Legge
sui musei etnografici regionali
(del 18 giugno 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 21 febbraio 1990 n. 3567 del Consiglio di Stato,
decreta:
Capitolo I
Generalità
Campo di applicazione
Art. 1La presente legge si applica ai musei che documentano, studiano e valorizzano le tradizioni e la cultura del mondo popolare, contadino e artigiano, espresse dalla popolazione di un comprensorio regionale (detti di seguito: musei etnografici regionali).
Principio e scopo
Art. 21Il Cantone sostiene e promuove l’attività dei musei etnografici regionali.
2A tale scopo riconosce e sussidia musei gestiti da enti privati o pubblici, ne coordina le attività, vigila sull’attuazione delle stesse, promuove e esegue le necessarie ricerche.
Capitolo II
Riconoscimento dei musei
Competenza e condizioni
Art. 31Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento competente (detto di seguito: Dipartimento), riconosce quali musei etnografici regionali quei musei che:
a)provvedono alla formazione, alla conservazione e alla valorizzazione di una collezione propria;
b)dispongono di una sede espositiva accessibile al pubblico;
c)contribuiscono con programmi di ricerca e attività di animazione alla promozione della vita culturale del loro comprensorio;
d)sono dotati di un regolamento che ne garantisca il corretto funzionamento;
e)non sono in conflitto con altri musei precedentemente riconosciuti.
2Il riconoscimento è subordinato all’approvazione da parte del Dipartimento dello statuto di costituzione del museo.
3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[1]
Effetti
Art. 41Il riconoscimento garantisce il sussidiamento e la consulenza da parte del Cantone.
2Esso vincola il museo alle direttive di coordinamento emanate dal Dipartimento.
Capitolo III
Sussidiamento dei musei
Attività sussidiate
Art. 5[2]1Ai musei etnografici regionali riconosciuti il Cantone concede sussidi:
a)per l’attività ordinaria, la ricerca, le attività espositive temporanee, di animazione e di promozione culturale;
b)per l’acquisto e il restauro di beni mobili di interesse etnografico;
c)per l’arredamento e le attrezzature necessarie alle attività museografiche;
2Il Cantone può inoltre concedere sussidi per l’acquisto, il restauro o la trasformazione di beni immobili di interesse etnografico, fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata.
Art. 5a[3]1I sussidi sono concessi a condizione che:
a)i beni mobili di interesse etnografico oggetto dei finanziamenti del Cantone siano o divengano proprietà del museo;
b)lo statuto di costituzione del museo preveda l’inalienabilità dei beni del museo e, in caso di cessazione dell’attività, il trasferimento degli stessi ad altro ente che può adempiere i requisiti del riconoscimento o al Cantone; eccezioni motivate devono essere autorizzate dal Dipartimento.
2I sussidi di cui all’art. 5 cpv. 1 della presente legge vengono erogati nella forma del contributo globale.
Quest’ultimo è calcolato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività, tenuto conto della sua capacità finanziaria, nonché di eventuali altri contributi pubblici o privati.
Autorità competente
Art. 6[4]1La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.
2…[5]
Art. 7…[6]
Capitolo IV
Coordinamento dei musei, vigilanza e ricerca
Coordinamento
Art. 81Il Cantone provvede al coordinamento delle attività dei musei etnografici regionali riconosciuti per il tramite del Dipartimento.
2Il coordinamento mira segnatamente al miglioramento qualitativo delle attività, alla loro differenziazione, nonché all’introduzione di comuni criteri metodologici. A tal scopo il Dipartimento emana le necessarie direttive.
Vigilanza
Art. 91Il Consiglio di Stato è l’autorità superiore di vigilanza sui musei etnografici regionali riconosciuti, al quale questi ultimi rendono conto annualmente dell’attività svolta.
2Su preavviso del Dipartimento il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento ai musei che non adempiono ai requisiti di legge.
Ricerca e informazione
Art. 101Per adempiere ai propri compiti il Dipartimento esegue le ricerche necessarie e provvede alla debita informazione.
2Il Dipartimento provvede inoltre a valorizzare i beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento, segnatamente con esposizioni, acquisti e pubblicazioni.
Capitolo V
Norme procedurali e riserve
a) ...
Art. 11…[7]
b) domanda di sussidio
Art. 12[8]1Le modalità per l’ottenimento dei sussidi per le attività di cui all’art. 6 cpv. 1 sono specificati nel contratto di prestazione.
2La forma della domanda per l’ottenimento dei sussidi di investimento e la documentazione da presentare sono stabilite dal Dipartimento.
Riserve a favore del Cantone
a) restituzione dei sussidi
Art. 131Il Consiglio di Stato può revocare le prestazioni concesse in virtù della presente legge, rispettivamente ordinarne la restituzione totale o parziale con l’aggiunta degli interessi qualora:
a)per il loro ottenimento siano state fornite informazioni false o inesatte o occultati fatti determinanti per la loro concessione;
b)non siano più adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o fissati dal contratto di prestazione che assegna i sussidi;[9]
c)l’oggetto (mobile o immobile) per il quale il sussidio è stato concesso è destinato ad altro uso o è alienato.
2È riservata l’azione penale.
3Contro le decisioni di cui al capoverso 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[10]
b) ...
Art. 14…[11]
c) diritto di prelazione
Art. 15Al Cantone compete inoltre un diritto di prelazione sui beni mobili e immobili acquisiti, restaurati o trasformati con sussidi concessi in applicazione dell’articolo 5.
Capitolo VI
Norme finali
Art. 15a[12]Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti.
Entrata in vigore
Art. 16Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[13]
Pubblicata nel BU 1990, 249.
[1] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 28.
[2] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[3] Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[4] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[5] Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.
[6] Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[7] Art. abrogato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[8] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[9] Let. modificata dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[10] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
[11] Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
[12] Art. introdotto dalla L 4.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 222.
[13] Entrata in vigore: 27 luglio 1990 - BU 1990, 249.