DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Regolamento

sull’avvocatura

(RAvv)

(del 18 dicembre 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 35 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv),

decreta:

Capitolo primo

Pratica legale e alunnato giudiziario e amministrativo

 

Ammissione

Art. 1La Commissione per lavvocatura ammette alla pratica legale presso un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati o allalunnato ai sensi dellarticolo 13 lettera b) LAvv listante che adempie i requisiti seguenti:

a)è in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 gennaio 2000 (LLCA);

b)dimostra, mediante un’attestazione, di essere assunto da un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, da un’autorità giudiziaria o da un’amministrazione pubblica nel settore del contenzioso;

c)ha l’esercizio dei diritti civili;

d)non è gravato da attestati di carenza di beni;

e)nel caso di pratica legale, prova di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile dell’avvocato.

 

Termini

Art. 21Il decreto di ammissione stabilisce la data in cui comincia a decorrere il periodo di pratica o di alunnato.

2I periodi di pratica e di alunnato devono essere ultimati entro la fine di marzo per essere ammessi alla sessione di esami di primavera ed entro la fine di settembre per la sessione di esami di autunno.

 

Sospensione

Art. 31Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere data comunicazione alla Commissione per lavvocatura.

2La sospensione, l’interruzione e la ripresa della pratica o dell’alunnato sono menzionate nei rispettivi elenchi.

3La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.

 

Conclusione della pratica e dell’alunnato

Art. 4Ladempimento del periodo della pratica e dellalunnato viene attestato mediante un certificato finale rilasciato dallavvocato, dal magistrato o dal responsabile dellautorità amministrativa.

 

Doveri

Art. 51I praticanti legali soggiacciono alle norme che regolano lesercizio dellavvocatura e sono passibili delle sanzioni previste dalla LLCA.

2Gli alunni soggiacciono ai doveri di servizio e alle sanzioni disciplinari previste dalla legislazione sul personale dello Stato.

 

Svolgimento e sorveglianza

a) della pratica legale

Art. 61La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dellavvocato.

2L’avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della professione.

3Il praticante deve diligentemente coadiuvare l’avvocato nell’esercizio della professione, lavorando regolarmente presso lo studio legale.

4Il praticante può patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della procedura civile e della procedura penale.

5La sorveglianza sui praticanti compete all’autorità designata dalla LAvv.

 

b) dell’alunnato

Art. 71La sorveglianza dellalunno compete allautorità giudiziaria o amministrativa presso la quale si svolge lalunnato.

2L’alunnato consiste nel coadiuvare un’autorità giudiziaria o un’amministrazione pubblica nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale.

3In particolare l’alunno elabora progetti di sentenze, decisioni o altri atti processuali.

 

Misure disciplinari

Art. 8Le misure disciplinari nei confronti dei praticanti sono pronunciate dalla Commissione di disciplina, quelle nei confronti degli alunni, dalle autorità designate dalla legislazione cantonale sul personale dello Stato o dalle corrispondenti norme applicabili allente presso il quale è svolto lalunnato.

 

Capitolo secondo

Esame di capacità

 

Sessioni

Art. 91La Commissione esaminatrice organizza le sessioni di esame.

2La prova attitudinale e il colloquio di verifica si svolgono durante le stesse sessioni.

 

Prove

Art. 10Lesame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella medesima sessione.

 

Ripetizione dell’esame

Art. 111Lesame può essere ripetuto due volte.

2Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso allesame cantonale.

 

Certificato di capacità

Art. 12Il certificato di capacità, ovvero la patente di avvocato (art. 3 LLCA), è rilasciato dal presidente del Tribunale di appello al candidato che ha superato lesame.

 

Capitolo terzo

Prova attitudinale, colloquio di verifica

 

Prova attitudinale

Art. 13Lavvocato cittadino di uno Stato membro dellUnione europea (UE) o dellAssociazione europea di libero scambio (AELS), che adempie le condizioni previste dallarticolo 31 capoverso 1 lettere a) e b) LLCA, può presentare alla Commissione per lavvocatura istanza di ammissione alla prova attitudinale, con la documentazione attestante ladempimento delle condizioni previste dalle stesse norme.

 

Colloquio di verifica

Art. 14Lavvocato cittadino di uno Stato membro dellUE o dellAELS, che intende sostenere il colloquio di verifica previsto dallarticolo 30 capoverso 1 lettera b) n. 2 e dallarticolo 32 LLCA, deve presentare istanza alla Commissione per lavvocatura, corredata della documentazione prevista dallarticolo 32 capoversi 2 e 3 LLCA.

 

Capitolo quarto

Iscrizione e radiazione dal registro e dall’albo pubblico

 

Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati

Art. 15Il titolare di una patente di avvocato cantonale o di un altro Cantone o lavvocato cittadino di uno Stato membro dellUE o dellAELS, che intende iscriversi nel registro cantonale degli avvocati, deve presentare istanza scritta alla Commissione per lavvocatura, allegando i documenti che comprovino ladempimento delle condizioni previste dallarticolo 8 LAvv.

 

Iscrizione nell’albo pubblico

Art. 16Listanza scritta di iscrizione nellalbo pubblico degli avvocati degli Stati membri dellUE o dellAELS va presentata alla Commissione per lavvocatura, allegando i documenti che comprovino ladempimento delle condizioni previste dallarticolo 9 LAvv.

