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29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013

Regolamento

concernente la protezione contro il fumo

del 24 aprile 2013 (stato 1° giugno 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (di seguito legge federale) e l'ordinanza concernente il fumo passivo del 28 ottobre 2009 (di seguito ordinanza federale);

visti gli articoli 23, 50, 52 e 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria);

visto l’articolo 35 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear),[1]

decreta:

Capitolo primo

Protezione dal fumo passivo

 

Campo d’applicazione

Art. 1Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

 

Principio

Art. 21È decretato il divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.[2]

1bisPer prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52 cpv. 1 e 1bis della legge sanitaria.[3]

2Oltre ai luoghi elencati all’art. 1 cpv. 2 della legge federale, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

a)i luoghi di svago e culturali;

b)gli spazi adibiti a fiere e mostre;

c)tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

3Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all’art. 1 della legge federale e al cpv. 2 del presente regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

4Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

5Il gestore o responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, nei luoghi di cui all’art. 7 dell’ordinanza federale.[4]

 

Spazi adibiti ai fumatori

Art. 31è riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 della legge federale.

2Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l’art. 4 dell’ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l’articolo 50 lett. b del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear).

3La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all’Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell’impianto a quanto stabilito dall’art. 50 lett. b RLear.

4I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

 

Vigilanza

Art. 4La vigilanza sul rispetto del divieto compete:

a)all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori;

b)all’Ufficio di sanità per gli altri locali.

 

Capitolo secondo

Protezione dei giovani

 

Principio

Art. 51La distribuzione e la vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni è vietata.[5]

1bisPer prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52a cpv. 1 e 4 della legge sanitaria.[6]

2Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.

 

Distributori automatici

Art. 6[7]La distribuzione e la vendita di prodotti per fumatori tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dall’art. 5 sia garantito da adeguate misure di controllo.

 

Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 71I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di prodotti per fumatori devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita di prodotti per fumatori ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l’Ufficio del medico cantonale.[8]

2I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita di prodotti per fumatori, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.[9]

3A scopo preventivo e informativo, l’Ufficio del medico cantonale può ordinare test d’acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d’informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.

 

Capitolo terzo

Disposizioni penali e finali

 

Disposizioni penali

Art. 81Le infrazioni alla legge federale e alla relativa ordinanza sono punite in virtù dell’art. 5 della legge federale, le infrazioni alle disposizioni cantonali contenute negli art. 52 e 52a della legge sanitaria e nel presente regolamento sono punite in virtù dell’art. 95 della legge sanitaria.[10]

2Il perseguimento penale è di competenza:

a)dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro per le infrazioni relative al divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone;[11]

b)del Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi per le violazioni del divieto di vendere prodotti per fumatori ai minori di 18 anni commesse negli esercizi alberghieri e della ristorazione;[12]

c)dell’Ufficio di sanità per le altre infrazioni.

3Le infrazioni constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’Ufficio competente ai sensi del cpv. 2.

4Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Contravventori

Art. 9[13]1In caso di violazione del divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, in locali chiusi oltre all’utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

2In caso di violazione del divieto di distribuzione e vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori.

 

Norma transitoria

Art. 10È concesso un periodo transitorio di nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per dotare i distributori automatici già in uso di sistemi che rendano impossibile la vendita ai minori di 18 anni.

 

Norma abrogativa

Art. 11Il regolamento concernente la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone del 29 marzo 2011 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2013.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 215.


[1]  Ingresso modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[2]  Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[3]  Cpv. introdotto dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[4]  Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[5]  Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[6]  Cpv. introdotto dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[7]  Art. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[8]  Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[9]  Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[10]  Cpv. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[11]  Lett. modificata dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.

[12]  Lett. modificata dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148; precedenti modifiche: BU 2014, 456; BU 2017, 442.

[13]  Art. modificato dal R 26.4.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 148.