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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC)

Legge

di applicazione e complemento del Codice civile svizzero

(LAC)[1]

(del 18 aprile 1911)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 52 del titolo finale del Codice civile svizzero;

su proposta del Consiglio di Stato,

decreta:

Titolo I

Autorità competenti e procedura

A. Autorità giudiziarie

 

I. In genere

Art. 1La competenza delle autorità giudiziarie e la procedura per le contestazioni dipendenti dall’applicazione del Codice civile svizzero sono regolate dalla legge organica giudiziaria, dal Codice di procedura civile e dalle leggi speciali, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente.

 

Art. 2-7[2]

 

VI. Azioni di nullità del matrimonio, di divorzio e separazione e di

accertamento e contestazione della filiazione[3]

Art. 8[4]1[5]

2L’Autorità di vigilanza sullo stato civile è l’autorità competente per proporre d’ufficio l’azione di nullità del matrimonio nei casi previsti dagli art. 105 e 106 CCS.

3La facoltà di cui al cpv. 2 può essere esercitata anche dalla municipalità dei Comuni di attinenza e di domicilio, i quali hanno diritto di stare in causa per conto proprio.

 

Azioni di annullamento e di scioglimento

dell’unione domestica registrata

Art. 8a[6]1[7]

2L’autorità di vigilanza sullo stato civile è l’autorità competente per proporre d’ufficio l’azione di annullamento dell’unione domestica registrata nel caso previsto dall’art. 9 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata.

3La facoltà di cui al cpv. 2 può essere esercitata anche dalla municipalità dei Comuni di attinenza e di domicilio, i quali hanno diritto a stare in causa per conto proprio.

 

VII. Autorità competenti in materia provvisionale del CO[8]

Art. 9[9]Il pretore è l’autorità competente prevista dagli art. 435, 444 cpv. 2, 445 cpv. 1 e 453 del Libro V del CCS (CO).

Il suo intervento dovrà chiedersi colla procedura dei giudizi provvisionali.

 

Art. 10[10]

 

Autorità competente per le controversie in materia di locazione e di affitto[11]

Art. 10a[12]Il pretore è l’Autorità giudiziaria competente a decidere, dopo l’intervento dell’Ufficio di conciliazione, tutte le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto.

 

Art. 10b[13]

 

B. Autorità amministrative

 

I. Competenze:

1. dei sindaci

Art. 11I sindaci sono competenti, nei limiti della loro giurisdizione territoriale, per i seguenti provvedimenti:

 1.ricevere le notizie di rinvenimento d’infante e provvedere alla iscrizione nel registro dello stato civile (46 cpv. 2);

 2....[14]

 3....[15]

 4.ricevere gli avvisi circa le cose ritrovate (720) ed autorizzarne la vendita agli incanti previa pubblicazione (721 cpv. 2);

 5.prendere, sulla domanda del capo di famiglia, i provvedimenti necessari ad impedire che un infermo o debole di mente abbia ad esporre sè stesso od altri a pericolo o danno (333 cpv. 3).

I sindaci sono pure le autorità competenti previste dagli art. 204 cpv. 3 e 427 cpv. 3 del Libro V CCS (CO).[16]

Nel caso dell’art. 268b dello stesso libro sono autorità competenti la polizia od i sindaci.[17]

 

2. della municipalità locale

Art. 12La municipalità locale è competente per i seguenti oggetti:

 1.sorvegliare le fondazioni che per il loro carattere appartengono al comune (84 cpv. 1);

 2....[18]

 3....[19]

 4.proibire l’accesso a pascoli o boschi nell’interesse della coltura (699);

 5.introdurre azione di contestazione di riconoscimento (art. 259 cpv. 2 n. 3, 260 a cpv. 1 CCS);[20]

6.esser convenuta nelle azioni di accertamento della filiazione paterna ove il padre sia morto ed i suoi ascendenti, discendenti e collaterali manchino (art. 261 cpv. 2 CCS).[21]

...[22]

È pure di competenza della municipalità locale la domanda di adempimento di un onere accettato da un donatario, in quanto tale onere ridondi a vantaggio del rispettivo comune (art. 246 CO).[23]

 

3. della municipalità del comune di attinenza

Art. 13La municipalità del luogo di attinenza è competente per i seguenti oggetti:

 1....[24]

 2....[25]

 3.contestazione del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260 a cpv. 1 CCS);[26]

 4.promovimento della dichiarazione di scomparsa (550).

La municipalità del luogo di domicilio può pure compiere questi atti quando ad essa possa incombere l’obbligo dell’assistenza o quando agisca nell’interesse di una successione o di una tutela aperta nel comune.

 

4. ...

Art. 14...[27]

Art. 15...[28]

 

5. del Dipartimento delle istituzioni[29]

Art. 15a[30]1Il Dipartimento delle istituzioni è competente:

a)per l'autorizzazione a cambiare il nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CCS)

b)per pronunciare l'adozione (art. 268 CCS).

2Ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni nelle materie di cui al capoverso 1 può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.[31]

 

6. del Dipartimento delle finanze e dell'economia

Art. 15b[32]1Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione a emanare fedi di deposito (art. 482 cpv. 1 CO) ed a infliggere l'ammenda agli emittenti non autorizzati (art. 1155 cpv. 2 CO).

2Contro le decisioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia in materia di autorizzazione a emanare fedi di deposito è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[33]

3...[34]

 

7. del Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 15c[35]1Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

a)a sbrigare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC) ed a sorvegliare il rapporto di affiliazione fino all’adozione;

b)ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all’informazione di cui all’art. 268d CC.

2Ogni decisione del Dipartimento della sanità e della socialità nelle materie di cui al cpv. 1 può essere impugnata mediante ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

 

8. del Consiglio di Stato

a) in generale[36]

Art. 16[37]1Il Consiglio di Stato è competente:

a)per l'istanza di scioglimento di un'associazione (art. 78 CCS);

b)...;[38]

c)per la sorveglianza dei sorteggi per i titoli emessi per serie ed annullamenti di titoli estratti (art. 882 CCS);

d)per l’autorizzazione del pegno sul bestiame (art. 885 CCS), a decretare le tasse per le iscrizioni nel relativo registro e le operazioni connesse nonché per l’autorizzazione in genere del prestito a pegno (art. 907-915 CCS); le relative decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo;[39]

e)per la domanda di adempimento di un onere accettato da un donatario, quando detto onere risulti a vantaggio di più comuni, di uno o più distretti o del Cantone (art. 246 cpv. 2 CO).

2...[40]

 

b) ...

Art. 16a...[41]

 

c) in materia di mediazione matrimoniale

Art. 16b[42]1L’esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all’estero, o per conto di persone all’estero, sottostà all’autorizzazione e alla vigilanza del Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di quindici giorni.

 

Titolo II

Disposizioni organiche e di diritto cantonale

Capitolo I

Disposizioni generali

A. Uffici dei registri

 

I. Organizzazione

Art. 17[43]1L’ufficio del registro fondiario è incaricato della conservazione e direzione del registro fondiario, compresi i registri provvisori ed i precedenti registri delle ipoteche.

2L’ufficio può essere organizzato congiuntamente con l’ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti.

3Il registro dei beni matrimoniali e le dichiarazioni di mantenere il regime dell’unione dei beni (art. 9 e Tit. fin. CCS) o di sottoporsi a quello della partecipazione dei beni (art. 10 b Tit. fin. CCS) sono conservati dall’ufficio del registro di commercio.

 

II. Registri speciali

Art. 18L’ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti tiene il registro delle riserve di proprietà sulle cose mobili (715) e quello del pignoramento del bestiame (885).

 

B. Atti pubblici ed autenticazioni

(Art. 55 Tit. fin. CCS)

 

I. In genere

1. atti pubblici

Art. 19[44]Gli istrumenti, i brevetti e gli inventari notarili sono atti pubblici.

Sono pure atti pubblici i contratti di vendita e permuta di beni immobili stesi da un segretario comunale a norma della legge del 26 novembre 2013 sugli atti pubblici stesi dai segretari comunali, quando il loro valore non supera i 2’000 franchi.

 

2. istromento

Art. 20La forma del pubblico istromento, quale è prevista dalla legge notarile vigente, è mantenuta generalmente come forma dell’atto pubblico.

 

3. brevetto

a) forma

Art. 21[45]La forma del brevetto è prevista dalla legge notarile vigente.

 

b) oggetti

Art. 22[46]Gli atti che possono essere fatti per brevetto sono indicati dalla legge notarile vigente.

 

II. Inventario notarile

Art. 23[47]L’inventario notarile vien fatto per brevetto secondo le norme della procedura civile.

 

III. Autenticazione

Art. 24[48]Quando la legge prescrive solo l’autenticazione delle firme o della data, questa viene fatta dal notaio secondo le norme stabilite dalla legge notarile.

L’autenticazione di firme può essere fatta anche dal segretario comunale o da altro dipendente comunale espressamente designato dal Municipio, se cumulativamente:

-le parti sono domiciliate nel comune,

-il segretario o il dipendente le conosce personalmente.

La legalizzazione va menzionata al protocollo delle risoluzioni municipali o in un apposito registro delle autenticazioni, a pena di nullità. L’autenticazione dichiara che il tal giorno mese ed anno sono comparse le tali persone, domiciliate nel rispettivo comune e personalmente conosciute, le quali in sua presenza hanno fatto le premesse firme (o hanno dichiarato di averle fatte), dichiara pure che dell’autenticazione è stata presa nota al protocollo delle risoluzioni municipali o nell’apposito registro delle autenticazioni.

 

IV. Rubrica dei brevetti

Art. 25[49]I notai tengono una rubrica speciale per l’iscrizione di tutte le autenticazioni di atti o firme fatte in forma privata, indicandone la data, la natura dell’atto ed il nome dei firmatari.

Vi menzioneranno pure tutti gli inventari di cui fossero richiesti o che fossero affidati alla loro custodia, nonché l’iscrizione di tutti gli altri atti ricevuti in forma di brevetto.

Tutte queste iscrizioni ed annotazioni devono portare un numero d’ordine progressivo.

 

V. ...

Art. 26[50]

 

C. Pubblicazioni

 

I. In genere

Art. 27Le pubblicazioni prescritte dal CCS si fanno a mezzo del Foglio ufficiale cantonale e, nei casi previsti dalla legge, anche nel Foglio federale di commercio.

