Regolamento
sulla formazione continua dei docenti
(del 9 giugno 2015)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990,
decreta:
Capitolo primo
Principi generali
Dipartimento competente
Art. 1[1]1Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’attuazione della legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990 e del presente regolamento.
2Le sezioni dipartimentali ai sensi del presente regolamento sono:
a)La Sezione delle scuole comunali per le scuole dell’infanzia e le scuole elementari;
b)La Sezione dell’insegnamento medio per le scuole medie;
c)La Sezione dell’insegnamento medio superiore per le scuole medie superiori;
d)La Sezione della pedagogia speciale per le scuole speciali;
e)La Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica per le scuole professionali tecniche, agrarie e artistiche;
f)La Sezione della formazione commerciale e dei servizi per le scuole professionali commerciali;
g)La Sezione della formazione sanitaria e sociale per le scuole professionali sociosanitarie;
h)l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione per l’istituto della formazione continua.
Allargamento della cerchia degli interessati
Art. 1a[2]Richiamato l’art. 1 della legge, il termine “docente” designa anche gli operatori scolastici specializzati e i formatori delle scuole professionali.
Organizzazione e finanziamento delle attività
Art. 2[3]1Le attività di formazione continua sono di regola organizzate o promosse:
a)dal Dipartimento o dalle sue sezioni;
b)dal Dipartimento o dalle sue sezioni in collaborazione con enti esterni o istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la responsabilità del Dipartimento;
c)da enti esterni e istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la loro responsabilità;
d)da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti.
2Le attività di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria.
3Le attività organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti (Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e Istituto universitario federale per la formazione professionale) sono finanziate dal Cantone tramite specifici accordi.
4Le attività riconosciute promosse da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti, sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria.
5Le attività promosse da enti esterni, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto al cpv. 3 se riconosciute, danno luogo al finanziamento della frequenza secondo le modalità definite al capitolo quarto.
6Nella misura in cui le attività sono anche indirizzate ai docenti delle scuole comunali i Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone, segnatamente agevolando la frequenza dei docenti e mettendo a disposizione gli spazi richiesti.
Capitolo secondo
Pianificazione quadriennale
Documenti ufficiali
Art. 31Il Dipartimento elabora ogni quattro anni:
a)il documento di indirizzo della formazione continua dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
b)la pianificazione delle attività di formazione continua dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2Il documento di indirizzo comprende la descrizione per schede degli ambiti nei quali dovranno essere sviluppate attività di formazione continua nel corso del quadriennio, le priorità e gli obiettivi da raggiungere. Le schede sono aggiornate ogni anno.
3La pianificazione delle attività comprende un programma di massima quadriennale e le modalità organizzative e finanziarie. Le attività di formazione organizzate dal Dipartimento devono iscriversi nell’ambito del documento di indirizzo.
Adozione, pubblicazione e monitoraggio
Art. 41I documenti ufficiali di cui all’art. 3 sono approvati dal Dipartimento dopo consultazione degli organi scolastici e delle associazioni rappresentative del corpo insegnante.
2Il Dipartimento ne cura la pubblicazione e l’aggiornamento costante.
3Il Dipartimento vigila sull’attuazione delle attività di formazione continua inserite nella pianificazione e redige un rapporto quadriennale all’indirizzo del Consiglio di Stato.[4]
4Il rapporto deve essere redatto entro 6 mesi dal termine del quadriennio.[5]
Capitolo terzo
Pianificazione quadriennale
Principi
Art. 51Ogni docente è tenuto a seguire delle attività di formazione continua riconosciute e diversificate per almeno 8 giornate complessive nell’arco di un quadriennio. Esse comprendono sia le attività obbligatorie, sia quelle facoltative.[6]
2Nel caso in cui il docente abbia già svolto 8 o più giornate di formazione continua obbligatoria, le sezioni dipartimentali competenti possono autorizzarlo a seguire fino a 2 ulteriori giornate facoltative alle stesse condizioni di cui all’art. 8 cpv. 1.[7]
3Ogni docente è tenuto a documentare le attività di formazione continua riconosciute. Se lo desidera può documentare anche le attività personali.
Modalità di documentazione e colloquio
Art. 61Al termine di un’attività di formazione continua ogni docente aggiorna la propria scheda.[8]
2Ogni quattro anni il docente redige un rapporto scritto sulle attività di formazione continua riconosciute che ha seguito, come pure sulle sue aspettative future. Il rapporto viene inviato alle persone di riferimento definite dalle sezioni; esso fa parte del suo dossier personale.[9]
3Il rapporto può essere oggetto di un colloquio, richiesto sia dal docente sia dai destinatari del rapporto.
