DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 16 dicembre 2008

Regolamento

concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario[1]

del 16 dicembre 2008 (stato 1° aprile 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;

viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

decreta:

Principio

Art. 1[2]1Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

2Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.[3]

 

Operatori sanitari

Art. 2

a)

autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)

fr. 1'300.–

b)

libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed)

da fr. 600.– a fr. 1'200.–

c)

libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan)

da fr. 400.– a fr. 600.–

d)

esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan)

da fr. 200.– a fr. 400.–

e)

nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS)[4]

da fr. 450.– a fr. 1'500.–

per le professioni universitarie;

da fr. 250.– a 600.– per le professioni

non universitarie

f)

autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan)

da fr. 200.– a fr. 400.–

g)

rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili

da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione

h)

esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico[5]

fino a fr. 7'000.–

i)

sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed)

fino a fr. 3'000.–

+ le spese per eventuali perizie

l)

revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi

fino a fr. 500.–

+ spese per eventuali perizie

m)

[6]

 

n)

autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato[7]

da fr. 200.- a fr. 400.-.

 

 

Strutture e servizi sanitari

Art. 3

a)

autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan)

fr. 1'300.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

b)

autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan)

fr. 1'300.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

c)

autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche

fr. 1'300.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

d)

autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni[8]

fr. 1'300.–

+ le spese per collaudi e ispezioni

e)

rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili

da fr. 400.–

fino all’importo per una nuova autorizzazione

+ le spese per collaudi e ispezioni

f)

revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi

fino a fr. 500.–

g)

collaudi

le spese effettive

h)

controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti

le spese effettive

i)

sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza

le spese effettive

l)

[9]

 

 

Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

Art. 4

a)

abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan)

le spese effettive

b)

collaudi

le spese effettive

c)

controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti

le spese effettive

d)

sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza

le spese effettive

e)

decisioni in ambito radon

fino a fr. 300.–

 

Medicamenti e dispositivi medici

Art. 5

a)

decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze

da fr. 200.– a fr. 5'000.–

b)

controlli, visite e ispezioni

le spese effettive

 

Polizia mortuaria

Art. 5a[10]

a)

autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri

fr. 600.–

b)

rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili

da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni

c)

nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni

fr. 400.–

d)

revoca di un’autorizzazione

fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie

e)

autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura[11]

fr. 200. –

f)

autorizzazione per il trasporto di salme[12]

fr. 50.– per l’autorizzazione comunale;

da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale

 

Fotocopie e lavori di cancelleria

Art. 6

a)

fotocopie

fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.–

a partire dall’11. pagina

b)

altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.)

da fr. 1.– a fr. 500.–

a seconda del lavoro richiesto all’autorità

 

Disposizioni abrogative

Art. 7Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 8Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 720.


[1]  Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.

[2]  Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

[3]  Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.

[4]  Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

[5]  Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

[6]  Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

[7]  Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.

[8]  Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

[9]  Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.

[10]  Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.

[11]  Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.

[12]  Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.