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Statuto diocesano

(11 novembre 2004)

 

Preambolo

in applicazione degli art. 2, 6 e 23 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002,

considerata opportuna l’occasione di riaffermare il carattere vincolante delle strutture ecclesiali previste dal Codice di diritto canonico, attive nella realtà della Diocesi di Lugano,

tenuto presente il primato della coscienza personale in materia religiosa ed ecclesiale,

ritenuto che non una semplice legge umana, ma il servizio ecclesiale, personale e comunitario, sia determinante per la vitalità pastorale di una Chiesa particolare, alla quale sono finalizzate le attività amministrative e finanziarie,

il Vescovo di Lugano, con l’adesione dei fedeli chierici e laici, rappresentati dai consigli pastorale e presbiteriale diocesani, emana il presente

 

Statuto diocesano:

 

I. Norme introduttive

Legittimazione

1.Lo Statuto ecclesiastico regola quanto la legge sulla Chiesa cattolica gli demanda, nel rispetto dell’art. 15 della Costituzione federale e delle leggi canoniche.

Campo di attività

2.1Lo Statuto disciplina i rapporti fra fedeli ed enti ecclesiastici e fra gli stessi enti ecclesiastici, sul territorio della Diocesi di Lugano, nei limiti fissati dalla legge sulla Chiesa cattolica e dal Codice di diritto canonico.

2In particolare esso fissa le norme di gestione finanziaria della Diocesi di Lugano e stabilisce la partecipazione delle Parrocchie all’amministrazione finanziaria diocesana, tramite la costituzione di una Commissione finanziaria, come previsto dall’art. 6 della legge sulla Chiesa cattolica.

Ordinario

3.Con il termine Ordinario si intendono il Vescovo diocesano, il Vicario generale e il Vicario episcopale, per le mansioni a quest’ultimo delegate, conformemente al can. 134 CIC. In caso di sede vacante l’Ordinario è l’Amministratore diocesano (cfr. can. 421).

 

II. I soggetti e i loro diritti e doveri

Appartenenza

4.Appartiene alla corporazione ecclesiastica cantonale, come fedele, ogni membro della Chiesa cattolica residente nel territorio della Diocesi di Lugano.

Uscita dalla corporazione ecclesiastica

5.1Il fedele che intende uscire dalla corporazione ecclesiastica deve darne comunicazione scritta al Consiglio parrocchiale della propria Parrocchia.

2Con la dichiarazione di uscita la persona è liberata da ogni diritto e da ogni dovere nei confronti della corporazione ecclesiastica.

 

Riammissione

6.La persona uscita dalla corporazione ecclesiastica può in ogni momento chiedere la propria riammissione.

Diritti e doveri

7.1Tutti i fedeli partecipano alla vita della Chiesa ai sensi dei cann. 208-223 (diritti e obblighi di tutti i fedeli) e dei cann. 224-231 (diritti e obblighi dei fedeli laici).

In questa sede si ricordano:

a) il diritto e dovere di manifestare all’autorità competente il proprio pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (cfr. can. 212 § 3);

b) il diritto di promuovere e sostenere l’attività pastorale anche con proprie iniziative (cfr. can. 216);

c) l’obbligo di sovvenire alle necessità finanziarie della Chiesa e di promuovere la giustizia sociale (cfr. can. 222 § 1 e § 2);

d) l’obbligo di tener conto, nell’esercizio dei propri diritti, del bene comune della Chiesa, come pure dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri (cfr. can. 223 § 1).

2Inoltre, i fedeli laici collaborano con il clero a livello parrocchiale e diocesano per il buon funzionamento delle attività pastorali, amministrative e finanziarie in favore della comunità ecclesiastica locale.

 

III. Gestione finanziaria della Diocesi

Principi

8.La gestione finanziaria è retta dai principi:

a) dell’equilibrio finanziario: i conti devono essere pareggiati a medio termine;

b) della parsimonia: prima di procedere ad una spesa devono essere esaminate la sua utilità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano;

c) dell’economicità: per ogni decisione deve essere scelta la variante che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più semplice ed economico;

d) della trasparenza: ogni operazione finanziaria deve risultare in modo chiaro ed essere corredata da giustificativi.

 

Composizione della Commissione

finanziaria diocesana

9.1La Commissione finanziaria diocesana è composta:

a) dall’Ordinario, che la presiede;

b) da tre delegati vescovili, di cui uno fungerà da segretario;

c) dall’economo diocesano;

d) da sei membri eletti dalle Assemblee vicariali dei delegati delle Parrocchie, di cui uno fungerà da vice presidente.

2Esiste incompatibilità fra il mandato di membro dell’Assemblea diocesana dei delegati e quello di membro della Commissione finanziaria.

3Sia per i delegati vescovili che per i rappresentanti dei Vicariati il limite di eleggibilità è fissato a 75 anni compiuti.

 

Compiti della Commissione

10.La Commissione finanziaria diocesana deve assicurare alla Diocesi una gestione finanziaria oculata.