Capitolo quarto
Riconoscimento, finanziamento della frequenza, rimborsi e supplenze
Sezione 1
Attività di formazione continua riconosciute
Definizioni
Art. 71Le attività di formazione continua inserite nella pianificazione e quelle organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti e finanziate tramite convenzioni sono considerate attività riconosciute.
2Le altre, segnatamente quelle promosse da enti esterni, da gruppi di istituti scolastici o di docenti, da singoli istituti scolastici o docenti, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto all’art. 2 cpv. 2, vengono riconosciute dalle sezioni dipartimentali sulla base della loro qualità e pertinenza. Per il riconoscimento il Dipartimento istituisce una procedura.[10]
3Le attività di formazione continua riconosciute possono essere obbligatorie o facoltative; queste ultime sono scelte liberamente dai docenti.
4Le attività di formazione continua non riconosciute sono considerate personali e di principio esulano da questo regolamento.
Sezione 2
Docenti cantonali
Attività riconosciute obbligatorie e facoltative
Art. 8[11]1Per le attività di formazione continua obbligatorie, come pure per quelle facoltative considerate nel quadro del quantitativo minimo, le spese di partecipazione sono interamente a carico del Cantone; ai partecipanti sono rimborsate le spese di viaggio, dei pasti e pernottamento, qualora non fossero incluse nell’organizzazione dell’attività, secondo quanto disposto dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
2Per le altre attività facoltative, le spese di partecipazione sono a carico del Cantone se esse sono organizzate dal Dipartimento, dalle sezioni dipartimentali o dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti. In casi particolari il Dipartimento può richiedere una partecipazione alle spese.[12]
3Per le attività di cui al cpv. 2 organizzate da enti esterni, esse possono essere sostenute con i contributi sulla tassa d’iscrizione e sulle spese per pasti e per pernottamenti di cui al cpv. 1 in base alle seguenti percentuali:
interesse professionale del corsofuori dal tempo di scuoladurante il tempo di scuola
a giudizio del Dipartimento
Basso20%non autorizzato
Medio40%20%
Alto70%50%
4Per le attività di cui al cpv. 3 le spese di viaggio all’interno del Cantone non sono riconosciute, mentre per le attività fuori Cantone vale il principio di cui al cpv. 1.
5Il numero massimo di giornate di attività riconosciute che possono beneficiare di un contributo nel corso di un quadriennio, salvo autorizzazioni eccezionali, è così stabilito:
a)40 giorni fuori dal tempo di scuola (orario di insegnamento e degli oneri di istituto che il docente è obbligato ad ottemperare);
b)20 giorni durante il tempo di scuola.
6La concessione di un contributo ai sensi dei capoversi precedenti è decisa nel quadro dell’autorizzazione alla frequenza di cui all’art. 11.
Sezione 3
Docenti comunali
Principio
Art. 91Ai docenti delle scuole comunali si applicano per analogia le disposizioni valide per i docenti cantonali.
2L’autorizzazione alla frequenza delle attività di cui all’art. 8 implica il riconoscimento per i docenti delle indennità e dei contributi stabiliti dal presente regolamento.
3Le spese per i contributi sono a carico dei Comuni e dei Consorzi, riservate quelle a carico del Cantone di cui all’art. 8 cpv. 1 e 2.
4Il Cantone partecipa alle spese sopportate dai Comuni e dai Consorzi nella misura stabilita dalla legge.
Sezione 4
Docenti delle scuole private
Principio
Art. 101Ai docenti delle scuole private parificate si applicano le disposizioni dell’art. 5.
2Le spese di partecipazione alle attività riconosciute da parte dei docenti delle scuole private sono interamente a carico dei partecipanti.
3Le spese di organizzazione delle attività obbligatorie organizzate dal Dipartimento sono a carico del Cantone, il quale non preleva tasse d’iscrizione.
Sezione 5
Procedura
Richiesta di autorizzazione alla frequenza
Art. 111L’autorizzazione alla frequenza delle attività facoltative di cui all’art. 8 deve essere chiesta dai docenti delle scuole cantonali e comunali per il tramite dell’apposito formulario.
2La richiesta, corredata del preventivo di spesa, deve essere presentata almeno un mese prima dell’inizio dell’attività, salvo eccezioni motivate.
Preavviso e decisione
Art. 121La richiesta di autorizzazione alla frequenza è preavvisata dal direttore dell’istituto scolastico. La priorità è data alle attività fuori dal tempo di scuola.
2La decisione sull’autorizzazione spetta per i docenti cantonali alle sezioni dipartimentali e per i docenti comunali al Municipio.[13]
Modalità della registrazione e del rimborso spese[14]
Art. 13[15]1La registrazione delle attività di formazione continua e il rimborso delle spese sono subordinati alla consegna da parte del docente di un attestato di frequenza accompagnato da un consuntivo delle spese.
