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 Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù dell'11 febbraio 2026 (RLGioCo)

Regolamento

della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù

(RLGioCo)

dell’11 febbraio 2026 (stato 1° marzo 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo);

vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

decreta:

Capitolo primo

Competenze

 

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’applicazione della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù del 12 giugno 2025 (LGioCo). Esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.

2Il Dipartimento è in particolare competente per:

a)coordinare le risorse e le attività giovanili tramite una strategia d’azione;

b)emanare le direttive che regolamentano le attività giovanili ai sensi della legge dei giovani e delle colonie;

c)concedere contributi fino a 500'000 franchi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti.

3Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.

 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 2La Divisione è in particolare competente per:

a)concedere contributi fino a 200'000 franchi per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti;

b)concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 413, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate;

c)adottare in ogni momento le decisioni ai sensi dell’articolo 18 della legge, rispettivamente dell’articolo 46 del presente regolamento.

 

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

Art. 3L’Ufficio è in particolare competente per:

a)coordinare le attività giovanili nel quadro della legge, in collaborazione con gli organismi e gli uffici interessati;

b)decidere il riconoscimento di progetti giovanili ricorrenti, di centri di attività giovanile, delle attività di prossimità, di attività con mentori, di colonie di vacanza e di centri estivi diurni;

c)concedere contributi fino a 50'000 franchi per l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature e l’arredamento dei centri di attività giovanili e delle colonie di vacanza riconosciuti;

d)concedere i contributi per il finanziamento di progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività di educazione tra pari, attività con mentori, progetti partecipativi, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali;

e)designare l’ente per il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani, rispettivamente quello per la Piattaforma delle politiche giovanili, concedendo i relativi contributi; qualora non fossero designati degli enti, il supporto agli organismi è garantito dall’Ufficio;

f)assicurare attività d’informazione, di consulenza, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione e di ricerca volte a sviluppare le attività giovanili, direttamente o tramite servizi di terzi;

g)coordinare le attività della Commissione per l’infanzia e la gioventù;

h)concedere, a titolo eccezionale, deroghe ai requisiti di cui agli articoli 1929, in considerazione di esigenze e situazioni particolari adeguatamente motivate.

 

Capitolo secondo

Riconoscimento

Sezione 1

Generalità sul riconoscimento

 

Requisiti generali di riconoscimento

Art. 41Per poter essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni devono assicurare la partecipazione dei giovani all’elaborazione e alla realizzazione delle attività giovanili ed essere organizzati da enti con sede nel Cantone, nonché disporre di:

a)sufficiente personale formato, idoneo e, se impiegato a titolo professionale, retribuito secondo le condizioni di lavoro applicate nel settore socioeducativo;

b)procedure per la gestione delle emergenze, delle segnalazioni e dei reclami definite e conosciute da tutto il personale;

c)spazi, dotazioni logistiche e attrezzature rispondenti alle normative vigenti;

d)risorse finanziarie e organizzative adeguate.

2Le direttive definiscono il numero minimo di persone impiegate, i criteri di idoneità, i requisiti formativi del personale, nonché la loro retribuzione.

3Le attività di cui al capoverso 1 devono inoltre disporre di un progetto pedagogico che includa:

a)la visione, i valori e i fondamenti teorici delle attività;

b)la descrizione degli obiettivi, dei metodi e delle attività;

c)le modalità di partecipazione dei giovani alla realizzazione delle attività; e

d)gli strumenti di valutazione.

4L’Ufficio può richiedere la documentazione e acquisire informazioni per verificare l’idoneità del personale impiegato e l’adeguatezza delle attività.

 

Durata del riconoscimento

Art. 51La durata del riconoscimento è di quattro anni, salvo deroghe particolari

2L’ente è tenuto a comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento.

 

Procedura di riconoscimento

Art. 61Gli enti promotori di progetti giovanili ricorrenti, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività con mentori, colonie di vacanza e centri estivi diurni che intendono ottenere il riconoscimento devono trasmettere all’Ufficio un’istanza scritta.

2L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria, che deve essere trasmessa almeno due mesi prima dell’inizio dell’attività.

