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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Stili RL

 

Regolamento

sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme

(regolamento pompe funebri)

(del 1° aprile 2015)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria) e segnatamente gli art. 23, 40, 40a e 102c;

decreta:

TITOLO I

Imprese di pompe funebri

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Definizione

Art. 11A norma del presente regolamento è considerata impresa di pompe funebri ogni persona fisica o giuridica che sincarica di organizzare direttamente o indirettamente:

a)la preparazione, il trasporto e tutta o parte della sepoltura o della cremazione della salma;

b)la messa a disposizione del personale e del materiale necessario per la camera ardente, il corteo e la cerimonia funebre;

c)levasione di tutte le pratiche amministrative in relazione al decesso.

2Per preparazione della salma si intende la toilette, la vestizione del defunto e tutti gli altri atti necessari per la presentazione della salma.

 

 

Capitolo secondo

Autorizzazione

 

Obbligo di autorizzazione

Art. 21Per lesercizio di unimpresa di pompe funebri è necessaria lautorizzazione dellUfficio di sanità.

2Se una persona fisica o giuridica gestisce più di un’impresa di pompe funebri, ogni singola impresa dovrà disporre di un’autorizzazione.

3Il titolare dell’impresa è tenuto a dare seguito, nel termine fissatogli, alle richieste dell’autorità competente.

4Il titolare dell’impresa ha l’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante all’Ufficio di sani; dovrà segnatamente segnalare ogni cambiamento del titolare dell’impresa, della sede dei locali, dei recapiti, del carro funebre ecc.

 

Obbligo di dichiarazione

I. Prestatori di servizi transfrontalieri

Art. 31Ai prestatori di servizi legalmente stabiliti in uno Stato che rientra nel campo dapplicazione dellAccordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e lUnione europea si applica la legge federale sullobbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012.

2Laddove la competenza spetta al Cantone, l’Ufficio di sanità verifica le qualifiche professionali delle persone di cui al cpv. 1. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per lesercizio della professione validi nel Cantone, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.

 

II. Prestatori di servizi residenti in altri Cantoni

Art. 41I prestatori di servizio che dispongono di unautorizzazione al libero esercizio della propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.

2Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.

3Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta corredata da una copia autenticata dell’autorizzazione di esercizio rilasciata dal Cantone di residenza.

 

Requisiti

I. Diploma

Art. 5È considerato diploma riconosciuto ai sensi della legge lattestato professionale federale o un diploma equivalente riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e linnovazione (SEFRI) di Berna.

 

II. Sede

1. Principio

Art. 61La sede professionale dellimpresa deve essere stabile e disporre di locali idonei e del personale necessario per accogliere i familiari del defunto, come definito dal Dipartimento della sanità e della socialità.

2Essa deve rispondere ai requisiti strutturali richiesti per il rilascio dellagibilità per spazi collettivi.

 

2. Deposito cofani

Art. 7Ogni impresa deve disporre di un deposito di cofani adeguato allattività, riservato unicamente a tale scopo.

 

3. Agibilità

Art. 81Il titolare dellimpresa deve assicurarsi preventivamente che sia stata rilasciata dallUfficio di sanità lagibilità dei locali.

2Per ottenere l’agibilità dei locali è necessario un sopralluogo da parte dell’ispettore dell’Ufficio di sanità. Accertata l’idoneità dei locali, il titolare dell’impresa deve compilare e sottoscrivere lo specifico formulario.

 

III. Attrezzatura

1. Carro funebre

Art. 9Il carro funebre deve disporre delle seguenti caratteristiche:

a)essere carrozzato in modo fisso e non trasformabile a doppio uso;

b)avere labitacolo nettamente separato dalla parte riservata al feretro;

c)avere la carrozzeria dipinta in modo adeguato allo scopo dellimpresa;

d)aver superato il collaudo dell’Ufficio cantonale della circolazione, che stabilisce anche il numero massimo degli accompagnatori.

 

2. Trasporto delle salme durante

il servizio di picchetto

Art. 10Durante i picchetti e in caso di eventi straordinari che lo richiedono, le aziende che vi partecipano dovranno essere in grado di provvedere al trasporto di almeno quattro corpi contemporaneamente.

 

3. Altro

Art. 11L’impresa deve inoltre disporre:

a)di un cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza;

b)di almeno quattro sacchi standard in PVC per il recupero di salme;

c)del necessario per una camera ardente;

d)del materiale disinfettante;

e)di un frigorifero per salme.

 

Documentazione da inoltrare con l’istanza

Art. 121Al fine di ottenere lautorizzazione di cui allart. 3 occorre corredare listanza della seguente documentazione:

a)attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri in originale o diploma equivalente con il relativo riconoscimento;

b)copia di un documento di legittimazione valido;

c)estratto del casellario giudiziale originale non più vecchio di tre mesi;

d)autocertificazione completa e sottoscritta;

e)estratto del certificato di solvibilità originale non più vecchio di tre mesi;

f)copia della polizza assicurazione responsabilità civile RC estesa anche ai dipendenti con un massimale di almeno fr. 3000000.--;

g)modulo dell’Ufficio di sanità compiutamente compilato.

2Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio di sanità, che può chiedere ulteriori documenti.

 

Revoca dellautorizzazione

Art. 131Nei casi in cui le condizioni per la sua apertura vengono meno, lautorizzazione è revocata dal Dipartimento della sanità e della socialità.

