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12.04.2024
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 Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)

Legge

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

(LORD)

(del 15 marzo 1995)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 12 agosto 1994 n. 4279 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1995 n. 4279 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo I

Campo d’applicazione

 

Impiegati e docenti

Art. 11La presente legge regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica:

a)ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito “impiegati”);

b)ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (detti in seguito “docenti”).

2Le denominazioni professionali utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

3Dove i comuni sono consorziati per l’istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge si applicano per analogia alla Delegazione consortile e le norme riferite ai docenti comunali si applicano per analogia ai docenti consortili.[1]

 

Capitolo II[2]

Funzione dell’Amministrazione cantonale

 

Funzione

Art. 1a[3]L’Amministrazione cantonale, sulla base della Costituzione e della legge:

a)rende esecutive le decisioni del Consiglio di Stato e applica le direttive dei Direttori di Dipartimento;

b)fornisce supporto, assistenza e consulenza tecnica al Consiglio di Stato e ai Direttori di Dipartimento per l’adozione delle decisioni politiche;

c)fornisce servizi e prestazioni di qualità e in modo efficiente al cittadino, ad enti e associazioni privati e ad altri enti pubblici.

 

Capitolo III[4]

Politica del personale

 

Obiettivi e strumenti

Art. 1b[5]1Lo Stato promuove la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei propri servizi; a tale scopo:

a)attua una politica del personale fondata sul conseguimento di obiettivi collettivi e individuali;

b)valuta le prestazioni dei propri servizi e controlla periodicamente gli obiettivi, collettivi e individuali, che ha loro posto;

c)favorisce lo sviluppo professionale dei titolari delle funzioni pubbliche;

d)rende attrattiva la funzione pubblica così da stimolare una collaborazione durevole di personale qualificato;

e)concretizza il sistema di indicatori relativo al carico di lavoro degli impiegati;

f)realizza indagini periodiche sul clima di lavoro e sulla soddisfazione dell’utenza;

g)favorisce, laddove possibile, l’impiego a tempo parziale.

2Il Governo stabilisce obiettivi annuali di gestione da declinare nei singoli dipartimenti grazie a un sistema di indicatori che ne permetta la valutazione.[6]

 

Principi

Art. 1c[7]1La politica del personale, definita e attuata dal Consiglio di Stato, è subordinata al rispetto dei compiti istituzionali e alle disponibilità finanziarie dello Stato. Lo Stato impiega il suo personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile, e persegue lo scopo di avvicinare l’Amministrazione al cittadino.

2Essa tende in particolare a:

a)rendere attrattivo l’impiego presso l’Amministrazione;

b)considerare le esigenze dei collaboratori, promovendo nel contempo il loro sviluppo professionale, la motivazione, il coinvolgimento, la mobilità e la polivalenza;

c)favorire lo sviluppo delle capacità gestionali dei funzionari dirigenti;

d)garantire un trattamento salariale adeguato a tutti i dipendenti;

e)assicurare le pari opportunità tra donna e uomo;

f)garantire le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e la loro integrazione;

g)garantire la protezione della personalità e della salute nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro;

h)garantire il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell’ambiente sul posto di lavoro;

i)creare le premesse per l’istituzione di posti di tirocinio e di formazione;

l)assicurare un’informazione adeguata del personale.

3Il datore di lavoro promuove una gestione per obiettivi e applica un sistema di valutazione periodica per il personale.

 

Consultazione delle organizzazioni del personale

Art. 1d[8]1Il Consiglio di Stato informa il personale e le sue organizzazioni in merito alla politica del personale.

2Consulta il personale, tramite le sue organizzazioni:

a)prima di procedere a modifiche delle leggi e dei regolamenti che definiscono le condizioni di lavoro del personale;

b)prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale;

c)per questioni legate alla sicurezza sul lavoro e per i provvedimenti sull’igiene del lavoro;

d)sulle questioni relative alla formazione del personale.

3Le organizzazioni del personale e singoli dipendenti possono prendere posizione e presentare proposte su questioni professionali o concernenti l’Amministrazione cantonale in generale.

 

Dotazione di personale

Art. 1e[9]1Il fabbisogno di personale nominato o incaricato dell’Amministrazione cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato nell’ambito del piano dei posti autorizzati (PPA).

2Il fabbisogno di personale nominato o incaricato del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti viene stabilito da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato.

2bisIl fabbisogno di personale nominato o incaricato dai Servizi del Gran Consiglio è stabilito dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato.

3Il fabbisogno di personale ausiliario viene stabilito annualmente dal Consiglio di Stato; quello del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, da queste autorità giudiziarie d’intesa con il Consiglio di Stato; quello dei Servizi del Gran Consiglio, dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio d’intesa con il Consiglio di Stato.

 

Capitolo IV[10]

Assunzione e gestione del personale

 

A. Norme generali

I. Autorità competente

Art. 21Il conferimento della nomina e dell’incarico è di competenza:

a)del Consiglio di Stato per gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per i docenti delle scuole cantonali e per i docenti di competenza cantonale attivi nelle scuole comunali (docenti di sostegno pedagogico, docenti delle unità scolastiche differenziate, docenti di lingua e integrazione, docenti di appoggio delegati);[11]

b)del Municipio per i docenti comunali;[12]

c)del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti;[13]

d)del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio;[14]

e)dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.[15]

2È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l’incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

 

II. Nazionalità, domicilio e sede di servizio

Art. 31Le persone nominate devono godere dell’esercizio dei diritti civili.[16]

2A giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera o nel Cantone.

3Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all’esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera.[17]

4A ogni dipendente è assegnata una sede di servizio, se prevista dalla funzione.

 

III. Docenti comunali

Art. 4Per le scuole comunali l’incarico e la nomina di docenti di nazionalità straniera o di docenti in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da altri Cantoni o da istituti esteri sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato.

 

IV. Persone disabili

Art. 5[18]Il Consiglio di Stato si adopera per garantire ai dipendenti e ai candidati disabili o con problemi sociali pari opportunità.

