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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Regolamento

della legge sul cinema[1]

(del 19 ottobre 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste:

la legge sul cinema del 9 novembre 2005,

la legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986,

la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013,

la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,[2]

decreta:

Capitolo primo

Generalità[3]

 

Dipartimento competente[4]

Art. 1[5]Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sul cinema del 9 novembre 2005 (di seguito legge) e del presente regolamento.

 

Definizioni

Art. 21Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un’impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.

2Per imprese di proiezione di film si intende quelle sale iscritte in un registro pubblico della Confederazione che a titolo professionale proiettano, continuamente o periodicamente, spettacoli cinematografici destinati al pubblico.

 

Capitolo secondo

Fondo cantonale e contributi[6]

 

Suddivisione del Fondo cantonale

per la cinematografia[7]

Art. 3[8]1Il Fondo di cui all’art. 4 della legge e agli art. 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così suddiviso:

a)60% dell’importo quale aiuto alla produzione di film;

b)40% dell’importo quale aiuto alle imprese di proiezione.

2Nel caso in cui l’importo annuo della parte del fondo di cui al cpv. 1 lett. a) non raggiunga 250’000 franchi esso può essere completato fino a tale massimo con un importo proveniente dalla parte di cui al cpv. 1 lett. b) per decisione della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).

 

 

 

 

Promozione della cultura cinematografica -

a) disponibilità finanziaria[9]

Art. 4[10]1Il Consiglio di Stato, nel limite dei crediti stanziati annualmente, decide sull’assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 della legge.

2Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici e dal Fondo Swisslos.

 

b) contributi alla produzione[11]

Art. 5[12]I contributi a sostegno della produzione di film (art. 2 cpv. 2 lett. a della legge) possono essere stanziati per i film:[13]

a)girati da registi indipendenti con domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni;

b)girati da registi indipendenti che per questioni professionali o di studio hanno domicilio fuori Cantone da dieci anni al massimo, ma dimostrano di avere avuto una precedente e durevole permanenza sul territorio ticinese ed intrattengono legami e scopi con il Cantone tali da favorire e prevedere il loro possibile rientro;

c)girati da registi indipendenti con attinenza ticinese;

d)realizzati da produttori o case di produzione indipendenti che hanno sede nel Cantone da almeno un anno.

2Il loro stanziamento è inoltre ammesso per i film:

a)che sviluppano spunti narrativi o tematici che hanno relazione con il Cantone;

b)che sono ambientati nel Cantone;

c)che rivestono importanza per il Cantone.

3La valutazione ai fini delle decisioni sui contributi avviene in base alla qualità dell’opera, ai costi di produzione ed agli elementi inerenti al Ticino per quanto riguarda il regista, l’ambientazione, l’impiego di attori, di tecnici, di personale e laboratori, così come per uno specifico interesse culturale.

4Per questi film possono pure essere erogati contributi per le spese derivanti dalla sovrimpressione di didascalie o di doppiaggio.

5Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.

 

c) contributi per manifestazioni cinematografiche[14]

Art. 6[15]1I contributi a sostegno di proiezioni e manifestazioni cinematografiche (art. 2 cpv. 2 lett. b e c della legge) possono essere stanziati quando esse non potrebbero aver luogo o essere continuate senza i contributi dello Stato.[16]

2L’importo del contributo è stabilito tenendo conto del valore artistico, educativo o documentario delle previste proiezioni, del loro costo, del loro numero e dell’importanza che esse hanno sul piano locale, regionale o cantonale.

3Le imprese di proiezione iscritte al registro pubblico di cui all’art. 23 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche del 14 dicembre 2001 (LCin) che organizzano per proprio conto proiezioni di film considerati di valore culturale (lungometraggi di produzione ticinese sostenuti dal Dipartimento, lungometraggi di produzione svizzera sostenuti dall’Ufficio federale della cultura, documentari, lungometraggi in versione originale con sottotitoli in italiano) possono richiedere un contributo alle spese sostenute (art. 2 cpv. 2 lett. d della legge).[17]

4Il contributo massimo è di regola del 30% delle spese effettive computabili.[18]

 

d) premio biennale[19]

Art. 7[20]1Il premio biennale a sostegno del cinema ticinese (art. 2 cpv. 3 della legge) ha l’obiettivo di valorizzare la creazione di qualità e la diffusione dell’arte cinematografica in Ticino; sono favorite le collaborazioni con le Istituzioni del settore a livello federale e cantonale.

2Per il finanziamento del premio è possibile far capo anche a sponsor privati.

