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29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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188.110

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 Regolamento di applicazione della legge organica patriziale del 11 ottobre 1994 (RALOP)

Regolamento

di applicazione della legge organica patriziale

(RALOP)[1]

dell’11 ottobre 1994 (stato 1° gennaio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP),

decreta:

TITOLO I

Competenza e riconoscimento

 

Autorità competente (art. 130 cpv. 2 legge)

Art. 1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti il Patriziato.

 

Istanza di riconoscimento (art. 3 cpv. 1 legge)

Art. 2L’istanza di riconoscimento deve essere presentata dall’Ufficio patriziale, al Consiglio di Stato e corredata dalla seguente documentazione:

a)regolamento del Patriziato;

b)ultimo bilancio o conto patrimoniale (al 31.12);

c)numero dei fuochi patriziali;

d)numero degli aventi diritto al voto:

-domiciliati nel Comune;

-domiciliati fuori dal Comune;

-numero dei patrizi minorenni;

e)l’impronta del sigillo patriziale.

 

Ufficio patriziale (art. 1 cpv. 3 legge)

Art. 3Il termine di Ufficio patriziale si estende anche agli esecutivi delle altre corporazioni di diritto pubblico secondo l’art. 1 cpv. 3 LOP segnatamente patriziati generali, corporazioni, degagne e vicinati.

 

TITOLO II

Dei beni patriziali

 

Inventario beni patriziali (art. 5 cpv. 4 legge)

a) registro

Art. 41I beni patriziali sono singolarmente elencati in un apposito registro, suddivisi tra beni immobili e mobili.

2Il registro deve essere costantemente aggiornato.

 

b) descrizione (art. 5 cpv. 5 legge)

Art. 51I beni immobili devono essere indicati per i terreni a Registro fondiario definitivo con il numero di mappa mentre per i terreni a Registro fondiario provvisorio con il numero o l’indicazione del luogo.

2I beni mobili devono essere indicati con la descrizione dell’oggetto.

3Per i fondi gravati da jus plantandi deve essere allestito un apposito registro delle piante di proprietà privata e relativi proprietari.

 

Alienazione beni: documentazione (art. 9 legge)

Art. 6L’istanza di ratifica deve essere corredata dalla seguente documentazione:

-richiesta dell’istante;

-messaggio dell’Ufficio patriziale;

-rapporto commissionale;

-estratto del verbale del legislativo;

-copia dell’avviso pubblicato all’albo;

-planimetria con l’appartenenza alla zona di piano regolatore.

 

Diritto di prelazione dei Comuni e del Cantone (art. 10 cpv. 1 e cpv. 3 legge)

Art. 7Allorquando il fondo è considerato d’interesse pubblico dalle norme pianificatorie, l’alienazione può avvenire previa rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione da parte del Municipio rispettivamente del Consiglio di Stato.

 

Pubblico concorso (art. 12 legge)

a) modalità

Art. 8[2]1L’avviso di concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà patriziale deve indicare:

a)il bene oggetto del concorso (numero particella, ubicazione, destinazione del bene ecc.) e l’eventuale importo minimo d’offerta;

b)le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (capitolato ecc.);

c)se del caso, l’importo e la forma della garanzia di cui dev’essere corredata ogni offerta;

d)il giorno, l’ora e il luogo di eventuali sopralluoghi;

e)il giorno e l’ora nei quali le offerte devono pervenire all’Ufficio patriziale;

f)il giorno, l’ora, e il luogo di apertura pubblica delle offerte.

2L’avviso di concorso può prevedere ulteriori formalità.

3È riservato l’art. 13 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007.

 

b) apertura delle offerte (art. 15 legge)

Art. 9Ogni offerta è registrata a verbale, con l’indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate all’atto dell’apertura.

 

Decisione e aggiudicazione (art. 15 legge)

Art. 10La decisione concernente l’aggiudicazione o l’eventuale annullamento del concorso da parte dell’Ufficio patriziale, deve essere comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l’indicazione della data della deliberazione e dei rimedi giuridici.

 

TITOLO III

Interventi finanziari

Capitolo I

Fondo di riserva forestale

 

Fondo di riserva forestale (art. 22 cpv. 2 legge)

I) Scopo

Art. 111I proventi del fondo di riserva forestale sono da impiegare per l’esecuzione di lavori forestali, l’elaborazione di piani di assestamento e di gestione, il riscatto di servitù e utilizzazioni incompatibili con il buon governo dei boschi.

2In casi particolari i proventi del fondo di riserva forestale possono essere impiegati per altri scopi di pubblica utilità.

 

II) Determinazione delle quote (art. 22 cpv. 1 legge)

Art. 12L’importo delle quote da devolvere al fondo di riserva forestale è stabilito dalla Sezione forestale, nei limiti massimi di cui all’art. 22 della legge, sulla base dei proventi del taglio di boschi. La decisione è comunicata all’Ufficio patriziale interessato e alla Sezione degli enti locali.

