoni firmatari.

 

Responsabilità

Art. 261L'Autorità di vigilanza risponde per i propri obblighi e per i danni che i suoi organi e i suoi collaboratori hanno illecitamente cagionato a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2A tal fine l'Autorità di vigilanza deve stipulare assicurazioni di responsabilità civile.

 

Capitolo quarto

Liquidazione di controversie

 

Art. 271Le controversie tra Cantoni firmatari o tra Cantoni firmatari e l'Autorità di vigilanza sono sottoposte a un tribunale arbitrale.

2Ognuna delle parti designa un membro del tribunale arbitrale.

3Le parti designano insieme:

a)una presidente o un presidente del tribunale arbitrale;

b)un altro membro del tribunale arbitrale, se necessario affinché quest'ultimo presenti un numero di membri dispari.

4Se le parti in causa non riescono a raggiungere un accordo in merito a quanto sopra, la presidente o il presidente del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo nomina la presidente o il presidente e un eventuale altro membro del tribunale arbitrale.

 

Capitolo quinto

Recesso e scioglimento della convenzione

 

Recesso

a) in generale

Art. 281I Cantoni firmatari possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di due anni per la fine di un anno civile. Un recesso è possibile la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

2Il Cantone firmatario uscente non ha alcun diritto alla sostanza dell'Autorità di vigilanza.

3Il Consiglio del concordato adegua il testo del titolo nonché degli art. 1 e 2 della convenzione.

4Ulteriori dettagli in merito al recesso di un Cantone firmatario dalla convenzione saranno regolati fra il Cantone stesso e il Consiglio del concordato.

 

b) del Cantone di Zurigo

Art. 291In caso di disdetta del Cantone di Zurigo dalla convenzione, il Consiglio del concordato definisce la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto applicabile ai sensi degli art. 5 e 6 cpv. 1 e i nuovi tribunali competenti ai sensi degli art. 7 cpv. 3 e 27 cpv. 4.

2Il cpv. 1 è applicabile per analogia all'eventuale nuovo Cantone di sede dell'Autorità di vigilanza.

 

Scioglimento

Art. 301Con decisione unanime dei loro organi competenti i Cantoni firmatari possono sciogliere la convenzione per la fine di un anno civile, osservando un termine di preavviso due anni.

2Il Consiglio del concordato decide sull'uso dei beni esistenti.

 

Capitolo sesto

Disposizioni transitorie e finali

 

Successione nei diritti

Art. 31Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, tutti gli attivi e i passivi nonché tutti i contratti dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale saranno trasferiti all'Autorità di vigilanza.

 

Scioglimento degli istituti precedenti

Art. 32L'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sono sciolte con l'entrata in vigore della presente convenzione.

 

Responsabilità per i crediti sorti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione

Art. 331Per le richieste di responsabilità non coperte derivanti dalle precedenti attività dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, l'Autorità di vigilanza risponde per dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo fino all'importo del capitale proprio conferito dal rispettivo istituto.

2Inoltre, i Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino sono responsabili a titolo sussidiario per i crediti derivanti dalle precedenti attività di vigilanza della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, in conformità alle regole di responsabilità della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP del 26 settembre 2005.

3Il Cantone Ticino è responsabile limitatamente alle pretese insorte dopo la sua adesione alla convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

 

Capitale proprio

Art. 341Il capitale iniziale dell'Autorità di vigilanza è costituito dal capitale proprio conferito dall'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

2Il capitale proprio minimo ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 della presente convenzione deve essere interamente accumulato entro dieci anni.

 

Compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche

Art. 35Con l'entrata in vigore della presente convenzione, l'Autorità di vigilanza assume i seguenti compiti nel settore delle fondazioni classiche per i seguenti Cantoni firmatari:

a)Cantone di Zurigo:

1.vigilanza, nella misura in cui ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali;

2.decisione in merito a ricorsi contro le disposizioni delle autorità distrettuali e comunali;

3.svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86 e 86a CC;

4.svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi dell'art. 88 CC, nella misura ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali;

b)Cantone di San Gallo:

1.vigilanza;

2.esercizio delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC;

c)Cantone di Turgovia: tutti i compiti di autorità cantonale;

d)Cantone Ticino:

1.vigilanza;

2.esercizio delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC.

 

Entrata in vigore

Art. 361La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio[1] dell'anno successivo alla sua ratifica da parte di tutti i Cantoni firmatari.

2Il Consiglio del concordato inizia la sua funzione il primo giorno del mese successivo a quello della ratifica della convenzione da parte di tutti i Cantoni firmatari.

3Il Consiglio di amministrazione inizia la sua attività subito dopo la nomina da parte del Consiglio del concordato.

 

 

Pubblicata nel BU 2025, 289. DL di approvazione del 16.9.2025 - BU 2025, 288.


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 - BU 2025, 289.