 

Promozione dell’offerta[21]

Art. 8[22]1Il Consiglio di Stato, nei limiti dei crediti stanziati annualmente, decide sull’assegnazione dei contributi di cui all’art. 3 cpv. 2 della legge:

a)per i casi di cui al cpv. 2 lett. a) a concorso della copertura dell’eventuale disavanzo computabile;

b)per i casi di cui al cpv. 2 lett. b) per gli interventi volti a rendere maggiormente confortevole e attrattiva la sala e più moderni gli impianti tecnologici, ritenuto un massimo del 30% delle spese effettive computabili;

c)per i casi di cui al cpv. 2 lett. c) e d) per un massimo del 30% delle spese effettive computabili.

2Le risorse necessarie sono attinte dal ricavo dell’imposta sugli spettacoli cinematografici.

 

Capitolo terzo

Libertà di proiezione[23]

 

Proiezioni pubbliche ai minori

a) sorveglianza e età d’ammissione[24]

Art. 91I responsabili di imprese di proiezione che programmano prime visioni nel Cantone sottopongono al Dipartimento, prima di portarla a conoscenza del pubblico, la prevista intera programmazione mensile, affinché il Dipartimento stesso, sentita la Commissione dei film per giovani, si pronunci in anticipo sulle età d’ammissione alle singole proiezioni. Può essere richiesta la visione preventiva di un film.

2La non ammissibilità dei minori di una determinata età deve essere adeguatamente evidenziata alla cassa, sui manifesti e nei contatti con i mezzi di comunicazione.

3Le decisioni del Dipartimento valgono per tutte le imprese di proiezione di film.

4In assenza di una decisione del Dipartimento la responsabilità dell’età d’ammissione alle singole proiezioni, come all’art. 5 cpv. 1 della legge, è dei responsabili delle imprese di proiezione. Nell’esecuzione del loro lavoro i responsabili delle imprese di proiezione relativamente al programma si riferiscono alle indicazioni in uso a livello nazionale e emanate da autorità/istituzioni riconosciute in assenza delle quali la proiezione è vietata d’ufficio ai minori di 18 anni.

 

b) collaborazione delle imprese di proiezione[25]

Art. 10[26]La direzione dell’impresa di proiezione o chi ne fa le veci è tenuta a prestare la necessaria collaborazione nei confronti del Dipartimento.

 

Capitolo quarto

Norme procedurali[27]

 

Istanze[28]

Art. 11[29]Le istanze inerenti alle richieste di contributo per la promozione della cultura cinematografica e la promozione dell’offerta, come pure quelle inerenti alla libertà di proiezione, devono essere presentate alla DCSU ed essere dovutamente documentate.

 

Commissioni consultive[30]

Art. 12[31]1La Commissione culturale consultiva di cui agli art. 18 e segg. del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 è competente a rilasciare i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’art. 2 della legge.

2Per i preavvisi inerenti ai contributi di cui all’art. 3 della legge la DCSU può chiedere un preavviso ad una speciale commissione consultiva nominata dal Dipartimento.

3La Commissione film giovani, nominata dal Consiglio di Stato e composta di tre membri scelti tra genitori, educatori e psicologi, è competente a rilasciare i preavvisi per le decisioni di cui all’art. 5 della legge.

4Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

 

Autorità competenti in materia di contributi[32]

Art. 131Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue:

a)alla DCSU per importi fino a fr. 30’000.–;

b)al Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

c)al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

2Contro le decisioni di cui al cpv. 1 è data facoltà di reclamo all’autorità che le ha emanate nel termine di 15 giorni.

 

Obbligo di informare e di collaborare

Art. 13a[33]1I beneficiari di decisioni di contributo sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.

2Essi sono pure tenuti ad informare la DCSU su eventuali mutamenti delle condizioni presenti al momento della richiesta.

3Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l’attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale ticinese.

4Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell’attività o del progetto e forniscono senza ritardo i dati statistici richiesti alla DCSU.

 

Norma abrogativa

Art. 14Sono abrogati:

a)il Regolamento di applicazione della legge sui cinematografi del 1° febbraio 1994;

b)il Decreto esecutivo concernente la destinazione dell’imposta sugli spettacoli cinematografici del 2 marzo 1994.

 

Entrata in vigore

Art. 15Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.[34]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 421.

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[2]  Ingresso modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[3]  Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[4]  Nota marginale modificata dal 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2018 - BU 2017, 50.

[5]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[6]  Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[7]  Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente modifica: BU 2017, 50.

[8]  Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente modifica: BU 2017, 50.

[9]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[10]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[11]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[12]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[13]  Frase modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.

[14]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[15]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[16]  Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.

[17]  Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.

[18]  Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420.

[19]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[20]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[21]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[22]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[23]  Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[24]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[25]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[26]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[27]  Capitolo introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[28]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[29]  Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 420; precedente modifica: BU 2017, 50.

[30]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[31]  Art. modificato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[32]  Nota marginale modificata dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[33]  Art. introdotto dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 50.

[34]  Entrata in vigore: 22 ottobre 2010 - BU 2010, 421.