 

Art. 5a[19]1Il Consiglio di Stato promuove l’assunzione di persone disabili o con problemi sociali, favorendone la reintegrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

2Esso prende i necessari provvedimenti per adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi dipendenti disabili o con problemi sociali, segnatamente per quanto concerne la sistemazione dei locali di lavoro, l’equipaggiamento, l’orario di lavoro e le possibilità di perfezionamento professionale.

 

Art. 5b[20]Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità il candidato disabile o con problemi sociali può esigere che l’autorità di nomina gli esponga per iscritto le ragioni di tale decisione.

 

V. Mobilità interna

Art. 6[21]1Il Consiglio di Stato promuove la mobilità interna tenendo conto delle esigenze del personale e di quelle di servizio.

2I Servizi centrali del personale organizzano e coordinano la mobilità interna e l’attività professionale esterna, prevista dall’art. 55 della presente legge, sentiti i funzionari dirigenti o le istanze competenti.

3Per i dipendenti, gli scambi possono essere autorizzati dall’autorità di nomina quando vi sia l’accordo tra i dipendenti ed i rispettivi funzionari dirigenti. Per i docenti comunali, gli scambi sono possibili per accordo tra i docenti e le rispettive autorità di nomina.

4

5

 

B. Nomina

I. In generale

1. definizione

Art. 7La nomina è l’atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione.

 

2. presupposti

Art. 8[22]1La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso.

2In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti.

3Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell’autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.

4La nomina può essere subordinata all’esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell’autorità di nomina che attesti l’idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

 

3. somme di riscatto

Art. 9[23]Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali somme di riscatto nella misura massima del 50%, se la nomina è nell’evidente suo interesse. Il pagamento a favore dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino avviene mediante versamento unico al momento dell’assunzione.

 

4. grado d’occupazione

Art. 10[24]1La nomina avviene a orario completo o parziale, ritenuto che il grado di occupazione non può essere inferiore alla metà dell’orario completo.

2Il Cantone favorisce l’impiego a tempo parziale, con pari diritti tra chi lavora con questa formula e chi lavora a tempo pieno (classe di stipendio, indennità, gratifiche, riconoscimento delle ore straordinarie, promozioni, aggiornamenti). La nomina a orario parziale, se richiesta, deve essere concessa quando le esigenze di servizio lo permettono; alle stesse condizioni l’autorità di nomina può concedere riduzioni d’orario ai dipendenti già in servizio.

3[25]

4Il lavoro ripartito (job sharing) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione lavorativa può essere ammesso.

5Al docente cantonale già nominato può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell’orario completo, conservando lo statuto di nomina nella corrispondente misura ridotta, ritenuto che può essergli chiesto per ogni nuovo anno scolastico di optare tra riprendere a metà tempo oppure perdere la nomina.

6In caso di pensionamento parziale il dipendente mantiene la nomina per il grado d’occupazione residuo.

 

5. scuole

Art. 111Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico.

2Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi d’occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici.

3Per il passaggio dall’incarico alla nomina dei docenti cantonali viene allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

4D’intesa tra i Municipi, può essere nominato il docente che raggiunge la metà dell’orario completo solo sommando gli incarichi a tempo indeterminato alle dipendenze di più comuni.

 

II. Concorso

1. in generale

Art. 12[26]1La nomina ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni.

2In caso di urgenza, la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.

3Per giustificati motivi e per favorire la mobilità interna l’autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti.

4In casi eccezionali l’autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all’assunzione, ma ne deve dare una volta all’anno informazione alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio; nel caso di assunzione diretta di docenti comunali, l’autorità di nomina deve informare i rispettivi Legislativi consortili e comunali.

 

2. documentazione

Art. 131I candidati presentano la candidatura, se non specificato altrimenti, in forma elettronica completa dei documenti indicati nel bando di concorso.[27]

2[28]

3I requisiti di idoneità, di attitudine psicofisica o di preparazione possono essere accertati, a giudizio dell’autorità di nomina, mediante esame.

4I concorsi per i docenti comunali sono coordinati dall’autorità cantonale.

 

3. preavviso di assunzione

Art. 141Il preavviso di assunzione all’intenzione dell’autorità di nomina è formulato:

a)per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall’ispettorato scolastico;[29]

b)per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;[30]

c)per gli impiegati dai Direttori dei Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali del personale.[31]

2Se la competenza di conferire la nomina è stata delegata al Dipartimento delle istituzioni giusta l’art. 17a della presente legge, il preavviso di assunzione è formulato dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti; in questo caso, esso ha per principio carattere vincolante quanto alla persona prescelta.[32]

 

C. Incarico

I. Definizione

Art. 15[33]1L’incarico è l’atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto per un periodo determinato.

2L’incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dello stesso.

3L’incarico può essere rinnovato.

4La durata complessiva dell’incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all’art. 16.

 

II. Casi di applicazione

Art. 16L’incarico è conferito in luogo della nomina:

a)quando il grado di occupazione è inferiore al 50%;

b)quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;

c)quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;

d)quando il posto nelle scuole comunali è istituito a titolo provvisorio e non è occupato da un docente nominato;

e)quando un posto si rende vacante nel corso dell’anno scolastico;

f)…;[34]

g)per il personale in formazione compreso quello in apprendistato.

h)quando l’assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto.[35]

 

III. Procedura

Art. 17[36]1

2Nei casi dell’art. 16 lett. a), b) e d), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l’incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.

 

Competenze delle autorità giudiziarie

Art. 17a[37]1Per l’esercizio delle competenze che spettano all’autorità di nomina, il Tribunale di appello, il Ministero pubblico e le altre Magistrature permanenti possono avvalersi della collaborazione del Dipartimento delle istituzioni o anche delegare le loro competenze in settori specifici a tale Dipartimento; queste competenze delegate vengono definite dal Consiglio di Stato, su proposta del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, con apposito regolamento.