 

Pubblicazione

Art. 17Le iscrizioni nel registro cantonale e nellalbo pubblico sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

 

Rinuncia all’iscrizione e radiazione

Art. 181Lavvocato che intende rinunciare alliscrizione nel registro cantonale o nellalbo deve darne comunicazione alla Commissione per lavvocatura.

2La rinuncia e le radiazioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale.

 

Revoca del certificato di capacità

Art. 19La revoca del certificato di capacità o della patente cantonale di avvocato, rispettivamente il divieto duso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito allestero o in altri Cantoni, sono pubblicate sul Foglio ufficiale e notificate, se del caso, alla competente autorità estera o degli altri Cantoni.

 

Capitolo quinto

Patrocinio civile e penale dei praticanti

 

Patrocinio civile

Art. 20Il praticante può assumere difese dufficio nelle procedure civili sotto la sorveglianza e la responsabilità dellavvocato, giusta larticolo 10 LAvv.

 

Patrocinio penale

Art. 211Il praticante può compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale e partecipare al dibattimento su delega, responsabilità e sorveglianza dell’avvocato difensore d’ufficio o di fiducia.[1]

2Nella procedura penale in materia di contravvenzioni, è ammissibile il patrocinio diretto da parte di praticanti designati dalle autorità giudiziarie o amministrative cantonali, sotto la sorveglianza dell’avvocato.

3Il praticante ha l’obbligo di partecipare al picchetto penale, sotto sorveglianza e in rappresentanza dell’avvocato.

 

Capitolo sesto

Dichiarazione di fedeltà

 

Art. 22La dichiarazione di fedeltà è rilasciata davanti al presidente del Tribunale di appello, secondo la formula seguente:

«Dichiaro di rispettare le Costituzioni federale e cantonale, le leggi federali e cantonali e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri della mia professione, in particolare di rispettare sempre le regole imposte dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e dalla legge sullavvocatura, di osservare le norme deontologiche, gli usi e le consuetudini, lobbligo di esercitare la mia attività professionale con cura e diligenza, in piena indipendenza, a mio nome e sotto la mia responsabilità, evitando qualsiasi conflitto tra gli interessi dei miei clienti e quelli delle persone con cui avrò rapporti professionali o privati, come pure di attenermi senza limiti di tempo al segreto professionale».

 

Capitolo settimo

Assicurazione per la responsabilità civile

 

Forme della copertura

Art. 231La copertura per la responsabilità civile professionale può essere prestata nelle forme seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro:

a)mediante un’assicurazione della responsabilità civile stipulata con un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera;

b)mediante la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie o di ipoteche al portatore in primo rango su fondi in Svizzera; il pegno deve essere depositato in una banca autorizzata ad esercitare in Svizzera; la Commissione per l’avvocatura può chiedere in ogni tempo che l’avvocato provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria;

c)mediante un atto di fidejussione solidale da parte di una banca autorizzata a esercitare in Svizzera;

d)mediante la costituzione in pegno di polizze di assicurazione sulla vita, emesse da società autorizzate ad esercitare in Svizzera, il cui valore di riscatto ammonti all’importo stabilito dalla LLCA;

e)mediante una polizza di assicurazione di un istituto autorizzato ad esercitare in Svizzera, senza clausole che restringano i termini della cauzione.

2La copertura assicurativa deve estendersi anche all’attività di eventuali praticanti, compresa l’attività svolta quale patrocinatore o difensore d’ufficio.

 

Prova della copertura

Art. 241Chi chiede liscrizione nel registro cantonale, nellalbo pubblico, o si notifica quale prestatore di servizi alla Commissione per lavvocatura, deve produrre una dichiarazione dellassicurazione attestante lesistenza della copertura assicurativa, lentità e lestensione della stessa.

2L’istituto che fornisce la garanzia è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione per l’avvocatura la cessazione del contratto o la sospensione della copertura.

 

Capitolo ottavo

Indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura,

della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina

 

Art. 25Ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina esterni all’amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.

 

Capitolo nono

Tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge

 

Art. 26Per gli atti e le prestazioni previsti dalla legge sono dovute le seguenti tasse:

a)per la decisione di ammissione alla pratica e all’alunnato, fr. 100.–;

b)per l’ammissione all’esame di capacità e alla prova attitudinale, fr. 500.–;

c)per l’ammissione al colloquio di verifica, fr. 300.–;

d)per l’iscrizione nel registro cantonale o all’albo pubblico, fr. 300.–;

e)per ogni altra decisione della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina, da fr. 100.– a fr. 5’000.–;

f)per la notifica dell’avvocato prestatore di servizi, fr. 100.–.

 

Capitolo decimo

Disposizioni transitorie

Praticanti e alunni

Art. 271Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore ai candidati che chiedono liscrizione alla pratica o allalunnato.

2Per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell’ammissione, per ulteriori due anni dall’entrata in vigore della legge e del regolamento.

 

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 28Sono abrogati:

il regolamento sullavvocatura del 28 ottobre 2002;

il regolamento di applicazione della legge sullassistenza giudiziaria del 9 novembre 2010.

 

Entrata in vigore

Art. 29Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 599.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 9.9.2014; in vigore dal 12.9.2014 - BU 2014, 448.