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 Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt)

Legge

sugli aiuti allo studio

(LASt)

(del 23 febbraio 2015)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 25 giugno 2014 n. 6955 e il messaggio aggiuntivo 23 dicembre 2014 n. 6955A del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 11Il Cantone favorisce l’accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria nonché il perfezionamento e la riqualificazione professionali tramite gli aiuti allo studio.

2Essi contemplano i sostegni allo studio, i sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni particolari previste dalla presente legge.

3Gli aiuti allo studio sono concessi quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni provenienti da terzi, è insufficiente.

 

Definizioni relative ai sostegni allo studio

Art. 21I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la prestazione principale e il prestito quella secondaria.

2È borsa di studio il contributo che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l’obbligo scolastico.

3È prestito di studio l’aiuto finanziario da rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.

 

Definizioni relative ai sostegni della formazione professionale

Art. 31I sostegni della formazione professionale sono costituiti dagli assegni di tirocinio e dagli assegni di riqualificazione per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole e aziende ticinesi.

2È assegno di tirocinio il contributo che può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio professionale, sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

3È assegno di riqualificazione il contributo che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica, oppure a persone non qualificate con un’esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

 

Definizioni relative agli altri aiuti particolari

Art. 41È aiuto sociale speciale il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole dell’obbligo private parificate all’allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell’obbligo pubblica per comprovati motivi sociali.

2È assegno per sportivi d’élite o talenti artistici il contributo che può essere concesso a giovani di talento che per l’esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

3È aiuto al perfezionamento professionale il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

4È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito o l’assegno che può essere concesso per l’apprendimento di una lingua seconda.[1]

5È assegno di formazione terziaria sociosanitaria il contributo che può essere concesso per la frequenza di scuole ticinesi di grado terziario del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche.[2]

 

Beneficiari

Art. 51Possono beneficiare degli aiuti allo studio, a condizione che il domicilio determinante si trovi nel Cantone Ticino:

a)le persone di cittadinanza svizzera non domiciliate all’estero;

b)le persone attinenti del Ticino i cui genitori vivono all’estero o le persone attinenti del Ticino che vivono all’estero senza i loro genitori, per formazioni seguite in Svizzera, solo se nel luogo di domicilio all’estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;

c)le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all’istruzione sono parificate alle persone di cittadinanza svizzera in virtù di trattati internazionali, in particolare i cittadini dei Paesi dell’Unione europea (UE) e i cittadini dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);

d)le persone di cittadinanza straniera al beneficio di un permesso di domicilio o di dimora annuale da almeno cinque anni;

e)i rifugiati o gli apolidi riconosciuti e residenti.

2Le persone straniere al beneficio di permessi di soggiorno esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.

3Il regolamento definisce i dettagli relativi al domicilio determinante ai sensi della presente legge.

 

Capitolo secondo

Calcolo e criteri determinanti

 

Calcolo dell’aiuto

Art. 61L’aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr. 20’000.-.[3]

2Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo è aumentato di fr. 4’000.–.

3L’aiuto è versato solo se risulta di almeno fr. 1’000.– per formazioni di grado secondario II e di almeno fr. 1’500.– per formazioni di grado terziario.

 

Costi di formazione

Art. 7I costi di formazione sono costituiti dai seguenti parametri:

a)minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione dell’unità di riferimento;

b)supplemento d’integrazione, secondo modalità definite dal regolamento, se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione dell’unità di riferimento;

c)spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;

d)pranzo fuori casa, secondo modalità definite dal regolamento;

e)spese di viaggio con modalità più conveniente e con i mezzi pubblici;

f)tassa scolastica, con un importo massimo definito dal regolamento per studi all’estero;

g)libri e materiale scolastico, secondo modalità definite dal regolamento.

 

Quota di partecipazione

Art. 81Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell’unità di riferimento che vive nell’abitazione familiare, ovvero:

a)il minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;

b)un supplemento d’integrazione, secondo modalità definite dal regolamento;

c)la spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento.

2Dell’ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli secondo i seguenti parametri progressivi:

a)tra il 20% e il 40% sui primi fr. 30’000.–;

b)tra il 40% e il 60% sui successivi fr. 50’000.–;

c)tra il 60% e l’80% sul rimanente.

3Il regolamento determina la percentuale dell’importo di cui al cpv. 2 che il genitore che non vive con il richiedente può destinare ad esso.

