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 Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001

 

Regolamento

sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione

(del 26 aprile 2001)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visti gli art. 65 e segg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997;

-visti gli art. 3 e 5 della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti,

decreta:

Capitolo I

Il Consiglio di Stato

 

Statuto

Art. 11Il Consiglio di Stato è l’Autorità governativa ed esecutiva del Cantone.

2Esso dirige collegialmente gli affari cantonali secondo le competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

3È assistito dal Cancelliere dello Stato.

 

Competenze

Art. 2Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:

a)pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;

b)dirige la fase preliminare della procedura legislativa;

c)cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;

d)amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;

e)dirige l’Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;

f)nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;

g)vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge;

h)assicura l’ordine pubblico;

i)rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;

j)risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

 

Direzione dell’Amministrazione cantonale

Art. 31Il Consiglio di Stato si adopera affinchè l’attività dell’Amministrazione cantonale sia adeguata, efficiente e razionale.

2Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell’Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre persone o enti incaricati di compiti amministrativi.

3Disciplina il diritto di firma.

4Assicura l’informazione interna.

5Vigila sull’Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.

 

Informazione del pubblico

Art. 4Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione.

 

Capitolo II

I membri del Consiglio di Stato

 

Direttori di Dipartimento

Art. 51Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.

2Il Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri all’inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito ad elezione complementare.

3La ripartizione dei Dipartimenti tiene conto del diritto dell’uscente, rieletto, di dirigere il proprio Dipartimento. Per il Dipartimento vacante è dato il diritto di opzione in base all’anzianità di carica, subordinatamente in base al risultato complessivo dell’elezione.

4Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.

 

Collegialità

Art. 61Gli affari del Collegio governativo sono prioritari rispetto agli altri impegni dei membri del Consiglio di Stato.

2I membri del Consiglio di Stato informano il Collegio sugli affari importanti dei loro Dipartimenti.

3In principio essi devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio.

Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.

4In caso di votazioni o elezioni il Consiglio di Stato può darsi delle regole di comportamento che vincolano il Collegio.

 

Domicilio

Art. 7I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini stabiliti dalla legge.

 

Trasmissione di dossier pendenti

Art. 7a[1]I membri del Consiglio di Stato che cessano la carica o assumono la direzione di un altro Dipartimento sono tenuti a trasmettere al successore nella loro integralità i dossier pendenti di carattere politico o amministrativo, non ancora maturi per l’archiviazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011.

 

Capitolo III

Il Presidente del Consiglio di Stato

 

Nomina

Art. 81Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un anno.

Alla scadenza dell’anno il Vicepresidente assume la presidenza.

2Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l’anzianità di carica subordinatamente in base all’età.

3Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

 

Funzioni

a) in generale

Art. 91Il presidente dirige l’attività del Consiglio di Stato e provvede affinché le incombenze del Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente ed adeguato.

2Il Presidente esercita la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato.

 

b) in particolare

Art. 101Il Presidente del Consiglio di Stato:

a)assicura la pianificazione e l’organizzazione dei lavori del Consiglio di Stato, avvalendosi del Cancelliere dello Stato;

b)dirige le sedute del Consiglio di Stato;

c)presenta al Gran Consiglio gli affari governativi, allorché ne è incaricato dal Consiglio di Stato;

d)rappresenta il Consiglio di Stato verso l’esterno.

2Il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone.

3In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza, informando tempestivamente il Governo.

 

Supplenza

Art. 111La supplenza del Presidente è assunta dal Vicepresidente.

2In assenza di questo, la presidenza è esercitata dal membro del Consiglio di Stato più anziano per carica, subordinatamente per età.

 

Capitolo IV

Sedute e decisioni

 

Convocazione

Art. 121Il Consiglio di Stato si riunisce secondo un calendario periodico preventivamente stabilito ed ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

2Il Consiglio di Stato è convocato dal Cancelliere su ordine del Presidente.

3Ogni membro del Consiglio di Stato può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

 

Altri partecipanti

Art. 131Il Cancelliere partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Stato con voto consultivo. Fa proposte per gli affari della Cancelleria.

2Ove sembri opportuno per una migliore cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio di Stato può invitare altri funzionari dirigenti, specialisti interni o esterni all’Amministrazione.