L’autorità competente a fare un atto che deve essere pubblicato è sempre competente a procedere d’ufficio alla sua pubblicazione.

Essa può disporre a norma dei singoli casi per una maggiore pubblicità.

 

II. Doppia pubblicazione

Art. 28Nei casi di dichiarazione di scomparsa (36), di amministrazione di un’eredità (555), di comunicazione ad eredi e legatari di ignota dimora (ivi), di grida per beneficio d’inventario (582), d’iscrizione di un fondo nel registro fondiario per prescrizione straordinaria (662), di spurgo dei diritti reali preesistenti (43 Titolo fin.), la pubblicazione deve essere ripetuta almeno due volte.

 

Art. 29[51]

 

Capitolo II

Del diritto delle persone

A. Godimento dei diritti civici

 

Rinvio

Art. 30Il godimento dei diritti civici si perde a vita, o temporaneamente, nei casi determinati dal diritto pubblico.

 

Abis. Protezione della personalità[52]

(art. 28c CC e art. 343 cpv. 1bis CPC)

 

Sorveglianza elettronica

Art. 30a[53]1Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione della sorveglianza elettronica.

2L’autore della lesione è tenuto a sostenere le spese per l’esecuzione della sorveglianza elettronica.

3Il giudice che ha ordinato la sorveglianza elettronica può in ogni momento prendere conoscenza dei dati.

4L’autorità giudiziaria può domandare l’estrazione e la registrazione dei dati su un supporto indipendente in vista della loro conservazione nel quadro di una procedura giudiziaria.

5Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione.

 

B. Stato civile

(Art. 40 CCS)

 

I. Circondari e organizzazione[54]

Art. 31[55]Il Consiglio di Stato definisce mediante regolamento i circondari dello Stato civile, fissa le sedi degli uffici regionali e stabilisce la ripartizione delle competenze operative tra gli stessi e l’ufficio centrale.

 

1. gestione dei circondari

Art. 31a[56]La gestione degli uffici circondariali dello Stato civile è amministrata e coordinata dall’ufficio centrale.

 

2. ufficiali dello Stato civile e supplenti

Art. 31b[57]L’Ufficio centrale e le sedi circondariali dello Stato civile comprendono un ufficiale dello Stato civile e almeno un supplente.

 

a) nomina

Art. 31c[58]1Gli ufficiali dello Stato civile e i supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato e scelti tra persone aventi:

a)i requisiti previsti dalla legislazione federale;

b)una formazione professionale specifica attestata da un apposito certificato oppure una formazione equivalente riconosciuta dall’Autorità di vigilanza.

2Il regolamento stabilisce i requisiti e l’autorità competente a designare il supplente straordinario.

 

b) nei comuni

Art. 31d[59]I sindaci e i vicesindaci possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di nomina.

 

Art. 31e[60]

 

II. Vigilanza e ricorso[61]

Art. 32[62]1Il servizio dello stato civile del Cantone è soggetto alla sorveglianza del Dipartimento delle istituzioni.

2Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all’Autorità cantonale di vigilanza entro trenta giorni da quando l’interessato ne ha avuto conoscenza.

3Contro ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni, gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni al Tribunale di appello.

 

III. …

Art. 33[63]

Art. 34[64]

 

C. Persone giuridiche di diritto pubblico

(Art. 59 CCS)

 

I. Enti comunitativi

Art. 35I patriziati, i vicinati e le degagne, le parrocchie e le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e l’esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare.

Le “bogge” per l’esercizio dell’alpeggiatura hanno la personalità giuridica in quanto i rispettivi regolamenti conferiscano loro un fine e degli organi particolari, e siano approvati dal Consiglio di Stato.

 

II. Consorzi obbligatori

Art. 36I consorzi di comuni, per qualsiasi fine d’interesse pubblico, i consorzi di proprietari di fondi o di bestiame, per determinati fini prescritti nell’interesse pubblico (arginatura, raggruppamento, miglioramento del suolo, assicurazione, ecc.), conseguono la personalità giuridica per il fatto della loro costituzione ed approvazione da parte dell’autorità competente.

Questa vigila, in conformità di legge, alla costituzione della loro rappresentanza, ed in mancanza di disposizioni applicabili prescrive, caso per caso, le norme necessarie per l’organizzazione e la rappresentanza del consorzio.

 

III. Consorzi facoltativi d’utilità pubblica

Art. 37I consorzi e le associazioni di utilità pubblica di carattere facoltativo, che ricevono dallo Stato un sussidio subordinato all’approvazione dei loro statuti, conseguono la personalità giuridica con questa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

 

Capitolo III

Del diritto di famiglia

A. Adozione[65]

(Art. 264 CCS)

 

I. Competenza[66]

Art. 38[67]1Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente:

a)a sbrigare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC);

b)a seguire il rapporto di affiliazione fino all’adozione e vigilare sullo stesso;

c)ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all’informazione di cui all’art. 268d CC.

2Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l’adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione giusta l’art. 265d cpv. 2 CC.

 

II. Ricorsi

Art. 38a[68]1Contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni.

2Contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni sul diniego dell’adozione e sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione giusta l’art. 265d cpv. 2 CC è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

 

Art. 38b-38d[69]

 

B. Autorità parentale[70]

(Art. 296 CCS)

 

I. Privazione dell'autorità parentale

1. legittimazione[71]

Art. 39[72]L’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele è disciplinata da speciale legge.

 

2. procedura

Art. 39a[73]L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, uditi i genitori, il minorenne capace di discernimento, la persona o l'autorità che ha chiesto la misura e assunte le informazioni del caso, se ricorrono i motivi legali, pronuncia, con giudizio motivato, la privazione dell'autorità parentale; uguale competenza spetta alla delegazione tutoria nei casi previsti dall'art. 312 CCS.

 

II. Misure provvisionali e spese

Art. 39b[74]1L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele può adottare d'ufficio o a istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze; in questo ambito essa può decidere misure normalmente di competenza della delegazione tutoria.

2L'autorità che ha pronunciato la decisione statuisce sulle spese.

 

III. Ripristino dell'autorità parentale

Art. 39c[75]Il ripristino dell'autorità parentale può essere ordinato, su istanza del genitore che ne è stato privato o d'ufficio, dall'autorità che ha pronunciato la privazione.

 

IV. Ricorso[76]

Art. 39d[77]1Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele in materia di privazione e di ripristino dell’autorità parentale e le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.[78]

2Tanto in prima istanza quanto in sede di ricorso, l’autorità competente può pronunciare la privazione della custodia parentale, la curatela educativa o altre misure opportune anche quando fosse chiesta la privazione dell’autorità parentale o la revoca della stessa.

 

Art. 40-42bis...[79]

 

C. Ricerca della paternità[80]

(Art. 307 CCS)

 

Art. 43-44...[81]

 

D. Procedura d’interdizione[82]

(Art. 373 CCS)

 

Art. 45...[83]

Art. 46...[84]

Art. 47...[85]

Art. 47a...[86]

Art. 48...[87]

 

E. Tutela dei condannati, volontaria e inabilitazione[88]

 

Art. 49...[89]

 

F. Dell’organizzazione della tutela[90]

(Art. 361 CCS)

 

Art. 50...[91]

Art. 51...[92]

Art. 52-53...[93]

Art. 54...[94]

Art. 54a-54b...[95]

 

G. Nomina del tutore, del curatore e dell’assistente[96]

 

Art. 55...[97]

Art. 56...[98]

Art. 57...[99]

 

H. Amministrazione della tutela[100]

(Art. 398 e 430 CCS)

 

Art. 58...[101]

Art. 59...[102]

Art. 60-61...[103]

Art. 62...[104]

Art. 63...[105]

Art. 64...[106]

Art. 65...[107]

Art. 66...[108]

Art. 67...[109]

Art. 68...[110]

Art. 69-73...[111]

Art. 74...[112]

Art. 74a...[113]

 

I. Asili di famiglia[114]

(Art. 349 CCS)

 

Art. 75...[115]

 

TITOLO III

L. Consultori matrimoniali-familiari[116]

 

Principio

Art. 75a[117]1Il Cantone riconosce e sussidia i consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati, facilitandone l’istituzione.

2Qualora l’iniziativa privata non sopperisca adeguatamente alle richieste, il Consiglio di Stato istituisce consultori statali, che devono sottostare ai medesimi requisiti di quelli privati.

 

Requisiti per il riconoscimento

Art. 75b[118]1Per essere riconosciuti dal Cantone, i consultori operanti nel Cantone devono garantire:

-la disponibilità di almeno tre operatori matrimoniali-familiari, in possesso di un’adeguata formazione di base e di una specializzazione teorica e pratica nel campo della coppia e della famiglia;

-la collaborazione con altri specialisti esterni al consultorio e con i servizi attivi nel campo;

-il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti;

-il diritto degli utenti di mantenere l’anonimato e l’obbligo degli operatori di mantenere il segreto professionale;

-la gratuità delle consultazioni degli operatori, fatto salvo l’art. 75c.

2Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti di un’adeguata formazione di base e della specializzazione degli operatori, fissa eventuali ulteriori condizioni sul personale e le modalità di lavoro dei consultori.

 

Gratuità delle consultazioni

Art. 75c[119]1La consultazione preliminare è gratuita.

2Per ulteriori consultazioni il consultorio può richiedere degli emolumenti secondo un tariffario approvato dal Dipartimento competente.

3Per gli utenti che comprovano difficoltà finanziarie serie, le consultazioni sono gratuite.

 

Attività

Art. 75d[120]1I consultori prestano il loro aiuto ai coniugi in difficoltà e a tutti i membri della famiglia per la soluzione dei problemi connessi con la vita comunitaria.

2I consultori hanno facoltà di provvedere anche alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a fidanzati, conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato.

 

Finanziamento

Art. 75e[121]I consultori si finanziano con:

a)fondi propri

b)tutte le entrate d’esercizio

c)il contributo globale dello Stato.

 

Sussidi per l’esercizio e per l’acquisto di arredamento

Art. 75f[122]1Il finanziamento delle spese d’esercizio, di quelle relative all’arredamento, alle attrezzature dei consultori come pure al loro eventuale rinnovamento, delle spese di formazione, aggiornamento e specializzazione dei consulenti matrimoniali è assicurato da tutte le entrate d’esercizio nonché dal contributo globale dello Stato.

2Il sussidio corrisponde ad un contributo globale annuo, calcolato dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività.

3Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

 

Autorità di vigilanza

Art. 75g[123]Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza superiore sui consultori.

 

Capitolo IV

Delle successioni

A. Legittima dei fratelli e delle sorelle

(Art. 472 CCS)

 

Art. 76...[124]

 

B. Successioni vacanti

 

Devoluzione

Art. 77[125]Nei casi contemplati dagli art. 466 e 555 CCS la successione o la frazione di successione vacante è devoluta al Cantone.

Il comune ticinese, al quale sarebbe toccato l’obbligo dell’assistenza o, in mancanza, il comune ticinese dell’ultimo domicilio, è dal Cantone ammesso a partecipare in ragione d’un quarto.

 

C. Testamenti

 

I. Testamento pubblico

Art. 78I testamenti pubblici sono celebrati dai notai in conformità degli art. da 499 a 503 CCS nella forma dell’istrumento.

 

II. Testamento olografo

1. deposito presso un notaio, vivente il testatore

Art. 79Il testamento olografo può essere deposto, vivente il testatore, aperto o chiuso, presso un notaio, agli effetti dell’art. 505 CCS.

In questo caso il notaio lo riceve mediante istrumento di deposito.

Il testamento così deposto può sempre essere ritirato dal testatore, mediante ricevuta in calce all’atto di deposito, della quale cosa il notaio fa annotazione sulla rubrica.

 

2. consegna al notaio, morto il testatore

Art. 80Il testamento olografo deve essere consegnato ad un notaio da qualunque persona l’abbia in custodia o l’abbia rinvenuto tra le cose del defunto, sotto sua responsabilità, appena le sia nota la morte del testatore (556 cpv. 1).

Il notaio provvede per la sua pubblicazione (556 cpv. 2).

 

III. Pubblicazione

1. condizioni

Art. 81Il notaio, che ha ricevuto o tiene in custodia un testamento pubblico od olografo, ne dà avviso al pretore, non appena gli sia nota la morte del testatore, per la sua pubblicazione.

Il pretore, accertato il decesso, fissa a tal uopo sollecitamente una udienza, dandone avviso a tutti gli eredi conosciuti (557 cpv. 2).

Se sono notificati più testamenti della medesima persona il pretore dispone perché siano tutti pubblicati in ordine di data e possibilmente con unico atto (557 cpv. 3).

 

2. forma

Art. 82Il pretore legge il testamento, o lo fa leggere dal notaio, il quale redige l’istrumento di pubblicazione.

L’istrumento di pubblicazione ed il testamento sono firmati dal pretore, dal notaio e dagli eredi presenti.

 

IV. Copie alle parti ed all’archivio

Art. 83Di tutti i testamenti pubblicati il notaio rilascia una copia all’archivio ed una copia od un estratto ad ogni interessato indicatogli dal pretore.

Provvede inoltre alle pubblicazioni per i beneficati d’ignota dimora (558).

 

V. Testamenti orali

1. ricevimento

Art. 84Il pretore è l’autorità designata per ricevere il testamento orale redatto da uno dei testimoni giusta il disposto dell’art. 507 CCS e per registrare a protocollo il detto testamento dietro comunicazione di due testimoni.

Nel secondo caso, il processo verbale è firmato dai due testimoni e dal pretore.

 

2. pubblicazione

Art. 85Se il testatore muore senz’aver revocato il testamento orale o senza che questo sia diventato caduco (508), il pretore procede alla sua pubblicazione dandone lettura in seduta pubblica, previo invito agli eredi conosciuti ad assistervi (557).

Il processo verbale di pubblicazione è firmato dal pretore e dagli eredi presenti.

Una copia autentica del testamento viene rimessa dal pretore all’archivio notarile.

 

VI. Compito dell’archivio

Art. 86L’archivio notarile tiene una rubrica ed un ordinamento speciale di tutti i testamenti che gli sono notificati.

 

VII. Competenze del pretore

Art. 86a[126]1Il pretore è competente per:

a)l’ordine di far l’inventario in caso di sostituzione di erede (490 cpv. 1 CC);

b)i provvedimenti conservativi per la devoluzione dell’eredità (551 e 555 CC);

c)il rilascio del certificato ereditario (559 CC);

d)la registrazione delle rinunce di eredità e le relative disposizioni (570-574 e 576 CC);

e)l’ammissione al beneficio dell’inventario e la designazione del notaio (580-581 CC);

f)l’invito a pronunciarsi sull’accettazione di una eredità (587 CC);

g)l’ordinamento della liquidazione d’ufficio e relativi provvedimenti (593-596 CC);

h)l’autorizzazione a continuare l’azienda del defunto (585 cpv. 2 CC);

i)le misure concernenti la comunione prima della divisione (602 cpv. 3 CC);

j)le misure relative a dati oggetti nella divisione (612 cpv. 3 e 613 cpv. 3 CC);

k)la nomina dei periti per la divisione (618 cpv. 1 CC).

2È applicabile la procedura sommaria del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

 

D. Devoluzione dell’eredità

 

I. Apposizione dei sigilli

a. Casi[127]

Art. 87[128]L’apposizione dei sigilli ha luogo:

a)se fra gli eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore;

b)se è ordinata dal pretore a richiesta di uno degli eredi.

 

b. Procedura

Art. 87a[129]1Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 della presente legge) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega.

2I municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall’articolo 87 lettera a.

 

c. Verbale

Art. 87b[130]1Il verbale dell’apposizione dei sigilli deve contenere:

1.la data e l’ora dell’apposizione;

2.i motivi dell’apposizione;

3.l’indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio;

4.la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati;

5.una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo.

2Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l’uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna.

3Le chiavi sono custodite dal pretore.

 

d. Norma per l’apposizione

Art. 87c[131]1Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all’impiego di mezzi coercitivi.

2Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale.

3Per l’apposizione dei sigilli si serve del bollo d’ufficio.

 

e. Rimozione

Art. 87d[132]1Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli.

2Il pretore tiene un verbale circostanziato.

3Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale.

4Nel caso in cui l’autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore.

 

f. Rimedi di diritto

Art. 87e[133]Contro le operazioni del pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC.

 

II. Inventario

1. Assicurativo

Art. 88[134]L’inventario prescritto dall’articolo 553 CC è ordinato dal pretore.

 

1a. Procedura

Art. 88a[135]1Per l’erezione dell’inventario (art. 553 CC) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti.

2Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati.

3L’inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. Il termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono.

 

Persone che possono intervenire

Art. 88b[136]1Hanno diritto di assistere all’erezione dell’inventario:

a)il coniuge superstite e il partner registrato superstite;

b)gli eredi legittimi presunti;

c)gli eredi istituiti e i legatari;

d)l’esecutore testamentario.

2Il notaio deve avvisare almeno tre giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.

 

Contenuto

Art. 88c[137]1L’inventario deve contenere:

a)l’indicazione dell’autorità che lo ha ordinato;

b)l’indicazione dell’istante, degli intervenuti, dei citati non comparsi, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega;

c)l’indicazione dei periti e del loro domicilio;

d)l’indicazione della citazione notificata agli interessati;

e)la designazione e la stima degli immobili, con l’indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze;

f)la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili;

g)la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante;

h)l’indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti;

i)la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente;

l)l’indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati.

2Se l’inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute.

 

Constatazioni necessarie

Art. 88d[138]1Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie.

2In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l’intervento del sindaco o di un municipale.

 

Giuramento di manifestazione

Art. 88e[139]1Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell’inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati.

2Essi devono giurare o promettere che dopo l’apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore.

3Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione.

 

Custodia dei beni

Art. 88f[140]1Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori.

2Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore.

3Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all’incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private.

 

Contestazioni

Art. 88g[141]Se sorge contestazione tra gli interessati circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti.

 

Chiusura dell’inventario

Art. 88h[142]Terminate le operazioni di inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione al pretore entro quindici giorni.

 

2. fiscale

Art. 89L’inventario obbligatorio al decesso, compilato in esecuzione delle leggi fiscali, dispensa da quello previsto nell’articolo precedente.

 

III. ...

1. ...

Art. 90[143]

2. ...

Art. 91[144]

 

3. Grida per beneficio d’inventario

a) contenuto

Art. 92[145]1L’inventario successorale per l’adizione di eredità con beneficio d’inventario (art. 580-592 CC) viene eseguito giusta le norme dell’inventario assicurativo. La grida (art. 582 CC) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell’erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CC) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 della presente legge) e deve contenere:

a)il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e il luogo di origine;

b)la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fidejussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura;

c)la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall’art. 590 CC;

d)l’indicazione del giorno della scadenza.

2L’inventario deve contenere l’indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d’ufficio ai sensi dell’articolo 583 CC.

3Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CC).

 

b) pubblicazione e termini

Art. 93La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale del Cantone, per due volte, con l’intervallo di quindici giorni.

Il pretore può ordinare la pubblicazione anche al luogo di origine o di precedente domicilio del defunto, o nel modo indicato dalle circostanze, tenuto calcolo di tutti gli interessi.

Il termine per le contraddizioni è fissato dal pretore, secondo le circostanze ed è di un mese almeno dalla prima pubblicazione (582).

 

4. invito a deliberare

Art. 94[146]Accertato il passivo e terminate le operazioni di stima, entro il termine fissato o prorogato dal pretore, il notaio o l’incaricato alla confezione dell’inventario dichiara che questo è chiuso e dà comunicazione della chiusura entro cinque giorni al pretore. Questi ne tiene nota a verbale e dirige tosto a ciascuno erede l’invito a pronunciarsi entro un mese sull’accettazione dell’eredità.

La proroga del termine è pure di competenza del pretore (587).

 

IV. Tasse

Art. 95Gli emolumenti per gli atti contemplati dai precedenti articoli saranno fissati dalle tariffe giudiziaria e notarile.

È mantenuta la dispensa delle tasse giudiziarie per le gride relative alle sostanze inferiori a fr. 2000.-

 

E. Divisioni

 

I. Norme divisionali

Art. 96Le divisioni sono fatte a norma del Codice di procedura civile in quanto non siano regolate dal CCS.

L’autorità competente nel caso dell’art. 609 CCS è l’ufficiale delle esecuzioni.

Nel caso dell’art. 611 CCS è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).[147]

 

II. Limitazione della divisione

Art. 97La limitazione della divisione per impedire l’eccesso di frazionamento dei fondi è regolata dalla legge sul raggruppamento e sulla permuta dei terreni.

