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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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406.200

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 Legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990

 

Legge

sulla formazione continua dei docenti[1]

(del 19 giugno 1990)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

 

Campo di applicazione

Art. 11La presente legge si applica alle attività di formazione continua dei docenti operanti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.[2]

2Per i docenti delle scuole professionali sono inoltre riservate le disposizioni federali.

 

Finalità e modalità delle attività di formazione continua[3]

Art. 2[4]1Richiamato l’art. 45 della legge della scuola del 1 febbraio 1990, il docente mediante la formazione continua consegue il rinnovamento e lo sviluppo della propria formazione di base e delle proprie competenze professionali.

2Le attività di formazione continua sono predisposte per concorrere allo sviluppo personale del docente in termini di competenze scientifiche, pedagogiche, educative, metodologiche e sociali tenendo conto dell’evoluzione del sapere, dei metodi di insegnamento e delle trasformazioni della società.

3Gli obiettivi che orientano la formazione continua sono riferiti a tre assi principali di sviluppo: personale, professionale e istituzionale. Essa si realizza mediante attività individuali, collaborazioni con colleghi, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, progetti di sede, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola e dei docenti.

 

Compiti del Cantone

Art. 3[5]1Il Cantone, nel contesto della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3, promuove la formazione continua dei docenti:

a)organizzando attività proprie o in collaborazione con altri enti formativi;

b)sostenendo le attività promosse da singoli o da gruppi di docenti;

c)facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti.

2I Comuni e i Consorzi collaborano con il Cantone nell’attuazione delle attività di formazione continua per i docenti comunali e consortili (in seguito docenti comunali).[6]

3Il Dipartimento competente (in seguito Dipartimento), sentiti i docenti per il tramite delle associazioni rappresentative del corpo insegnante, elabora ogni quattro anni gli indirizzi e la pianificazione delle attività di formazione continua per le scuole di ogni ordine e grado.

4Il Dipartimento attua il monitoraggio sia della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3 sia delle attività di formazione continua svolte dai docenti di ogni ordine e grado nel corso di un quadriennio.

5Per il monitoraggio riferito ai docenti il regolamento stabilisce la tipologia delle attività considerate e le modalità di rilevamento.

 

 

Responsabilità dei docenti

Art. 4[7]1Il docente è responsabile della propria formazione continua, che riconosce essere un suo diritto-dovere irrinunciabile e parte integrante della sua attività professionale. Egli la realizza sia partecipando alle attività promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti sia mediante corsi e attività di sua libera scelta, sia attraverso iniziative personali.

2Il regolamento definisce la quantità minima di attività di formazione continua che il docente è tenuto a svolgere nel corso di un quadriennio.

3Il docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e le proprie aspettative secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4È data la facoltà al docente di documentare altri corsi o attività personali nel proprio campo di attività.

 

TITOLO II

Modalità di attuazione e di partecipazione[8]

 

Art. 5[9]

 

Enti di formazione continua e programmi[10]

Art. 6[11]1Il Cantone promuove le proprie attività di formazione continua previste dall’art. 3 cpv. 1 lett. a) tramite mandati a enti di formazione riconosciuti oppure attraverso attività di formazione continua promosse o sostenute dagli uffici dipartimentali.

2Nel quadro della pianificazione di cui all’art. 3 cpv. 3 il Dipartimento ratifica i programmi annuali di formazione continua e le modalità di organizzazione.

 

Art. 7[12]

 

Collaborazione con altri enti e finanziamento

Art. 8[13]Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l’organizzazione di corsi di formazione continua promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nella presente legge.

 

Carattere della partecipazione

Art. 9[14]1Il Dipartimento stabilisce se la partecipazione ad ogni singola attività di formazione continua promossa o sostenuta dal Cantone è obbligatoria o facoltativa.

2La partecipazione è obbligatoria quando le necessità di formazione continua sono determinate, di regola, da cambiamenti introdotti nell’insegnamento (rinnovo dei piani di studio, tecniche e metodi) o da particolari esigenze della scuola.

 

Condizioni di partecipazione

Art. 10[15]1I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie:

a)nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno al di fuori del tempo di scuola per un quantitativo massimo di giornate definito dal regolamento;

b)nelle due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine;

c)in tempo di scuola.

2La partecipazione alle attività di formazione continua deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell’insegnamento.

