DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15 aprile 2015 (RLASt)

Regolamento

della legge sugli aiuti allo studio

(RLASt)

del 15 aprile 2015 (stato 1° giugno 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Dipartimento competente

Art. 11Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (di seguito legge) e delle norme esecutive ad essa relative.

2Le decisioni in materia di concessione, revoca, trasformazione e restituzione di aiuti allo studio, abbandono di crediti, accertamento e modalità di rimborso sono di competenza dell’Ufficio degli aiuti allo studio (di seguito ufficio).[1]

 

Domicilio determinante

Art. 21Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di aiuti allo studio:

a)il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità di protezione competente, con riserva della lett. d);

b)il cantone d’origine, con riserva della lett. d), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera, per i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori o per i cittadini svizzeri che vivono con la loro famiglia all’estero, ma solo per studi in Svizzera;

c)il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori risiedono all’estero oppure per gli orfani maggiorenni;

d)il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni prima d’iniziare la formazione per la quale inoltrano una richiesta hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria dai genitori (art. 11 della legge).

2Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone, fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l’autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente, fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.

3In presenza di più cantoni d’origine, fa stato quello con la cittadinanza più recente.

4Una volta definito il domicilio determinante, lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

 

Formazioni nel secondario II fuori Cantone

Art. 3Gli aiuti allo studio per formazioni del secondario II possono essere erogati per formazioni in altri Cantoni o all’estero solo in presenza dell’autorizzazione alla frequenza e al riconoscimento delle spese da parte del Cantone rilasciati dall’autorità competente.

 

Capitolo secondo

Calcolo e criteri determinanti

 

Costi di formazione

Art. 41I costi di formazione di cui all’art. 7 della legge sono determinati sommando i seguenti fattori:

a)il minimo vitale definito dalle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali cantonali emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito direttive DSS) per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%;[2]

b)il supplemento d’integrazione definito dalle direttive DSS se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un’unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall’abitazione familiare. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%;[3]

c)la spesa per l’alloggio (importo forfettario) pari alla media del massimale della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per la quota parte di un alloggio occupato da tre persone nella Regione 3. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%;[4]

d)la spesa per il pranzo fuori casa pari a fr. 2’000.–, ritenuto un tragitto casa-scuola superiore a 20 minuti;

e)le spese di viaggio secondo la modalità più conveniente con i mezzi pubblici, al massimo di fr. 1’000.– per studi all’estero;

f)la tassa scolastica, al massimo di fr. 2’000.– per studi all’estero e per la frequenza di scuole private;[5]

g)le spese per libri e materiale scolastico pari a fr. 500.– per scuole di grado secondario II e formazioni preparatorie e a fr. 1’000.– per studi di grado terziario.

2I dati del PIL pro capite di cui alle lett. a), b) e c) del capoverso 1 sono quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile.[6]

 

Quota di partecipazione

Art. 51Al fine di calcolare la quota di partecipazione della famiglia in base all’art. 8 cpv. 1 della legge:

a)il minimo vitale e il supplemento d’integrazione sono definiti dalle direttive DSS. Se i genitori risiedono all’estero, il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%;[7]

b)la spesa per l’alloggio (importo forfettario) per le unità di riferimento composte da una sola persona è pari al massimale Laps per la persona sola, quello per le unità di riferimento di due persone è pari al massimale Laps per due persone, quello per le unità di riferimento di tre o più persone è pari al massimale Laps per tre o più persone ritenuti i costi della Regione 2 per le persone che vivono in Svizzera e i costi della Regione 3 per le persone che vivono all’estero. Se i genitori risiedono all’estero, il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%.[8]

2I dati del PIL pro capite di cui alle lett. a) e b) del cpv. 1 sono quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile.[9]

3Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, la quota di cui all’art. 8 cpv. 2 della legge che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest’ultimo corrisponde:

a)al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale;

b)al 50% per il genitore risposato;

c)al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione.[10]

 

Reddito disponibile di riferimento

Art. 61Nell’ambito del calcolo del reddito di riferimento di cui all’art. 9 della legge, le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfettario massimo di fr. 4’000.– alle unità di riferimento nelle quali almeno un membro esercita un’attività dipendente. Se la somma dei redditi netti conseguiti con l’attività dipendente è inferiore all’importo forfettario, le spese professionali sono riconosciute unicamente fino all’ammontare di tale reddito.

