Regolamento
sui cani
(RCani)
del 30 dicembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani),
decreta:
Capitolo primo
Organizzazione e competenze
Dipartimento competente
Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione cantonale sui cani.
2Il Dipartimento è in particolare competente per l’emanazione delle direttive concernenti il corso di base per la detenzione di cani, il corso d’istruzione, l’autorizzazione degli istruttori cinofili e i test attitudinali per la detenzione di cani delle razze soggette a restrizioni e i loro incroci.
Ufficio del veterinario cantonale
Art. 21L’Ufficio del veterinario cantonale è l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legislazione cantonale sui cani, a meno che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.
2L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Comuni concernenti segnatamente:
a)la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall’Ufficio del veterinario cantonale;
b)la vigilanza sull’obbligo di frequentazione dei corsi;
c)la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;
d)la procedura d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.
Capitolo secondo
Registrazione
Registrazione del detentore
Art. 31Il Comune di domicilio registra il detentore alla banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE).
2Al momento della registrazione il detentore deve dimostrare di avere:
a)frequentato il corso di base per la detenzione di cani (art. 11a LCani);[1]
b)stipulato un’assicurazione di responsabilità civile (art. 5 LCani).
3In caso di mancato adempimento dei requisiti di cui al capoverso 2, il Comune fissa un termine di massimo sei mesi per frequentare il corso di base per la detenzione di cani, rispettivamente un termine di massimo tre mesi per stipulare un’assicurazione di responsabilità civile.
4Anche in assenza dei requisiti di cui al capoverso 2, il detentore deve essere registrato immediatamente nella banca dati sui cani.
Capitolo terzo
Tassa sui cani e responsabilità civile
Tassa sui cani
Art. 41Il Comune stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa sui cani.
2Per la determinazione dell’assoggettamento fanno stato i dati registrati nella banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.
3Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario gli importi delle altre prestazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
Esonero
Art. 5 Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani:
a)i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
b)i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo;
c)i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
d)i detentori di cani di servizio secondo l’articolo 69 dell’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
e)i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 10d dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
f)i detentori di cani impiegati dalla Protezione civile, dal Soccorso alpino svizzero e dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog), qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l’impiego di interesse pubblico;
g)gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.
Assicurazione di responsabilità civile
Art. 6Ogni detentore deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di tre milioni di franchi.
Capitolo quarto
Gestione dei cani
Eccezioni all’obbligo di guinzaglio
Art. 7Fanno eccezione all’obbligo di guinzaglio le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità:
a)i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
b) i cani da soccorso;
c)i cani degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito;
d)i cani per disabili;
e)i cani da caccia.
Eccezioni all’obbligo di conduzione singola
Art. 81L’obbligo di conduzione singola incombe a chi detiene, accudisce o conduce temporaneamente il cane.
2Fanno eccezione all’obbligo di conduzione singola le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità:
a)i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
b)i cani da soccorso;
c)i cani degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito.
Capitolo quinto
Corso di base per la detenzione di cani
Obiettivo
Art. 9[2]L’obiettivo del corso di base per la detenzione di cani è la sensibilizzazione delle persone che intendono detenere un cane a una detenzione conforme alle norme sulla protezione degli animali, sulla pubblica salute e sicurezza, nonché a un trattamento adeguato del cane.
Forma e durata
Art. 10[3]Il corso di base per la detenzione di cani è costituito da un corso teorico della durata di almeno sei ore.
Contenuto
Art. 11[4]Il corso di base per la detenzione di cani comprende in particolare le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti: normativa sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e legislazione cantonale sui cani, educazione civica, etologia dei cani e prevenzione di incidenti.
Eccezione all’obbligo di frequentazione
Art. 12[5]1Fanno eccezione all’obbligo di frequentazione del corso di base per la detenzione di cani i detentori che possono dimostrare di avere detenuto un cane nei dieci anni precedenti.