3La partecipazione alle attività di formazione continua facoltative scelte dal docente ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola. In circostanze particolari la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall’autorità di nomina nei limiti quantitativi definiti dal regolamento.

4L’autorità di nomina può concedere una riduzione dell’onere d’insegnamento per la partecipazione a corsi di formazione continua distribuiti sull’intero anno scolastico.

5La formazione continua in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio.

6Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua obbligatorie sono interamente a carico del Cantone.

7Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate dagli istituti di cui all’art. 6 sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.

8Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l’entità dello stesso sono stabilite dal regolamento.

9Per conseguire la quantità definita dal regolamento di cui all’art. 4 cpv. 2, il docente, nel contesto delle attività di formazione continua facoltative precisate dal cpv. 3, ha diritto di parteciparvi in tempo di scuola e, in deroga al cpv. 7, di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.

 

Docenti delle scuole private

Art. 11[16]1I docenti delle scuole dell’obbligo private parificate sono tenuti a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie: le spese di organizzazione dei corsi sono a carico del Cantone.

2I docenti delle scuole private parificate e non parificate possono partecipare sia alle attività di formazione continua obbligatorie sia a quelle facoltative organizzate dagli istituti di cui all’art. 6: le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3Ai docenti delle scuole private non è concesso alcun contributo per la partecipazione alle attività di formazione continua.

 

Supplenze

Art. 12[17]1Le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua sono, di regola, coperte mediante supplenze interne alla scuola o ricorrendo a supplenti esterni. Il Dipartimento emana disposizioni in materia.

2Fanno eccezione alle disposizioni del cpv. 1 le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua facoltative di cui all’art. 10 cpv. 9 che sono coperte mediante supplenze esterne.

3[18]

 

TITOLO III

Congedo di formazione e ricerca[19]

 

Scopo

Art. 13[20]Il congedo di formazione o ricerca ha per scopo di consentire una specializzazione nel campo di attività del docente. Esso deve rispondere a interessi specifici della scuola, riconosciuti dal Dipartimento.

 

Modalità e durata

Art. 14[21]1L’autorità di nomina può concedere ai docenti cantonali e comunali un congedo di formazione o ricerca senza deduzione di stipendio.

2Il congedo di formazione o ricerca ha generalmente la durata di un anno scolastico e può essere concesso, di regola, una volta nel corso dell’attività professionale del docente; se le circostanze lo giustificano può essere distribuito su 2 anni scolastici continui, compatibilmente con le esigenze della scuola, secondo modalità autorizzate dal Consiglio di Stato.

3In sostituzione della modalità definita dal cpv. 2, la concessione del congedo di formazione o ricerca può comportare anche la riduzione parziale dell’onere di lavoro definito dal rapporto di nomina; in questo caso la riduzione può essere concessa più volte nel corso dell’attività professionale del docente.

4Il docente che beneficia di un congedo di formazione o ricerca mantiene immutato il rapporto d’impiego e matura la corrispondente anzianità di servizio.

5Le spese di partecipazione a corsi o ad attività di specializzazione sono a carico del docente.

 

Requisiti

Art. 15[22]1I requisiti per ottenere un congedo di formazione o ricerca sono:

a)un rapporto di nomina;

b)almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche del Cantone;

c)l’età massima di 55 anni;

d)l’impegno a riprendere il servizio nelle scuole per almeno 3 anni consecutivi dopo il termine del congedo di formazione o ricerca, mantenendo il rapporto di lavoro con la stessa autorità di nomina o, previo consenso di quest’ultima, con un’autorità di nomina diversa;

e)l’impegno a non svolgere alcuna attività lucrativa durante il congedo;

f)l’impegno a presentare al Dipartimento, entro sei mesi dal termine del congedo, un rapporto circostanziato sull’attività svolta, corredato dalla relativa documentazione;

g)l’impegno a mettere a disposizione pubblica l’esito degli approfondimenti svolti, attraverso modalità definite dal regolamento.

2La concessione del congedo di formazione o ricerca è subordinata alla possibilità di garantire la supplenza con una persona qualificata.

 

Domanda di congedo

Art. 16[23]1La richiesta di un congedo di formazione o ricerca deve essere inoltrata all’autorità di nomina almeno un anno prima dell’inizio del congedo.

2La richiesta deve essere corredata da un progetto particolareggiato della formazione prevista, da indicazioni sulle istituzioni in cui essa si svolge e da informazioni sui risultati attesi.

