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 Legge sulla videosorveglianza pubblica del 12 giugno 2025 (LViSo)

Legge

sulla videosorveglianza pubblica

(LViSo)

del 12 giugno 2025 (stato 1° luglio 2026)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8282 del 17 maggio 2023;

visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8282R del 27 maggio 2025,

decreta:

Capitolo primo

Norme generali e definizioni

 

Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini in relazione alla videosorveglianza pubblica e alle relative elaborazioni di dati personali.

 

Campo di applicazione

Art. 21La presente legge si applica a enti e istituzioni statali e parastatali cantonali e locali, alle Chiese e comunità religiose ufficialmente riconosciute dallo Stato e a privati che assumono compiti di diritto pubblico, qualora attuino la videosorveglianza sul demanio pubblico o su beni amministrativi per il mantenimento e la promozione della sicurezza e dell’ordine pubblico, per la tutela della pubblica salute e dell’igiene o per assicurare la logistica.

2Non soggiacciono alla presente legge, in particolare:

a)gli organi di polizia cantonale e comunale che attuano la videosorveglianza pubblica in applicazione della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) e della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);

b)gli organi di polizia che attuano la videosorveglianza in applicazione della legge sull’ese–cuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2020 (LEPM);

c)gli enti e le istituzioni che attuano la videosorveglianza per scopi diversi da quelli previsti al capoverso 1.

 

Riserva di altre leggi

Art. 3Per aspetti delle elaborazioni di dati legate alla videosorveglianza pubblica che non sono disciplinati dalla presente legge, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d’applicazione.

 

Definizioni

Art. 4Ai sensi della presente legge, i seguenti termini significano:

a)titolare dell’elaborazione: autorità o organo che decide o legifera segnatamente in merito agli strumenti, agli scopi, all’estensione e alle modalità della sorveglianza pubblica, ai dati elaborati, alla durata di conservazione e alle misure di sicurezza. Inoltre, è organo che vigila sull’applicazione della presente legge e che risponde in caso di violazione;

b)mandatario: responsabile dell’elaborazione e del trattamento dei dati su mandato del titolare dell'elaborazione.

c)videosorveglianza osservativa: attività di vigilare a distanza su un luogo pubblico, per una visione in tempo reale, in chiaro, con o senza registrazione d’immagini, allo scopo di monitorare e, se del caso, ripristinare il traffico di autoveicoli;

d)videosorveglianza dissuasiva (o preventiva e repressiva): attività di vigilare a distanza, su un luogo, un bene amministrativo o un’infrastruttura pubblica, con registrazione e conservazione dei segnali d’immagine per una durata prestabilita. È finalizzata alla prevenzione di atti illeciti, di minacce o di turbamenti alla sicurezza o all’ordine pubblico, tramite la posa ben riconoscibile di videocamere di sorveglianza, nonché alla ricostruzione e al perseguimento di infrazioni tramite analisi delle immagini successiva alla loro commissione;

e)videosorveglianza invasiva: attività di vigilare in tempo reale, in chiaro, con o senza registrazione d’immagini, allo scopo di gestire gli accessi di persone o veicoli a beni amministrativi o a strutture pubbliche.

 

Capitolo secondo

Modalità della videosorveglianza

 

Videosorveglianza osservativa

Art. 51Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare in modalità osservativa un luogo accessibile al pubblico, se ciò è idoneo e necessario a garantire la supervisione e la gestione del traffico ai sensi dell’articolo 4 lettera c.

2È consentita unicamente la videosorveglianza priva di registrazione audio e senza l'impiego di applicativi/strumenti informatici per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato delle persone.

 

Videosorveglianza dissuasiva

Art. 61Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare in modalità dissuasiva un luogo o un bene amministrativo accessibile al pubblico e conservare le relative immagini, se ciò è idoneo e necessario a garantire la prevenzione di turbamenti alla sicurezza o all’ordine pubblico, alla pubblica salute e igiene e a ricostruire, se del caso, le responsabilità.

2Le immagini possono essere analizzate successivamente a un evento rilevante per la sicurezza o l’ordine pubblico, la pubblica salute e igiene per la ricostruzione di responsabilità e per il perseguimento di reati o infrazioni amministrative.

3L'introduzione della videosorveglianza dissuasiva deve essere preceduta da una valutazione dell'idoneità e dell'efficacia della misura.

4La videosorveglianza dissuasiva non si giustifica, in particolare, quando:

a)gli scopi perseguiti possono essere pienamente raggiunti anche con l’ausilio di misure meno incisive nei diritti delle persone, ma altrettanto efficaci per il raggiungimento dello scopo;

b)avviene alla ricerca di possibili reati, in assenza di un sospetto concreto, oppure implica la raccolta preventiva di dati, senza che vi sia un chiaro e concreto scopo di elaborazione.