 

Segretezza delle sedute

Art. 141Le sedute del Consiglio di Stato non sono aperte al pubblico.

2Rimangono riservati i casi previsti dalla legge.

3L’informazione è retta dall’art. 4.

 

Astensione e ricusa

Art. 151I Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute ai sensi dell’art. 13 devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

2Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano gli articoli 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[2]

3In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la sua presenza venga richiesta dal Governo per fornire informazioni.

4Le astensioni e le ricuse devono essere menzionate a protocollo.

 

Deliberazioni

a) Procedura ordinaria

Art. 161La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno 3 membri del Consiglio di Stato.

2Non vengono trattati affari in assenza del Consigliere di Stato incaricato di presentarli, a meno che egli vi acconsenta.

3Ogni oggetto che comporti una decisione viene di regola presentato per iscritto dal Consigliere di Stato competente sotto forma di progetto.

4Ogni Consigliere di Stato può chiedere di presentare un suo rapporto su di un oggetto di pertinenza di un collega.

5Per determinati affari il Consiglio di Stato può chiedere l’approvazione preventiva di servizi centrali.

 

b) Procedura straordinaria

Art. 171In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può seguire procedure straordinarie quali l’adozione di decisioni per via di circolazione degli atti, per telefono, per posta elettronica, per tele o video conferenza.

2Le decisioni prese con procedura straordinaria sono equiparate a quelle adottate in procedura ordinaria.

3Rimangono riservate le decisioni adottate in stato di necessità conformemente alla legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007.[3]

 

c) Modalità di voto

Art. 181Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti si ripete la votazione nella seduta successiva. Qualora il risultato fosse ancora di parità, il voto del Presidente prevale.

2Per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.

 

Protocollo

Art. 191Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono consegnate a protocollo, firmato dal Presidente e dal Cancelliere dello Stato. Il protocollo contiene la data, il nome del Presidente, quello degli altri Consiglieri di Stato presenti e l’indicazione delle decisioni prese.

2Ogni membro del Consiglio di Stato può far iscrivere la sua opinione divergente.

 

Firma

Art. 201Il Presidente e il Cancelliere firmano le decisioni del Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti.

3In caso di assenza del Presidente o del Cancelliere si applicano gli art. 11 e 23 del presente Regolamento.

 

Organizzazione delle sedute

Art. 21Il Consiglio di Stato emana a complemento delle disposizioni che precedono le direttive sull’organizzazione e sul funzionamento delle sedute.

 

Capitolo V

Il Cancelliere dello Stato

 

Statuto

Art. 221Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.

2È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.

 

Funzioni/supplenza

Art. 23[4]1Il Cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria e, riguardo ad essa, ha lo statuto di un Direttore di Dipartimento.

2Il Cancelliere dello Stato organizza la propria supplenza.

 

Compiti

Art. 241Il Cancelliere asseconda il Consiglio di Stato ed il suo Presidente nell’adempimento dei loro compiti, svolgendo funzioni di Stato maggiore nel campo della pianificazione, dell’organizzazione, della preparazione, del coordinamento e della verifica.

2Egli svolge la funzione di segretario del Consiglio di Stato ed in particolare:

a)coadiuva il Consiglio di Stato nell’ambito dei lavori di pianificazione dell’attività del Governo;

b)dirige la Cancelleria dello Stato;

c)attribuisce tutti gli atti inviati al Consiglio di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria dello Stato, per proposta al Consiglio di Stato o per evasione diretta: i casi di conflitto di competenza vengono decisi dal Consiglio di Stato;

d)coordina la preparazione del rendiconto annuale al Gran Consiglio;

e)assicura il coordinamento dei lavori del Consiglio di Stato con quelli del Gran Consiglio;

f)elabora, su ordine del Presidente del Consiglio di Stato, i piani di lavoro e le trattande del Consiglio di Stato;

g)tiene il protocollo delle sedute e custodisce il sigillo del Consiglio di Stato che ne autentica gli atti;

h)assicura il coordinamento dell’informazione interna tra il Consiglio di Stato ed i Dipartimenti e quella esterna.

3È il capo del Servizio del protocollo.

4Il Consiglio di Stato può assegnare al Cancelliere altri compiti.

 

Capitolo VI

L’Amministrazione cantonale

 

I Dipartimenti

Art. 25[5]1Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e della sua Cancelleria.

