Regolamento
concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario[1]
del 16 dicembre 2008 (stato 1° aprile 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;
viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,
decreta:
Principio
Art. 1[2]1Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.
2Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.[3]
Operatori sanitari
Art. 2
a) |
autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan) |
fr. 1'300.– |
b) |
libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) |
da fr. 600.– a fr. 1'200.– |
c) |
libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) |
da fr. 400.– a fr. 600.– |
d) |
esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) |
da fr. 200.– a fr. 400.– |
e) |
nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS)[4] |
da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie |
f) |
autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan) |
da fr. 200.– a fr. 400.– |
g) |
rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili |
da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione |
h) |
esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico[5] |
fino a fr. 7'000.– |
i) |
sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed) |
fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie |
l) |
revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi |
fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie |
m) |
…[6] |
|
n) |
autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato[7] |
da fr. 200.- a fr. 400.-.
|
Strutture e servizi sanitari
Art. 3
a) |
autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan) |
fr. 1'300.– + le spese per collaudi e ispezioni |
b) |
autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan) |
fr. 1'300.– + le spese per collaudi e ispezioni |
c) |
autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche |
fr. 1'300.– + le spese per collaudi e ispezioni |
d) |
autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni[8] |
fr. 1'300.– + le spese per collaudi e ispezioni |
e) |
rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili |
da fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni |
f) |
revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi |
fino a fr. 500.– |
g) |
collaudi |
le spese effettive |
h) |
controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti |
le spese effettive |
i) |
sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza |
le spese effettive |
l) |
…[9] |
|
Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo
Art. 4
abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) |
le spese effettive |
|
b) |
collaudi |
le spese effettive |
c) |
controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti |
le spese effettive |
d) |
sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza |
le spese effettive |
e) |
decisioni in ambito radon |
fino a fr. 300.– |
Medicamenti e dispositivi medici
Art. 5
a) |
decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze |
da fr. 200.– a fr. 5'000.– |
b) |
controlli, visite e ispezioni |
le spese effettive |
Polizia mortuaria
Art. 5a[10]
a) |
autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri |
fr. 600.– |
b) |
rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili |
da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni |
c) |
nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni |
fr. 400.– |
d) |
revoca di un’autorizzazione |
fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie |
e) |
autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura[11] |
fr. 200. – |
f) |
autorizzazione per il trasporto di salme[12] |
fr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale |
Fotocopie e lavori di cancelleria
Art. 6
a) |
fotocopie |
fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina |
b) |
altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) |
da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità |
Disposizioni abrogative
Art. 7Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Pubblicato nel BU 2008, 720.
[1] Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.
[2] Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[3] Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.
[4] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[5] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[6] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
[7] Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.
[8] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[9] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
[10] Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[11] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
[12] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.