In particolare, la Commissione finanziaria diocesana è responsabile:

a) dell’elaborazione del preventivo annuale entro il 30 ottobre di ogni anno;

b) dell’allestimento dei conti consuntivi (bilancio e conto economico), chiusi al 31 dicembre, entro il 30 aprile dell’anno seguente;

c) dell’elaborazione di piani finanziari orientativi quadriennali;

d) della gestione del Fondo di partecipazione di cui all’art. 26.

 

Competenze della Commissione

11.1La Commissione finanziaria diocesana deve:

a) essere informata in merito ad affari di ordinaria amministrazione, ma di maggiore importanza;

b) dare il consenso preventivo nel caso di affari di amministrazione straordinaria, conformemente alla decisione della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, quali:

ba) la concessione di garanzie per impegni di terzi (per es. per Parrocchie, enti ecclesiastici, ecc.);

bb) la stipulazione di contratti di compra-vendita di proprietà immobiliari, di contratti di appalto nel caso in cui si superi l’importo di fr. 100 000.-- per una singola operazione;

bc) l’accettazione di donazioni o lasciti gravati da imposte a o da condizioni onerose;

bd) l’accensione di prestiti e di mutui bancari, come pure gli anticipi che assicurano la liquidità, rispettivamente le necessità ricorrenti dell’Economato diocesano;

be) la concessione di prestiti la cui prevedibile durata supera i dodici mesi.

2Nessuna spesa superiore a fr. 50 000.-- riguardante un solo oggetto può essere effettuata senza l’accordo della Commissione finanziaria diocesana, a meno che tale spesa non sia già stata preventivata nel preventivo annuale approvato.

 

Decisioni della Commissione

12.1Le decisioni della Commissione finanziaria diocesana sono prese a maggioranza semplice dei presenti, riservata l’eccezione del cpv 2. A parità di voti, l’Ordinario decide.

2Per impegni finanziari a carico della Diocesi superiori a fr. 2 000 000.-- è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

3Il Vescovo diocesano può opporsi alle decisioni della Commissione finanziaria diocesana entro dieci giorni dalla data in cui esse sono state portate a sua conoscenza.

4Se, entro dieci giorni dalla data in cui sono state portate a sua conoscenza, il Vescovo diocesano si oppone alle decisioni della Commissione finanziaria diocesana, questa dovrà riesaminare la cosa tenendo conto delle motivazioni del Vescovo.

 

Collaborazione con l’Economato diocesano

13.La Commissione finanziaria diocesana svolge il suo operato in stretta collaborazione con l’Economato diocesano.

 

Preventivo

14.1Il preventivo è allestito dall’Economato diocesano sotto la direzione e responsabilità della Commissione finanziaria e deve essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno al Vescovo diocesano.

2Il Vescovo diocesano farà conoscere la sua decisione entro 20 giorni dalla data in cui il preventivo è stato portato a sua conoscenza.

 

IV. Revisione e approvazione dei conti

Ufficio di revisione dei conti

15.L’Ufficio di revisione dei conti è composto da due revisori dei conti eletti per la durata di quattro anni dall’Assemblea diocesana dei delegati riuniti. Tale compito può essere demandato a una società di revisione.

La verifica della gestione, dei conti e dei bilanci deve essere annuale e risultare da un rapporto scritto destinato all’Assemblea diocesana dei delegati.

 

Approvazione dei conti preventivi e dei consuntivi

16.1Il preventivo, elaborato dall’Economato sotto la direzione della Commissione finanziaria e confermato dal Vescovo diocesano, come pure i conti consuntivi comprendenti il bilancio e il conto economico, devono essere presentati all’Assemblea diocesana dei delegati.

2L’Assemblea diocesana dei delegati approva a maggioranza semplice i conti preventivi e consuntivi, dopo aver sentito il rapporto dei revisori.

3In caso di non approvazione, i conti consuntivi tornano alla Commissione finanziaria per la rielaborazione. Terminata quest’ultima si riprende la procedura sopra descritta. Se anche la seconda lettura non dovesse giungere all’approvazione farà stato la decisione del Vescovo diocesano. In caso di non approvazione dei conti preventivi farà stato la decisione del Vescovo diocesano.

 

V. Assemblea vicariale dei delegati

Elezione

17.1L’Assemblea vicariale dei delegati è composta dai delegati delle Parrocchie, eletti a norma dell’art. 14 lett. a della legge sulla Chiesa cattolica.

2Le Assemblee parrocchiali possono eleggere un solo delegato che potrà anche essere un membro del Consiglio Parrocchiale.

3L’Assemblea vicariale è convocata dal Vicario foraneo quindici giorni dopo l’elezione dei delegati.

 

Compiti

18.L’Assemblea vicariale dei delegati elegge a maggioranza semplice:

a) il membro della Commissione finanziaria diocesana, rappresentante il proprio Vicariato. Questi, che deve possedere buone conoscenze in ambito amministrativo, finanziario, economico e fiscale, può essere scelto anche al di fuori dell’Assemblea vicariale dei delegati;

b) un delegato per ogni Vicariato nel Consiglio pastorale diocesano, che deve essere membro di un Consiglio parrocchiale;

c) i membri laici rappresentanti il proprio Vicariato nel Consiglio pastorale diocesano.

