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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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Accordo intercantonale

nel settore delle scuole universitarie svizzere

(concordato sulle scuole universitarie)

(del 20 giugno 2013)

 

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visto l’articolo 63a capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.), decide:

 

I. Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1L’accordo regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU)[1], per:

a.assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;

b.regolamentare la garanzia della qualità e l’accreditamento;

c.garantire la ripartizione dei compiti in settori con costi particolarmente onerosi;

d.attuare gli obiettivi definiti all’articolo 3 LPSU.

 

Cantoni concordatari

Art. 21I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

2È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall’articolo 3 lettera d.

 

Campo di applicazione

Art. 3L’accordo si applica a:

a.università cantonali e intercantonali;

b.scuole universitarie professionali (SUP) cantonali e intercantonali;

c.alte scuole pedagogiche (ASP) cantonali e intercantonali; e

d.istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell’ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

 

Collaborazione con la Confederazione

Art. 41Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.

2La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.

3Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

 

II. Organi comuni

 

Principio

Art. 51Per il tramite della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.

2La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo comune tra la Confederazione e i Cantoni.

3Gli altri organi comuni sono i seguenti:

a.la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

b.il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

4Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

 

Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Art. 61La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.

2Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri dell’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

3Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione dei dieci Cantoni universitari che hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Conferenza dei Cantoni concordatari designa ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili di una scuola universitaria che entrano a fare parte del Consiglio delle scuole universitarie. Le scuole universitarie rappresentate per il tramite dei membri del Consiglio ed i punti per la ponderazione dei voti sono specificati nell’allegato.

4Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. Nell’impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi motivati, da una persona con diritto di voto.

 

Ponderazione dei voti per le decisioni del

Consiglio delle scuole universitarie

Art. 7Nell’intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie intercantonali o in un loro istituto membro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un punto. L’attribuzione dei punti è precisata nell’allegato.

 

Finanziamento degli organi comuni

Art. 81I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPSU.

2La partecipazione prevista al capoverso 1 è finanziata dai Cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione:

a.una metà in proporzione alla loro popolazione;

b.l’altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano.

3Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,

a.ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall’assunzione dei compiti previsti dalla LPSU;

b.e ai costi del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia d’accreditamento, solo se i costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall’articolo 35 capoverso 1 LPSU.

4Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni interessati.

5I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle scuole universitarie regola l’assunzione dei costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione.

 

III. Conferenza dei Cantoni concordatari

 

Composizione e organizzazione

Art. 91La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Essa si costituisce in modo autonomo.

2Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

 

Compiti e competenze

Art. 101La Conferenza dei Cantoni concordatari è responsabile dell’esecuzione dell’accordo. Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all’articolo 4 capoversi 1 e 2, di decidere sulle misure in base all’articolo 4 capoverso 3 e di fissare ogni due anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 7.

2Per l’elezione alla vicepresidenza essa propone all’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.

 

IV. Finanziamento intercantonale delle scuole universitarie

 

Contributi intercantonali alle scuole universitarie

Art. 11I contributi intercantonali alle scuole universitarie sono versati sulla base dell’accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU)[2] e dell’accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP)[3].

 

V. Protezione dei titoli

 

Protezione delle denominazioni e dei titoli

Art. 121La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata conformemente all’articolo 62 LPSU.

2Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

 

VI. Disposizioni finali

 

Esecuzione

Art. 131La gestione degli affari relativi all’esecuzione dell’accordo è di competenza del Segretariato generale della CDPE. Esso cura, in collaborazione con i responsabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, come pure gli altri oggetti della politica universitaria della CDPE, fintanto la competenza non spetti ad altri, e collabora con l’ufficio federale competente.

2La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.

3I costi generati dall’attuazione dell’accordo sono ripartiti tra i Cantoni concordatari in funzione della loro popolazione con riserva dell’articolo 8.

 

Risoluzione delle controversie

Art. 141Le controversie generate dal presente accordo vengono affrontate seguendo la procedura prevista dalla convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).

2Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell’articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale.[4]

 

Adesione

Art. 15L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

 

Revoca

Art. 161La revoca dell’adesione all’accordo deve essere dichiarata al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.

2In concomitanza con l’entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all’articolo 4 sono revocate.