 

F. Legati di utilità pubblica

(Art. 493 e 539 CCS)

 

Obbligo dei notai

Art. 98I notai devono comunicare al Consiglio di Stato per i provvedimenti di suo istituto, ogni disposizione a causa di morte implicante la creazione di una fondazione (493) o fatta a fine determinato ad una pluralità di persone che non costituisce una persona giuridica (539 cpv. 2).

 

Titolo III

Dei diritti reali

Capitolo I

Disposizioni generali

(Art. 660a, 660b, 664 e 669 CCS)

 

Spostamenti di terreno permanenti

a) designazione

Art. 99[148]La designazione dei terreni interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS) avviene a norma della legge sui territori soggetti a pericoli naturali.

 

b) nuova determinazione confini

Art. 99a[149]La determinazione, entro il perimetro della zona in movimento permanente, dei nuovi confini a norma dell’art. 660b CCS avviene secondo le disposizioni della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, applicabile per analogia.

 

Cose di dominio pubblico

Art. 99b[150]Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico soggette alla sovranità del Cantone sono disciplinate dalla legge sul demanio pubblico e da leggi speciali.

Le cose appartenenti al demanio pubblico dei Comuni, Patriziati, Consorzi, Parrocchie ed altri enti pubblici minori sono disciplinate dalle rispettive leggi organiche e dai regolamenti locali.

 

Trasferimento per legge

Art. 100I terreni di origine patriziale, o vicinale, che con l’estendersi delle costruzioni e dei traffici hanno assunto la destinazione di strade e piazze pubbliche, si intendono trapassati, di diritto, nel dominio pubblico di giurisdizione comunale.

 

II. Posa dei termini

Art. 101La posa dei termini (669) è di competenza del giudice di pace, riservate le disposizioni sull’introduzione del registro fondiario.

Sorgendo contestazione sulla proprietà, il giudice di pace, se trova che essa eccede per valore la sua competenza, ne stende un processo verbale e rimette le parti a proporre le rispettive domande al pretore.

 

Capitolo II

Rapporti di vicinato

A. Regole edilizie e distanze

 

I. Riserva di legge speciale

Art. 102Le distanze da osservare per le costruzioni, nonché le regole relative ai muri comuni saranno determinate da una legge edilizia cantonale, riservate intanto le disposizioni di questa legge (686).

 

II. Muri comuni

1. presunzione di comunione

Art. 103Ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifici, corti o giardini ed anche tra fondi della stessa natura ed allo stesso livello si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario (302 CCT)[151]

 

2. eccezioni:

a) per segni del muro

Art. 104Si presume il muro appartenere esclusivamente al proprietario dello stabile dal cui lato solamente presenta un piano inclinato, o sonvi porte o finestre, o sporti di tetto o cornicioni o mensole, appostivi al tempo della costruzione (303 CCT).

 

b) per dislivello dei fondi

Art. 105Se i fondi non sono allo stesso livello, il muro si presume appartenere al proprietario del fondo sostenuto dal muro medesimo (303 § 1 CCT).

 

c) per la specie della coltura

Art. 106Il muro situato fra un giardino o una vigna ed un altro fondo di diversa natura, è presunto di ragione del proprietario del giardino o della vigna, e così del campo o del prato anziché del zerbo o del bosco (303 § 2 CCT).

 

d) per rapporto con altre opere

Art. 107Il muro fra due fondi si ritiene del proprietario di quello che è già cinto da altri lati, o di quello verso cui sono poste delle morse o altro dei segni indicati nell’art. 104 (303 § 3 CCT).

 

e) per dislivello degli edifici

Art. 108Se il muro è divisorio di due edifici non egualmente elevati, la parte di muro che oltrepassa l’edificio più basso si reputa di ragione del proprietario dell’edificio più elevato, eccettoché il muro non apparisca fatto in tutta la sua altezza nella primitiva costruzione, salvo quanto è disposto nel paragrafo dell’art. 116 (304 CCT).

 

3. manutenzione

Art. 109Le riparazioni e ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno.

Potrà tuttavia il comproprietario di un muro comune esimersi dall’obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni o ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza (305 CCT).

La rinuncia però non libera il rinunciante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni cui avesse dato causa col fatto proprio.

 

4. appoggio di fabbriche

Art. 110Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando ad un muro comune e immettervi travi fino alla metà della grossezza del muro.

È vietato ogni altro incavo od apertura (306 CCT).

 

5. usi vietati e distanze

a) uso del muro

Art. 111Del muro comune nessuno può servirsi ad uso di forno, di latrina, nè per introdurvi scolo di acque o d’altre materie (307 CCT).

 

b) distanze necessarie

Art. 112Nessuno presso un muro comune o di altrui proprietà può escavare pozzo, nè costruire latrina, fucina, forno, fornello, o riporre concime od altre materie fetenti o corrosive, se non alla distanza di metri tre e mediante un contromuro in calce che impedisca ogni danno al vicino (308 CCT).

 

c) temperamenti

Art. 113[152]Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d’arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC.

 

d) verso stalle, fienili, ecc

Art. 114Non si possono costruire forni e fucine se non alla distanza di metri quindici dalle stalle, fienili e pubblici archivi, e viceversa non si possono edificare stalle, fienili od archivi se non alla distanza di metri quindici dai forni o dalle fucine.

Queste distanze sono rispettivamente ridotte per i forni da pane e pasticcerie di qualsiasi specie a soli metri cinque da misurarsi dalla bocca del forno.

I soffitti del locale dove si apre la bocca del forno devono essere costrutti con materie incombustibili (309 CCT).

 

6. alzamenti:

a) se il muro lo sopporta

Art. 115Ogni comproprietario può far innalzare il muro comune, ma sono a di lui carico le spese dell’innalzamento e le riparazioni pel mantenimento dell’alzata superiore al muro comune (310 CCT).

 

b) se non lo sopporta

Art. 116Se il muro comune non è atto a sostenere l’alzamento, quegli che vuol alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggior grossezza.

§. Il vicino che non ha contribuito all’alzamento può acquistare la comunione pagando la metà del valore così dell’alzamento come della maggior grossezza (311 CCT).

 

7. sotto fondazione

Art. 117Ogni comproprietario del muro comune può, all’oggetto di crearsi il comodo di una cantina od altro sotterraneo, fare l’escavazione necessaria e spingere le fondamenta del muro comune alla profondità che gli è conveniente, prestando però all’altro comproprietario una adeguata cauzione per la sicurezza della casa, ossia per il compenso dei danni contingibili in causa della suddetta escavazione e pagando questi danni nel caso che si verificassero (312 CCT).

 

III. Riparazioni obbligatorie

Art. 118Venendo a cadere muri o terrapieni o piante da un fondo più elevato sopra il terreno del vicino è obbligo del proprietario di ricostruire i muri, togliere il materiale e le piante ed il tutto rimettere per quanto è possibile nel primiero stato, riservata l’azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni.

Gli è però lecito, previa partecipazione e mediante indennizzo, di passare sul fondo vicino per riporvi il materiale necessario alla riparazione (295 CCT).

 

IV. Diritto di riposizione

Art. 119Al proprietario che non può altrimenti costruire o riparare il proprio muro od edificio, è lecito, previa partecipazione e mediante indennità, passare pel fondo del vicino e riporvi il materiale necessario durante la costruzione o riparazione (314 CCT e 695 CCS).

 

V. Nuove fabbriche

1. in confine

a) in genere

Art. 120Ciascuno sul proprio fondo può erigere fabbriche senza finestre e stillicidio anche in confine del fondo altrui, aperto o semplicemente cinto (330 § 1 CCT).

 

b) appoggio ad altra fabbrica

Art. 121Al muro di stillicidio e senza porte o finestre, piantato sul confine, può il vicino appoggiarsi con altra fabbrica, pagando la metà del valore del muro stesso e del terreno su cui è piantato, a stima di periti. Il muro diventa comune divisorio, ed allo stesso sono applicabili i disposti degli art. 115, 116 e 117 (330 § 4 CCT).

 

c) riscatto di area intermedia

Art. 122Quand’anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia la distanza almeno di un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro il medesimo, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Non volendo il vicino profittare di tale facoltà deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell’altro.

Tale distanza deve osservarsi in tutti gli altri casi in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

 

d) alzamento

Art. 123Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già esistente.

 

2. verso fabbriche altrui

Art. 124Non si possono erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui se non alle distanze seguenti:

di metri quattro se nel muro dell’edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a prospetto;

di metri tre se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce (330 CCT).

 

VI. Distanze per le finestre

1. a prospetto

Art. 125Le finestre a prospetto verso il fondo altrui non possono aprirsi se non alla distanza seguente:

di metri tre verso un edificio preesistente con finestra od apertura a prospetto;

di metri due verso una fabbrica con finestra a luce;

di metri uno e centimetri cinquanta se verso un fondo aperto o semplicemente cinto, o verso una fabbrica senza aperture (331 cpv. da 1 a 4 CCT).

 

2. a luce

a) distanza

Art. 126Si possono aprire finestre a semplice luce:

alla distanza di metri due dall’edificio altrui con finestre sia a prospetto che a luce;

alla distanza di un metro dal fondo aperto o semplicemente cinto (332 CCT).

 

b) altezza

Art. 127Queste finestre a luce non possono aprirsi che all’altezza di metri due al disopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pianterreno, e di metri uno e cinquanta centimetri al disopra dei pavimenti se essa è ai piani superiori (333 CCT).

 

c) maniera

Art. 128Le finestre a semplice luce devono essere munite di ferriate o grate di ferro, infisse.

Le aperture delle ferriate non saranno maggiori di dodici centimetri e mezzo; le grate saranno a maglia minuta non più larga di due centimetri e mezzo (334 CCT).

 

VII. Riduzione delle distanze

Art. 129Le distanze stabilite dai precedenti articoli sono ridotte di un quarto ove trattasi di veduta obliqua; ove trattasi di vedute laterali sono ridotte della metà (335 CCT).

 

VIII. Rapporti con l’area pubblica

Art. 130Il diritto di costruire edifici in confine a strade e piazze pubbliche o di fare aperture prospicienti sulle medesime è soggetto alle sole prescrizioni dei regolamenti edilizi.

In mancanza di regolamento si ritiene che le gronde o gli stillicidi debbano essere fatti intieramente sul suolo di chi costruisce e che fra i muri degli edifici situati sugli opposti labbri di una strada debba intercorrere uno spazio libero di almeno tre metri.