2Le autorità giudiziarie devono attenersi ai regolamenti e alle direttive sulla gestione del personale emanati dal Consiglio di Stato; il Consiglio della magistratura vigila sull’osservanza di quest’obbligo.

 

Capitolo V[38]

Regime del rapporto d’impiego

 

A. In generale

Periodo di prova

Art. 181I primi sei mesi di servizio sono considerati di prova. Per i docenti il periodo di prova è di un anno scolastico.[39]

1bisPer il personale in formazione compreso quello in apprendistato il periodo di formazione non è considerato quale periodo di prova. I primi sei mesi, a contare dall’entrata in funzione al termine della formazione del personale di cui all’art. 16 lett. g), sono considerati di prova.[40]

2Se la prova non è soddisfacente, l’autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all’interessato con preavviso di un mese; la disdetta deve essere motivata.

3Analogo diritto di disdetta spetta all’interessato.

4Nei casi dubbi, l’autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di un anno.[41]

 

Trasferimento e assegnazione ad altra funzione

Art. 18a[42]1Se le esigenze di servizio lo richiedono, l’autorità di nomina può trasferire i dipendenti da una sede di servizio ad un’altra, nell’ambito della stessa funzione, o da una funzione ad un’altra funzione adeguata nella medesima sede di servizio o in altra sede.

2Se il dipendente viene trasferito nel settore di un’altra autorità di nomina, l’autorità fino a quel momento competente decide il trasferimento d’intesa con la nuova autorità di nomina, sentiti, laddove esistono, i servizi del personale.

3Il dipendente dev’essere sentito.

4La decisione di trasferimento dev’essere motivata e comunicata tempestivamente all’interessato.

5Le esigenze del dipendente trasferito, nella misura del possibile, devono essere tenute in considerazione.

 

B. Rapporti speciali

I. Collaboratori personali

Art. 19[43]Il rapporto d’impiego dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è legato al mandato elettorale degli stessi ed è disciplinato da uno specifico regolamento.

 

II. Personale ausiliario

Art. 201Il personale stagista, supplente, avventizio e consimile è assunto quale personale ausiliario.[44]

2Il rapporto d’impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 segg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento.

 

Capitolo VI[45]

Valutazione periodica

 

Valutazione periodica

Art. 21[46]1L’operato e il potenziale di sviluppo del dipendente devono essere valutati annualmente dal proprio superiore gerarchico.

2Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari con apposito regolamento.

3Di principio se al collaboratore si conferma per il secondo anno consecutivo una valutazione insufficiente, allora l’Autorità di nomina verifica la possibilità di offrire un’altra funzione più semplice o, in assenza di alternative, si dà avvio alla procedura di disdetta.

 

Capitolo VII[47]

Doveri del dipendente

 

A. Doveri di servizio

I. In generale

Art. 221I dipendenti agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa; durante il tempo di lavoro non possono occuparsi di attività estranee alla funzione.[48]

2Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio alla collettività.

3Essi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato e sono disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale.

4I dipendenti si aiutano e si sostituiscono vicendevolmente nel loro servizio.

 

II. Comportamento

Art. 231Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata.

2Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori ed i colleghi.

 

III. Funzionari dirigenti

Art. 241I funzionari dirigenti organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori.

2Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i provvedimenti atti a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni del loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.

 

IV. Docenti

Art. 25Al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell’allievo; sono in ogni caso vietate le percosse.

 

B. Occupazioni accessorie

Art. 26[49]1Per l’esercizio di un’occupazione accessoria rimunerata, anche se temporanea, occorre l’autorizzazione preventiva dell’autorità di nomina.

2Il dipendente non può esercitare un’occupazione accessoria rimunerata o non rimunerata che sia incompatibile con la funzione o che vi arrechi pregiudizio, che comprometta l’adempimento dei doveri di servizio o che costituisca concorrenza nel campo professionale.

3L’autorità di nomina può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione temporanea del grado di occupazione.

 

C. Cariche pubbliche

Art. 27[50]1Per esercitare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso dall’autorità di nomina.

2Il permesso deve essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell’esercizio della funzione; l’autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

3

4Rimangono riservati i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

 

D. Divieto di accettare doni

Art. 281È vietato ai dipendenti di chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d’ufficio.

2Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

 

E. Segreto d’ufficio

Art. 291È vietato al dipendente divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, per le circostanze o in virtù d’istruzioni speciali.

2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

 

F. Attività private dopo la cessazione del rapporto d’impiego

Art. 29a[51]1Dopo la cessazione del rapporto d’impiego, le persone che intraprendono un’attività privata dipendente o indipendente non possono assumere mandati di rappresentanza nell’ambito di pratiche che hanno già trattato in precedenza come dipendenti dello Stato.

2In questi casi, l’autorità competente invita gli interessati a designare un altro rappresentante.

 

G. Deposizione in giudizio

Art. 301Senza il permesso dell’autorità di nomina non è lecito al dipendente asportare documenti d’ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o delle sue funzioni.

2Il permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

3L’autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.

 

H. Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali

Art. 311Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell’esercizio della funzione o in relazione con quest’ultima, appartengono allo Stato:

a)quando essi siano il prodotto dell’attività o degli obblighi di servizio del dipendente;

b)quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali;

c)quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l’autorità se ne sia riservata la proprietà.

2Nel caso in cui il bene immateriale ha notevole importanza economica o appartiene allo Stato secondo il cpv. 1 lett. c), il dipendente ha diritto ad una equa indennità.

3Nello stabilire l’indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio dello Stato e se siano stati impiegati impianti o materiali d’esercizio dello Stato.

 

I. Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione

Art. 31a[52]1Il dipendente è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai suoi superiori o all’autorità di nomina i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione; nel caso di segnalazione al suo superiore o all’autorità di nomina, l’obbligo di denuncia incombe ad essi; sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

2Il dipendente ha il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a lui segnalate nell’esercizio della sua funzione.