 

Reddito disponibile di riferimento

Art. 91Il reddito disponibile di riferimento (RD) è calcolato sull’unità di riferimento (UR), composta del richiedente, dei suoi genitori e dei suoi fratelli o sorelle che sono ancora in prima formazione.

2Il RD è costituito dai seguenti elementi:

a)RL, reddito lordo (somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 - in seguito: LT);

b)qSOST, quota parte sostanza pari a 1/15 della sostanza netta secondo LT;

c)PMR, premio medio di riferimento dell’anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio di infortunio incluso secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 al netto della riduzione dei premi;

d)CS, Contributi sociali obbligatori secondo LT;

e)ALIM, Pensioni alimentari pagate per figli ed ex-coniuge secondo LT;

f)SPPROF, Spese professionali per salariati secondo LT per un importo massimo annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento;

g)SPINT, Spese per interessi passivi privati e aziendali secondo LT per un importo massimo annuo per UR secondo modalità definite dal regolamento.

3Esso è stabilito come segue:

RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]

4Di principio il RD è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato. Il regolamento ne fissa le norme e le modalità di accertamento al di fuori o in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante.

5Nel caso di fratelli o sorelle che dovessero presentare le richieste in periodi successivi, fanno stato i dati fiscali ed economici utilizzati per il primo calcolo.

 

Calcolo provvisorio e trasformazione

Art. 101Quando non è ancora disponibile una tassazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 che tenga conto della nuova situazione socioeconomica, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dei redditi effettivi accertati secondo modalità definite dal regolamento.

2Con il calcolo definitivo, la parte eccedente il dovuto del contributo calcolato provvisoriamente sarà trasformata in prestito di studio o ne sarà chiesto in rimborso.

3Contributi definitivamente calcolati possono pure essere trasformati d’ufficio in prestiti di studio, qualora dalla tassazione successiva risultassero disponibilità di reddito o di sostanza nel periodo sussidiato considerevolmente maggiori rispetto a quelle su cui si fondava la tassazione utilizzata.

 

Indipendenza economica dai genitori

Art. 111L’indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

a)ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione;

b)ha lavorato nel Cantone Ticino per almeno due anni, prima dell’inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile secondo modalità definite dal regolamento;

c)ha compiuto o compia nell’anno scolastico inerente alla richiesta di aiuto allo studio 25 anni d’età.

2Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200’000.–.

3Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

 

Casi particolari

Art. 121In deroga all’art. 6, in caso di richiedenti coniugati, vincolati da un’unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell’aiuto può essere effettuato secondo i criteri previsti per l’assegno di riqualificazione professionale.

2In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo secondo modalità definite dal regolamento.

 

Capitolo terzo

Sostegni allo studio

Sezione 1

In generale

 

Principi

Art. 131I sostegni allo studio sono concessi anno per anno e per la durata minima del ciclo di studio; di regola, non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado. Per le formazioni terziarie essi sono prorogati fino a due semestri oltre la durata minima degli studi. Il regolamento può prevedere eccezioni.

2Il richiedente deve essere in possesso di un certificato di studio adeguato per accedere alla formazione o, se la formazione è all’estero, deve adempiere alle condizioni richieste in Svizzera per una formazione equivalente.

3Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, il sostegno viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella, secondo le direttive della scuola interessata.

4La formazione deve aver luogo in scuole di grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma riconosciuto dallo Stato o da un’autorità statale del Paese in cui operano, dalla Confederazione o dai Cantoni.

5Per la frequenza di scuole, corsi o istituti di grado terziario all’estero il sostegno allo studio viene commisurato alla possibilità meno onerosa se esiste una scuola ticinese o svizzera equivalente che comporta un onere complessivamente minore per lo Stato.

 

Sezione 2

Borse di studio

 

Limiti

Art. 141Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.[4]

2Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master sono convertite in prestiti almeno in misura di un quarto ma fino a un massimo di un terzo. [5]

 

Condizioni particolari

Art. 15Per le formazioni di grado terziario, il salario netto del richiedente che eccede fr. 6’000.– annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

 

Sezione 3

Prestiti di studio

 

In generale

Art. 161Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario.

2Il prestito di studio è concesso per:

a)il prolungamento del ciclo minimo di studio;

b)un secondo ciclo di studio;

c)la preparazione di un dottorato;

d)i corsi postuniversitari;

e)integrare o supplire la borsa di studio;

f)i richiedenti che iniziano la formazione dopo il cinquantacinquesimo anno d’età.[6]

3Nello stanziamento del prestito di studio sono presi in considerazione la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere ed il credito annuo disponibile.