2Le spese per interessi passivi privati ed aziendali sono riconosciute per un importo annuo forfettario massimo di fr. 3’000.-.

3...[11]

4[12]

 

Calcolo provvisorio

Art. 71Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell’ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati.

2Ciò è possibile segnatamente:

a)in caso di celebrazione del matrimonio, registrazione dell’unione domestica registrata, divorzio, separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata o decesso;

b)in presenza di persone domiciliate che, al momento dell’inoltro della richiesta, non dispongono di alcuna tassazione relativa al periodo fiscale determinante.

3La decisione provvisoria determina il periodo fiscalmente determinante o le entrate determinanti che saranno alla base della decisione definitiva.

 

Indipendenza economica dai genitori

Art. 7a[13]Il salario netto mensile corrisponde a un reddito annuo netto di fr. 30’000.– (fr. 2’500.– netti mensili per 12 mensilità).

 

Reddito ipotetico

Art. 8Nei casi di cui all’art. 12 cpv. 2 della legge, se può essere ragionevolmente pretesa un’attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30’000.– per un’occupazione a tempo pieno oppure di fr. 15’000.– se a metà tempo.

 

Partner conviventi

Art. 9La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a)vi sono figli in comune;

b)la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c)la convivenza dura da almeno sei mesi.

 

Capitolo terzo

Sostegni allo studio[14]

 

Prestiti di studio

Art. 9a[15]In deroga all’art. 16 cpv. 4 della legge, tenuto conto dei costi di formazione riconosciuti, può essere riconosciuto il prestito di studio per un importo che considera solo metà dell’importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell’istruzione dei figli.

 

Criteri di calcolo per l’assegno di riqualificazione professionale

Art. 10Oltre ai parametri di cui all’art. 5 cpv. 1, le spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente sono quelle definite dalla tassazione determinante.

 

Capitolo quarto

Sostegni della formazione professionale[16]

 

Preavvisi vincolanti

Art. 111Per la concessione dell’aiuto sociale speciale di cui all’art. 24 della legge è necessario il preavviso positivo di una commissione composta dai direttori dalla Sezione delle scuole comunali, dalla Sezione dell’insegnamento medio e dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del Dipartimento sanità e socialità.[17]

2Per l’accertamento della necessità di uno studio fuori Cantone per gli sportivi d’élite e i talenti artistici è necessario il preavviso positivo del Dipartimento.

 

Decisione provvisoria per l’aiuto al perfezionamento professionale

Art. 121Se la formazione per il perfezionamento professionale si svolge nell’arco di più anni scolastici, la decisione inerente l’aiuto è provvisoria.

2La decisione sarà resa definitiva solo dopo che il richiedente avrà completato la frequenza della formazione durante tutta la sua durata, secondo il calendario del corso, e potrà documentare di aver ottenuto il certificato di studio previsto.

3La situazione finanziaria sarà valutata durante tutto il periodo della formazione. Ogni inizio d’anno scolastico il richiedente dovrà perciò trasmettere all’ufficio l’attestato di frequenza e documentare la sua situazione economica.

4Qualora non vi fossero le condizioni per confermare il diritto all’aiuto, segnatamente a seguito della mutata situazione finanziaria, oppure qualora il richiedente interrompa la frequenza della formazione, oppure ancora non ottenga il certificato finale, la decisione provvisoria potrà essere riconsiderata, con l’eventuale revoca dell’aiuto e successiva richiesta di restituzione.

 

Minimo vitale per il calcolo dell’aiuto al perfezionamento professionale

Art. 13[18]1Il minimo vitale e il supplemento d’integrazione sono definiti dalle direttive DSS. In caso di studi all’estero il dato di riferimento è percentualmente ridotto in base al confronto tra prodotto interno lordo pro capite del Paese estero e svizzero, ma al massimo in ragione del 20%.

2I dati del PIL pro capite di cui al capoverso 1 sono quelli definiti dalla Banca Mondiale. Per l’anno scolastico di riferimento si applicano i dati estrapolati il primo giorno lavorativo del mese di giugno del primo anno civile.

 

Scambio individuale di allievi

Art. 13a[19]È riconosciuta la metà della spesa dell’alloggio in base all’importo comunicato dal Servizio mobilità e scambi.

 

Formazioni terziarie sociosanitarie riconosciute

Art. 13b[20]Le formazioni riconosciute di cui all’art. 32b cpv. 3 della legge sono elencate nell’allegato.