2Per dimostrare la detenzione precedente di un cane, è riconosciuta solo la registrazione quale detentore alla banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.
Capitolo sesto
Cani pericolosi
Comuni
Art. 131In caso di segnalazione da parte di privati cittadini concernente cani presunti pericolosi, il Comune procede a un primo accertamento e, se del caso, adotta le misure di polizia urgenti.
2Qualora i fatti siano comprovati, il Comune notifica senza indugio il caso all’Ufficio del veterinario cantonale.
Capitolo settimo
Restrizioni
Sezione 1
Campo di applicazione
Elenco delle razze soggette a restrizioni
Art. 141È soggetta alle restrizioni che seguono la detenzione di cani nati dopo il 1° aprile 2009 delle seguenti razze e i loro incroci (art. 14 LCani):
a)Terrier di tipo bull
- Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire Terrier
- American pit bull
b)Molossoidi
- Rottweiler
- Fila brasileiro
- Dogo argentino
- Alano (Deutsche Dogge)
- Bulldog americano
- Dogue de Bordeaux
- Mastiff
- Bullmastiff
- Mastino napoletano
- Tosa Inu
- Cane Corso
- Cane pastore del Caucaso
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore dell’Asia centrale
- Cane da pastore dell’Anatolia
- Mastino del Tibet
- Presa canario
c)Cani da pastore
- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore della Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale
- Cane lupo di Saarloos
d)Altre razze
- Dobermann
2Il detentore deve presentare eventuali attestati genealogici che attestano l’appartenenza di un cane a una specifica razza.
3Se non vengono presentati attestati o se l’appartenenza alla razza è dubbia per altri motivi, decide l’Ufficio del veterinario cantonale.
Detentori
Art. 15Le restrizioni si applicano a tutti coloro che detengono un cane di cui all’articolo 14 LCani domiciliati nel Cantone o che vi soggiornano con il loro cane almeno trenta giorni all’anno.
Sezione 2
Autorizzazione di detenzione e oneri per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni e loro incroci
Obbligo di autorizzazione di detenzione
Art. 161I detentori di cani di cui all’articolo 14 LCani sono soggetti all’obbligo di autorizzazione di detenzione rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale.
2Il detentore deve ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in possesso del cane.
3Per i cuccioli dei cani di cui all’articolo 14 LCani non ceduti a terzi la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il quarto mese di età.
Domanda di autorizzazione di detenzione
Art. 171La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune di domicilio con la seguente documentazione:
a)estratto del casellario giudiziale;
b)attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani nei casi stabiliti dalla legge;
c)eventuali attestati genealogici.
2Il Comune di domicilio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn).
3Il Comune di domicilio preavvisa la domanda e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.
4L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’autorizzazione di detenzione.
Revoca dell’autorizzazione di detenzione
Art. 181Le autorizzazioni possono essere revocate se il titolare ha violato ripetutamente le prescrizioni concernenti la protezione degli animali, le prescrizioni della legislazione cantonale sui cani o se ha disatteso un ordine dell’autorità.
2L’Ufficio del veterinario cantonale può revocare un’autorizzazione se i presupposti non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, gli oneri non sono rispettati.
Corso d’istruzione e test attitudinali
Art. 191Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione di detenzione, il detentore deve rispettare i seguenti oneri, pena la revoca della stessa, dandone tempestivamente comunicazione all’Ufficio del veterinario cantonale:
a) frequentazione del corso d’istruzione (art. 12 LCani);
b) test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane;
c) ripetizione del test attitudinale nel corso del terzo anno di età del cane per l’ottenimento dell’attestato di capacità.
2L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’attestato di capacità.
Sezione 3
Casi particolari e deroghe
Casi particolari
Art. 201Chi si trasferisce da un altro Cantone o Paese con il proprio cane di cui all’articolo 14 LCani è soggetto alle restrizioni previste dal presente capitolo e deve presentare la domanda di autorizzazione di detenzione entro trenta giorni dall’annuncio presso il Comune di domicilio.
