DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
>

176

213.100

< >
 : L sull' organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele - 8 marzo 1999

 

Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia

di protezione del minore e dell’adulto

(LPMA)[1]

(dell’8 marzo 1999)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 1° luglio 1998 no. 4775 del Consiglio di Stato,

-visto il rapporto 12 febbraio 1999 no. 4775 R della Commissione della legislazione,

-richiamato l’art. 361 CCS e la legge di applicazione e complemento del CCS;

decreta:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

Oggetto

Art. 1[2]La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di protezione e la procedura.

 

Autorità

Art. 2[3]1L’autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata dall’autorità regionale di protezione.

2L’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che funge pure, in sede unica cantonale, da autorità di vigilanza.

 

Competenze

Art. 3[4]Le competenze delle autorità di protezione sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero (CC) e dal regolamento di applicazione di questa legge.

 

Ufficio delle curatele[5]

Art. 4[6]Il Consiglio di Stato organizza lUfficio delle curatele e ne definisce le competenze.

 

Informazione e segnalazioni

Art. 51Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione.[7]

2Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

 

CAPITOLO II

Organizzazione delle Autorità regionali di protezione[8]

 

 

 

 

 

 

 

Autorità regionali di protezione

a) Costituzione[9]

Art. 61Sono costituite autorità regionali di protezione. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. I comprensori sono sufficientemente popolati al fine di garantire l’occupazione minima dei presidenti come previsto dalla presente legge. È data la facoltà al Consiglio di Stato di prevedere un solo presidente per più comprensori.[10]

2L’autorità regionale di protezione rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l’applicazione della presente legge e del diritto di protezione del minore e dell’adulto in genere.[11]

 

b) Composizione

Art. 7[12]1L’autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

2Per ogni membro è designato un supplente.

3Ogni autorità regionale di protezione dispone di un segretario. Per il controllo dei rendiconti finanziari deve far capo a persona con specifiche conoscenze finanziarie e contabili.

 

c) Nomine

Art. 8[13]1Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15).

2La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al Consiglio di Stato.

3Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell’autorità regionale di protezione ed un supplente.

4Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell’autorità regionale di protezione.[14]

5Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L’autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

6I membri e il segretario sono rieleggibili.

 

Requisiti dei membri dellautorità regionale

di protezione[15]

Art. 9[16]1Il presidente dell’autorità regionale di protezione deve essere licenziato in diritto e il suo grado di occupazione non potrà essere inferiore all’80%. La funzione è incompatibile con quella di patrocinatore in procedure nell’ambito del diritto di protezione. Il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.[17]

2I membri dell’autorità regionale di protezione devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i curatori.

3I membri dell’autorità regionale di protezione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall’autorità di vigilanza.

 

Funzionamento dellautorità regionale di protezione[18]

Art. 101L’autorità regionale di protezione delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c della presente legge). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.[19]

2Di ogni seduta è tenuto verbale.

 

Delegato comunale

Art. 11[20]Il delegato del Comune deve avere le competenze necessarie per svolgere i compiti attribuiti. Partecipa a riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo Comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione dell’autorità, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

 

Segreto d’ufficio

Art. 121I membri dell’autorità regionale di protezione, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d’ufficio.[21]

2Possono essere svincolati dal segreto d’ufficio con il consenso dell’autorità di vigilanza.

 

d) Compiti del presidente

Art. 13[22]Le competenze del presidente sono:

a)organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento dellautorità regionale di protezione;

b)convocare e dirigere le sedute dellautorità regionale di protezione;

c)decidere i provvedimenti cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC).

 

e) Segreteria

Art. 141La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.

2Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.

 

Ruolo del comune sede

Art. 15[23]1Il Comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento dell’autorità regionale di protezione esclusi i costi di gestione.

2Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell’autorità. In particolare garantisce, unitamente agli altri comuni del comprensorio, l’offerta di un numero adeguato di curatori professionisti e di curatori privati incaricati dell’esecuzione delle misure di protezione.

 

Spese di funzionamento

a) Cantone

Art. 16[24]Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle autorità regionali di protezione con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

 

b) Ripartizione tra comuni

Art. 171I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.

2I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate dell’autorità regionale di protezione, in proporzione al numero dei propri abitanti.[25]

3Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.

4Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell’accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.

 

Indennità per i membri

Art. 181Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con il regolamento.

2Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

 

 

 

 

Costi della misura di protezione[26]

Art. 19[27]1I costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

2Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità regionale di protezione.

3Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

a)presso linteressato tenuto conto del suo fabbisogno;

b)presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;

c)trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dellinteressato.

 

Anticipi

Art. 20[28]L’autorità regionale di protezione può chiedere l’anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

 

CAPITOLO III

Procedura davanti all’Autorità amministrativa

Norme comuni

 

Principio

Art. 21[29]Per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le norme che seguono.