 

IX. Stillicidio

1. per legge

Art. 131Il proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano sul suo terreno, o compatibilmente coi regolamenti edilizi, sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del vicino (336 CCT).

 

2. per convenzione

Art. 132Può nondimeno essere imposta per convenzione la servitù dello stillicidio, consistente nell’obbligo del fondo serviente di ricevere le acque che vi cadono dal fondo dominante (337 CCT).

 

B. Opere di cinta

(Art. 697 CCS)

 

I. Norma

Art. 133Ogni proprietario può chiudere il suo fondo.

La chiusura può essere fatta mediante muro, siepe viva, palizzata, filo metallico, od altro mezzo atto a difendere il fondo dall’invasione degli uomini e degli animali.

 

II. Muri di cinta

1. altezza

Art. 134L’altezza dei muri di cinta è stabilita dai regolamenti edilizi.

In mancanza di regolamento l’altezza massima è di due metri e mezzo.

Se i due fondi non sono all’istesso piano, l’altezza è misurata dal piano più elevato (316 § 2 CCT).

 

2. alzamento

Art. 135Le disposizioni relative all’innalzamento del muro comune fra due edifizi sono pur applicabili per analogia quando ad un muro di cinta, che presenti la necessaria solidità, si volesse appoggiare un edificio.

 

3. acquisto della comproprietà

Art. 136Ove il proprietario abbia costruito il muro di cinta ad una distanza dal confine non superiore ad un metro, il vicino potrà nondimeno acquistare la comproprietà del muro, in uno con la proprietà della striscia intermedia, in base al valore che avranno dopo costruita la cinta.

 

III. Siepi

1. obbligo

Art. 137Il proprietario di un fondo in confine con strade cantonali o con altre vie che mettono a pubblico pascolo, è obbligato a fare la cinta di muro, o di siepe viva o morta, dell’altezza non minore di un metro, ed a conservarla in modo che non possa penetrarvi bestiame.

Mancando a quest’obbligo, egli non avrà alcun diritto di reclamare il compenso del danno che fosse cagionato al suo fondo dal bestiame che vi penetrasse.

Il vicino che per la mancanza della suddetta cinta avesse a soffrire danno, potrà obbligare il detto proprietario a compensarnelo, od a cedergli il suo fondo a prezzo di stima (328 CCT).

 

2. presunzione di comunione

Art. 138Ogni siepe che divide due fondi si reputa comune, eccetto che un sol fondo sia in istato di essere cinto, o si abbia titolo, segno o possesso sufficiente in contrario.

Gli alberi situati nella siepe comune appartengono per indiviso ai due proprietari: ciascuno di essi può chiedere che siano abbattuti (317 CCT).

 

3. siepi vive

a) distanza

Art. 139Nessuno può nè piantare nè mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo vicino.

Per la siepe di gelsi la distanza è di un metro dal confine ed i gelsi devono distare due metri l’uno dall’altro (326 CCT).

Le siepi di robinia non si possono piantare che in confine con strade maestre o comunali, con pasture pubbliche, con boschi e selve ed altri simili luoghi incolti e lungo le sponde dei fiumi (318 CCT).

 

b) manutenzione

Art. 140Le siepi vive, escluse quelle di gelsi, devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed altezza prescritte e dovranno pure tagliarsi ogni anno i rami delle siepi di gelso sporgenti sul fondo del vicino.

Se ciò non viene eseguito dal proprietario, potranno i vicini, dopo un avviso anche privato, farlo a di lui spese.

La siepe viva non può elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno più alto.

Quella dei gelsi potrà alzarsi fino a metri due e cinquanta centimetri (319 CCT).

 

4. siepi morte

Art. 141Le siepi morte potranno piantarsi liberamente in confine e sulla linea dei termini (320 CCT).

 

5. mezzi di cinta pericolosi

Art. 142È vietato lungo le strade pubbliche, di far uso di mezzi di cinta atti a ferire gravemente uomini od animali, come fili metallici a spine artificiali o frammenti di vetri, se posti a meno di due metri d’altezza dal livello della strada.

 

6. riserve dei regolamenti

Art. 143Sono riservate le disposizioni delle leggi agrarie e dei regolamenti comunali per quanto riguarda la manutenzione delle siepi e quelle delle leggi stradali per quanto riguarda le siepi lungo le strade cantonali e circolari.

 

C. Fosse, acquedotti ed altri diritti d’acqua

 

I. Fosse

1. presunzione di comunione

Art. 144Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni se non vi è segno o titolo in contrario.

La fossa si reputa appartenente al proprietario del fondo dal cui lato solamente si trova lo spurgo od il getto delle materie (321 CCT).

 

2. espurgo

Art. 145La fossa comune deve mantenersi e spurgarsi a spese comuni: e le materie che non fossero a spese comuni altrove trasportate, saranno riposte nei due lati in proporzioni eguali. Le altre fosse saranno mantenute e spurgate dai proprietari cui appartengono (322 CCT).

 

3. pericolo nello scavo

Art. 146In confine di luoghi pendenti non si potranno fare fosse o escavazioni da cui possa derivare caduta o dirupamento del terreno altrui. Non si potranno neppure trasportare materiali di sorta (323 CCT).

 

4. distanza

Art. 147La fossa per lo scolo delle acque in confine del fondo altrui non può farsi se non alla distanza dal fondo del vicino corrispondente alla profondità della fossa (324 CCT).

 

II. Rogge o acquedotti

1. diritto

Art. 148Qualunque privato a cui occorra di fare una condotta d’acqua da qualunque punto lontano per qualsiasi scopo di irrigazione od opera di agricoltura od industria, ha il diritto di attraversare col canale tutti i fondi interposti, pagando il giusto valore di stima più un quarto, avendo riguardo al minor danno possibile del fondo e soprattutto a non pregiudicare la condotta d’acqua del vicino.

Con ciò non acquista il diritto di proprietà del canale, ma solo il diritto di acquedotto e di accesso per lo spurgo e le riparazioni.

Tale diritto dovrà essere inscritto nel registro fondiario (731 CCS).

 

2. presunzione di proprietà

Art. 149Le rogge, gli acquedotti ecc., quando non consti direttamente da altro titolo, si presumono appartenere a chi servono.

Quando pure non consti diversamente, si presumono avere la ragione di un’arginatura della larghezza corrispondente da ambe le parti alla metà della roggia, acquedotto ecc., a pelo d’acqua ordinaria, e le piantagioni esistenti sopra le arginature appartenere al proprietario della roggia (325 CCT).

 

3. trasferimento

Art. 150Il padrone del fondo serviente al transito della roggia, acquedotto ecc. potrà mutare il luogo della servitù, purché non ne risulti danno alcuno al proprietario od utente delle acque.

In questo caso le piantagioni delle arginature, che dovrebbero abbattersi a spese del padrone del fondo, restano a beneficio di quello della roggia ecc., ed a stima dei periti gli viene compensato il danno causato dall’atterramento delle suddette piante, sempre inteso che sulle arginature del nuovo canale possa rinnovare le piantagioni (325 CCT).

 

III. Derivazioni

1. dai corsi d’acqua in confine

Art. 151Il possessore di un fondo può valersi dell’acqua che vi scorre in confine, tanto per irrigare che ad uso edilizio, senza pregiudizio dei diritti da altri già acquisiti (290 CCT).

Sono riservate le disposizioni di diritto pubblico sull’utilizzazione delle acque (legge 17 maggio 1894, art. 24).

 

2. dalle strade pubbliche e private

Art. 152Ognuno dal suo lato può introdurre nel proprio fondo le acque così piovane che continue, che scorrono per le strade pubbliche, o per accessi o sentieri anche privati ma comuni con altri vicini, a preferenza del proprietario del fondo inferiore, purché non rechi danno alle fabbriche od ai fondi dei vicini, salvo i diritti che altri vi avesse acquisito (292 CCT).

 

IV. Arginature private

1. norma

Art. 153È lecito al proprietario di terreni od edifici adiacenti ai fiumi o torrenti di fare, con l’autorizzazione del Consiglio di Stato, qualsiasi riparo tendente ad assicurare la sua proprietà, purché non porti pericolo di danno ad altri (293 CCT).

 

2. obbligo del vicino

Art. 154Se un fiume o torrente danneggia i beni ad esso adiacenti, il proprietario di un fondo inferiore può obbligare quello del fondo immediatamente superiore, il quale sia danneggiato od evidentemente pericolante, a riparare il proprio, oppure a cedergli gratuitamente tutta la parte danneggiata o pericolante del suo fondo (294 CCT).

 

D. Piantagioni

 

I. Distanze

1. piante di alto fusto

Art. 155Non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di m. 8 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 6 dagli altri fabbricati e fondi coltivi.

 

2. piante fruttifere

Art. 156Gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz’asta possono essere piantati alla distanza di metri 4 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 3 dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per i peschi basta la distanza di 2 metri.

 

3. piante di basso fusto

Art. 157Gli alberi da frutta di basso fusto, come le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino, come pure gli arbusti ornamentali, possono essere piantati fino a mezzo metro dal confine.

 

4. viti

Art. 158Le viti si possono piantare alla distanza di centimetri venticinque, riservati gli usi locali per quanto riguarda le pergole in confine.

 

5. eccezioni in confine a selve

Art. 159Se il fondo vicino è allo stato di bosco o selva, si può piantare ogni sorta di piante fino a mezzo metro dal confine, ritenuta la reciprocità in favore del vicino.

 

II. Tolleranza decennale

Art. 160Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto delle piante ad una distanza minore di quella prevista dai precedenti articoli, ma il vicino danneggiato non vi abbia fatto opposizione entro il termine di 10 anni, egli sarà obbligato a tollerare senza indennità. Quando l’albero fosse tolto, rinasce il diritto del vicino.

 

III. Rami, radici e frutti

Art. 161Il diritto del vicino sui rami, le radici ed i frutti che sporgono sul suo fondo, è regolato dall’art. 687 CCS.

 

IV. piantagioni lungo le strade

Art. 162Per le piantagioni in confine con strade cantonali, patriziali o comunali sono riservate le disposizioni di leggi speciali, nonché i regolamenti e gli usi locali.