2La consegna dell’attestato di frequenza non è richiesta se l’attività di formazione continua è organizzata dal Dipartimento.[16]
3Il versamento del contributo è preavvisato dalla competente sezione dipartimentale.[17]
Supplenze cantonali e comunali
Art. 14Le assenze occasionate dalla partecipazione ad attività riconosciute fino al raggiungimento del minimo di cui all’art. 5 cpv. 1 sono coperte da supplenze esterne, così come quelle occasionate dalla partecipazione ad attività obbligatorie.
Capitolo quinto
Congedo di formazione
Limiti
Art. 151Il congedo di formazione o ricerca è accordato annualmente a un numero limitato di docenti delle scuole cantonali e comunali che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge.
2Il numero dei congedi messi a disposizione, equivalenti ad altrettanti posti d’insegnamento a orario completo, è deciso annualmente in base ai crediti stanziati dal Gran Consiglio in sede di preventivo.
Durata
Art. 161Il congedo di formazione o ricerca ha, di regola, la durata di un anno scolastico ed è concesso nella misura del rapporto di nomina del richiedente.
2In casi motivati esso può essere ripartito su due anni scolastici continui.
3Il congedo di formazione o ricerca può anche essere concesso nella forma della riduzione parziale dell’onere di lavoro definito dal rapporto di nomina.
Richieste
Art. 171Le richieste di congedo devono essere presentate tramite l’apposito formulario.
2Esse devono essere obbligatoriamente accompagnate da un piano di lavoro che indichi:
a)il campo tematico scelto e il progetto particolareggiato della formazione o della ricerca prevista, con l’indicazione delle consulenze (persone o istituti) a cui si intende far capo;
b)gli obiettivi pedagogici, disciplinari o interdisciplinari perseguiti;
c)la relazione tra le attività previste e le possibili applicazioni didattiche.
3Le richieste devono essere inoltrate alla sezione dipartimentale competente.[18]
Termini
Art. 181Le richieste devono essere presentate almeno un anno prima dell’inizio del congedo, in ogni caso entro il 31 agosto.
2Le richieste inoltrate dopo questa data sono escluse d’ufficio, come pure le richieste incomplete.
Esame delle richieste e decisione
Art. 191Le richieste sono esaminate e preavvisate dalla Commissione cantonale prevista dall’art. 18 della legge, viste le osservazioni delle sezioni dipartimentali.[19]
2La Commissione, composta di rappresentanti del Dipartimento, delle associazioni rappresentative del corpo insegnante e di docenti universitari, può avvalersi della consulenza di esperti.
3Le decisioni sulla concessione dei congedi, che spettano alle autorità di nomina, sono comunicate di regola entro la fine del mese di marzo. Per i docenti comunali il Consiglio di Stato esprime all’autorità di nomina comunale il proprio parere in merito.
Rendiconto
Art. 20[20]1I beneficiari di un congedo di formazione o ricerca sono tenuti a:
a)presentare semestralmente un rapporto intermedio sull’attività svolta alla sezione dipartimentale;
b)presentare il rapporto finale di cui all’art. 15 lett. f) della legge;
c)presentare l’esito degli approfondimenti svolti nel quadro del congedo a docenti ed altri interessati di cui all’art. 15 lett. g) della legge secondo modalità definite dalla sezione dipartimentale, segnatamente nel quadro di attività di formazione continua.
2Il Dipartimento si riserva di procedere alla diffusione dei risultati conseguiti.
Pubblicazione e proprietà intellettuale
Art. 211La pubblicazione privata di un lavoro sull’oggetto del congedo di formazione o ricerca è sottoposta ad autorizzazione da parte dell’autorità di nomina.
2La proprietà intellettuale è definita all’art. 31 cpv. 1 lett. a) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Capitolo sesto
Trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua
Principi
Art. 221Le richieste di trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua devono essere presentate tramite l’apposito formulario alla sezione dipartimentale competente di regola entro il 31 agosto dell’anno precedente il trasferimento. Esse devono specificare le motivazioni e le ricadute sull’attività professionale.[21]
2Il trasferimento temporaneo ha una durata massima di 3 anni e non rientra nel conteggio degli anni di congedo non pagato definito all’art. 50 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
Capitolo settimo
Disposizioni finali
Abrogazioni
Art. 231Il regolamento concernente il finanziamento dei corsi di aggiornamento dei docenti del 15 aprile 1992 è abrogato.
2Il regolamento concernente la concessione dei congedi di aggiornamento per i docenti cantonali e comunali del 28 gennaio 1992 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 24Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° agosto 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 297.
[1] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[2] Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[3] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[4] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[5] Cpv. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[6] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[7] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[8] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[9] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[10] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[11] Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 348.
[12] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[13] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[14] Nota marginale modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 348.
[15] Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 348.
[16] Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228.
[17] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[18] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[19] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[20] Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[21] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.