3La segnalazione deve essere indirizzata all’autorità di nomina o al servizio da essa designato; per quanto riguarda i dipendenti delle autorità giudiziarie oppure nelle quali sono attivi magistrati, la segnalazione deve essere indirizzata al Consiglio della magistratura.

4La segnalazione deve essere trattata in maniera confidenziale.

5Il dipendente che in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

6Il Gran Consiglio riceve annualmente un resoconto, dalle diverse autorità di nomina, sulle denunce e segnalazioni ricevute ai sensi dei capoversi 1 e 3.

 

Capitolo VIII[53]

Violazione dei doveri di servizio

 

A. Sanzioni disciplinari

I. In generale

Art. 32[54]1Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

a)l’ammonimento;

b)la multa sino a fr. 3’000.--;

c)la riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10%, durante un anno al massimo;

d)la sospensione dall’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi.

2

3[55]

4Sono riservate le disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria, in altre leggi e nei regolamenti speciali.

 

II. Commisurazione

Art. 33Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell’estensione e dell’importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

 

III. Autorità competenti

Art. 34[56]1L’autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti da essa nominati o incaricati.

2Essa può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 32 cpv. 1.

3La competenza a infliggere sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta ai Municipi. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.

4…

 

Art. 35[57]

 

B. Inchiesta disciplinare

I. In generale

Art. 361Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.

2Al dipendente deve essere data conoscenza dell’accusa mossagli e dei risultati dell’inchiesta; egli può farsi assistere da un procuratore.

3Tutte le sanzioni devono essergli comunicate per iscritto e motivate, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

4L’inchiesta disciplinare può essere congiunta con l’accertamento ai fini dell’azione contro il dipendente ai sensi degli art. 13-28 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

 

II. Competenza

Art. 37[58]1L’inchiesta disciplinare è condotta dall’autorità competente per infliggere le sanzioni.

2Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate.

3Nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, l’inchiesta disciplinare può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.

 

C. Sospensione in caso d’inchiesta

Art. 38[59]1Se l’interesse dell’Amministrazione o dell’inchiesta lo esige, l’autorità di nomina ha la facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata avviata un’inchiesta disciplinare.

2La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.[60]

 

D. Prescrizione, termini e abbandono

Art. 391La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

2La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all’interessato entro un mese dalla chiusura dell’inchiesta.

3Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev’essere chiuso con una decisione di abbandono.

 

E. Obbligo di notifica dell’autorità giudiziaria

Art. 40[61]Il procuratore pubblico notifica all’autorità di nomina, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

 

Capitolo IX[62]

Diritti del dipendente

 

A. Stipendio

Art. 40a[63]I dipendenti percepiscono, per l’attività prestata, lo stipendio, i supplementi e le indennità previsti dalla legge sugli stipendi e dai regolamenti.

 

B. Vacanze

I. Impiegati

1. In generale[64]

Art. 411Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

a)4 settimane da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti;

b)5 settimane sino a 20 anni compiuti e a contare dall’anno in cui compiono 50 anni di età;

c)6 settimane a contare dall’anno in cui compiono 60 anni di età.

2In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Consiglio di Stato ha la facoltà di determinare con apposito regolamento le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare.

 

2. casi particolari

Art. 421Quando i giorni festivi ufficiali e i pomeriggi liberi designati dall’art. 73 cpv. 1 cadono in un periodo di vacanza, all’impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidono con sabati o domeniche liberi.

2Chi entra in servizio nel corso dell’anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito dell’ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.

3Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell’anno successivo.

4[65]

 

3. in caso di assenze

Art. 431Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell’impiegato superano i due mesi nel corso dell’anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.[66]

2Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.

 

II. Docenti

Art. 441Le vacanze dei docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici secondo il calendario scolastico.

2Durante la chiusura degli istituti, ai docenti può essere richiesta la presenza in sede o altrove, due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell’istituto, aggiornamento e attività professionali.

3...[67]

 

C. Protezione delle donne in gravidanza

Art. 45[68]Le donne in gravidanza possono essere occupate solo nell’orario normale e possono assentarsi mediante semplice avviso.

 

D. Congedi pagati

Art. 46[69]1I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

a)per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni lavorativi all’anno; nei limiti definiti dal regolamento è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un numero determinato di membri dei comitati;

b)per affari pubblici al massimo 12 giorni lavorativi all’anno;

c)per il volontariato sociale, per il volontariato svolto nelle colonie e per il congedo gioventù di cui all’art 329e CO, al massimo 8 giorni lavorativi all’anno;

d)per l’attività di sportivo d’élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni lavorativi all’anno;

e)per matrimonio e unione domestica registrata 8 giorni consecutivi;

f)per malattia grave del coniuge, del partner registrato, del convivente, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni lavorativi all’anno;[70]

fbis)per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all’anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all’anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell’anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;[71]

g)per decesso del coniuge, del partner registrato, del convivente o di figli 5 giorni lavorativi;[72]

h)per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni lavorativi;

i)…;[73]

ibis)per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16n-16s LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni;[74]

l)per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo paternità);[75]

m)per decesso di nonni, suoceri, genero, nuora, cognati, nipoti e zii e per analoghi gradi di parentela del partner registrato o del convivente, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, 1 giorno lavorativo;[76]

n)per trasloco 1 giorno lavorativo.

2I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni all’anno.

3Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo.

4Ai docenti può essere accordato fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a condizione che le ore d’insegnamento perse siano ricuperate nel corso dell’anno scolastico.

5È considerato convivente la persona che vive sotto lo stesso tetto intrattenendo una relazione di coppia sentimentale, stabile e duratura.[77]

6Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.[78]

 

E. Congedo maternità, parentale e allattamento

Art. 47[79]1In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.

2Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; nell’ambito di questo congedo, 2 settimane al massimo possono essere effettuate prima del parto.

3La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell’anno scolastico.

4Nei limiti stabiliti dal cpv. 3, il congedo può essere concesso interamente o parzialmente al padre.

5Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare, in base alla legislazione federale sul lavoro.

 

F. Congedo per adozione

Art. 48[80]1In caso di adozione di minorenni estranei alla famiglia, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 16 settimane. Le 16 settimane possono comprendere, dopo la 14esima settimana, anche un periodo di lavoro a tempo parziale, almeno del 50%, per un massimo di 4 settimane.

2In caso di adozione, il dipendente può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi, estensibile per i docenti fino al termine dell’anno scolastico.

3I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi i genitori sono dipendenti dello Stato. In questo caso essi possono comunque ripartirsi liberamente il periodo di congedo.

 

G. Congedo per aggiornamento e perfezionamento

Art. 49[81]1Ai dipendenti possono essere concessi congedi pagati o non pagati per l’aggiornamento e il perfezionamento professionale secondo le modalità definite dal regolamento.

2

 

H. Congedi non pagati

Art. 50[82]1L’autorità di nomina può concedere al dipendente nel corso della carriera un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per un periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d’impiego.

2In casi eccezionali, l’autorità di nomina può prolungare la durata complessiva di un congedo parziale sino a 6 anni.

 

I. Attestato di servizio[83]

Art. 511A ogni dipendente che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d’impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.

2A richiesta esplicita del dipendente, l’attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d’impiego.

 

L. Diritti sindacali[84]

Art. 521I dipendenti hanno il diritto di affiliarsi ad organizzazioni sindacali.

2È ammessa l’esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio.

 

M. Protezione della sfera personale

Art. 52a[85]1I dipendenti hanno diritto al rispetto della loro dignità e della loro integrità fisica e psichica.

2A tutela della loro personalità, segnatamente in materia di molestie psicologiche e sessuali, il Consiglio di Stato adotta le necessarie misure di informazione e di prevenzione.

 

N. Conciliazione

Art. 53[86]1Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d’impiego al di fuori del periodo di prova può sottoporre il suo caso, entro un termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.

2La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 15 giorni, un’udienza di conciliazione ed a comunicare al più presto all’autorità di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo.

3Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all’esperimento di conciliazione conformemente alla legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico del 24 giugno 2010.[87]

4L’avvio di una procedura di conciliazione esclude l’altra.

5Durante la fase di conciliazione, la procedura di disdetta rimane sospesa; sono in ogni caso riservati i disposti dell’art. 60a cpv. 3.

 

Capitolo X[88]

Formazione professionale

 

A. Perfezionamento professionale

Art. 54[89]1Il Consiglio di Stato promuove lo sviluppo delle risorse umane; esso organizza, a tale scopo, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze della pubblica amministrazione e dei dipendenti stessi.

2Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla continuazione del rapporto d’impiego per un determinato periodo.

3Il regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto d’impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.

4Le funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina nella nuova funzione.

 

B. Attività professionale esterna

Art. 551Il Consiglio di Stato favorisce e può prescrivere, sentito il dipendente, attività lavorative presso altri enti, allo scopo di completare o di aggiornare le sue competenze professionali.

2Il Consiglio di Stato decide quali prestazioni debbano essere versate dallo Stato nei singoli casi, in modo tale da integrare lo stipendio e/o la previdenza professionale.

3Il dipendente ha diritto di restare affiliato all'istituto di previdenza del Cantone Ticino e mantiene il suo statuto.

 

Capitolo XI[90]

Previdenza e assicurazioni

 

A. Previdenza professionale

Art. 56[91]1I dipendenti dello Stato sono affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino secondo le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

2Per le categorie che non sottostanno alla presente legge, nella misura in cui i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professionale sono dati, valgono le disposizioni del relativo regolamento di previdenza.

 

B. Assicurazione contro gli infortuni

Art. 57Lo Stato assicura tutti i dipendenti contro i rischi dell’infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, secondo la legislazione federale.

 

Capitolo XII[92]

Cessazione del rapporto d’impiego

 

A. Cessazione del rapporto d’impiego

Art. 58[93]La cessazione del rapporto d’impiego avviene per:

a)scadenza dell’incarico;

b)dimissioni;

c)disdetta;

d)disdetta durante il periodo di prova;

e)invalidità;

f)pensionamento.

 

B. Dimissioni

Art. 591Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il preavviso di tre mesi.

2Per i funzionari dirigenti il preavviso è di sei mesi.

3Su richiesta dell’interessato, l’autorità di nomina può ridurre questi termini.

4Il rapporto d’impiego dei docenti cessa di regola il 31 agosto; le eccezioni sono stabilite dal regolamento.[94]

 

C. Disdetta

I. Presupposti

Art. 60[95]1L’autorità di nomina può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi.

2Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.

3Sono considerati in particolare giustificati motivi:

a)la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età; questa disdetta, nel caso di necessità di scelta tra più dipendenti, viene pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiori o il minor numero di anni di servizio; restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio dell’autorità di nomina;

b)l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

c)le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

d)l’incapacità, l’inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;

e)la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f)il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art. 18a;

g)qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto d’impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti;

h)il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.

4In caso di gravi violazioni dei doveri di servizio, assolutamente inconciliabili con la funzione esercitata, l’autorità di nomina può disdire immediatamente il rapporto d’impiego.

5Le decisioni di disdetta concernenti i docenti comunali devono essere ratificate dal Dipartimento competente, il quale ha la facoltà di proporre tale misura all’autorità di nomina; se la disdetta viene pronunciata su proposta del Dipartimento la ratifica è superflua.[96]

6

 

II. Procedura

Art. 60a[97]1La procedura di disdetta è condotta dall’autorità di nomina, che può delegare tale competenza ad istanze subordinate; nei confronti dei dipendenti del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti, la procedura di disdetta può essere affidata al Dipartimento delle istituzioni.[98]

2Il dipendente dev’essere sentito e può farsi assistere da un patrocinatore.

3Durante la procedura di disdetta, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l’interesse dell’Amministrazione o della procedura lo esige.