 

VI. Assemblea diocesana dei delegati

19.L’Assemblea diocesana dei delegati è composta dai laici membri del Consiglio pastorale diocesano e da 12 preti delegati dal Consiglio presbiterale diocesano fra i suoi membri, ad esclusione di eventuali membri della Commissione finanziaria.

20.L’Assemblea diocesana è retta da un regolamento che entra in vigore dopo l’approvazione dell’Ordinario.

21.L’Assemblea diocesana si riunisce almeno due volte l’anno e ha le seguenti competenze:

a) eleggere l’ufficio di revisione dei conti;

b) approvare i conti preventivi e consuntivi;

c) elaborare il proprio regolamento e sottoporlo per l’approvazione all’Ordinario;

d) approvare il regolamento che fissa i criteri delle contribuzioni;

e) proporre una revisione dello Statuto con decisione a maggioranza qualificata di almeno venti dei delegati presenti;

f) dare il proprio avviso sul testo del nuovo Statuto sottopostogli dal Vescovo.

 

VII. Vigilanza sulla gestione dei beni ecclesiastici

Principio

22.1A norma dell’art. 5 cpv 1 della legge sulla Chiesa cattolica e del can. 1276 del CIC spetta all’Ordinario l’onere di vigilare sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alla Diocesi, alle Istituzioni o Enti ecclesiastici da lui eretti ed alle Parrocchie.

2La vigilanza dell’Ordinario è finalizzata a evitare gravi negligenze e arbitrii nell’amministrazione dei beni ecclesiastici.

 

Vigilanza sulle Parrocchie

23.1Nei confronti delle Parrocchie la funzione di vigilanza dell’Ordinario comprende:

a) l’esame dei rendiconti annuali tramite il Consiglio per gli affari economici ai sensi del can 1287 §1 CIC;

b) la concessione dell’autorizzazione per atti di alienazione e di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 16 cpv. 2 della Legge e dei cann. 1250 - 1298 C1C.

2I benefici e le prebende parrocchiali, a norma dell’art. 19 della legge, sono beni parrocchiali e di conseguenza soggetti alla vigilanza dell’Ordinario.

 

Vigilanza su altri enti ecclesiastici

24.Nei confronti degli altri enti ecclesiastici la funzione di vigilanza dell’Ordinario è esercitata in analogia alla vigilanza sulle Parrocchie.

 

VIII. Partecipazione finanziaria delle Parrocchie

e compensazione interparrocchiale

Collaborazione

25.La Diocesi e le Parrocchie collaborano in modo solidale e trasparente per favorire un aiuto finanziario alle Parrocchie che ne necessitano.

 

Costituzione del Fondo di partecipazione

26.È costituito un Fondo di partecipazione relativo alla compensazione finanziaria interparrocchiale, alimentato da contributi delle Parrocchie.

 

Defìnizione di compensazione

27.Per compensazione finanziaria interparrocchiale si intende la determinazione dei sussidi della Diocesi alle Parrocchie, tramite il Fondo di partecipazione.

 

Domande

28.Le Parrocchie in difficoltà possono inoltrare domanda di sussidio motivata per investimenti e servizi essenziali.

 

Decisioni

29.1La Commissione finanziaria decide secondo il proprio libero apprezzamento e le possibilità del Fondo.

2La Commissione finanziaria elabora il relativo regolamento che dovrà essere approvato dall’Ordinario e dall’Assemblea diocesana dei delegati.

 

IX. Revisione dello Statuto

Entrata in vigore

30.1Il presente Statuto, dopo l’approvazione del Vescovo diocesano e la ratifica del Consiglio di Stato, entra in vigore con pubblicazione sulla «Rivista della Diocesi di Lugano».[1]

2La revisione totale o parziale dello Statuto può essere richiesta:

a) dall’Ordinario;

b) dall’Assemblea diocesana dei delegati (art. 21 lett. e).

3La revisione dello Statuto è demandata ad una commissione formata da cinque delegati nominati dal Vescovo e sei delegati nominati dall’Assemblea diocesana dei delegati. Il Vescovo, prima dell’approvazione, sottopone per consultazione il nuovo testo all’Assemblea diocesana dei delegati.

 

X. Disposizioni finali transitorie

Diritto sussidiario

31.Per quanto non stabilito dal presente Statuto fanno stato le norme della legge sulla Chiesa cattolica e del Codice di diritto canonico.

 

Abrogazioni e conferme

32.1E abrogato il decreto per la gestione finanziaria della Diocesi di Lugano, del 19 dicembre 2001.

2È confermato il regolamento dell’Economato diocesano, del 29 aprile 2002.

 

Approvato dai Consigli diocesani, Presbiterale e Pastorale, convocati in seduta congiunta, mercoledì 10 novembre 2004.

Approvato dal Vescovo di Lugano, mons. Pier Giacomo Grampa, in data 11 novembre 2004.

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. gov. n. 5459 del 7 dicembre 2004.

 

 

Pubblicato nel BU 2004, 437.

 

 


[1]  Entrata in vigore: con la pubblicazione sulla Rivista della Diocesi di Lugano - Gennaio-Febbraio 2005.