 

Sezione 2

Condizioni particolari

 

Requisiti per i progetti giovanili ricorrenti

Art. 7Possono essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti che realizzano iniziative che si estendono su un periodo prolungato dell'anno, che si ripetono consecutivamente su più anni e che assicurano la partecipazione di giovani negli organi direttivi dell’ente promotore.

 

Requisiti per i centri di attività giovanili

Art. 8Possono essere riconosciuti i centri di attività giovanili che soddisfano le seguenti condizioni:

a)assicurano almeno dodici ore settimanali di attività con i giovani per un minimo di quarantaquattro settimane all’anno;

b)dispongono di uno o più operatori con un grado di occupazione complessivo di almeno l’80%, di cui almeno uno, quello con il grado di occupazione maggiore, con i requisiti formativi stabiliti dalle direttive; e

c)dispongono di attrezzature e spazi interni che possono accogliere almeno venti persone, nonché di spazi esterni o disponibili nelle immediate vicinanze.

 

Requisiti per le attività di prossimità

Art. 9Possono essere riconosciute le attività di prossimità che soddisfano le seguenti condizioni:

a)assicurano almeno dodici ore settimanali di attività con i giovani per un minimo di quarantaquattro settimane all’anno; e

b)dispongono di almeno due operatori con un grado di occupazione complessivo di almeno il 100%, di cui almeno uno, quello con il grado di occupazione maggiore, con i requisiti formativi stabiliti dalle direttive.

 

Requisiti per le attività con mentori

Art. 10Possono essere riconosciute le attività con mentori organizzate da enti che soddisfano le seguenti condizioni:

a)realizzano un’analisi territoriale e assicurano un monitoraggio dei bisogni con i Comuni e i servizi;

b)assicurano i servizi su scala regionale o cantonale;

c)coinvolgono maggiorenni con requisiti idonei all’attività, in formazione o professionalmente attivi, che dimostrano un interesse per le condizioni di vita dei giovani e dispongono delle necessarie competenze;

d)coordinano i mentori e assicurano loro un’adeguata formazione quali figure educative;

e)si rivolgono, di regola, a giovani di età compresa tra i 15 anni e i 25 anni residenti nel Cantone e che aderiscono alle attività su base volontaria;

f)stabiliscono dei criteri di ammissione dei mentorati; e

g)garantiscono che ogni mentore possa assumere contemporaneamente fino ad un massimo di tre mandati di mentorato.

 

Requisiti comuni per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni

Art. 111L’ente da cui dipende la colonia di vacanza, rispettivamente il centro estivo diurno deve adempiere ai seguenti requisiti:

a)organizzare almeno una giornata preparatoria per il personale impiegato sull’organizzazione generale delle attività, sui contenuti del progetto pedagogico, sulla gestione delle emergenze, sulle procedure di segnalazione e di reclamo destinato al personale impiegato; e

b)informare compiutamente il personale impiegato sulle responsabilità contrattuali, civili e penali degli adulti che operano con minori al di fuori del contesto familiare.

2Le direttive definiscono i requisiti formativi del personale, il numero minimo di animatori e il rapporto tra il numero di partecipanti e il numero di animatori.

3Possono essere considerate bisognose di particolare cura le persone che, per disabilità, malattia cronica o necessità di protezione richiedono misure di supporto specifiche.

4Dal computo dei partecipanti di cui agli articoli 12 e 13 sono esclusi gli animatori minorenni in formazione.

 

Requisiti per le colonie di vacanza

Art. 12Possono essere riconosciute le colonie di vacanza che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)durante le vacanze estive, una durata residenziale di almeno dodici giorni consecutivi o due turni consecutivi della durata di sette giorni cadauno e almeno quindici partecipanti di età inferiore a 12 anni, rispettivamente dieci per la fascia di età superiore;

b)durante le vacanze estive, una durata residenziale di almeno sette giorni consecutivi, con pernottamenti in tre diverse località e almeno otto partecipanti;

c)durante le altre vacanze scolastiche, una durata residenziale di almeno sei giorni consecutivi e almeno quindici partecipanti di età inferiore a 12 anni, rispettivamente dieci partecipanti per la fascia di età superiore;

d)una durata residenziale di almeno sette giorni consecutivi e almeno quindici partecipanti, di cui almeno un terzo bisognosi di particolare cura;

e)una durata residenziale di almeno sette giorni consecutivi e almeno dieci partecipanti bisognosi di particolare cura.

