DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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Regolamento

del fondo cantonale per la formazione professionale

(del 13 ottobre 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

-la legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr);

-l’Ordinanza federale sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (OFPr);

-la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform),

decreta:

Istituzione e obbligatorie

(art. 36, cpv. 1 Lorform)

Art. 11È istituito il Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo).

2È dichiarata obbligatoria la partecipazione al Fondo delle aziende, agenzie di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone.

 

Dipartimento competente

(art. 1, cpv. 2, lett. b Lorform)

Art. 2Dipartimento competente per l’applicazione delle disposizioni sul Fondo è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione).

 

Entità del finanziamento da parte del Fondo

(art. 36, cpv. 2 Lorform)

Art. 31Il Fondo finanzia:

a)totalmente:

1.le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali;

2.le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base;

b)in ragione, di regola, della metà della tariffa più conveniente le spese di trasferta comprovate su mezzi pubblici degli apprendisti dall’azienda alla scuola professionale e ai corsi interaziendali; la Commissione tripartita (in seguito Commissione) fissa i criteri.[1]

2L’entità del finanziamento obbligatorio o facoltativo di altre misure è fissata in analogia con le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento d’applicazione per i contributi del Cantone.

3I criteri degli accordi intercantonali definiscono, di regola, le spese residue riconosciute per i corsi interaziendali o le altre spese.

 

Modalità di richiesta di finanziamento delle misure

(art. 36f, lett. b Lorform)

Art. 41Le richieste di finanziamento da parte del Fondo di misure possono essere inoltrate:

a)da organizzazioni del mondo del lavoro;

b)da altri enti pubblici o privati;

c)da singole persone.

2Le richieste sono da inoltrare, entro il 30 marzo per l’anno successivo se ricorrenti, alla Commissione per il tramite della Divisione, che allestisce un preavviso all’indirizzo della stessa.[2]

3Sono finanziabili solo misure che non perseguono uno scopo di lucro o di prevalente promozione di iniziative commerciali.

 

Definizione dell’aliquota

(art. 36a, cpv. 1 Lorform)

Art. 51La Commissione fissa l’aliquota del contributo entro il 31 ottobre per l’anno successivo prendendo in considerazione:

a)il preventivo delle spese da finanziare;

b)le spese di commissione per l’incasso dei contributi;

c)le spese di funzionamento del Fondo.

2Il contributo dovuto dal datore di lavoro è calcolato secondo le disposizioni della legge sull’AVS.

 

Incasso dei contributi

(art. 36a, cpv. 2 Lorform)

Art. 61L’incasso dei contributi dovuti dal datore di lavoro è effettuato dalle Casse di compensazione AVS/AI/IPG secondo le disposizioni della legge sull’AVS.

2I contributi sono prelevati quali supplemento a quelli dell’AVS e sono indicati separatamente.

3I contributi incassati sono riversati al Fondo di regola con cadenza trimestrale.

 

Indennità alle casse

(art. 36a, cpv. 4 Lorform)

Art. 7[3]Per il prelievo dei contributi e per l’esecuzione dei relativi compiti alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG è corrisposta un’indennità pari al 3% dei contributi fatturati, ma almeno di 300 franchi, con possibilità di adeguamento.

 

Prestazioni analoghe per richieste di esenzione

(art. 36b, cpv. 1 Lorform)

Art. 8Per richieste di esenzione sono considerate analoghe le prestazioni:

a)di un’associazione, di un altro fondo o di un fondo paritetico cantonale se essi finanziano cumulativamente:

1.le spese residue riconosciute, dedotti i contributi federali e cantonali, delle aziende e delle organizzazioni del mondo del lavoro per i corsi interaziendali;

2.le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base;

3.le spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda ai corsi interaziendali e a scuola in ragione dei criteri fissati dalla Commissione;[4]

b)di singole aziende se esse finanziano cumulativamente, senza alcun contributo cantonale o federale:

