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5 aprile 1535, Cevio
Transazione, Instrumentum pactorum

Nella lite tra il comune di Lodano, da una parte, e Andreolo Ramelli, Zane del fu Martino «Iacomine» detto «Casseta» e suo fratello Antonio, Pietro e Giovanni fratelli e figli del fu Giacomo «Pedreti», Giacomo del fu <magistri Iacobi>, Minetto «Zanatii» e Giacomo sarto del fu Zanolo «Rigatii», tutti proprietari di «curtos» nel territorio di Lodano, dall'altra, in merito a certe sentenze pronunciate dai commissari di Vallemaggia e riviste dagli ambasciatori dei XII cantoni, le parti hanno nominato arbitro Pingino del fu Antonio «Pingini» di Moghegno, vicino di Moghegno e Lodano, il quale ha condannato i detti Andreolo, Zane, Antonio, Pietro, Giovanni, Giacomo, Minetto e Giacomo a versare determinate quantità di denaro ai vicini di Lodano per ogni anno in cui fanno pascolare i loro animali nel territorio di quel comune al di fuori dei loro corti, corrispondenti a otto grossi per il detto Andreolo, a quattro grossi per Giacomo «Rigatii» e a sette grossi per ognuna delle altre persone menzionate, stabilendo inoltre che tutti i loro parenti separati debbano pagare la medesima somma. Poiché su quest'ultimo punto persistono discordie, ora Zane «Bernardi de Rio», console del comune di Lodano, agente a nome dei vicini, insieme a Pingino del fu Togno «Zanis», Albino del fu Giovanni «Peteri», Pietro figlio di Giovanni «Pedroye», Panzera del fu Giovanni Antonio «Panzere» e il notaio rogatario, vicini di Lodano agenti a nome proprio, da una parte, e Minetto «Zanatii» di Moghegno, agente anche a nome di suo fratello Antonio, e Zane del fu Martino «Iacome» detto «Casseta», agente anche a nome del fratello Antonio, dall'altra, pervengono a un accordo riguardo alle somme da versare al comune di Lodano per il pascolo al di fuori dei rispettivi corti, e precisano in questo i contenuti dell'arbitrato di Pingino «Pingini». Il detto Minetto «Zanatii» e suo fratello Antonio saranno tenuti a versare sette grossi per il pascolo al di fuori del loro corte finché vivranno «ad unum panem et vinum», e qualora si separassero ognuno di loro dovrà corrispondere quattro grossi; dal canto suo il detto Zano detto «Casseta» dovrà versare ogni anno sette grossi se continuerà ad avere un solo figlio, mentre se avrà due o più figli maschi, essi dovranno corrispondere complessivamente otto grossi ogni anno; infine, le stesse condizioni sono concordate con il medesimo Zano a nome di suo fratello Antonio, assente, che ha un solo figlio.

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Tradizione e lingue
Originale estratto da imbreviature (XVI secolo)
Lat.
Osservazioni sulla data
Gli elementi della datazione («millessimo quingentessimo trigessimo tertio, indictione octava, die lune quinto mensis aprillis», con «tertio» su rasura) non corrispondono tra loro per l'anno 1533, mentre collimano per l'anno 1535.

Caratteristiche esteriori
640 mm x 410 mm, 66 righe.
Alcuni fori di piccole dimensioni risalenti alla lavorazione della pelle.

Segnatura
Archivio Patriziale Lodano 15 (= 2/3)