 

III) Forme (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 131Il fondo di riserva forestale dev’essere costituito presso la Banca dello Stato o un altro istituto di credito, previa autorizzazione della Sezione forestale, nella forma di un libretto o conto di deposito, oppure di un deposito di obbligazioni in valuta svizzera.

2Il deposito delle quote dev’essere fatto entro la fine dell’anno successivo dalla decorrenza dell’obbligo di versamento.

 

IV) Vigilanza (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 14La Sezione forestale si accerta presso la banca dei versamenti delle quote; essa è pure autorizzata a verificare in ogni tempo presso la banca la consistenza dei fondi di riserva forestale.

 

V) Prelevamenti (art. 22 cpv. 3 legge)

Art. 15Le somme depositate possono essere prelevate con l’autorizzazione della Sezione forestale.

 

Capitolo II

Fondo di aiuto patriziale

 

Fondo di aiuto patriziale (art. 26 cpv. 1 legge)

I) Domanda

Art. 161Le domande dei patriziati intese ad ottenere gli aiuti particolari di cui all’art. 26 della legge, devono essere presentate dall’Ufficio patriziale alla Sezione degli enti locali entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate:

a)dalla risoluzione del legislativo patriziale con relativo messaggio e rapporto commissionale;

b)dal progetto definitivo dell’opera o dell’infrastruttura e dal loro programma di esecuzione;

c)dal preventivo e dal piano di finanziamento;

d)dalle indicazioni concernenti prossimi investimenti a media scadenza (5-10 anni).

2Le domande possono essere presentate dall’Ufficio patriziale anche a titolo preliminare. In questo caso la domanda deve essere corredata da una descrizione dell’opera e da una previsione della spesa.

3Su istanza motivata, il termine di cui al cpv. 1 può essere prorogato.

 

II) Decisione; autorità competente (art. 26 cpv. 2 legge)

Art. 17[3]L’aiuto è deciso dal Dipartimento delle istituzioni.

 

III) Commissione consultiva (art. 27 cpv. 1 legge)

Art. 181Il Consiglio di Stato nomina, ogni quattro anni, la Commissione consultiva e ne designa il Presidente e il Segretario.

2La Commissione è composta da:

a)tre rappresentanti dello Stato;

b)tre rappresentanti degli enti patriziali.

3Il Consiglio direttivo dell’Alleanza patriziale propone i rappresentanti degli enti patriziali.

 

IV) Determinazione del reddito netto (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

1. Vendite di beni patriziali

Art. 191Il reddito netto delle vendite di beni patriziali è determinato dal ricavato della vendita, dedotti i debiti contratti per la sua acquisizione e gravanti il bene alienato al momento della cessione, come pure le spese legate alla vendita a carico del patriziato segnatamente spese notarili, spese per l’iscrizione, perizie e pubblicazioni inerenti la vendita.

2Nel caso di vendite secondo l’art. 20 cpv. 2 della legge, è considerato unicamente il ricavato netto che eccede il fabbisogno per il risanamento delle finanze.

3Il ricavato della vendita di legname, in piedi o lavorato, non viene ritenuto fonte di reddito secondo i disposti del cpv. 1.

 

2. Reddito di capitali (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 201Il reddito netto dei capitali è determinato dagli interessi maturati su depositi bancari e conti correnti, dagli interessi obbligazionari, dai dividendi, dai redditi derivanti dalla vendita di titoli o dagli interessi maturati su prestiti a terzi, dedotte le spese bancarie.

2Gli interessi maturati sul fondo di riserva forestale non sono considerati.

 

3. Reddito degli affitti e delle locazioni (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 21Il reddito netto degli affitti e delle locazioni è determinato dall’affitto percepito dedotti gli interessi passivi e gli ammortamenti ordinari, nonché le spese d’esercizio e di manutenzione ed altre debitamente documentate.

 

4. Reddito dei diritti di superficie (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 22Il reddito netto dei diritti di superficie è determinato dall’importo percepito dedotte le spese o contributi di urbanizzazione, di costituzione del diritto e le altre spese debitamente documentate necessarie per il conseguimento del reddito.

 

V. Base di computo (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)

Art. 231Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile.

2L’aliquota applicata ai redditi di cui agli art. 19-22 è fissata al 5.19% del reddito netto.[4]

 

Art. 23a-23b[5]

 

CAPITOLO IIA[6]

Fondo per la gestione del territorio

 

Fondo per la gestione del territorio (art. 27a legge)

I) Scopo del fondo; ente capofila

Art. 23c[7]1Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale.

2L’ente capofila dev’essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa e di solidità finanziaria, in particolare dando prova:

a)di funzionamento dei propri organi;

b)di essere a giorno con l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi;

c)di essere finanziariamente sano;

d)di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti.

3In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune.

 

II) Alimentazione del fondo (art. 27b cpv. 2 legge)

Art. 23d[8]1Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1’000’000.– di franchi.

2L’importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione corrente successiva.

 

III) Interventi oggetto di incentivi

Art. 23e[9]1Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente tali:

a)la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale;

b)il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli;

c)il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri;

d)il ripristino di beni da danni della natura;

e)il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata;

f)la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio.