 

Attivazione dell’autorità

Art. 221L’autorità adotta d’ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.

2[30]

 

Diritto di essere sentito

Art. 231Il diritto di essere sentito è garantito.

2[31]

3L’autorità può prescindere dall’audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.

4Delle dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.

5Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell’impedimento.

 

Esclusione delle ferie giudiziarie

Art. 24[32]Nelle procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono ferie.

 

Comparsa delle parti

Art. 251Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.

2L’autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

 

Art. 26[33]

 

Assunzione delle prove

Art. 27L’assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell’autorità.

 

Discussione finale

Art. 28Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.

 

Tasse di giustizia e spese

a) Tasse

Art. 29[34]1Le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

a)per lapprovazione di rendiconti morali da fr. 20. a fr. 200.;

b)per ogni altra decisione fino a fr. 5000.–.

b) Spese

2Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.

 

Ripetibili

Art. 30L’autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un’indennità per ripetibili.

 

Esclusione e ricusazione

Art. 31[35]1Per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC.

2In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l’autorità medesima in assenza del membro interessato. L’autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto.

3Ove sia ricusata l’intera autorità regionale di protezione o la maggioranza di essa, decide l’autorità regionale di protezione viciniore; contro tale decisione è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello. Nel caso di ricusazione dei giudici della Camera di protezione o dell’intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.[36]

4La prossimità fra le autorità regionali di protezione è stabilita nel regolamento.[37]

 

Competenza per l’adozione di misure d’urgenza

Art. 32[38]1In caso di urgenza, quando l’autorità regionale di protezione competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio designato dal Consiglio di Stato.

2L’autorità regionale di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura il più presto possibile.

 

Misure di protezione per minorenni

 

Istanza

Art. 33Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.

 

Forma

Art. 34[39]L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

 

Art. 35[40]

 

 

 

Privazione della libertà a scopo di assistenza

Art. 36[41]1In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314b CC) si applicano per analogia gli art. 426 e seguenti CC.

2Il giudice ai sensi dell’art. 439 CC è il presidente della Commissione giuridica istituita dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999.

 

Misure per maggiorenni

 

Istanza

Art. 37[42]Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore di una persona maggiorenne, l’interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del Comune di dimora abituale.

 

Forma

Art. 38[43]L’istanza, motivata, va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con allegati i documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

 

Intimazione

Art. 391L’autorità regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato.[44]

2Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.

 

Art. 40[45]

 

Privazione della libertà a scopo di assistenza

Art. 41In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l’interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull’assistenza sociopsichiatrica.

 

Art. 42-48[46]

 

Norme diverse

 

Compenso dei curatori[47]

Art. 49[48]I curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

 

Responsabilità[49]

Art. 50[50]Le disposizioni della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 sono applicabili al regresso di cui all’art. 454 cpv. 4 CC.

 

Provvedimenti disciplinari

Art. 51[51]1L’autorità di vigilanza ha la competenza disciplinare nei confronti degli organi di protezione e dei loro membri, l’autorità di protezione nei confronti dei curatori.

2Per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[52]

2bisA complemento delle sanzioni applicabili sulla base del capoverso 2, nei casi gravi l’autorità di vigilanza può destituire il presidente o il membro dell’autorità regionale di protezione.[53]

3Il denunciante non è parte.

4Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

 

Norme transitorie

 

Procedure pendenti

Art. 52[54]Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall’autorità in base alle nuove disposizioni.

 

Verifica periodica della legge

Art. 52a[55]Il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in autorità giudiziaria.

 

Entrata in vigore

Art. 53Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale,[56] la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[57]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2000, 361.

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

[2]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[3]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[4]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[5]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[6]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[7]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[8]  Titolo modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[10]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

[11]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[12]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[13]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[14]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

[15]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[16]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[17]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.11.2013 - BU 2013, 127 e 288.

[18]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[19]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[20]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[21]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[22]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[23]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[24]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2009, 130.

[25]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[26]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[27]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[28]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[29]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2013, 127.

[30]  Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[31]  Cpv. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[32]  Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

[33]  Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[34]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[35]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[36]  Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

[37]  Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

[38]  Art. reintrodotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75; precedente modifica: BU 2013, 127.

[39]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[40]  Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[41]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[42]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2007, 580.

[43]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[44]  Cpv. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[45]  Art. abrogato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[46]  Art. abrogati dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127; precedente modifica: BU 2010, 324.

[47]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[48]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[49]  Nota marginale modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[50]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[51]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[52]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[53]  Cpv. introdotto dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.3.2016 - BU 2016, 75.

[54]  Art. modificato dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[55]  Art. introdotto dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 127.

[56]  Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.

[57]  Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.