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25 gennaio 1526, Sornico
Arbitrato, Arbitramentum
Nella lite tra i comuni di Menzonio e Brontallo, da una parte, e gli altri comuni della Lavizzara, dall'altra, in merito alla ricostruzione del Ponte della Merla, Kaspar Imhof di Uri, commissario di Vallemaggia e Lavizzara, eletto il giorno precedente dalle parti quale arbitro, pronuncia la sua decisione. L'arbitro decide che i comuni della Lavizzara superiore debbano versare a Menzonio e Brontallo 12 scudi d'oro del valore di 10 lire e 4 soldi di terzoli ciascuno, ripartiti secondo il proprio estimo, di cui 6 entro 10 giorni e i restanti entro le prossime calende di maggio; obbliga il comune di Brontallo e Menzonio a ricostruire il ponte entro lo stesso termine e libera i comuni della Lavizzara superiore da ogni impegno di manutenzione, salvo se per impraticabilità della strada «del solivo» risultasse necessario transitare sul versante «del ovego». Le parti accettano l'arbitrato.
6 marzo 1526, Cevio
Sentenza, Sententia
Kaspar Imhof di Uri, podestà e commissario di Vallemaggia e Lavizzara, pronuncia la propria sentenza nella causa tra i fratelli Pietro e Zane figli del fu Bertramo «Baldini» di Moghegno, da una parte, e il comune di Lodano, dall'altra, in merito alla proprietà del corte prativo «Hori de la Brusa» e allo sfruttamento di un terreno a gerbido situato al di sotto di esso, nel territorio di Lodano. Il commissario e podestà dichiara che il detto corte prativo è di proprietà dei fratelli «Baldini» e che a questi ultimi appartengono anche gli alberi di castagno situati sul gerbido in questione; essi potranno raccogliere le castagne e le foglie sul gerbido fino a s. Martino di ogni anno, mentre dopo tale data la raccolta spetterà ai vicini di Lodano, che sono proprietari del terreno e perciò avranno anche diritto alla raccolta dei «flegiorium et sternuminis». Infine stabilisce che i fratelli «Baldini» non potranno piantare nuovi alberi nel gerbido, ma potranno «insedare» nuovi castagni sullo stipite di quelli che dovessero cadere. La sentenza è pronunciata e volgarizzata dal podestà e commissario con l'ausilio di Giovanni «Nicolay Filipi» di Airolo, interprete, e del notaio rogatario.
18 aprile 1526, Sornico
Domande giudiziali, Petitio et responsio
Davanti a Kaspar Imhof di Uri, podestà e commissario di Vallemaggia e Lavizzara, Pietro Roma di Prato e Giacomo del fu Andreolo di Sornico, caneparo della comunità di Lavizzara, entrambi agenti a nome della chiesa di S. Martino di Sornico, chiedono che il comune di Fusio sia obbligato a contribuire insieme agli altri comuni della valle alle spese sostenute per la sistemazione e la chiusura dell'orto presso la casa della detta chiesa. Borgo di Fusio, console e agente a nome del comune di Fusio, e il suo procuratore Cristoforo di Zane del Ponte chiedono dal canto loro di respingere tale richiesta, poiché essa non riguarda le necessità della chiesa ma quelle del sacerdote, per le quali il comune di Fusio non è tenuto ad alcun contributo, secondo il tenore di una convenzione stipulata il 5 giugno 1521.
13 giugno 1526, Sornico
Sentenza, Instrumentum sententie
Kaspar Imhof di Uri, podestà e commissario di Vallemaggia e Lavizzara, pronuncia la propria sentenza nella causa tra la chiesa di S. Martino di Sornico, rappresentata dai procuratori Pietro Roma di Prato e Giacomo del fu Andreolo Ambrosi di Sornico, da una parte, e il comune di Fusio, rappresentato dal console Adamo Borgo del fu Borgo Fusaschetti e dal procuratore Cristoforo di Zane del Ponte, dall'altra. Il giudice dichiara che il comune di Fusio non è tenuto a pagare le spese sostenute per la riattazione dell'orto della detta chiesa.
1 settembre 1528
Sentenza, Vrtell
Kaspar Imhof di Uri, Martin Auf der Maur di Svitto e Jost Amstutz di Nidwalden, ambasciatori dei III cantoni, pronunciano la loro sentenza nella causa d'appello tra il comune di Castione e Lumino, da una parte, e il comune di Arbedo dall'altra, in merito ai diritti di pascolo sull'alpe «Loga» (alpe chiamato anche «Gem» e «Riwoÿra»). In presenza dei rappresentanti di Castione e Lumino e i rappresentanti di Arbedo, dichiarano che entrambe le parti possono pascolare e fare legna per uso proprio nel bosco e che lo strumento del 3 luglio 1384 scritto da Angelino de Soma di Bellinzona (=1284, v. APatr. Arbedo 32) è vero.
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