4Il prestito di studio sommato con la borsa di studio o altra entrata certa non può superare i costi di formazione riconosciuti ai sensi della presente legge e la tassa scolastica eccedente l’importo massimo riconosciuto per studi all’estero meno l’eventuale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli. Il regolamento può prevedere eccezioni.

 

Condizioni

Art. 171Il prestito di studio è concesso per un massimo di tre anni oltre la durata minima prevista per l’intero ciclo di formazione, ritenuto che un determinato anno può essere ripetuto o comportare una formazione di pari grado una sola volta.

2Il prestito di studio è concesso da un importo minimo di fr. 1’000.– annuali fino ad un massimo di fr. 50’000.– per l’assolvimento dell’intera formazione. Di regola l’importo annuo non supera i fr. 10’000.–.

3Previo rimborso totale del credito ottenuto, è possibile ottenere un ulteriore prestito di studio per una nuova formazione.

4Nel caso in cui un richiedente abbia beneficiato di una trasformazione di un prestito di studio in borsa di studio ai sensi della presente legge, è esclusa la concessione di un ulteriore prestito di studio.

5Il prestito di studio è subordinato all’impegno di restituzione da parte del richiedente, approvato dai genitori se il richiedente è minorenne e dal coniuge, partner registrato o partner convivente negli altri casi, senza che ciò costituisca per loro un impegno solidale.

 

Restituzione

Art. 181A contare dalla conclusione o dall’interruzione degli studi, di regola entro un anno, sentito il beneficiario, sono definiti con decisione formale l’importo da restituire ed i termini di restituzione.

2A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione o all’interruzione degli studi ed entro sette anni, prorogabili fino a dieci per motivi giustificati, la restituzione deve concludersi.

3A contare dal 1° gennaio dell’anno successivo alla conclusione o all’interruzione degli studi:

a)i primi due anni sono esenti da interesse;

b)dal terzo anno viene conteggiato un interesse sull’importo ancora scoperto al tasso d’interesse di ritardo per l’ammontare delle imposte ancora scoperte definito dal Consiglio di Stato.[7]

4Un periodo di tre anni consecutivi fuori corso viene considerato al pari di un’interruzione degli studi.

5Il reddito percepito durante la formazione può comportare l’inizio del rimborso del prestito di studio.

6Nel caso di oggettive difficoltà economiche, il prestito di studio può essere trasformato in borsa di studio. La richiesta di trasformazione deve essere presentata al più tardi entro il termine di rimborso originariamente definito.

 

Capitolo quarto

Sostegni della formazione professionale

Sezione 1

In generale

 

Limite d’età

Art. 19[8]1I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.

2

 

Sezione 2

Assegno di tirocinio

 

Principi

Art. 201L’assegno di tirocinio è concesso annualmente ai richiedenti che seguono un tirocinio nel Cantone Ticino.

2Eccezionalmente può essere concesso, in giustificate circostanze, per un tirocinio fuori Cantone.

 

Condizioni particolari

Art. 211L’assegno di tirocinio viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.

2Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6’000.– annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

 

Sezione 3

Assegno di riqualificazione professionale

 

Principi

Art. 221L’assegno di riqualificazione è concesso annualmente ai richiedenti che hanno maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell’inizio della nuova formazione.

2Quattro anni d’attività professionale possono essere considerati al pari di un primo attestato federale di capacità.

 

Condizioni particolari

Art. 231L’assegno di riqualificazione può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal capitolo secondo:

a)minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;

b)spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;

c)assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;

d)spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, secondo modalità definite dal regolamento;

e)contributi di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli;

f)spese di formazione del richiedente;

g)salario netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;

h)salario netto del richiedente;

i)eventuali alimenti percepiti;

l)altre entrate percepite.

2Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.

 

Capitolo quinto

Altri aiuti particolari

Sezione 1

Aiuto sociale speciale

 

Principi

Art. 241L’aiuto sociale speciale è concesso annualmente alla famiglia per consentire la frequenza scolastica dei propri figli nelle scuole dell’obbligo private parificate nel Cantone in seguito a comprovate necessità di ordine sociale.

2Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste al Dipartimento competente, cui spetta la decisione.

 

Condizioni particolari

Art. 251L’aiuto sociale speciale viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.

2L’aiuto sociale speciale non è concesso nei casi in cui la famiglia beneficia di prestazioni analoghe previste dalla legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 o dall’assicurazione invalidità.