 

Autorizzazione

Art. 17[24]1La concessione di congedi di formazione o ricerca compete al Consiglio di Stato per i docenti cantonali, al Municipio (o alla Delegazione consortile) per i docenti comunali.[25]

2Nell’ambito del finanziamento previsto dall’art. 25 l’autorità di nomina stabilisce ogni anno il credito che intende destinare al congedo di formazione o ricerca sulla base delle richieste e del preavviso della Commissione cantonale di cui all’art. 18.

 

Commissione cantonale

Art. 18[26]Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta all’esame e al preavviso delle domande di congedo di formazione o ricerca presentate dai docenti cantonali e comunali. Essa può avvalersi della consulenza di esperti.

 

Rimborso delle spese

Art. 191Il docente che non rispetta gli impegni previsti dall’art. 15 cpv. 1 lett. d) ed e) è tenuto al rimborso totale o parziale delle spese occasionate dal congedo di formazione o ricerca.[27]

2Per gravi motivi personali o familiari l’autorità di nomina può rinunciare, parzialmente o totalmente, al rimborso di quanto dovuto dal docente.

 

Sussidio cantonale ai Comuni

Art. 20[28]Il Cantone eroga contributi per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali secondo i disposti della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

 

TITOLO IV

Trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua[29]

 

Scopo

Art. 21[30]Per permettere al docente una pratica professionale in altri gradi e ordini di scuola o in settori professionali attinenti alla propria formazione, il Cantone favorisce il trasferimento temporaneo a scopo di formazione continua. Esso deve avere, di regola, la durata minima di un anno scolastico.

 

Trasferimento all’interno del Cantone, dei Comuni e dei consorzi

Art. 22[31]Il docente trasferito all’interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei Consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le disposizioni della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017.

 

Trasferimento in un ente o in un’industria privata

Art. 23[32]1Nel caso di trasferimento temporaneo del docente ad un ente o ad un’industria privata, l’autorità di nomina può concedere un congedo con deduzione di stipendio.

2L’autorità di nomina può concedere un contributo per compensare eventuali diminuzioni di stipendio; in questo caso il docente si impegna a riprendere il servizio nella scuola per almeno tre anni ininterrotti.

 

Domanda di trasferimento

Art. 24[33]La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata all’autorità di nomina almeno un anno prima dell’inizio del trasferimento; essa è preavvisata dal Dipartimento.

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

 

Finanziamento

Art. 25[34]1Il Gran Consiglio decide annualmente in sede di preventivo il credito destinato a finanziare la formazione continua dei docenti secondo la presente legge.

2La decisione sulle singole spese destinate alla formazione continua dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento; contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

3Per i Comuni e i Consorzi sono applicabili le relative normative, riservate le competenze cantonali.

 

TITOLO VI

Norme transitorie, abrogative e finali

 

Art. 26[35]

 

Disposizioni abrogate

Art. 27Sono abrogati gli art. 13 e 14 della legge della scuola del 29 maggio 1958.

 

Entrata in vigore

Art. 281Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[36]

 

 

Pubblicata nel BU 1990, 323.


[1]  Titolo modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[2]  Cpv. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[3]  Nota marginale modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[4]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[5]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[6]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349.

[7]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[8]  Sottotitolo modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[9]  Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[10]  Nota marginale modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[11]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200; precedenti modifiche: BU 2002, 103; BU 2002, 195; BU 2009, 203.

[12]  Art. abrogato dalla L 19.2.2002; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2002, 103.

[13]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[14]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[15]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200; precedenti modifiche: BU 1997, 402; BU 2004, 450.

[16]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[17]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200; precedente modifica: BU 2004, 450.

[18]  Cpv. abrogato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 69.

[19]  Sottotitolo modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[20]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[21]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[22]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[23]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[24]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[25]  Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349.

[26]  Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2015, 200.

[27]  Cpv. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[28]  Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedenti modifiche: BU 2015, 200; BU 2016, 69.

[29]  Sottotitolo modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[30]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[31]  Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2015, 200.

[32]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[33]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200.

[34]  Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 200; precedenti modifiche: BU 2004, 450; BU 2009, 27.

[35]  Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 450.

[36]  Entrata in vigore: anno scolastico 1991/1992 - BU 1990, 323.