4La decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l’indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all’interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

5I Municipi, sentito l’Ispettorato scolastico, decidono la sospensione dei docenti comunali. Il Consiglio di Stato può avocare a sé questa competenza, dandone al Municipio tempestiva comunicazione.

 

III. Prestazioni dello Stato[99]

Art. 611Le prestazioni a cui il dipendente ha diritto in caso di disdetta sono stabilite dalla legge sugli stipendi.

2Sono inoltre applicabili le disposizioni del regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.[100]

 

IV. Piano sociale[101]

Art. 621In caso di disdette per soppressione di posti o funzioni, quando le conseguenze legalmente previste in materia di pensionamento e liquidazione risultino inadeguate alle circostanze, l’autorità di nomina elabora, d’intesa con le organizzazioni dei dipendenti, un piano sociale.

2Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

3I dipendenti ai quali è stata data disdetta per soppressione del posto, senza altri motivi loro imputabili, hanno diritto di priorità, a parità di requisiti, nei concorsi per nuovi posti indetti entro quattro anni dalla medesima autorità di nomina.[102]

 

Art. 63[103]

 

D. Limite di età

Art. 64[104]1Il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni.

2Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino.[105]

3Il rapporto d'impiego cessa in ogni caso nell'anno di compimento dei 65 anni:

a)per gli impiegati alla fine del mese in cui raggiungono questo limite di età;

b)per i docenti il 31 agosto.

4Per sciogliere il rapporto d’impiego prima del compimento dei 65 anni di età devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall’art. 59.

5Il rapporto d’impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell’incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni di età.

 

Capitolo XIII[106]

Contestazioni relative al rapporto d’impiego

 

A. Ricorso al Consiglio di Stato

Art. 65[107]Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

 

B. Ricorsi

Art. 66[108]1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2Contro le decisioni del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre Magistrature permanenti è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Sono applicabili le norme sul ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[109]

3Il ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura è dato anche contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni prese su delega del Tribunale di appello, del Ministero pubblico o delle altre Magistrature permanenti.

4Il ricorso contro la decisione di disdetta non ha effetto sospensivo.

5Rimane riservata l’applicazione dell’articolo 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.[110]

 

Art. 67[111]

Art. 68[112]

 

TITOLO II

Disposizioni speciali per gli impiegati

 

A. Onere di lavoro

Art. 691L’orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali; sono riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d’urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.

2Il lavoro notturno a turni è compensato nella misura del 10% in tempo libero o in denaro secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

B. Lavoro straordinario

I. Definizione

Art. 70È considerato lavoro straordinario quello che, ad esclusione dei casi di supplenza, adempie le seguenti condizioni cumulative:

a)supera il normale orario settimanale,

b)è svolto al di fuori della normale fascia oraria,

c)è ordinato o giustificato dal proprio superiore.

 

II. Obbligo

Art. 71[113]1Il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere ricuperato, in linea di principio, nella forma del congedo.

2Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello previsto dalla legge, l’impiegato è tenuto a prestare ore supplementari nella misura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le regole della buona fede.

3Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 4 sono compensate unicamente nella forma del congedo.[114]

4Il lavoro straordinario non può in ogni caso superare le 150 ore annuali.

 

C. Mansioni integrative

Art. 72Se ragioni di servizio lo esigono, all’impiegato possono essere assegnate, nel limite dell’orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall’atto di nomina, altre mansioni o incarichi senza che gli sia dovuto compenso alcuno.

 

D. Chiusura degli uffici

Art. 731Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti; lo sono pure il pomeriggio delle vigilie di Natale e di Capodanno, al mattino del mercoledì delle Ceneri e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.

2Il pomeriggio delle vigilie dei giorni festivi riconosciuti, l’onere lavorativo giornaliero è ridotto di un’ora.[115]

 

E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi

Art. 741Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l’obbligo di risiedere nell’abitazione di servizio.

2[116]

3Le norme per l’assegnazione ai dipendenti degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, come pure le indennità sostitutive in caso di mancata assegnazione degli appartamenti di servizio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento.[117]

4[118]

 

F. Uniformi ed equipaggiamento

Art. 751Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l’equipaggiamento personale obbligatori.[119]

2In caso di equipaggiamento utile ma non obbligatorio, lo Stato può partecipare alla spesa d’acquisto fatta dal dipendente.

 

G. Commissioni del personale

I. In generale

Art. 761Per agevolare la cooperazione tra gli organi dirigenti e il personale e interessare il personale all’organizzazione razionale del servizio, per decisione dei dipendenti interessati possono essere istituite delle Commissioni del personale nei diversi settori dello Stato, nelle sue aziende e nei suoi istituti.

2Il Consiglio di Stato, sentite le organizzazioni del personale, emana le norme particolari per l’istituzione delle Commissioni.

3Le Commissioni rappresentano i dipendenti di fronte agli organi dirigenti del rispettivo servizio.

4I dipendenti delle unità lavorative interessate eleggono al loro interno i membri delle Commissioni ed i loro supplenti.

 

II. Attività

Art. 77L’attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne:

a)i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio e alla definizione degli obiettivi;[120]

b)i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l’istruzione professionale e gli esami;

c)le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo;

d)gli aspetti relativi all’applicazione della presente legge.[121]

 

TITOLO III

Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati[122]

 

A. Onere di servizio dei docenti

Art. 78[123]L’onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti all’insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell’istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

 

B. Onere di insegnamento dei docenti

Art. 79[124]1Nelle scuole dell’infanzia, elementari e speciali, l’orario settimanale d’insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all’intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

2Nelle scuole medie e postobbligatorie, l’orario settimanale d’insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l’orario settimanale di cui all’art. 69 cpv. 1.

 

Art. 79a...[125]

 

C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati

Art. 79b[126]1L’orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all’art. 69 cpv. 1; le vacanze durante l’anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.

2Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato.

 

Art. 80[127]

 

D. Attribuzione agli istituti

Art. 81[128]1Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell’istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

2L’istituto provvede all’equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti.

3Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

 

E. Supplenze[129]

Art. 821I docenti delle scuole cantonali sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore di lezione settimanali.

2Le norme che regolano le supplenze nelle scuole sono stabilite da regolamento.

 

F. Direttori e vicedirettori[130]

Art. 831Ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali si applicano le disposizioni valide per i funzionari dirigenti.

2Essi adeguano il proprio orario di lavoro e le vacanze alle esigenze dell’istituto scolastico da loro diretto.

 

E. Compatibilità con la carica di deputato al Gran Consiglio

Art. 83a[131]La funzione di docente di una scuola cantonale con un grado di occupazione fino al cinquanta per cento è compatibile con la carica di deputato al Gran Consiglio.

 

TITOLO IV

Protezione dei dati[132]

 

Sistemi d’informazione

Art. 84[133]1I Servizi centrali del personale e l’unità amministrativa competente per la gestione amministrativa dei docenti comunali sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati necessari alla gestione del personale e degli stipendi. Essi gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione informatizzati per:

a)la gestione delle candidature ai concorsi pubblici;

b)la gestione e l’amministrazione del personale;

c)l’allestimento di statistiche.

2Gli organi responsabili accedono ai dati elaborati nei sistemi d’informazione in funzione delle necessità per l’adempimento dei rispettivi compiti di gestione del personale.

3I sistemi d’informazione possono contenere in particolare dati relativi alla candidatura, alla carriera professionale, alle procedure amministrative, agli stipendi, alla gestione delle presenze e assenze, compresi dati personali meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla sfera familiare, allo stato di salute, alle valutazioni sulle prestazioni e sul comportamento professionali e alle procedure e sanzioni disciplinari e penali.

4Il Centro sistemi informativi e il Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali garantiscono la gestione e la sicurezza tecnica dei sistemi d’informazione.

 

Digitalizzazione dei documenti cartacei

Art. 84a[134]Gli organi responsabili possono digitalizzare e riprendere nei sistemi d’informazione i documenti cartacei. La copia digitale del documento, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito, l’originale cartaceo può essere distrutto.

 

Trasmissione sistematica di dati

Art. 84b[135]1Gli organi responsabili possono trasmettere regolarmente, se del caso tramite procedura di richiamo, i dati personali necessari all’adempimento dei seguenti compiti legali:

a)ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione delle unità amministrative e del personale attribuiti;

b)ai funzionari dirigenti e al personale espressamente designato, per la gestione amministrativa dei docenti;

c)all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, per la gestione della previdenza professionale degli assicurati;

d)alle unità amministrative responsabili del recupero di sussidi e della contabilità analitica;

e)al Centro sistemi informativi e al Servizio informatica dell’Istituto delle assicurazioni sociali, per lo sviluppo e il mantenimento di sistemi informativi contenenti dati dei dipendenti.

2è riservata la trasmissione sistematica di dati personali secondo altre leggi.

 

Trasmissione puntuale di dati

Art. 84c[136]Gli organi responsabili possono trasmettere, in singoli casi, dati personali ad organi pubblici o a privati se è previsto dalla legge, se sussiste una necessità per l’adempimento di compiti legali o se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto, libero e informato.

 

Altre elaborazioni di dati

Art. 84d[137]1Gli organi responsabili possono elaborare dati del personale per scopi che esulano da quelli previsti all’art. 84 cpv. 1, se ciò è necessario per l’adempimento di compiti legali o in garanzia d’interessi legittimi dei dipendenti o dell’Amministrazione pubblica.

2Le autorità o il servizio di cui all’art. 31a cpv. 3 possono elaborare i dati necessari per l’esame della segnalazione.[138]

 

Dati personali relativi alla salute

Art. 84e[139]1Il Servizio medico del personale dell’Amministrazione cantonale, come pure il servizio corrispettivo dello IAS per la propria unità amministrativa, sono gli organi responsabili dell’elaborazione dei dati personali sulla salute dei dipendenti, in particolare quelli relativi alla valutazione della loro idoneità lavorativa e al loro accompagnamento medico.

2Essi possono comunicare agli organi di cui all’art. 84 cpv. 1 unicamente le conclusioni attinenti all’idoneità rispettivamente inidoneità lavorativa della persona interessata, al grado, alla causa e alla durata presumibile dell’inabilità lavorativa e eventuali altre conclusioni necessarie all’assunzione e alla gestione del rapporto d’impiego.

 

Sorveglianza sul posto di lavoro

Art. 84f[140]1Non è ammesso l’impiego di sistemi di sorveglianza nominativa, durevole e in tempo reale della sfera privata o personale dei dipendenti sul posto di lavoro.

2La violazione di norme comportamentali sull’uso delle risorse informatiche, o il relativo sospetto, va costatato tramite una sorveglianza non nominativa dei dati raccolti, o grazie ad indizi fortuiti.

3È ammessa l’analisi nominativa puntuale dei dati personali raccolti tramite sistemi di sorveglianza, in caso di costatazione o di relativi sospetti concreti di violazione delle norme comportamentali secondo il cpv. 2.

4Il servizio responsabile della sicurezza adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

5I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei dipendenti.

 

Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso

Art. 84g[141]1L’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento.

2Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza.

 

Conservazione dei dati

Art. 84h[142]1I dati dei candidati non assunti sono eliminati dopo tre mesi dal termine della procedura di assunzione, ad eccezione della lettera di candidatura e dei dati anagrafici ivi contenuti che, in quanto corrispondenza indirizzata al datore di lavoro, sono conservati per un anno.

2I dati personali dei dipendenti possono essere conservati dieci anni dalla fine del rapporto d’impiego. Altri dati possono essere conservati oltre questo termine con il consenso scritto, libero e informato del dipendente.

3Sono conservati per una durata di trenta anni ai fini di un’eventuale riassunzione i dati anagrafici, l’allocazione organizzativa, la funzione ricoperta, l’entrata in servizio e le mutazioni nella carriera del dipendente.