 

Criteri di calcolo per l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria

Art. 13c[21]Oltre ai parametri di cui all’art. 5 cpv. 1, le spese per l’esercizio professionale dell’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente sono quelle definite dalla tassazione determinante.

 

Capitolo quinto

Aiuti particolari[22]

 

Richiesta

Art. 14La richiesta di aiuto allo studio è presentata mediante l’apposito formulario dal richiedente e dev’essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche dai suoi genitori, dall’eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente e altro rappresentante legale. Se il richiedente è minorenne, la richiesta è presentata in sua vece dai suoi genitori o da chi ne detiene l’autorità parentale oppure, in caso di tutela, dal tutore.

 

Elaborazione dei dati

Art. 151Allo scopo di garantire l’elaborazione razionale dei dati, l’ufficio riceverà, singolarmente mediante liste o su supporti elettronici, i dati necessari all’esecuzione dei propri compiti. Essi possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

2Di regola non è previsto un accesso diretto ai dati fiscali, che sono forniti tramite un’interfaccia realizzata dal Centro sistemi informativi secondo le indicazioni della Divisione delle contribuzioni.

3Con l’inoltro della richiesta l’ufficio è autorizzato a consultare i dati fiscali necessari a determinare il diritto alla prestazione.

 

Capitolo sesto

Procedura[23]

 

Commissione

Art. 161È istituita la Commissione sugli aiuti allo studio, composta da 5 membri nominati dal Dipartimento, la quale:

a)esercita il controllo generale sulle finalità e sull’efficacia degli aiuti allo studio riferendo le proprie conclusioni periodicamente al Dipartimento e al Consiglio di Stato;

b)assiste su richiesta le istanze competenti nell’esame di casi particolari;

c)assicura per quanto possibile le sinergie tra gli aiuti allo studio pubblici e quelli erogati dai privati.

2Per il resto l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

 

Capitolo settimo[24]

Norme finali e transitorie

 

Norma abrogativa e transitoria

Art. 17Il regolamento delle borse di studio del 17 aprile 2012 è abrogato. Rimane applicabile per il solo anno scolastico 2015/2016 l’art. 34 relativo al prestito speciale di transizione.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il presente regolamento, insieme al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2015, con effetto per l’anno scolastico 2015/2016.

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 195.

 

 

Allegato[25]

(art. 13b)

 

Formazioni riconosciute

 

 

Scuola

Formazione

1

Scuola specializzata superiore

in cure infermieristiche

Infermiere/a dipl. SSS

2

Scuola specializzata superiore

in cure infermieristiche

Soccorritore/trice dipl. SSS

3

Scuola specializzata superiore

medico-tecnica Lugano

Tecnico dipl. SSS di sala operatoria SSS

4

Scuola specializzata superiore

medico-tecnica Lugano

Specialista in attivazione dipl. SSS

5

Scuola specializzata superiore

medico-tecnica Locarno

Tecnico dipl. SSS in analisi biomediche

6

Scuola specializzata superiore

medico-tecnica Locarno

Tecnico dipl. SSS in radiologia medica

7

Scuola specializzata superiore

medico-tecnica Lugano

Podologo/a dipl. SSS

8

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Bachelor in cure infermieristiche

9

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Bachelor in fisioterapia

10

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Bachelor in ergoterapia

 


[1]  Denominazione modificata come da RG del 23 febbraio 2016; in vigore dal 1.5.2016.

[2]  Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[3]  Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[4]  Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86; precedente modifica: BU 2021, 84.

[5]  Lett. modificata dal R 16.6.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 193.

[6]  Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[7]  Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[8]  Lett. modificata dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86; precedente modifica: BU 2021, 84.

[9]  Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[10]  Cpv. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[11]  Cpv. abrogato dal R 10.4.2018, in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[12]  Cpv. abrogato dal R 10.4.2018, in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[13]  Art. introdotto dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 384.

[14]  Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[15]  Art. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[16]  Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[17]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[18]  Art. modificato dal R 13.3.2024; in vigore dal 1.6.2024 - BU 2024, 86.

[19]  Art. introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.

[20]  Art. introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.

[21]  Art. introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.

[22]  Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[23]  Capitolo modificato dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[24]  Capitolo introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 1.7.2018 - BU 2018, 132.

[25]  Allegato introdotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 128.