Scheda del documento
Convenzione, Instrumentum pactorum et conventionum
Il medico Loterio Rusca di Bellinzona, Cristoforo Tatti del fu Nicola, Bartolomeo di Codeborgo del fu capitano Battista, Benedetto Ghiringhelli del fu Francesco, Lodovico del fu Nicola «del Molo» e Giulio del fu Bernardino Ghiringhelli, agenti a nome della comunità di Bellinzona, da una parte, e Giovanni Orelli del fu Bernardino, Giovanni Varenna del fu Cristoforo, Graziano Vanza di Ascona, agenti a nome della comunità di Locarno, dall'altra, concordano che le bestie delle comunità di Bellinzone e Locarno possono pascolare liberamente tra il Riale di Progero e il Riale di Cug<nas>co, pagando l'erbatico ai relativi «herbatori», e verso Contone, ovvero Cadenazzo, dal termine presso il monte sotto una cascata («froda») tra Cadenazzo e Contone e da lì dalla «Bolla Secha» fino alla bolla di Contone e dall'altra parte fino al Ticino, pagando l'erbatico ai relativi «herbatori». Le bestie che si trovano a pascolare fuori da questi territori paghino l'erbatico all'«herbatore» del dominio in cui si trovano: per i buoi 20 soldi imperiali, per cavalli e vacche 5 soldi imperiali, per le bestie minute 2 soldi imperiali e 6 denari per ciascuna bestia. Inoltre nelle zone comuni non si possono condurre bestie forestiere, pena uno scudo per bestia.
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Notai
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Tradizione e lingue
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Originale
It. e lat. |
Caratteristiche esteriori
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580 mm x 390 mm, 56 righe.
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Segnatura
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Archivio Comunale Bellinzona 97 (v.n. A. XVI/6)
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