2Possono essere oggetto di incentivi anche altri interventi di rilevante interesse paesaggistico e gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti.

3Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l’importo erogato dal Comune.

 

IV) Domanda preliminare (art. 27a cpv. 1 legge)

Art. 23f[10]1L’ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a)il programma d’intervento previsto;

b)il progetto di massima dell’investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione;

c)un progetto d’accordo programmatico fra le parti elaborato sotto forma di convenzione o di mandato di prestazione;

d)un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente l’importo mancante;

e)l’autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila.

2La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell’incentivo; la presa di posizione è comunicata all’ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell’incentivo.

 

V) Domanda definitiva; decisione (art. 27a cpv. 1 legge)

Art. 23g[11]1La domanda definitiva va sottoposta dall’ente capofila alla Sezione degli enti locali.

2La domanda dev’essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai legislativi degli enti coinvolti, riservate le competenze delegate:

a)l’accordo programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l’ente capofila, i contenuti, il programma e i termini di realizzazione dell’investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti;

b)il progetto e il preventivo definitivo;

c)il credito stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di finanziamento.

3Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali.

4La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione di incentivo al Dipartimento delle istituzioni.

 

VI) Versamento degli incentivi (art. 27b cpv. 2 legge)

Art. 23h[12]1Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti.

2È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali.

 

TITOLO IV

Acquisto dello stato di patrizio

 

Concessione dello stato di patrizio (art. 43 legge)

a) domanda

Art. 241La domanda di concessione dello stato di patrizio è presentata all’Ufficio patriziale dal richiedente, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l’adempimento delle condizioni poste dall’art. 43 della legge.

2Se il richiedente appartiene già ad altro patriziato dev’essere unita l’attestazione di svincolo da quest’ultimo.

3La domanda presentata dal marito si estende alla moglie, se consenziente, e ai figli minorenni.

 

b) procedura e comunicazione (art. 45 legge)

Art. 251L’Ufficio patriziale sottopone all’assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di concessione dello stato di patrizio.

2La decisione del legislativo è comunicata al richiedente e all’Ufficio del patriziato che gli avesse rilasciato l’attestazione di svincolo.

 

Svincolo dallo stato di patrizio (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)

a) domanda

Art. 26La domanda di svincolo dallo stato di patrizio è presentata per iscritto all’Ufficio patriziale.

 

b) procedura e comunicazione (art. 43 cpv. 1 lett. c legge)

Art. 271L’Ufficio patriziale sottopone all’assemblea, rispettivamente al Consiglio patriziale, la domanda di svincolo.

2La decisione del legislativo è comunicata all’interessato.

 

TITOLO V

Rinuncia e riacquisto dello stato di patrizio

 

Rinuncia allo stato di patrizio (art. 50 legge)

Art. 281La rinuncia allo stato di patrizio, è comunicata per iscritto all’Ufficio patriziale che informa il legislativo.

2La rinuncia ha effetto immediato salvo indicazione contraria dell’interessato.

 

Riacquisto dello stato di patrizio (art. 50 legge)

Art. 29Il riacquisto dello stato di patrizio, avviene conformemente agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

 

TITOLO VI

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

 

Allestimento e aggiornamento registro (art. 57 legge)

Art. 301La cancelleria comunale fornisce gratuitamente all’Ufficio patriziale i dati necessari per l’allestimento e l’aggiornamento del registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi.

2È inoltre riservato l’accesso ai dati di Movpop secondo l’art. 8 cpv. 1 e 3 della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e l’art. 30 cpv. 1 del regolamento di applicazione.[13]

3L’Ufficio patriziale può far capo ad un ente esterno di pubblica utilità senza scopo di lucro per l’allestimento e l’aggiornamento del registro, anche mediante accesso ai dati di Movpop, secondo le condizioni dell’art. 30 cpv. 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009. Sono riservate le competenze dell’Ufficio patriziale secondo gli articoli 57, 58 e 59 della legge.[14]

 

TITOLO VII

Del coordinamento

 

Commissione di coordinamento (art. 129 cpv. 2 legge)

Art. 311La Commissione di cui all’art. 129 della legge è composta da 6 membri e un Presidente nominati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato designa pure il segretario della Commissione.[15]

 

TITOLO VIII

[16]

 

Art. 32[17]

 

TITOLO IX

Norme finali

 

Abrogazione

Art. 33Il regolamento del 29 gennaio 1963 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 34Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

 

 

Pubblicato nel BU 1994, 547.


[1]  Titolo modificato dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 275.

[2]  Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[3]  Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[4]  Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353; precedenti modifiche: BU 2015, 520; BU 2016, 499; BU 2017, 336.

[5]  Art. abrogati dal R 25.11.2015; in vigore dal 27.11.2015 - BU 2015, 520; precedente modifica: BU 2012, 508.

[6]  Capitolo introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[7]  Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[8]  Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[9]  Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[10]  Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[11]  Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[12]  Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[13]  Cpv. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[14]  Cpv. introdotto dal R 16.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 275.

[15]  Cpv. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[16]  Titolo abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.

[17]  Art. abrogato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508.