 

Requisiti per i centri estivi diurni

Art. 13Possono essere riconosciuti i centri estivi diurni che durante le vacanze estive svolgono almeno due turni consecutivi, ciascuno di almeno cinque giorni, della durata di otto ore giornaliere continuative e assicurano l’accoglienza di:

a)almeno venti partecipanti per ciascun turno; oppure

b)almeno dodici partecipanti, di cui almeno sei bisognosi di particolare cura.

 

Capitolo terzo

Contributi per la costruzione

Sezione 1

Principi

 

Condizioni materiali

Art. 141Possono essere considerati solo i progetti conformi alle direttive federali e cantonali per la costruzione e che rispettano le normative vigenti in materia di esigenze energetiche e di sostenibilità ambientale.

2Per i centri di attività giovanili i contributi sono subordinati al riconoscimento e possono essere concessi se l’ubicazione tiene conto del contesto territoriale in cui si inserisce, nonché delle esigenze di mobilità e di accessibilità dei destinatari.

3Per le colonie di vacanza site nel Cantone i contributi per la costruzione possono essere concessi se:

a)l’ente proprietario con sede nel Cantone organizza o sottoscrive convenzioni di occupazione con enti organizzatori di colonie di vacanza riconosciute;

b)l’ente proprietario assicura almeno dieci settimane di occupazione destinate alle attività giovanili, alle scuole e alle attività di particolare interesse pubblico, di cui almeno due riservate alle colonie di vacanza;

c)la struttura prevede di regola una capienza compresa tra i trenta e i cento posti letto e dispone di spazi esterni; e

d)l’ubicazione è discosta dai centri urbani e tiene conto dell’ambiente esterno in cui si inserisce.

 

Sezione 2

Procedura e commisurazione

 

Domanda preliminare

Art. 151Prima di avviare la procedura per l’acquisto di terreni, la costruzione, l’ammodernamento, l’ampliamento, le attrezzature, l’arredamento, nonché l’elaborazione di progetti di centri di attività giovanili e di colonie di vacanza, l’ente deve presentare una domanda preliminare di finanziamento, ad eccezione dei contributi inferiori a 50'000 franchi, per i quali l’Ufficio può dispensare l’ente da tale obbligo.

2La domanda deve includere la documentazione seguente:

a)la descrizione di massima del progetto;

b)il numero di posti previsti e la tipologia degli stessi;

c)il costo stimato;

d)il piano di copertura finanziaria.

3L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, i termini e la documentazione necessaria.

 

Domanda definitiva

Art. 161Se la domanda preliminare viene accolta dall’autorità competente, o qualora non sia necessaria in ragione del contributo richiesto, deve essere presentata una domanda definitiva di finanziamento all’Ufficio.

2La domanda deve includere in tre copie la documentazione seguente:

a)il progetto definitivo;

b)la licenza edilizia;

c)la relazione tecnica;

d)il preventivo dettagliato (+/- 10%);

e)il piano di finanziamento.

 

Inizio lavori

Art. 17L’inizio dei lavori è subordinato alla decisione dell’autorità competente. Tutti gli investimenti eseguiti o deliberati prima di tale decisione non possono essere considerati per il computo del contributo. In casi particolari e sufficientemente motivati, l’autorità competente può autorizzare anticipatamente la delibera della progettazione definitiva e/o l’inizio anticipato della realizzazione del progetto, impregiudicata la decisione di sussidio.

 

Commisurazione dei contributi

Art. 18I contributi sono commisurati in base al numero di posti, alla capacità finanziaria dell’istante, mentre per i Comuni in base agli indici di capacità finanziaria; gli stessi sono subordinati alla disponibilità finanziaria del Cantone e precisati dalle direttive.