 

Entrata in vigore

Art. 171Il Comitato della CDPE decide sull’entrata in vigore del presente accordo quando almeno 14 Cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 8 Cantoni firmatari del concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla collaborazione universitaria. La messa in vigore può comunque subentrare al più presto al momento dell’entrata in vigore della LPSU.

2L’entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione.

 

 

Berna, il 20 giugno 2013In nome della Conferenza svizzera dei direttori

cantonali della pubblica educazione

La presidente: Isabelle Chassot

Il segretario generale: Hans Ambühl

 

 

Entrata in vigore

 

Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 30 ottobre 2014, l’Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere del 20 giugno 2013 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo.

 

 

Allegato

 

Rappresentanza in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 6, e attribuzione dei punti per la ponderazione dei voti per le decisioni del citato Consiglio, conformemente all’articolo 7

 

I punti sono calcolati ogni due anni in base alla media degli anni precedenti. La Conferenza dei Cantoni concordatari pubblica il risultato del calcolo attualizzando quest’allegato dell’accordo. I punti indicati qui di seguito sono basati sulla media degli studenti effettivi 2012/2013 e 2013/2014 (fonte: Ufficio federale di statistica) e sulle indicazioni fornite dai Cantoni.

 

Rappresentanza nel Consiglio delle scuole universitarie e attribuzione dei punti

 

1. Rappresentanza dei Cantoni universitari nel Consiglio delle scuole universitarie

Punti[5]

Zurigo: Università di Zurigo, Scuola universitaria professionale zurighese, Alta scuola pedagogica di Zurigo, Scuola universitaria intercantonale di pedagogia speciale

44

Berna: Università di Berna, Scuola universitaria professionale bernese, Alta scuola pedagogica di Berna (tedesco), istituti membri dell’Alta scuola pedagogica BEJUNE e della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Berna

24

Vaud: Università di Losanna e Alta scuola pedagogica del Cantone di Vaud, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Vaud

21

Ginevra: Università di Ginevra, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Ginevra

19

Basilea-Città: Università di Basilea, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nel Cantone di Basilea-Città

16

Friborgo: Università di Friborgo, Alta scuola pedagogica friborghese e istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Friborgo

13

San Gallo: Università di San Gallo, Alta scuola pedagogica di San Gallo, Alta scuola svizzera di logopedia, Rorschach, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel Cantone di San Gallo

12

Lucerna: Università di Lucerna, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera centrale situati nel Cantone di Lucerna (Alta scuola di Lucerna), Alta scuola pedagogica di Lucerna

10

Ticino: Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

7

Neuchâtel: Università di Neuchâtel, istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nel Cantone di Neuchâtel, istituti membri dell’Alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Cantone di Neuchâtel

6

 

2. Ulteriori rappresentanze nel Consiglio delle scuole universitarie secondo l’articolo 6 capoverso 3

 

Secondo l’articolo 6 capoverso 3 la Conferenza dei Cantoni concordatari sceglie i quattro altri Cantoni titolari di scuole universitarie che per quattro anni assumono un seggio nel Consiglio delle scuole universitarie. In conformità a questa disposizione, possono essere eletti nel Consiglio i Cantoni corresponsabili delle scuole universitarie citate al punto 1 e i Cantoni titolari delle seguenti scuole universitarie:

Alta scuola pedagogica Vallese

Alta scuola pedagogica Grigioni

Alta scuola pedagogica Turgovia

Alta scuola pedagogica Sciaffusa

Alta scuola pedagogica Svitto

Alta scuola pedagogica Zugo

Istituti membri dell’alta scuola pedagogica BEJUNE situati nel Cantone del Giura

Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale situati nei Cantoni di Argovia, Basilea-Campagna e Soletta

Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale situati nei Cantoni del Vallese e del Giura

Istituti membri della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale situati nel Cantone dei Grigioni

Il numero di studenti di tutte le scuole universitarie corrisponde ad un totale di 185 punti. Di questi ne vengono assegnati 13 alle scuole menzionate alla cifra 2 dell’allegato.

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 65.

 

 


[1]  Legge federale del 30 novembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU).

[2]  Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1.

[3]  Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3.

[4]  Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.

[5]  Decisione della Conferenza dei Cantoni concordatari del 26 febbraio 2015.