1.le spese per un proprio centro di formazione aziendale o interaziendale, in cui si svolgano integralmente anche i corsi interaziendali;

2.le spese a carico delle aziende per le procedure di qualificazione della formazione professionale di base;

3.le spese di trasferta degli apprendisti dall’azienda ai corsi interaziendali e a scuola in ragione dei criteri fissati dalla Commissione.[5]

 

Inoltro di richieste di esenzione

(art. 36b, cpv. 2)

Art. 91La richiesta di esenzione dalla partecipazione al Fondo, con le relative motivazioni, deve essere inoltrata alla Commissione dalle organizzazioni del mondo del lavoro della professione o del settore professionale entro il 30 giugno per l’anno successivo.

2La Commissione può richiedere alle organizzazioni del mondo del lavoro supplementi di informazione alla richiesta e la relativa documentazione, che devono essere inderogabilmente forniti.

 

Aliquota del contributo del Cantone

(art. 36c Lorform)

Art. 10Il contributo del Cantone o della Confederazione alle misure al beneficio del finanziamento del Fondo è erogato alle aliquote normalmente previste dalla legge e dal regolamento d’applicazione.

 

Gestione del fondo

(art. 36d, cpv. 1 Lorform)

Art. 11Il conto di bilancio per la gestione del Fondo è attribuito all’Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo della Divisione.

 

Composizione e funzionamento

della Commissione tripartita

(art. 36d, cpv. 2 Lorform)

Art. 121La Commissione è composta di 9 membri, di cui:

a)tre in rappresentanza dello Stato, fra cui il presidente;

b)tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali (primario, artigianato e industria, commercio e amministrazione, sanità, socialità e arte);

c)tre in rappresentanza delle organizzazioni del mondo del lavoro sindacali.

2La Commissione si dà un proprio regolamento interno per il funzionamento.

3Per le indennità della Commissione fa stato il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

 

Esenzione: comunicazione alle Casse

di compensazione AVS

(art. 36f lett. a Lorform)

Art. 131La Commissione decide le richieste di esenzione e ne dà comunicazione alla Divisione.

2La Divisione trasmette alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG entro il 31 ottobre per l’anno successivo la lista nominativa dei datori di lavoro che:

a)sono oggetto di esenzione e la misura della stessa;

b)non sono più al beneficio dell’esenzione dal pagamento del contributo.

 

Servizio responsabile dell’esecuzione

(art. 36f, lett. d Lorform)

Art. 141Responsabile dell’esecuzione delle decisioni della Commissione del Fondo è il servizio Amministrazione del Fondo.

2Il servizio è gestito da un Amministratore del Fondo, i cui compiti sono stabiliti dalla Commissione.

 

Raccolta dei dati sulle aziende

(art. 36f, lett. e)

Art. 151Le Casse di compensazione AVS/AI/IPG trasmettono annualmente agli organi del Fondo, entro i limiti delle disposizioni applicabili in materia di comunicazione dei dati secondo la legislazione AVS, l’ammontare dei contributi fatturati e incassati a favore del Fondo per l’anno di riferimento.

2In casi eccezionali, le aziende sono tenute, su richiesta, a fornire direttamente alla Divisione tutte le informazioni necessarie all’assoggettamento, alla determinazione e alla riscossione delle quote obbligatorie.

 

Disposizioni penali

(art. 36f, lett. f Lorform)

Art. 161Sono applicabili per analogia le disposizioni penali previste dalla legge sull’AVS.

2La Cassa AVS/AI/IPG può infliggere una multa fino a 10'000 franchi.

 

Contenzioso

Art. 171Per le contestazioni relative alla fissazione e alla riscossione dei contributi si applica la legislazione sull’AVS.

2Per le contestazioni relative alle prestazioni si applica la Lorform e il presente regolamento d’applicazione.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° ottobre 2009.

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 455.

 

 


[1]  Lett. modificata dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.

[2]  Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.

[3]  Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.

[4]  Numero modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.

[5]  Numero modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 183.