 

Capitolo quarto

Contributi per l’esercizio

Sezione 1

Condizioni e procedura per il finanziamento dell’esercizio

 

Condizioni generali

Art. 191Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, l’erogazione di contributi è subordinata all’ottenimento del riconoscimento e alla partecipazione di ogni persona impiegata in funzioni educative ad almeno dodici ore di formazione continua annue, rispettivamente per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni ad almeno una giornata di formazione.

2Per i progetti giovanili puntuali organizzati da enti, l’erogazione di contributi è subordinata alla partecipazione dei giovani alla loro elaborazione e alla loro realizzazione.

3Per le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali, l’erogazione di contributi è subordinata al coinvolgimento dei giovani, allo statuto dell’ente, all’utilizzo di spazi e dotazioni logistiche rispondenti alle normative vigenti, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie e organizzative adeguate alle esigenze delle attività da svolgere e agli strumenti messi in atto per l’elaborazione e la valutazione delle attività.

4Le direttive definiscono i criteri di idoneità e i requisiti formativi del personale impiegato nelle attività giovanili ai sensi dell’articolo 4 della legge.

5I contributi sono commisurati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 6 capoverso 2 della legge.

 

Procedura di finanziamento

Art. 201La domanda per il finanziamento dell’esercizio per le attività giovanili ai sensi dell’articolo 4 della legge deve essere presentata all’Ufficio e includere le seguenti informazioni:

a)la descrizione dell'attività, degli obiettivi, dei metodi, dei mezzi e delle caratteristiche dei partecipanti;

b)lo statuto e la composizione degli organi direttivi dell’associazione o dell’ente, rispettivamente la presentazione del gruppo giovanile; e

c)il preventivo finanziario.

2L’Ufficio può richiedere ulteriore documentazione necessaria.

3I termini per la presentazione della domanda sono, di regola, i seguenti:

a)per le attività giovanili puntuali, trenta giorni prima del loro svolgimento;

b)per le attività di educazione tra pari, i progetti partecipativi e i progetti generali, sessanta giorni prima del loro avvio;

c)per le attività giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, entro il 31 ottobre dell’anno precedente;

d)per le colonie di vacanza che si svolgono durante il periodo delle vacanze estive, entro il 31 marzo dell’anno in corso; per quelle che si svolgono durante le altre vacanze scolastiche, trenta giorni prima delle attività;

e)per i centri estivi diurni, entro il 31 marzo dell’anno in corso.

4L’Ufficio può versare degli adeguati acconti.

5Alla fine dell’attività, i beneficiari dei contributi presentano all’Ufficio una documentazione composta da un rapporto d’attività e dal consuntivo finanziario entro i termini stabiliti dalla decisione.

6In considerazione di esigenze e di situazioni particolari, l’Ufficio può eccezionalmente concedere una proroga sui termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta.

 

Sezione 2

Disposizioni generali di finanziamento

 

Spese riconosciute

Art. 211Sono riconosciute quali spese d’esercizio:

a)per i progetti giovanili puntuali: i costi relativi al materiale per le attività, ai servizi di terzi e alle spese generali di gestione;

b)per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi, le colonie di vacanza, i centri estivi diurni e i progetti generali: i costi relativi al personale, alla formazione, al materiale per le attività, ai servizi di terzi e alla gestione generale.

2Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con i mentori e i progetti partecipativi possono inoltre essere riconosciuti i costi per la realizzazione di attività specifiche.

 

Commisurazione dei contributi

Art. 221I contributi alle attività giovanili sono subordinati alla disponibilità finanziaria del Cantone.

2Per i progetti giovanili ricorrenti, i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali, i contributi sono commisurati in base alla capacità finanziaria dell’istante, mentre per i Comuni in base agli indici di capacità finanziaria.

3Le direttive stabiliscono le aliquote dei contributi per l’esercizio, i contributi massimi per le singole spese riconosciute, il contributo massimo per attività, nonché eventuali ulteriori aspetti di commisurazione.

 

Sezione 3

Disposizioni particolari di finanziamento

 

Progetti giovanili puntuali

Art. 23Il contributo è erogato, di regola, un’unica volta a un singolo giovane, a gruppi, ad associazioni giovanili e a enti; sino a due volte in caso di progetti di diversa tipologia o su più anni in caso di progetti collettivi che si rivolgono ad un ampio pubblico.