 

V. piantagioni sull’area pubblica

Art. 163Le piantagioni sulle aree pubbliche (piazze e strade) da parte del comune, a scopo di ornamentazione, sono soggette ai regolamenti locali di polizia, riservato in caso di abuso il ricorso in via amministrativa.

 

E. Restrizioni di diritto pubblico

 

I. ...

1. ...

Art. 164...[153]

 

2. per sè stanti

Art. 165Anche indipendentemente da un piano regolatore, i comuni potranno ottenere tali regolamenti edilizi, sempre con l’approvazione del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato può renderli obbligatori per motivi di pubblico interesse, riservata la ratifica del Gran Consiglio.

 

II. Regolamenti sanitari

1. obbligo

Art. 166Quando la legge obbliga i comuni ad emanare delle disposizioni regolamentari in materia d’igiene, se il comune, malgrado le ripetute sollecitazioni, non vi ottempera in modo da ottenere l’approvazione, il Consiglio di Stato, ad istanza di qualsiasi interessato, emana, in luogo del comune, le necessarie disposizioni.

 

2. contenuto

Art. 167Il regolamento comunale d’igiene stabilirà le norme per la pulizia delle vie e delle piazze, per le fognature e gli smaltitoi pubblici, per la costruzione e manutenzione delle latrine private e per la correzione di quelle esistenti, per la ubicazione, costruzione e salubrità delle stalle ed in ispecie dei porcili.

Il Consiglio di Stato stabilirà dei regolamenti modelli, contenenti il minimo delle prescrizioni richieste, secondo la natura e gli interessi delle diverse regioni.

 

III. Prevalenza sui diritti privati

Art. 168Le disposizioni dei piani regolatori ed ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità (702), prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato.

 

IV. Consorzi per bonifiche

Art. 169La procedura ed il “quorum” prescritto per il raggruppamento dei terreni si applicano per analogia anche ad altri consorzi di miglioramento del suolo, correzione di corsi d’acqua (non soggetti alla legge sulle arginature), prosciugamenti, rimboschimenti e simili (703).

 

V. Procedura di espropriazione

Art. 170Alla cessione di sorgenti, fontane o rivi per servizio di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità (art. 711) è applicabile la legge cantonale sull’espropriazione per utilità pubblica.

 

F. Diritti di passaggio

 

I. Norme di esercizio

Usi locali

Art. 171Chi ha il semplice diritto di passo non può passare con bestiame, nè con carro o carretto.

Nel diritto di condur bestie è compreso l’uso dei carretti a mano e nel diritto di passaggio con carro, quello del carro a due o più bestie (297 CCT).

Per quanto non è previsto da questa disposizione è riservato ogni altro uso e regolamento locale.

 

Raccolta di funghi bacche e simili

Art. 171a[154]Le modalità di esercizio, dei limiti e i diritti relativi all’art. 699 CCS sono riservati ai Municipi, sentite le Amministrazioni patriziali e in conformità del regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna.

 

Capitolo III

Diritti di pegno

A. Interesse legale

 

Art. 172[155]Il tasso massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare è fissato al 10 (dieci) per cento.

 

B. Pegno immobiliare

(Art. da 796 a 828 CCS)

 

I. Limitazione per gli enti pubblici

1. demanio pubblico

Art. 173Di regola i beni del demanio pubblico, dei comuni, patriziati ed altre corporazioni di diritto pubblico non sono soggetti ad ipoteca.

Eccezionalmente, l’ipoteca può essere consentita dal Consiglio di Stato, nell’interesse dell’ente pubblico, quando ciò sia per provvedere i fondi per la costruzione, ampliamento e miglioramenti dei beni ipotecati.

Sono beni del demanio pubblico quelli che sono vincolati ad un servizio pubblico obbligatorio per il comune, patriziato o corporazione, come le case scolastiche, o ad un’opera di beneficenza pubblica, come gli ospedali.

 

2. patrimonio privato

Art. 174Gli enti sopra menzionati possono costituire in pegno i beni immobili del loro patrimonio privato nelle forme stabilite dalla legge organica comunale e patriziale.

I beni pertinenti ai servizi pubblici monopolizzati si ritengono di patrimonio privato.

 

3. autorizzazione governativa

Art. 175[156]Il Consiglio di Stato può autorizzare il Comune od il Patriziato, ad istanza della municipalità od amministrazione, a contrarre mutuo ed a costituire in pegno gli immobili del patrimonio privato dell’ente, ancorché non consentiti dai due terzi dei presenti all’assemblea (LOC, art. 31 e 61 cpv. 2), quando la risoluzione sia stata approvata dalla maggioranza assoluta e risulti d’altronde che l’operazione stessa è consigliabile nell’interesse dell’ente e finanziariamente giustificata.

 

II. Purgazione delle ipoteche

1. norma

Art. 176La purgazione delle ipoteche prevista dagli art. 828 e 829 del CCS, è autorizzata.

Tanto l’offerta ai creditori quanto le successive operazioni sono fatte a mezzo dell’ufficiale delle esecuzioni con le seguenti norme.

 

2. procedura

a) notificazione ai creditori

Art. 177L’ufficiale notifica ai creditori iscritti, ai relativi fidejussori ed al proprietario precedente:

 1.la data e la natura del titolo di acquisto;

 2.la qualità e situazione dei beni, come risultano dal titolo stesso;

 3.il prezzo stipulato od il valore che gli sarà dichiarato se si tratta di fondi ceduti a titolo gratuito o senza determinazione di prezzo;

 4.uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni ipotecarie sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari, anteriormente all’acquisto od alla cessione.

Nella prima colonna sarà dichiarata la data delle inscrizioni, nella seconda il nome e cognome dei creditori, nella terza l’importo dei crediti inscritti.

La notificazione dovrà inoltre contenere l’offerta, in nome del compratore o concessionario, di pagare il prezzo od il valore dichiarato ai creditori aventi grado utile, e la dichiarazione di acconsentire alla vendita ove ne sia fatta domanda a norma dell’articolo seguente.

 

b) domanda di vendita

Art. 178Entro il termine di un mese dalla detta notificazione, qualunque dei creditori inscritti il cui credito cogli accessori non sia intieramente coperto dal prezzo o dal valore dichiarato, o qualunque dei relativi fidejussori, ha diritto di far vendere i beni all’incanto, purché adempia alle seguenti condizioni:

 1.che la richiesta scritta sia notificata per mezzo di usciere all’ufficiale d’esecuzione;

 2.che sia sottoscritta dal richiedente o dal suo procuratore munito di mandato speciale;

 3.che il richiedente anticipi le spese della successiva procedura.

L’omissione di alcune di queste condizioni produce nullità della richiesta.

 

c) graduazione

Art. 179Se l’incanto non è domandato nel tempo e nei modi voluti dal precedente articolo, il valore dell’immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato o dichiarato.

Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venir soddisfatti col detto prezzo.

Riguardo alle altre ipoteche la liberazione avviene a misura del pagamento dei creditori utilmente graduati o mediante deposito giudiziale.

La graduatoria è allestita dall’ufficiale d’esecuzione, previa ingiunzione agli interessati di notificargli entro venti giorni l’importo dei loro crediti, sia per capitale che per interessi e spese, e sotto comminatoria che i crediti non insinuati rimarranno esclusi dalla partecipazione alla distribuzione del prezzo o del valore dichiarato.

Nel compilarla l’ufficiale si attiene alle norme stabilite dagli art. 146, 147 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Le contestazioni relative hanno luogo a norma dell’art. 148 della legge medesima.

 

d) termini

Art. 180I termini fissati nei precedenti articoli non possono essere prorogati nemmeno per accordo delle parti.

 

e) incanti pubblici

Art. 181Essendovi richiesta d’incanto, l’ufficiale d’esecuzione vi procede a norma e cogli effetti dell’art. 829 CCS.

La liberazione delle ipoteche a favore del compratore all’incanto ha luogo in conformità dell’art. 179.

 

f) desistenza

Art. 182La desistenza del creditore che lo ha richiesto non può impedire l’incanto, eccetto che vi annuiscano tutti i creditori inscritti.

 

III. Ipoteca legale

1. Principio[157]

Art. 183[158]I crediti di diritto pubblico cantonale a favore dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, dei consorzi e di altri enti di diritto pubblico cantonale aventi una relazione particolare con immobili siti nel Cantone, sono assistiti da ipoteca legale di diritto pubblico solo se il diritto cantonale lo prevede; a meno che esso disponga diversamente, valgono le disposizioni che seguono.

 

2. Oggetto e iscrizione dell’ipoteca legale

Art. 183a[159]1L’ipoteca legale sorge unitamente al credito da essa garantito, indipendentemente dall’iscrizione nel registro fondiario, e grava l’immobile al quale essa si riferisce. In presenza di più immobili, il pegno è collettivo.

2L’ipoteca legale a garanzia di importi superiori a 1’000 franchi in capitale non è opponibile a terzi in buona fede se non è iscritta a registro fondiario entro quattro mesi dall’esigibilità del credito garantito, rispettivamente entro due anni dalla sua nascita, conformemente all’articolo 836 capoverso 2 CC.

3Per crediti d’imposta garantiti inferiori o pari a 1’000 franchi, non è richiesta l’iscrizione nel registro fondiario.

4L’ipoteca legale prevale sugli altri pegni solamente nei casi previsti espressamente dalla legge. I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano il medesimo rango. Le altre ipoteche legali ottengono il grado a dipendenza della loro costituzione; esse avanzano di grado a dipendenza dell’estinzione di un diritto reale anteriore.

 

3. Effetti

Art. 183b[160]1L’iscrizione dell’ipoteca legale di diritto pubblico non rende imprescrittibile il credito garantito. Per il resto valgono le disposizioni del CC.

2Qualora il debitore non si identifichi con il proprietario del pegno, egli non potrà invocare l’articolo 41 capoverso 1bis della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

 

4. Estinzione

Art. 183c[161]Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione condono o in altro modo, decade in ogni caso anche la relativa ipoteca.

 

5. Costituzione

Art. 183d[162]1Chi fa valere un’ipoteca legale, oppure vuole impedirne l’estinzione mediante iscrizione a registro fondiario, deve emanare una decisione di diritto impugnabile contenente tutti gli estremi per la sua costituzione, salvo i casi previsti dalla legge. Vale la procedura prevista dalla legge che la prevede.

2L’ipoteca legale può essere iscritta nel registro fondiario in via provvisoria mediante annotazione. In caso di ricorso, essa può essere comunque iscritta nel registro fondiario, indipendentemente dall’effetto sospensivo dello stesso.

