143.110

 Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione del 23 giugno 2009 (RLALSI)

 

Regolamento

della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione

(RLALSI)[1]

(del 23 giugno 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI),[2]

decreta:

TITOLO I

Autorità competenti

 

Sezione della popolazione (art. 2 legge)

Art. 1[3]Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri.

 

Ufficio della migrazione (art. 2, 3, 5 e 6 legge)[4]

Art. 2[5]1La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a:

a)rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta);

b)rilasciare e prolungare i visti;

c)pronunciare l’ammonimento;

d)pronunciare l’avviso;

e)ordinare l’allontanamento senza formalità;

f)rilasciare le autorizzazioni di corta durata (ACD);

g)formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata;

h)fissare, prorogare e sospendere i termini di partenza;[6]

i)emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d’ufficio alle autorità;

l)collaborare con la Segreteria di Stato della migrazione per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione;

m)esercitare le competenze di cui all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), al protocollo I sulla libera circolazione delle persone del 26 ottobre 2004, al protocollo II sulla libera circolazione delle persone del 27 maggio 2008, al protocollo III sulla libera circolazione delle persone del 4 marzo 2016, alla convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960, alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri;[7]

n)richiedere l’erogazione delle garanzie come previsto dall’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV);[8]

o)gestire le procedure ricorsuali inerenti l’ALC, la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI) e le relative ordinanze;[9]

p)assumere il segretariato della Commissione consultiva del mercato del lavoro;

q)rilasciare le attestazioni inerenti il soggiorno della persona straniera;

r)eseguire l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66a, 66abis CP e 49a, 49abis CPM) ed esaminare la sua effettiva attuazione.

2Per gli accertamenti del caso, l’Ufficio si avvale in particolare della collaborazione della Polizia cantonale e delle Polizie comunali, come pure dei Comuni.

 

Compiti della Polizia

Art. 3[10]1La Polizia cantonale è competente per:

a)svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione;[11]

b)…;

c)accompagnare in modo forzato lo straniero, su ordine dell’Ufficio, in caso di mancata collaborazione senza sufficiente giustificazione;

d)confiscare e mettere al sicuro i documenti di viaggio ai sensi dell’art. 121 LStrI e ritirare i permessi ai sensi dell’art. 72 OASA;[12]

e)emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStrI;[13]

f)controllare, prima dell’invio della domanda all’Ufficio, il documento d’identità di coloro che postulano un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente.

2Le Polizie comunali possono essere incaricate dall’Ufficio, per il tramite della Polizia cantonale, a svolgere i compiti di cui al cpv. 1 lett. a) e c).

 

TITOLO II

Organi consultivi

 

Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 legge)

Art. 41La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini provenienti dalla Croazia come pure da cittadini extra UE/AELS.[14]

2Essa è composta da un massimo di 8 membri e rispettivi supplenti di cui 2 in rappresentanza dello Stato, 3 dei rappresentanti padronali e 3 dei sindacati.

 

TITOLO III

Informazioni

 

Richieste d’informazioni (art. 5 legge)

Art. 5L’Ufficio può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione.

 

TITOLO IV

Persone straniere che esercitano un’attività lucrativa o senza attività lucrativa in Svizzera[15]

Capitolo primo

Procedure

 

Autorizzazione di corta durata (ACD)

Art. 6[16]1È autorizzato ad esercitare un’attività temporanea ogni cittadino straniero titolare di un’ACD fino al raggiungimento della scadenza attribuita.

2

 

Istanze di massima e istanze preventive

Art. 7[17]1Sono presentate all’Ufficio:

a)istanze di massima (senza indicazione del nome della persona straniera o del datore di lavoro) intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare un’attività lucrativa dipendente;

b)istanze preventive di cambiamento di posto o di Cantone di persone straniere, durante la validità del permesso.

2L’accoglimento dell’istanza comporta garanzie per l’ottenimento del permesso limitatamente per motivi legati al mercato del lavoro.

 

Domande nominative

Art. 8[18]1Di principio le domande nominative tendenti al rilascio, alla modifica e/o al rinnovo di un permesso di lavoro o di soggiorno sono presentate sui moduli ufficiali, datate, firmate e trasmesse in forma cartacea via posta all’Ufficio.[19]

2In occasione del primo rilascio del permesso, l’Ufficio convoca il richiedente una volta ricevuta l’istanza; lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità competente.

3Nel caso della richiesta di rilascio di un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente, l’Ufficio può prescindere dal convocare l’istante. I cittadini stranieri interessati sono tenuti a presentarsi al competente posto di Polizia cantonale prima dell’invio della domanda all’Ufficio, per il controllo del proprio documento d’identità.

4L’Ufficio può esigere in ogni momento che il richiedente si presenti personalmente per fornire ulteriori informazioni, in particolare nell’ambito della procedura di rilascio, di rinnovo o di modifica del suo permesso.

5Dall’invio della domanda per posta i cittadini stranieri sono autorizzati a iniziare l’attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente in attesa della decisione da parte dell’Ufficio, subordinatamente a quanto contemplato dall’ALC e dalla LStrI.[20]

6Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta oppure se la stessa non viene debitamente completata nei termini prescritti dall’Ufficio, il medesimo può respingere la domanda per mancata collaborazione da parte della persona straniera interessata.

 

Domande nominative di assunzione d’impiego o titolo indipendente in Svizzera sottoposte all’esame preventivo del mercato del lavoro

Art. 9[21]1Tutti i cittadini stranieri che non possono prevalersi della libera circolazione delle persone ai sensi dell’ALC e dei relativi Protocolli e che intendono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.