 

Progetti di educazione tra pari

Art. 24Possono essere sostenuti i progetti che prevedono almeno tre momenti di preparazione che coinvolgono tra cinque e quindici giovani, i quali svolgono almeno tre attività di educazione tra pari che si rivolgono ad almeno trenta giovani.

 

Attività con mentori

Art. 251Il percorso di mentorato ha una durata massima di dodici mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi previo accordo tra il mentore, il mentorato e l’ente responsabile.

2Sono inoltre riconosciuti i costi per le indennità dei mentori stabiliti dalle direttive.

3I contributi sono commisurati in base al numero di giovani mentorati e alle mensilità fornite.

 

Progetti partecipativi

Art. 26Possono essere sostenuti i progetti che prevedono il coinvolgimento di almeno dieci giovani nell’elaborazione e nella realizzazione di processi di partecipazione che prevedono un minimo di tre incontri annui rivolti ad un ampio pubblico.

 

Colonie di vacanza e centri estivi diurni

Art. 27I contributi fissi, definiti dalle direttive, sono versati solo per le giornate di presenza di minorenni, di minorenni e di maggiorenni bisognosi di particolare cura, nonché di animatori minorenni in formazione a partire dai 16 anni, residenti nel Cantone.

 

Progetti generali

Art. 281Possono essere sostenute le attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione, formazione e ricerca che rispettano i seguenti criteri:

a)interesse cantonale o regionale;

b)impiego di personale qualificato;

c)approfondimento di tematiche rilevanti;

d)coerenza e proporzionalità tra obiettivi e attività previste;

e)adeguata promozione; e

f)valutazione delle attività svolte.

2L’attività di ricerca deve essere assicurata da scuole universitarie svizzere riconosciute o accreditate secondo le normative federali e cantonali oppure che queste ne garantiscano la supervisione.

3I programmi comunali o regionali finalizzati a sviluppare le attività giovanili devono essere approvati dai Comuni che vi partecipano. Essi possono essere assicurati direttamente dai Comuni o, su loro incarico, da terzi.

4I contributi destinati alle attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e formazione sono commisurati al numero, alla durata e all’entità degli incontri, nonché al numero di destinatari e partecipanti.

 

Regime straordinario

Art. 291Nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.), il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente rispetto agli articoli 19–28.

2Le modalità di calcolo dei contributi in regime straordinario sono stabilite dalle direttive.

 

Capitolo quinto

Organizzazione

Sezione 1

Consiglio cantonale dei giovani

 

Autorizzazione o congedo

Art. 301Chi si iscrive al Consiglio cantonale dei giovani può richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’articolo 329e CO al proprio datore di lavoro.

2L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.

 

Funzionamento

Art. 311La partecipazione dei giovani, l’organizzazione generale e il funzionamento del Consiglio cantonale dei giovani sono disciplinati dal regolamento interno.

2Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio cantonale dei giovani.

3Il regolamento interno deve essere ratificato dall’Ufficio.

 

Compiti

Art. 321Il Consiglio cantonale dei giovani:

a)elabora ed approva il regolamento interno;

b)sottopone annualmente una risoluzione al Consiglio di Stato in cui sono raccolte le proposte dei partecipanti;

c)esamina le risposte del Consiglio di Stato alle proposte dei partecipanti;

d)risponde alle consultazioni delle autorità cantonali;

e)esprime pareri su ogni proposta di modifica della legge e del presente regolamento;

f)prende posizione su temi riguardanti i giovani.

2Il Consiglio di Stato s’impegna a:

a)partecipare alle attività del Consiglio cantonale dei giovani;

b)rispondere alla risoluzione del Consiglio cantonale dei giovani;

c)chiedere l’avviso del Consiglio cantonale dei giovani su progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale.

 

Modalità di comunicazione con il Consiglio di Stato

Art. 331Il Consiglio cantonale dei giovani invia alla Cancelleria dello Stato la risoluzione entro il 30 giugno, rispettivamente il Consiglio di Stato risponde alla risoluzione entro il 31 agosto dell’anno corrente.