2L’autorizzazione può essere revocata a tempo determinato o indeterminato se il titolare o i suoi collaboratori violano in maniera grave o ripetuta le disposizioni della Legge sanitaria o del presente regolamento.

 

Albo

I. Iscrizione

Art. 141Le aziende di pompe funebri autorizzate sono iscritte dufficio nellalbo tenuto dallUfficio di sanità e periodicamente aggiornato.

2Lalbo è pubblicato in extenso periodicamente sul sito web dell’Amministrazione cantonale.

 

II. Cancellazione di iscrizioni dal registro

Art. 151Le aziende di pompe funebri che hanno cessato la loro attività sono cancellate dallalbo.

2Le aziende di pompe funebri alle quali è stata revocata l’autorizzazione o che hanno subito una revoca temporanea dell’autorizzazione vengono cancellate dall’albo per il periodo di revoca.

 

 

Capitolo terzo

Obblighi professionali

 

In generale

Art. 161Il titolare e i dipendenti dellimpresa sono tenuti allobbligo di discrezione. Essi non possono quindi rivelare in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali sono venuti a conoscenza nellesercizio della loro professione. In caso di violazione, saranno passibili della multa prevista al riguardo dalla legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.

2Limpresa è tenuta a informare preventivamente e in maniera precisa e chiara i familiari sui costi delle singole prestazioni e sul costo complessivo del servizio.

 

Preparazione della salma

Art. 171Il titolare dellimpresa assicura che il lavoro venga eseguito nel rispetto della dignità del defunto e delle volontà dei familiari.

2L’impresa di pompe funebri è autorizzata alla rimozione del pacemaker esclusivamente se la rimozione è stata delegata per iscritto dal medico che ha constatato il decesso.

3La vestizione del defunto può essere eseguita dai familiari.

4Nel caso in cui la preparazione completa della salma è delegata all’impresa di pompe funebri, quest’ultima deve eseguire il lavoro nel rispetto e nella dignità della persona deceduta e dei suoi prossimi.

 

Sepolture

Art. 181Il titolare dellimpresa assicura che la sepoltura o la cremazione della persona deceduta sia eseguita al più presto dopo 24 ore ma non oltre le 96 ore dopo la morte. Il termine di 96 ore può essere prorogato a 120 ore nel caso in cui la salma è conservata in unapposita cella frigorifera.

2In casi motivati e se non vi si oppongono rischi per ligiene e la salute pubblica, previo preavviso del Medico cantonale, lUfficio di sanità può eccezionalmente prorogare il termine di cui sopra.

3Restano riservate le decisioni dellautorità penale.

 

Comparaggio

Art. 19È vietata ogni forma di contratto o accordo tra limpresa e le strutture sanitarie o i Comuni, che limiti la libertà di scelta dei familiari del defunto o che li esponga a uno stato di dipendenza.

 

 

Pubblicità

Art. 201Le imprese possono divulgare pubblicità relativa alla loro attività. La pubblicità deve essere fatta in modo corretto  e misurato e avere per scopo unoggettiva informazione dellutenza. È vietato luso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

2È fatto divieto al personale dell’impresa e ai suoi rappresentanti, di propagandare l’attività o di acquisire la clientela sulle vie pubbliche, nelle strutture sanitarie o presso gli uffici dell’amministrazione pubblica.

3Le aziende non possono segnatamente:

a)inviare volantini pubblicitari al domicilio dei familiari del defunto;

b)inviare volantini pubblicitari o e-mail in maniera sistematica a tutti i fuochi;

c)utilizzare gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti e dei Comuni, nonché i segni confondibili con essi;

d)corredare lannuncio funebre del logo dellimpresa incaricata di svolgere la funzione, senza il consenso scritto dei familiari.

 

 

TITOLO II

Esumazione e trasporto salme

 

Autorizzazione per l’esumazione

Art. 211Lautorizzazione per lesumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura devessere chiesta allUfficio di sanità dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

2Resta riservata l’esumazione di cadaveri presentanti pericolo di contagio, la cui autorizzazione è rilasciata dal Medico cantonale.

 

Autorizzazione per il trasporto di salme

Art. 221Autorità competente per lautorizzazione a trasportare un cadavere è il Municipio.

2Resta riservato il trasporto di cadaveri presentanti pericolo di contagio, che deve essere autorizzato dal Medico cantonale.

3Il Municipio autorizza senza particolari formalità il trasporto di cadaveri dal luogo dove è avvenuto il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni.

4Il trasporto allestero viene per contro autorizzato utilizzando il modulo ufficiale denominato «carta di passo per cadavere», elaborato dallUfficio di sanità. Per il resto, le condizioni di trasporto sono fissate dalla legislazione federale vigente e dalle convenzioni a cui la Svizzera ha aderito.

 

Compiti dei Municipi

Art. 231Il Municipio provvede ad inviare al Dipartimento tempestivamente la copia di ogni autorizzazione rilasciata e ogni «carta di passo per cadavere» rilasciata.

2Le tasse incassate devono essere riversate dal Municipio alla Cassa cantonale.

 

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

 

Contravvenzioni

Art. 241Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dellart. 95 della Legge sanitaria e secondo le competenze ivi stabilite.

2Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Norma abrogativa e transitoria

Art. 251Il regolamento sullesercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 e il decreto esecutivo concernente lautorizzazione per lesumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961 sono abrogati.

2Le imprese di pompe funebri già autorizzate, devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro un termine di 6 mesi, riservato lart. 102c della legge.

 

Entrata in vigore

Art. 26Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2015.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 129.