2Chi entra in possesso di un cane di cui all’articolo 14 LCani di età superiore ai tre anni, o si trasferisce in Ticino con il proprio cane di età superiore ai tre anni, entro sei mesi dall’entrata in possesso del cane o dal trasferimento deve frequentare il corso d’istruzione e sottoporsi al test attitudinale per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo gli articoli 12 e 13 LCani.
Deroghe alle restrizioni
Art. 21 1Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione di cani:
a)degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità;
b)assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’OMAI;
c)detenuti presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
d)detenuti occasionalmente da parte di terzi sotto la responsabilità del detentore autorizzato.
2I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’Ufficio del veterinario cantonale sono esonerati dalla frequentazione del corso d’istruzione secondo l’articolo 12 LCani.
Sezione 4
Vigilanza
Vigilanza del Comune
Art. 22La vigilanza sulle disposizioni del presente capitolo spetta al Comune.
Capitolo ottavo
Cani incustoditi
Comune
Art. 231Il Comune interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi sul suolo pubblico e in particolare:
a)verifica l’identità del cane e provvede a contattare il detentore;
b)in caso di detentore sconosciuto o di detentore non reperibile, provvede al collocamento temporaneo del cane presso un ente per il soccorso agli animali riconosciuto dallo Stato.
2I Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali.
Enti per il soccorso agli animali
Art. 24Gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato:
a)mettono a disposizione strutture per cani incustoditi;
b)collaborano con i Comuni per il collocamento dei cani incustoditi;
c)fatturano i costi del collocamento all’Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.
Capitolo nono
Contravvenzioni
Multe disciplinari
Art. 25 Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con la multa disciplinare e i relativi importi sono elencati nell’allegato.
Capitolo decimo
Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 26Il regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009 è abrogato.
Disposizioni transitorie
Art. 271L’articolo 14 si applica anche alle domande di autorizzazione di detenzione pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2L’articolo 18 si applica anche alle autorizzazioni di detenzione esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore
Art. 28Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a e degli articoli 9−12 che entrano in vigore il 1° giugno 2026.
Pubblicato nel BU 2025, 396.
Allegato
Multe disciplinari
|
1 |
Registrazione e identificazione del cane |
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1.1 |
Mancato rispetto dell’obbligo di registrazione |
art. 2 LCani |
fr. 80 |
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1.2 |
Mancata identificazione del cane tramite microchip |
art. 2 LCani |
fr. 80 |
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2 |
Obblighi del detentore |
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2.1 |
Mancata stipulazione di un’assicurazione |
art. 5 LCani |
fr. 80 |
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2.2 |
Mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane |
art. 7 cpv. 2 LCani |
fr. 200 |
|
2.3 |
Mancata segnalazione della fuga del cane |
art. 7 cpv. 3 LCani |
fr. 100 |
|
2.4 |
Mancato rispetto dell’obbligo di tenuta al guinzaglio |
art. 7 cpv. 4 LCani |
fr. 80 |
|
2.5 |
Mancato uso della museruola |
art. 7 cpv. 4 LCani |
fr. 100 |
|
2.6 |
Mancata conduzione singola |
art. 7 cpv. 5 LCani |
fr. 100 |
|
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|
3 |
Escrementi |
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|
3.1 |
Mancata raccolta degli escrementi |
art. 10 cpv. 2 LCani |
fr. 200 |
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|
4 |
Aree di svago |
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|
4.1 |
Mancato rispetto degli obblighi del detentore all’interno delle aree di svago |
art. 11 cpv. 3 LCani |
fr. 200 |
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|
5 |
Formazione obbligatoria |
|
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5.1 |
Mancata frequenza del corso di base |
art. 11a LCani |
fr. 150 |
Pubblicato nel BU 2025, 396.
[1] Lett. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.
[2] Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.
[3] Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.
[4] Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.
[5] Art. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.