2Su progetti e su modifiche di normative riguardanti i giovani o su provvedimenti di portata generale riguardanti i giovani, il Consiglio di Stato assicura al Consiglio cantonale dei giovani sessanta giorni per elaborare il proprio avviso.

 

Designazione dell’ente per il supporto organizzativo

Art. 341L’Ufficio può designare tramite bando di concorso un ente per garantire il supporto organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani per un massimo di cinque anni consecutivi.

2L’ente designato s’impegna ad assicurare un’adeguata informazione considerando l’eterogeneità delle realtà giovanili, nonché a garantire il necessario supporto, affinché i membri possano partecipare in modo effettivo alle attività del Consiglio cantonale dei giovani.

3Entro il 30 marzo dell’anno precedente la scadenza dell’incarico, l’Ufficio comunica, tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale, la facoltà di presentare la necessaria documentazione volta a garantire l’organizzazione del Consiglio cantonale dei giovani.

4Preso atto del parere della Commissione per l’infanzia e per la gioventù, l’Ufficio decide se e quale ente incaricare.

5Se più enti risultano adeguati a garantire l’organizzazione del Consiglio, l’Ufficio può promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.

 

Finanziamento

Art. 351Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, alla comunicazione, alle indennità dei partecipanti, ai servizi di terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi massimi per le spese.

2L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso, alla presentazione del rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

 

Sezione 2

Commissione per l’infanzia e la gioventù

 

Autorizzazione o congedo

Art. 361I membri della Commissione per l’infanzia e la gioventù possono richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’articolo 329e CO al proprio datore di lavoro.

2L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.

 

Composizione

Art. 37La Commissione dell’infanzia e della gioventù è composta da un numero di membri variabile da sette a nove, rappresentanti gruppi, associazioni, enti pubblici e privati che operano nei settori delle attività giovanili, della formazione o della ricerca. Possono farne parte anche i rappresentanti dell’Amministrazione cantonale.

 

Competenze

Art. 381La Commissione ha il compito di collaborare con l’Ufficio al fine di:

a)promuovere le politiche dell’infanzia e della gioventù;

b)approfondire i fenomeni legati alla condizione giovanile.

2La Commissione esprime il proprio parere:

a)sulla strategia d’azione;

b)sulle proposte di modifica della legge, del regolamento e delle direttive;

c)sulle richieste di concessione di contributi per la costruzione per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza;

d)sulla designazione dell’ente per l’organizzazione del Consiglio cantonale dei giovani;

e)sulla designazione dell’ente per il coordinamento della Piattaforma delle politiche giovanili.

3La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

 

Funzionamento e finanziamento

Art. 391La Commissione è convocata dal presidente, ad istanza di almeno tre membri o dall’Ufficio. In circostanze eccezionali il presidente ha la facoltà di consultare la Commissione mediante la circolazione degli atti.

2Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.

3Su questioni che riguardano interessi personali o quelli dei gruppi, delle associazioni o degli enti pubblici e privati rappresentati, i membri della Commissione possono fornire informazioni supplementari, ma non partecipano né alla discussione né al voto.

4I membri della Commissione percepiscono le indennità riconosciute alle commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

5Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

 

Sezione 3

Piattaforma delle politiche giovanili

 

Autorizzazione o congedo

Art. 401Chi partecipa alle attività della Piattaforma delle politiche giovanili può richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola al proprio istituto scolastico o un congedo giovanile ai sensi dell’articolo 329e CO al proprio datore di lavoro.

2L’autorizzazione o il congedo possono essere rifiutati unicamente in caso di fondati motivi.

 

Funzionamento

Art. 411L’organizzazione della Piattaforma può essere assicurata da un ente che si impegna a riunire i rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell’ambito delle attività giovanili.

2La partecipazione, l’organizzazione e il funzionamento della Piattaforma sono disciplinati dal regolamento interno. Le proposte di modifica del regolamento interno devono essere approvate dalla maggioranza dei membri della Piattaforma.