2L’inizio dell’attività è subordinato all’intimazione della decisione inerente l’ottenimento del permesso di lavoro o subordinatamente all’inizio previsto dal contratto di lavoro.

 

Art. 10[22]

 

Capitolo secondo

Frontalieri

 

Zona di frontiera

Art. 11[23]L’elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato nel Foglio ufficiale.

 

Capitolo terzo

Norme comuni

 

Obblighi fiscali e contributivi

Art. 121L’Ufficio può respingere le domande di nuovi permessi, di cambiamenti di posto e di professione e/o di proroga presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti.[24]

2L’Ufficio può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi.

 

TITOLO IVbis[25]

Integrazione

 

Competenze linguistiche

Art. 12a[26]Per soddisfare il presupposto inerente le competenze linguistiche di cui all’art. 58a cpv. 2 LStrI, lo straniero deve presentare all’Ufficio la documentazione comprovante la sua situazione, come ad esempio un certificato medico, un parere del medico curante o una decisione dell’Ufficio AI attestante capacità cognitive limitate, disabilità mentale o altri problemi simili (senilità, analfabetismo ecc.).

 

Finanziamento (art. 8a legge)

Art. 12b[27]1La Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS), è competente per determinare e preavvisare i contributi per i progetti che rientrano tra gli obiettivi strategici del Programma d’integrazione cantonale.

2Il contributo per i progetti del Programma d’integrazione cantonale può essere al massimo del 50% dei costi riconosciuti a preventivo. Può essere ammesso un contributo complessivo di altri enti pubblici fino al 75%.

3Il richiedente presenta al SIS un progetto, nonché il preventivo dei costi e dei ricavi. Il SIS stabilisce i documenti che corredano la domanda.

4Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo con i documenti comprovanti la spesa. Lo stesso non può superare la somma determinata a preventivo.

5Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal SIS.

 

TITOLO V

Notifiche

 

Comuni (art. 3 e 5 legge)

Art. 13[28]Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, all’Ufficio della migrazione:

a)i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, dello stato civile e della cittadinanza;

b)i casi di decesso di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno;

c)i casi di nascita di figli di persone straniere, se necessitano di un permesso;

d)le modifiche di indirizzo all’interno del Cantone o dello stesso Comune nonché le partenze per un altro Cantone rispettivamente per l’estero;

e)le notifiche previste dal regolamento di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernenti la banca dati movimento della popolazione;

f)i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.

 

TITOLO VI

Emolumenti e tasse per l’emissione dei permessi[29]

Capitolo primo

Emolumenti[30]

 

Tasse (art. 7 legge)

Art. 14[31]L’Ufficio percepisce per la propria attività i rispettivi emolumenti massimi sanciti dall’Ordinanza (OEmol-LStrI).

 

Capitolo secondo

Norme comuni

 

Tasse di cancelleria (art. 8 legge)

Art. 15[32]1Per le spese e i lavori di cancelleria (autorizzazione per il rilascio del visto d’entrata, riconvalida e/o modifica di un’assicurazione/autorizzazione d’entrata o di un visto per assunzione d’impiego, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, ritorno di documenti originali, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, comunicazioni in forma elettronica ecc.) l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.

2Per i richiami dei documenti non prodotti entro i termini fissati, l’emanazione di tasse di diffida e per la mancata comparizione all’appuntamento fissato per la carta di soggiorno biometrica, l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.

3Per l’assegnazione e le decisioni di proroga di un termine di partenza l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.

 

Cumulo (art. 7 e 8 legge)

Art. 16Le tasse sono tra loro cumulabili.

 

TITOLO VII

Sanzioni

 

Sanzioni (art. 12 legge)

Art. 17[33]1L’Ufficio emette le sanzioni relative alle infrazioni di cui agli art. 120 e 122 LStrI e all’art. 116 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).[34]

2Per il computo dell’avvenuta infrazione fa stato la data del timbro postale apposto sull’invio della domanda.

3In caso di mancanza del timbro postale oppure di illeggibilità del medesimo, per il computo dell’avvenuta infrazione l’Ufficio applicherà una tolleranza di cinque giorni dalla data di ricezione.

4L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro è l’autorità competente per l’esecuzione dei controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrI).[35]

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali ed abrogative

 

Norma abrogativa

Art. 18Il presente regolamento abroga:

-il regolamento della legge di applicazione alla legislazione  federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone del 2 luglio 2002 (RLaLPS-CE/AELS);

-il regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS del 2 luglio 2002 (RLaLPS-extra CE/AELS).

 

Entrata in vigore

Art. 19Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[36]

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 288.


[1]  Titolo modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedenti modifiche: BU 2012, 137; BU 2019, 375.

[2]  Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[3]  Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

[4]  Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

[5]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedenti modifiche: BU 2009, 461; BU 2016, 420.

[6]  Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[7]  Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[8]  Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[9]  Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019, 375.

[10]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[11]  Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[12]  Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019, 375.

[13]  Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375; precedente modifica: BU 2012, 137.

[14]  Cpv. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012, 137.

[15]  Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[16]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[17]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[18]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009, 461.

[19]  Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[20]  Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precendente modifica: BU 2019, 375.

[21]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012, 137.

[22]  Art. abrogato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[23]  Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[24]  Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[25]  Titolo introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[26]  Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[27]  Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.

[28]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009, 461.

[29]  Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[30]  Capitolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[31]  Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

[32]  Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2017, 141.

[33]  Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

[34]  Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019, 375.

[35]  Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

[36]  Entrata in vigore: 26 giugno 2009 - BU 2009, 288.