5È consentita unicamente la videosorveglianza priva di registrazione audio e senza l'impiego di applicativi/strumenti informatici per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato delle persone.

 

Videosorveglianza invasiva

Art. 71Gli enti e le istituzioni responsabili di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono sorvegliare in modalità invasiva l’accesso a beni amministrativi pubblici, se ciò è idoneo e necessario a gestire gli accessi ai sensi dell’articolo 4 lettera e.

2È consentita la registrazione audio ma non l'impiego di applicativi/strumenti per il riconoscimento automatico e il tracciamento automatizzato delle persone.

 

Capitolo terzo

Principi generali

 

Finalità

Art. 81I dati personali non possono essere utilizzati per scopi che esulano da quelli previsti dagli articoli 5-7 della presente legge.

2La raccolta indiscriminata di dati (fishing expedition) è vietata. Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e finalità chiaramente definite.

 

Proporzionalità

Art. 91La videosorveglianza deve essere proporzionata, in particolare per quanto riguarda lo scopo perseguito, gli strumenti utilizzati, le modalità di attuazione, l’estensione territoriale e temporale e la cerchia di personale abilitato alla gestione e all’accesso agli impianti di videosorveglianza, ai programmi informatici ivi correlati e alle immagini registrate.

2Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

3La proporzionalità della videosorveglianza deve essere valutata prima dell'implementazione e periodicamente rivalutata.

 

Esattezza

Art. 10Il titolare deve garantire l’esattezza dei dati elaborati, in particolare la correttezza, l’autenticità, la veridicità e la completezza.

 

Trasparenza

Art. 111Il titolare garantisce un’adeguata informazione sulla videosorveglianza, segnatamente con cartelli indicatori possibilmente prima dell’entrata nel campo di visione delle singole videocamere e in prossimità delle stesse.

2L’informazione concerne almeno la presenza della videocamera, il titolare e la base legale.

3In caso di videosorveglianza del sedime scolastico, gli allievi e/o i loro rappresentanti legali devono essere informati in modo adeguato, trasparente e completo anche sulle tempistiche, sui luoghi e sulle modalità della videosorveglianza.

 

Sicurezza dei dati

Art. 121I titolari e gli eventuali mandatari devono garantire, sin dalla progettazione di un sistema di videosorveglianza pubblica, l’integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l’autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e organizzative. In particolare, devono proteggere i dati contro la perdita, l’abuso e il danneggiamento.

2Le misure tecniche e organizzative devono essere adeguate allo stato della tecnica, alla natura e all’estensione dell’elaborazione dei dati come pure al grado di probabilità e di gravità del rischio che l’elaborazione implica.

3In particolare, devono essere limitati gli accessi alle registrazioni tramite credenziali di accesso personalizzate, disponibili unicamente al personale autorizzato e devono essere giornalizzati gli accessi per la ricostruzione di eventi o responsabilità legate a possibili abusi dei dati.

 

Capitolo quarto

Organizzazione, trasmissione e archiviazione dei dati

 

Disposizioni materiali e vigilanza

Art. 131Il titolare emana le disposizioni materiali necessarie all’esecuzione della presente legge. Definisce, in particolare:

a)lo scopo della videosorveglianza;

b)la tipologia di strumenti di videosorveglianza da utilizzare;

c)il mandato di esecuzione della videosorveglianza;

d)i luoghi soggetti a videosorveglianza;

e)le modalità e le condizioni della videosorveglianza;

f)la durata di conservazione dei dati;

g)i diritti di accesso ai dati;

h)le misure di sicurezza.

2Vigila periodicamente sulla corretta applicazione e sul rispetto della presente legge e delle disposizioni materiali d’esecuzione.

 

Trasmissione di dati a terzi

Art. 141Di principio, le registrazioni non sono trasmesse a terzi.

2Rimane riservata la collaborazione tra polizie sulla base di specifiche norme di assistenza amministrativa.

3Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le registrazioni possono essere trasmesse alle competenti autorità, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

4Le richieste di accesso e le operazioni di elaborazione dei dati devono essere tracciabili e conformi alle disposizioni applicabili.

 

Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

Art. 151Le registrazioni sono conservate fintanto che siano date specifiche e obiettive esigenze di utilizzazione e che, pertanto, siano necessarie per gli scopi per i quali sono state lecitamente raccolte o elaborate.

2Rimane riservata la conservazione da parte del titolare di una copia delle registrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

3Al termine del periodo di conservazione, i dati devono essere cancellati in modo automatico e definitivo tramite sistemi idonei a garantirne l'irrecuperabilità.

 

Disposizioni penali

Art. 16Le infrazioni sono perseguite secondo il diritto penale federale applicabile.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 171La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore[1].

 

 

Pubblicata nel BU 2026, 119.


[1]  Entrata in vigore: 1° luglio 2026 - BU 2026, 119.