3Il regolamento interno deve essere ratificato dall’Ufficio.

 

Compiti

Art. 421La Piattaforma ha il compito di collaborare con l’Ufficio al fine di:

a)promuovere le politiche dell’infanzia e della gioventù;

b)approfondire i fenomeni legati alla condizione giovanile;

c)collaborare all’elaborazione della strategia d’azione.

2La Piattaforma ha inoltre il compito di:

a)elaborare ed approvare il regolamento interno;

b)garantire consulenza gratuita e servizi agli enti e alle persone interessate;

c)sostenere i suoi membri nella realizzazione di attività giovanili e progetti innovativi;

d)favorire la diffusione di metodi e di strumenti volti allo sviluppo della qualità delle attività.

 

Designazione dell’ente per il supporto organizzativo

Art. 431L’Ufficio può designare tramite bando di concorso un ente per garantire il supporto organizzativo della Piattaforma per un massimo di cinque anni consecutivi.

2Entro il 30 marzo dell’anno precedente la scadenza dell’incarico, l’Ufficio comunica, tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale, la facoltà di presentare la necessaria documentazione volta a garantire l’organizzazione della Piattaforma.

3Preso atto del parere della Commissione per l’infanzia e per la gioventù, l’Ufficio decide se e quale ente incaricare.

4Se più enti risultano adeguati a garantire l’organizzazione della Piattaforma, l’Ufficio può promuovere una collaborazione tra gli stessi o una rotazione.

 

Finanziamento

Art. 441Il finanziamento della Piattaforma è assicurato dalle quote dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati, dalle entrate derivanti dai suoi servizi, da contributi di terzi e dal contributo cantonale.

2Sono riconosciute quali spese d’esercizio i costi relativi al personale, alla formazione, ai servizi di terzi, al materiale per le attività e alle spese generali di gestione; le direttive definiscono i contributi massimi per le spese.

3L’Ufficio può versare adeguati acconti del contributo e il saldo dello stesso, alla presentazione del rapporto di attività, del consuntivo finanziario e di ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

 

Capitolo sesto

Disposizioni finali

 

Vigilanza

Art. 451L’Ufficio assicura annualmente la vigilanza sui conti di esercizio, sui bilanci patrimoniali e sui rapporti d’attività delle attività finanziate.

2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si svolge un’attività finanziata; essi possono inoltre richiedere l’accesso e/o l’invio di tutta la documentazione inerente a tale attività.

3L’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti a tutela dell’attività e dei partecipanti.

 

Rifiuto e revoca del riconoscimento e restituzione dei contributi

Art. 461L’Ufficio non riconosce né concede contributi alle attività giovanili di ordine partitico e a quelle di ordine confessionale basate esclusivamente su insegnamenti o pratiche religiose.

2La Divisione può revocare le decisioni relative al riconoscimento e ai contributi agli enti o ordinarne la restituzione, ai sensi dell’articolo 18 della legge, nonché quando le attività:

a)promuovono il consumo di sostanze o i comportamenti che possono creare dipendenza;

b)trattano materiale osceno, violento, offensivo, diffamatorio o discriminante;

c)urtano la sensibilità o incitano l’emulazione di comportamenti violenti su sé stessi e sugli altri.

3Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato, il Dipartimento, entro venti anni dalla concessione, può ordinare la restituzione del contributo per la costruzione dedotto il 5% per ogni anno di esercizio.

4Contro le decisioni del Dipartimento di cui alla presente norma è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

 

Abrogazione

Art. 47Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a)regolamento d'applicazione della legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 10 giugno 1997;

b)regolamento d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle colonie di vacanza del 22 maggio 1974.

 

Disposizione transitoria

Art. 48Per l’esercizio 2026, l’Ufficio può:

a)concedere i contributi per le attività giovanili senza decisione di riconoscimento derogando all’articolo 5 della legge e agli articoli 413 e 19 capoverso 1 del presente regolamento;

b)stabilire termini specifici, con possibilità di proroga, per la presentazione delle domande di finanziamento delle attività giovanili.

 

Entrata in vigore

Art. 49Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2026.

 

 

Pubblicato nel BU 2026, 47.