2I Dipartimenti comprendono:

a)la direzione;

b)i collaboratori personali;

c)il segretario generale e/o il coordinatore del Dipartimento;

d)le divisioni e altre ripartizioni, articolate in unità amministrative (sezioni, uffici).

3La struttura dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato è definita nell’allegato.

 

I Direttori dei Dipartimenti

Art. 26Il Direttore del Dipartimento esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)la fissazione periodica di compiti e obiettivi del Dipartimento e delle divisioni, verificandone l’attuazione;

b)la direzione del Dipartimento, la presa di decisioni ed il coordinamento dell’attività delle unità amministrative a lui immediatamente subordinate;

c)l’informazione costante del Consiglio di Stato circa gli oggetti dipartimentali importanti e la preparazione delle decisioni che competono al Consiglio di Stato;

d)la supervisione della preparazione e l’osservanza del preventivo dei centri di responsabilità budgetaria del Dipartimento;

e)la periodica verifica ed adeguamento dell’organizzazione del Dipartimento.

 

La collaborazione interdipartimentale

Art. 271Il Consiglio di Stato si avvale del Gruppo di coordinamento per assicurare la collaborazione interdipartimentale, rappresentativo dei Dipartimenti e dei Servizi centrali.

Esso è presieduto dal Cancelliere dello Stato.

2Se un affare coinvolge più Dipartimenti, gli interessati provvedono spontaneamente all’informazione e al coordinamento reciproci. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente in via principale.

 

La gestione amministrativa

Art. 28Il Consiglio di Stato disciplina la gestione amministrativa in seno all’Amministrazione cantonale e il funzionamento degli altri organi di coordinamento.

 

Capitolo VII

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 29E’ abrogato il regolamento del Consiglio di Stato del 22 marzo 1855.

 

Entrata in vigore

Art. 30Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[6]

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 106.

 

 

Allegato[7]

 

Strutturazione dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

 

1         Cancelleria dello Stato

La Cancelleria dello Stato comprende:

      Centro di competenza in materia di commesse pubbliche;

      Messaggeria governativa;

      Servizi amministrativi del Consiglio di Stato;

      Servizi giuridici del Consiglio di Stato;

      Servizio dei diritti politici;

      Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (*);

      Servizio dell’informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato;

      Servizio delle relazioni esterne;

      Studio del Cancelliere;

      Consulente giuridico del Consiglio di Stato (*);

      Delegato/a alla trasformazione digitale (*);

      Delegato/a cantonale per le relazioni esterne (*);

      Incaricato/a cantonale della protezione dei dati.

* attribuiti amministrativamente.

 

2Dipartimento delle istituzioni

Il Dipartimento delle istituzioni comprende:

Segreteria generale;

Divisione della giustizia;

Polizia cantonale;

Sezione del militare e della protezione della popolazione;

Sezione della popolazione;

Sezione della circolazione;

Sezione degli enti locali.

 

3Dipartimento della sanità e della socialità

Il Dipartimento della sanità e della socialità comprende:

Istituto delle assicurazioni sociali;

Divisione della salute pubblica;

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie.

 

4Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport comprende:

Sezione amministrativa;

Divisione della scuola;

Divisione della formazione professionale;

Divisione della cultura e degli studi universitari.

 

5Dipartimento del territorio

Il Dipartimento del territorio comprende:

Servizi generali;

Divisione dell’ambiente;

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

Divisione delle costruzioni.

 

6Dipartimento delle finanze e dell’economia

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comprende:

la Divisione delle risorse;

la Divisione delle contribuzioni;

la Divisione dell’economia.

 

7Controllo cantonale delle finanze

Il Controllo cantonale delle finanze è attribuito amministrativamente al direttore del Dipartimento delle istituzioni.

 


[1]  Art. introdotto dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 15.

[2]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.

[3]  Cpv. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 298.

[4]  Art. modificato dal R 13.5.2015; in vigore dal 19.5.2015 - BU 2015, 235.

[5]  Art. modificato dal R 19.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 298.

[6]  Entrata in vigore: 4 maggio 2001 - BU 2001, 105.

[7]  Allegato modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328; precedenti modifiche: BU 2013, 298; BU 2015, 235; BU 2021, 196.