 

Sezione 2

Assegno per sportivi d’élite o talenti artistici

 

Principi

Art. 261L’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici può essere concesso annualmente per studi fuori Cantone in presenza di comprovate necessità sportive o artistiche che non possono essere soddisfatte con la frequenza in Ticino e, per gli sportivi d’élite, di un’attestazione rilasciata dalle federazioni sportive sullo statuto di sportivo d’élite.

2Il Dipartimento competente definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d’élite e di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.

 

Condizioni particolari

Art. 271L’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici viene concesso secondo i parametri ed i criteri previsti al capitolo secondo.

2Il salario netto del richiedente che eccede fr. 6’000.– annui viene computato quale suo contributo ai costi dello studio.

 

Sezione 3

Aiuto al perfezionamento professionale

 

Principi

Art. 281L’aiuto al perfezionamento professionale può essere concesso per una qualifica supplementare volta a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali e di regola si conclude con l’ottenimento di un certificato d’esame.

2L’aiuto è concesso una volta per l’intero programma di formazione e versato in una o più rate, secondo la durata.

3L’aiuto è concesso, di regola, anno per anno. Nel caso in cui la formazione si estende su più anni la decisione è resa in forma provvisoria, secondo modalità definite dal regolamento.

 

Condizioni particolari

Art. 291L’importo massimo dell’aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16’000.–.

2Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale definito dal regolamento, tenendo conto delle entrate dell’economia domestica.

3Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.

 

Sezione 4

Aiuto al perfezionamento linguistico

 

Principi

Art. 301Il soggiorno linguistico, di regola per l’apprendimento della lingua inglese, francese o tedesca, può essere finanziato con la concessione di un prestito al richiedente che è in possesso di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all’esercizio di una professione se:

a)è svolto all’estero;

b)è di almeno 12 settimane e al massimo 36 settimane;

c)è di tipo intensivo, con almeno 25 lezioni settimanali di 45-50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;

d)a fine soggiorno il richiedente presenta l’attestato di partecipazione e il certificato d’esame conseguito;

e)non è finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati ecc.).

2In deroga al cpv. 1, per gli studenti in formazione può essere concesso un prestito per il soggiorno linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali.

3In deroga al cpv. 1, i richiedenti che hanno concluso la scuola media, in attesa d’iniziare gli studi postobbligatori possono seguire soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l’attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d’esame conseguito.

4È inoltre possibile richiedere un prestito per l’assolvimento di uno stage professionale all’estero se è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l’attestato di partecipazione al soggiorno, allo stage ed il certificato d’esame conseguito.

5La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito.

 

Limite d’età

Art. 31[9]L’aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso a richiedenti che nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.

 

Condizioni particolari

Art. 321L’importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media previsto per un corso equivalente.

2Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto al capitolo secondo.

3Il prestito è concesso in ragione di un importo minimo di fr. 1’000.– fino ad un massimo di fr. 15’000.– per l’assolvimento di uno o più corsi linguistici.

4Il prestito concesso a un richiedente minorenne deve essere approvato dai genitori e comporta per essi un impegno solidale di restituzione.

 

Scambio individuale di allievi

Art. 32a[10]L’allievo che partecipa ad uno scambio individuale di allievi tra Cantoni per l’apprendimento del tedesco o del francese organizzato dal servizio di cui all’art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 ha diritto alla copertura della metà dei costi di alloggio alle condizioni definite dal regolamento.

 

Sezione 5[11]

Assegno di formazione terziaria sociosanitaria

 

Principi

Art. 32b[12]1L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria è concesso annualmente per consentire la frequenza scolastica nelle scuole del settore sociosanitario e delle cure infermieristiche.

2È applicabile per analogia l’art. 13.

3L’elenco delle formazioni riconosciute è stabilito dal Consiglio di Stato.

 

Limite d’età

Art. 32c[13]L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso a richiedenti che nel corso dell’anno civile d’inizio della formazione non hanno ancora compiuto o non compiono il cinquantacinquesimo anno d’età.

 

Condizioni particolari

Art. 32d[14]1L’assegno di formazione terziaria sociosanitaria può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri in deroga a quanto disposto dal capitolo secondo:

a)minimo vitale, secondo modalità definite dal regolamento;

b)spesa per l’alloggio, secondo modalità definite dal regolamento;

c)assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;

d)spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, secondo modalità definite dal regolamento;

e)contributi di mantenimento e spese per l’istruzione dei figli;

f)spese di formazione del richiedente;

g)salario netto dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;

h)salario netto del richiedente;

i)eventuali alimenti percepiti;

l)altre entrate percepite.