 

6. Radiazione

Art. 183e[163]1L’annotazione e l’iscrizione dell’ipoteca legale vengono radiate su autorizzazione dell’avente diritto, rispettivamente del giudice competente. L’autorità è tenuta a chiedere la radiazione di ipoteche legali divenute prive di oggetto.

2Chi fa valere un interesse legittimo, può esigere di cancellare l’ipoteca legale. In caso di rifiuto, l’autorità competente deve emanare una decisione suscettibile di ricorso entro il termine di 30 giorni.

 

Art. 183f[164]

 

IV. …

a) …

Art. 184[165]

 

b) per le cartelle ipotecarie

Art. 185Per la costituzione di cartelle ipotecarie sopra beni situati nel Cantone non è richiesta la stima officiale (843).

 

C. Pegno mobiliare

 

I. Pegno sul bestiame

Art. 186Le operazioni di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso (885) potranno essere fatte solo dalla Banca dello Stato e dagli istituti di prestito e dalle società cooperative a ciò specialmente autorizzate dal Consiglio di Stato.[166]

La concessione conferisce la privativa dell’esercizio nel territorio per il quale essa è fatta.

I consorzi di allevamento e le società di assicurazione del bestiame saranno prese in ispeciale considerazione.

 

II. Istituti di prestito a pegno

1. autorizzazione[167]

Art. 187L‘autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno (907-915) è data dal Consiglio di Stato, sotto riserva della istituzione dell’esercizio di stato.

Tali istituti sono obbligati a tenere una contabilità da cui risulti il principio, l’esito ed il valore di ogni loro operazione di pegno.

Il Consiglio di Stato fissa mediante regolamento i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e le condizioni per la revoca della stessa, le disposizioni circa l'esercizio del prestito a pegno, le esigenze della contabilità e le relative modalità di controllo, la vigilanza da parte del Dipartimento competente, le misure disciplinari, la tassa di autorizzazione, per un massimo di fr. 1000.- e la tassa annua di esercizio, per un massimo di fr. 500.-[168]

 

2. ricorso

Art. 187a[169]Contro ogni decisione del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente in materia di prestito a pegno è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

2. incanti

Art. 188La vendita degli oggetti (910) avviene a mezzo dell’ufficio delle esecuzioni.

 

Art. 189...[170]

 

Capitolo IV

Possesso e registro fondiario

A. Azioni possessorie

(Art. da 926 a 929 CCS)

 

I. ...

Art. 190...[171]

 

II. Provvedimenti d’urgenza

Art. 191Così l’attore come il convenuto possono chiedere al pretore delle misure provvisionali, in ispecie per la conservazione dello stato di fatto, per la rimozione di un pericolo, per la provvisoria continuazione o sospensione dei lavori verso garanzia, o per la prova a futura memoria.

Il pretore deve aggiungere alle sue ordinanze provvisionali le sanzioni civili e penali indicate dalle circostanze.

Quando il pretore abbia ordinato il contradditorio sopra una misura provvisionale, tutte le domande dello stesso genere desumibili dallo stato attuale devono essere proposte per un solo giudizio.

 

III. Azione di danno

Art. 192Le domande di risarcimento di danno devono essere proposte e risolte nel giudizio sull’azione possessoria.

Eccezionalmente la liquidazione del danno può essere rinviata a nuovo giudizio.

 

IV. ...

Art. 193...[172]

 

B. Registro fondiario

 

I. Rinvio

Art. 194L’introduzione e l’organizzazione del registro fondiario e le relative disposizioni transitorie saranno regolate da speciali decreti legislativi.

 

Titolo IV

delle obbligazioni

 

I. Responsabilità dei funzionari

Art. 195[173]La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è regolata da una legge speciale.

 

II. Incanti pubblici

1. norma

Art. 196Riservate le disposizioni di legge sull’esecuzione e il fallimento, gli incanti pubblici prescritti dalla legge devono essere preceduti da sufficienti pubblicazioni, secondo la natura dell’affare ed avvengono a mezzo di usciere.

Quando la vendita esiga l’atto pubblico, l’avviso degli incanti deve aver luogo a mezzo del Foglio ufficiale e mediante affissione all’albo del comune dove si trovano i beni e dei due viciniori.

 

2. ...

Art. 197...[174]

 

III. ...

Art. 197bis...[175]

 

Titolo V

Disposizioni transitorie

A. Diritto di famiglia e successorio

 

I. Assistenza fra parenti

Art. 198Le questioni di assistenza fra i parenti, pendenti all’entrata in vigore della presente legge saranno proseguite e decise colle norme della legge 26 gennaio 1903.

 

II. Regime dei beni

1. regime legale anteriore al 1° gennaio 1912

a) conservazione di fronte ai terzi

Art. 199[176]I coniugi sposati, senza convenzione matrimoniale che intendono rendere opponibile ai terzi il loro precedente regime di beni, devono fare insieme, anteriormente al 1° gennaio 1912, un’analoga dichiarazione scritta all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali.

 

b) abbandono nei rapporti fra coniugi

Art. 200I coniugi che intendono di sottoporre alla legge nuova anche i rapporti fra di loro, nel senso dell’art. 9 cpv. 3, del Titolo finale CCS, devono farne insieme la notificazione scritta all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali.

 

2. conservazione del regime convenzionale anteriore

Art. 201I coniugi, che intendono rendere opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali fra loro conchiuse prima dell’entrata in vigore del CCS, nel senso dell’art. 10 del Titolo finale CCS, devono comunicarle, anteriormente al 1° gennaio 1912, all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali.

 

3. controversie circa il regime anteriore

Art. 201a[177]La competenza per giudicare in merito a controversie fra coniugi che mantengono il regime matrimoniale del diritto anteriore (art. 9 e) e 10 b) Tit. Fin. CC) è demandata al giudice competente per le misure giudiziarie a protezione dell’unione coniugale (art. 4 cifra 5 LAC e 419 CPC).

 

III. Diritti successori fra i coniugi

1. in genere

Art. 202I diritti di successione attribuiti al coniuge superstite dagli art. da 402 a 404 del Codice civile ticinese non sono considerati come attinenti al regime dei beni matrimoniali.

Di conseguenza i diritti successori del coniuge superstite, nel caso di morte di uno dei coniugi dopo il 31 dicembre 1911, saranno regolati dalle disposizioni del Codice civile svizzero (462).

 

2. imputazione dei lucri dotali, ecc

Art. 203Se tuttavia esiste fra i coniugi un contratto dotale od altra convenzione matrimoniale, i quali spieghino i loro effetti anche dopo l’entrata in vigore del CCS, il coniuge superstite deve computare nella sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

 

IV. curatele sostituite dalla podestà dei genitori

Art. 204Coll’entrata in vigore del CCS (1° gennaio 1912), le municipalità provvederanno a togliere le tutele non più ammissibili secondo il Codice stesso segnatamente quelle sui minori che hanno ancora la madre (274).

La soppressione delle singole tutele deve essere preceduta dal rendimento definitivo dei conti alla municipalità da parte del curatore.

In tutti i casi previsti dall’art. 290 CCS, la delegazione tutoria si fa consegnare un inventario della sostanza dei figli.

Il Consiglio di Stato provvederà per l’esecuzione di questo articolo.

 

B. Diritti reali ed ipoteche preesistenti

 

Art. 205...[178]

 

Riscatto

Art. 206[179]Qualora una parte di edificio non abbia i requisiti dell’art. 712 b del Codice civile svizzero, abbia inoltre un valore di poca entità e rappresenti per il suo proprietario un’utilità minima, il proprietario della parte principale può domandarne all’ufficiale del registro fondiario il riscatto al giusto valore.

L’ufficiale del registro fondiario decide dopo aver fatto allestire, se necessario, i piani dal geometra e dopo aver proceduto ad un esperimento di conciliazione. La decisione dell’ufficiale del registro fondiario può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Pretore che giudica secondo la procedura stabilita dagli art. 361 - 372 del Codice di procedura civile. È esclusa la competenza del Giudice di pace: è riservata quella del Tribunale di appello come agli art. 302 - 305 del Codice di procedura civile.[180]

Il riscatto non può essere chiesto dopo che sia stato effettuato l’adeguamento della proprietà per piani originaria.

 

1. altri diritti aboliti

Art. 207Gli altri diritti reali esistenti a norma delle leggi cantonali, ma che non possono più essere costituiti secondo il CCS, come l’anticresi, il livello e le piantagioni sul fondo altrui (678 e 20 Tit. fin.), sono mantenuti fino alla loro estinzione e regolati, in difetto di titolo, secondo la consuetudine.

 

2. loro iscrizione

Art. 208Tutti questi diritti devono essere menzionati nel registro fondiario e nei registri provvisori equipollenti, sia d’officio, sia a richiesta di parte, senza di che non sono opponibili ai terzi di buona fede (45 cpv. 1 Tit. fin.).

 

I. Censi

Art. 209I titoli di censo (art. 810 ss. del CCT) dovranno essere convertiti, entro cinque anni dall’entrata in vigore del CCS, in rendita fondiaria ad istanza dell’una o dell’altra parte, senza di che il credito corrispondente alla rendita capitalizzata al 4 per cento perderà la garanzia sui fondi gravanti (33 Tit. fin.).

Questa rendita fondiaria non è soggetta alla limitazione del valore del pegno (848) della quale circostanza sarà fatta speciale menzione sul nuovo titolo.

 

II. Servitù preesistenti

1. prescrizioni acquisitiva

Art. 210Le servitù che potevano acquistarsi per prescrizioni a norma della legge anteriore, ma che non lo possono sotto l’impero del CCS, sono mantenute solo in quanto la prescrizione si fosse compiuta prima dell’entrata in vigore del medesimo.

§. Tuttavia, se esse si riferiscono a costruzioni di aperture eseguite senza che il vicino danneggiato vi abbia fatto opposizione entro un congruo termine, benché fossero riconoscibili, il giudice potrà, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al possessore di buona fede il riconoscimento del diritto posseduto, a titolo di servitù.

Questa norma vale anche per i diritti di passo, di acquedotto e simili, per l’esercizio dei quali esistono delle opere visibili e permanenti.

 

2. piantagioni

Art. 211Gli oppi, i peschi e i salici innestati piantati alla distanza dell’art. 326 CCT, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, potranno essere conservati ma non sostituiti.

