30 novembre 1507, Aurigeno Convenzione, Instrumentum pactorum
Per risolvere la controversia tra i vicini di Aurigeno che non possiedono diritti sugli alpi di Tramone e Confeda, ma solo nel luogo contiguo «de Manzascha», da una parte, e il comune di Moghegno e certi altri vicini di Aurigeno che vantano diritti sui detti alpi, dall'altra, tutti i vicini di Aurigeno pervengono ad un accordo. Essi stabiliscono che sia coloro che possiedono diritti in Tramone e Confeda, sia coloro che non ne possiedono concorrano «pro rata parte» alle spese relative alla causa con Moghegno in merito al territorio di Menzasca, e inoltre che gli alpi di Tramone e Confeda siano posseduti in comune e gestiti come tutti gli altri beni comuni, previo il versamento entro la festa di s. Bartolomeo a quelli che possiedono dei diritti da parte di chi non ne possiede, di quanto sarà stato stabilito da Pedrino «Antonii Pedroli» e dagli altri deputati a tale scopo.