4I dati del personale possono essere conservati in forma anonimizzata a scopo statistico.

 

Diritto suppletivo

Art. 84i[143]Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

 

Disposizioni esecutive

Art. 84j[144]Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente i diritti e le modalità di accesso ai sistemi d’informazione tramite procedura di richiamo, la digitalizzazione dei documenti cartacei, le modalità di conservazione, le misure di sicurezza dei dati e la procedura di analisi dei dati sull’utilizzo dell’infrastruttura elettronica secondo l’art. 84f.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

 

A. Disposizioni transitorie

Art. 851Con l’entrata in vigore della presente legge gli attuali rapporti di nomina con scadenza quadriennale o sesennale divengono automaticamente rapporti di nomina a tempo indeterminato (art. 7).

2I rapporti d’incarico dei dipendenti dello Stato soggetti alla presente legge saranno adeguati alla medesima al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore.

3Ai dipendenti che usufruiscono di un alloggio di servizio sono garantiti i diritti acquisiti fino all’entrata in vigore della presente legge.

 

B. Disposizioni abrogative

Art. 86La presente legge abroga la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987. Sono inoltre abrogati gli art. 32, 80bis, 81, 84, 123 e 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958, l’art. 7 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, l’art. 8 della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 e gli art. 8 e 9 della legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911.

 

C. Diritto suppletorio

Art. 87Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio.

 

IL CONSIGLIO DI STATO

ordina

 

La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e le modifiche del 15 marzo 1995 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore:

a)per i dipendenti di cui all’art. 1 lett. a) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° gennaio 1996;

b)per i dipendenti di cui all’art. 1 lett. b) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° settembre 1995;

 

 

Norme transitorie

Le modifiche della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Pubblicata nel BU 1995, 237 e 297.


[1]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.

[2]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[3]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[4]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[5]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[6]  Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

[7]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[8]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[9]  Art. modificato dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127; precedente modifica: BU 2013, 317.

[10]  Capitolo modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012, 297.

[11]  Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2015, 127.

[12]  Lett. modificata dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedente modifica: BU 2012, 297.

[13]  Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.

[14]  Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.

[15]  Lett. modificata dalla L 24.2.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 127.

[16]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[17]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[18]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[19]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002, 195.

[20]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[21]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2002, 195.

[22]  Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 1.

[23]  Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637; precedente modifica: BU 2012, 297.

[24]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[25]  Cpv. abrogato dalla L 13.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 69.

[26]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[27]  Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[28]  Cpv. abrogato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[29]  Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2013, 357.

[30]  Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012, 1.

[31]  Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[32]  Cpv. reintrodotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedente modifica: BU 2012, 297.

[33]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[34]  Lett. abrogata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[35]  Lett. introdotta dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[36]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[37]  Art. introdotto dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

[38]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[39]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[40]  Cpv. introdotto dalla L 11.3.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 219.

[41]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[42]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[43]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[44]  Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

[45]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[46]  Art. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

[47]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[48]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[49]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[50]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[51]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[52]  Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48 e 49; precedenti modifiche: BU 2010, 253; BU 2018, 69 e 337.

[53]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[54]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[55]  Cpv. abrogato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

[56]  Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348; precedenti modifiche: BU 2012, 297; BU 2015, 241.

[57]  Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[58]  Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

[59]  Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 – BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.

[60]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.

[61]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

[62]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[63]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[64]  Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[65]  Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[66]  Cpv. modificato dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001 - BU 2001, 31.

[67]  Cpv. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

[68]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[69]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[70]  Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

[71]  Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

[72]  Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

[73]  Lett. abrogata dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74; precedente modifica: BU 2018, 69.

[74]  Lett. introdotta dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

[75]  Lett. modificata dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74; precedente modifica: BU 2018, 69.

[76]  Lett. modificata dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241; precedente modifica: BU 2012, 418.

[77]  Cpv. introdotto dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 241.

[78]  Cpv. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 1.7.2021 - BU 2022, 74.

[79]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[80]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[81]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[82]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[83]  Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[84]  Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[85]  Art. introdotto dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[86]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2004, 32.

[87]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

[88]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[89]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[90]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[91]  Art. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

[92]  Capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[93]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[94]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[95]  Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.

[96]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 348.

[97]  Art. modificato dalla L 25.3.2015; in vigore dal 22.5.2015 - BU 2015, 241; precedente modifica: BU 2012, 297.

[98]  Cpv. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317.

[99]  Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[100]  Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

[101]  Nota marginale modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[102]  Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

[103]  Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[104]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[105]  Cpv. modificato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 637.

[106]  Titolo del capitolo modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[107]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[108]  Art. modificato dalla L 7.5.2013; in vigore dal 1.8.2013 - BU 2013, 317; precedenti modifiche: BU 2009, 23; BU 2012, 297.

[109]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472; precedente modifica: BU 2012, 297, BU 2013, 317 e BU 2019, 55.

[110]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

[111]  Art. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[112]  Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.

[113]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297; precedente modifica: BU 2012, 78.

[114]  Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

[115]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[116]  Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[117]  Cpv. modificato dalla L 8.11.2005; in vigore dal 1.2.2006 - BU 2006, 27.

[118]  Cpv. abrogato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[119]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[120]  Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[121]  Lett. introdotta dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 297.

[122]  Titolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

[123]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

[124]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2004, 245.

[125]  Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

[126]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250; precedente modifica: BU 2012, 297.

[127]  Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

[128]  Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

[129]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

[130]  Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 250.

[131]  Art. reintrodotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 294; precedenti modifiche: BU 2002, 102; BU 2009, 23.

[132]  Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[133]  Art. reintrodotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337; precedente modifica: BU 2012, 297.

[134]  Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[135]  Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[136]  Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[137]  Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[138]  Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 48.

[139]  Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[140]  Art. introdotto dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 337.

[141]  Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337.

[142]  Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337.

[143]  Art. modificato dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86; precedente modifica: BU 2018, 337.

[144]  Art. introdotto dalla L 26.1.2022; in vigore dal 8.4.2022 - BU 2022, 86.