 

III. Ipoteche preesistenti

1. in genere

Art. 212Le iscrizioni ipotecarie valevoli esistenti al 31 dicembre 1911 conserveranno la loro efficacia e renderanno imprescrittibile il credito che garantiscono senza bisogno di rinnovazione (807).

§. Le delegazioni emesse dagli Istituti di credito prima dell’entrata in vigore del CCS, sotto forma di obbligazioni ipotecarie rappresentanti delle quote determinate in un prestito ipotecario unico, sono parificate in genere ai titoli di prestito con garanzia immobiliare disciplinati dagli art. 875 CCS e seguenti con le conseguenze previste dall’art. 33 del titolo finale del Codice stesso.[181]

 

2. posti di pegno

Art. 213[182]I creditori garantiti da ipoteche costituite prima dell’entrata in vigore del CCS, conservano il diritto di subentrare nel grado delle ipoteche precedenti.

Questo diritto sarà annotato d’ufficio nel registro fondiario.

 

3. ipoteche legali

a) delle donne maritate

Art. 214Le ipoteche legali inscritte a tenore dell’art. 7 n° 1 della legge ipotecaria, e delle precedenti analoghe prescrizioni del Codice civile ticinese a favore delle donne maritate, sui beni del marito, conservano il loro effetto, anche dopo il 31 dicembre 1911, in quanto i coniugi abbiano fatto l’opzione per il precedente regime (art. 9 Tit. fin.) debitamente iscritta al registro dei beni matrimoniali.

 

b) del somministratore del denaro

Art. 215L’ipoteca legale a favore del somministratore del denaro per l’acquisto di un fondo (art. 7 n. 5, legge ipotecaria 21 ottobre 1891) non iscritta fino al 31 dicembre 1911 potrà essere iscritta come ipoteca convenzionale fino al 31 gennaio 1912.

 

Del venditore e coeredi

Art. 216Le ipoteche legali a favore del venditore per il prezzo del fondo e dei coeredi per la garanzia delle quote (art. 7 n. 4 e 6, legge ipotecaria e art. 837 e 838 CCS), non iscritte il 31 dicembre 1911 potranno essere iscritte fino a tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice.

 

Titolo VI

Disposizioni diverse ed abrogative

 

Art. 217[183]Col 1° gennaio 1912 restano abrogati:

a.il Codice civile ticinese del 15 novembre 1882 e le successive variazioni dello stesso;

b.la legge sulle curatele del 6 giugno 1846;

c.la legge sullo stato civile e sul matrimonio del 4 dicembre 1878;

d.la legge ipotecaria 21 ottobre 1891;

e.ed ogni altra incompatibile od in contraddizione colla presente.

 

Art. 218[184]La presente legge di natura urgente, riservata, in quanto necessaria, la ratifica del Consiglio federale, entra in vigore col 1° gennaio 1912 ad eccezione degli art. 199 e 201 che entrano in vigore col 1° luglio 1911.

 

Art. 219-220[185]

 

 

Pubblicata nel BU 1911, 69.


[1]  Titolo modificato dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164.

[2]  Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1937, 205; BU 1942, 215; BU 1966, 365; BU 1971, 267; BU 1973, 201; BU 1988, 125; BU 1989, 265; BU 1992, 415; BU 1994, 143; BU 1999, 358; BU 2000, 25; BU 2007, 579; BU 2008, 230.

[3]  Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358.

[4]  Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1989, 265; BU 1999, 358.

[5]  Cpv. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[6]  Art. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.

[7]  Cpv. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[8]  Nota marginale modificata dalla L 15.6.1937; in vigore dal 1.7.1937 - BU 1937, 205.

[9]  Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[10]  Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1989, 265.

[11]  Nota marginale modificata dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 80.

[12]  Art. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 80; precedenti modifiche: BU 1970, 163; BU 1993, 25.

[13]  Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1988, 64; BU 2002, 80.

[14]  Cifra abrogata dalla L 24.10.1988; in vigore dal 6.12.1988 - BU 1988, 335; precedente modifica: BU 1925, 19.

[15]  Cifra abrogata dalla L 24.10.1988; in vigore dal 6.12.1988 - BU 1988, 335; precedente modifica: BU 1925, 19.

[16]  Cpv. introdotto dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[17]  Cpv. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 375; precedente modifica: BU 1925, 19.

[18]  Cifra abrogata dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265.

[19]  Cifra abrogata dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265.

[20]  Cifra introdotta dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[21]  Cifra introdotta dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[22]  Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265; precedente modifica: BU 1978, 25.

[23]  Cpv. introdotto dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[24]  Cifra abrogata dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[25]  Cifra abrogata dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[26]  Cifra modificata dalla L 20.12.1977; in vigore dal 1.1.1978 - BU 1978, 25.

[27]  Art. abrogato dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 8; precedenti modifiche: BU 1978, 25; BU 1997, 47.

[28]  Art. abrogato dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 8; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1997, 47; BU 2010, 320.

[29]  Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[30]  Art. modificato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47; precedenti modifiche: BU 1966, 28; BU 1989, 265.

[31]  Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[32]  Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 212 e 281; precedente modifica: BU 1997, 47.

[33]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[34]  Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 254; precedente modifica: BU 2002, 130.

[35]  Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49.

[36]  Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedente modifica: BU 1997, 47.

[37]  Art. modificato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47; precedenti modifiche: BU 1966, 128; BU 1973, 201; BU 1989, 265; BU 1994, 143.

[38]  Lett. abrogata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358.

[39]  Lett. modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

[40]  Cpv. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358.

[41]  Art. abrogato dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 8; precedenti modifiche: BU 1982, 111; BU 1997, 47.

[42]  Art. introdotto dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358.

[43]  Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.7.2006 - BU 2005, 392; precedente modifica: BU 1988, 125.

[44]  Art. modificato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 165; precedenti modifiche: BU 1963, 3; BU 1985, 217; BU 2006, 509.

[45]  Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150.

[46]  Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150.

[47]  Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150.

[48]  Art. modificato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 169.

[49]  Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150.

[50]  Art. abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 165; precedente modifica: BU 1985, 217.

[51]  Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[52]  Capitolo introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164.

[53]  Art. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164.

[54]  Nota marginale modificata dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188.

[55]  Art. modificato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1954, 171; BU 1999, 358; BU 2000, 25.

[56]  Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188.

[57]  Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188.

[58]  Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188.

[59]  Art. introdotto dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 140.

[60]  Art. abrogato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579; precedente modifica: BU 2005, 140.

[61]  Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 47.

[62]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1978, 25; BU 1997, 47; BU 1999, 358; BU 2000, 25.

[63]  Art. abrogato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1979, 31.

[64]  Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1978, 25; BU 1997, 47; BU 1999, 358; BU 2000, 25.

[65]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[66]  Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[67]  Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47; BU 2010, 320.

[68]  Art. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47; BU 2010, 320.

[69]  Art. abrogati dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47, 212 e 281; BU 2010, 320.

[70]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[71]  Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[72]  Art. modificato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1973, 201; BU 1978, 25; BU 1997, 47.

[73]  Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[74]  Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[75]  Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[76]  Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[77]  Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[78]  Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[79]  Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1978, 25.

[80]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[81]  Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1978, 25.

[82]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[83]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47.

[84]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; 1951, 87; BU 1989, 265; BU 1997, 47.

[85]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47.

[86]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47.

[87]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47.

[88]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[89]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47.

[90]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[91]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357.

[92]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47.

[93]  Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367.

[94]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1993, 357 e 360; BU 1997, 47.

[95]  Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47.

[96]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[97]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1993, 357; BU 1997, 47.

[98]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1925, 19.

[99]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367.

[100]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[101]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357.

[102]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1925, 19.

[103]  Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357.

[104]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357.

[105]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357.

[106]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357.

[107]  Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedente modifica: BU 1925, 19.

[108]  Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357.

[109]  Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedente modifica: BU 1925, 19.

[110]  Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25.

[111]  Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357.

[112]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1982, 111; BU 1993, 357.

[113]  Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357.

[114]  Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201.

[115]  Art. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358.

[116]  Titolo introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[117]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[118]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[119]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[120]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[121]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[122]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[123]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564.

[124]  Art. abrogato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125.

[125]  Art. modificato dalla L 1.12.1921; in vigore dal 20.1.1922 - BU 1922, 21.

[126]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[127]  Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[128]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[129]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[130]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[131]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[132]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[133]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[134]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1971, 267.

[135]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[136]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[137]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[138]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[139]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[140]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[141]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[142]  Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320.

[143]  Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267.

[144]  Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267.

[145]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1971, 267.

[146]  Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[147]  Frase modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.

[148]  Art. modificato dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143; precedenti modifiche: BU 1969, 153; BU 1987, 221.

[149]  Art. introdotto dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143.

[150]  Art. introdotto dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143.

[151]  Codice civile del Cantone Ticino del 15.11.1882.

[152]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.

[153]  Art. abrogato dalla L 15.1.1940; in vigore dal 1.1.1941 - BU 1940, 241.

[154]  Art. introdotto dalla L 28.4.1992; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 523.

[155]  Art. modificato dalla L 25.2.1992; in vigore dal 3.4.1992 - BU 1992, 129; precedente modifica: BU 1972, 59.

[156]  Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265.

[157]  Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[158]  Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1988, 216.

[159]  Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[160]  Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[161]  Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[162]  Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[163]  Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[164]  Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 6.12.2013 - BU 2013, 499; precedente modifica: BU 2012, 467.

[165]  Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467.

[166]  Cpv. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[167]  Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[168]  Cpv. modificato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[169]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473; precedente modifica: BU 1997, 47.

[170]  Art. abrogato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47.

[171]  Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267.

[172]  Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267.

[173]  Art. modificato dalla L 24.10.1988; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 337.

[174]  Art. abrogato dalla LF 21.12.1937 (CPS); in vigore dal 1.1.1942 - RS 311.0

[175]  Art. abrogato dalla L 9.11.1992; in vigore dal 22.12.1992 - BU 1992, 415; precedente modifica: BU 1937, 205.

[176]  Art. modificato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125.

[177]  Art. introdotto dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125.

[178]  Art. abrogato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365.

[179]  Art. modificato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365.

[180]  Cpv. modificato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365.

[181]  Cpv. introdotto dal DL 6.7.1916; in vigore dal 10.10.1916 - BU 1916, 109.

[182]  Art. modificato dal DL 1.12.1916; in vigore dal 19.12.1916 - BU 1916, 166.

[183]  Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[184]  Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.

[185]  Art. abrogati dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19.