2Della possibilità di contributo dei genitori, del coniuge, del partner registrato o del partner convivente, si tiene conto in misura analoga a quanto previsto nel capitolo secondo.

 

Capitolo sesto

Procedura

 

Dipartimento competente

Art. 331Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso, competono al Dipartimento designato dal Consiglio di Stato.

2Una commissione consultiva nominata dal Dipartimento assiste le istanze competenti nell’esame di casi particolari ed esercita il controllo generale sulle finalità e sull’efficacia degli aiuti allo studio.

3Le unità amministrative cantonali competenti, gli istituti e gli organi scolastici collaborano per informare i possibili richiedenti e le loro famiglie.

 

Richiesta

Art. 341La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante un formulario secondo modalità definite dal regolamento.

2La richiesta deve essere presentata prima dell’inizio della formazione per la quale è richiesto l’aiuto.

3Se la richiesta è presentata a formazione iniziata, l’aiuto sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le richieste presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.

4Per le formazioni nel Cantone che iniziano nel mese di agosto il termine è prorogato al 30 settembre dell’anno scolastico in corso.

 

Accertamenti

Art. 351Alla richiesta devono essere allegate l’ultima tassazione fiscale del richiedente, di entrambi i genitori, dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.

2Firmando il formulario di richiesta di aiuto allo studio, il richiedente, i suoi genitori, l’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente o altro rappresentante legale autorizzano l’autorità competente ad assumere le informazioni necessarie presso l’autorità tributaria o altro ufficio cantonale o comunale e presso l’istituto scolastico frequentato.

3Nel caso in cui il formulario di richiesta sia incompleto di documentazione o di autorizzazione, l’autorità competente assegna al richiedente un termine di 30 giorni per trasmettere quanto richiesto. Se, scaduto questo termine, la documentazione e le autorizzazioni chieste sono ancora insufficienti, la richiesta viene respinta, salvo per quanto disposto dal cpv. 4.

4Ove il richiedente fosse oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione e le autorizzazioni chieste, l’Ufficio può chiedere le informazioni mancanti all’autorità tributaria. Qualora ciò fosse inattuabile o la richiesta risultasse infruttuosa, a titolo eccezionale la decisione può essere presa sulla base dei soli dati disponibili.

5Il richiedente ha l’obbligo di comunicare all’autorità competente ogni cambiamento negli studi o nella condizione economica.

 

Assistenza amministrativa e procedura di richiamo

Art. 36Le autorità del Cantone e dei Comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano, su richiesta scritta e motivata, o rendono accessibili mediante una procedura di richiamo, le informazioni necessarie per l’esame delle richieste inerenti agli aiuti di studio all’autorità competente per l’esecuzione della presente legge. Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari.

 

Elaborazione dei dati

Art. 371La protezione dei dati è assicurata da appropriate misure tecniche e organizzative definite in una specifica convenzione d’accesso ai dati fiscali.

2È riservata la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

 

Diritto applicabile

Art. 381Le decisioni inerenti agli aiuti allo studio sono fondate sul diritto in vigore al momento della decisione.

2A titolo sussidiario sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Rimedi di diritto

Art. 391Contro la decisione in prima istanza è dato reclamo all’autorità che l’ha emanata entro un termine di 15 giorni.

2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Riesame

Art. 40Una decisione anteriore cresciuta in giudicato è sottoposta a riesame qualora il richiedente sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza.

 

Capitolo settimo

Disposizioni finali

 

Disposizioni esecutive

Art. 41Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.

 

Disposizioni transitorie

Art. 42Le richieste presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di applicazione sono rette dal nuovo diritto.

 

Entrata in vigore

Art. 431Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[15]

 

 

Pubblicata nel BU 2015, 184.


[1]  Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 147.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.

[3]  Cpv. modificato dalla L 25.6.2019; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 311.

[4]  Cpv. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

[5]  Cpv. modificato dalla L 25.6.2019; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2019, 311.

[6]  Lett. modificata dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

[7]  Lett. modificata dalla L 13.12.2018; in vigore dal 5.2.2019 - BU 2019, 36.

[8]  Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

[9]  Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199.

[10]  Art. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 147.

[11]  Sezione introdotta dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.

[12]  Art. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.

[13]  Art. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 5.8.2022 - BU 2022, 199; precedente modifica: BU 2022, 116.

[14]  Art. introdotto dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 116.

[15]  Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2015, 184.