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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 : R per il servizio dentario scolastico - 12 dicembre 1989

 

Regolamento

per il servizio dentario scolastico

(del 12 dicembre 1989)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati gli art. 28, 30, 45, 46, 47 e 47a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;[1]

decreta:

Dipartimento competente e Commissione

Art. 1[2]1Il Dipartimento della sanità e della socialità (Dipartimento) provvede all’organizzazione ed alla vigilanza del servizio dentario scolastico (SDS) in collaborazione con l’Ordine dei medici dentisti del Cantone Ticino (OMDCT).

2Il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale per il servizio dentario scolastico (Commissione), nominata ogni quadriennio dal Consiglio di Stato e composta di 10 membri, di cui 5 medici dentisti proposti dal Consiglio direttivo dell’OMDCT. I Dipartimenti dell’educazione, della cultura e dello sport e della sanità e della socialità devono esservi rappresentati.

3La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:

-proporre le misure di profilassi collettiva;

-proporre le direttive di esecuzione del SDS per i medici dentisti e le assistenti profilattiche (di seguito operatrici di prevenzione dentaria);

-controllare l’attività dei medici dentisti scolastici e delle operatrici di prevenzione dentaria;

-nei casi di contestazione o di irregolarità, svolgere le opportune indagini e formulare proposte al Dipartimento.

 

Prestazioni fornite

Art. 2[3]1Il SDS si rivolge ad ogni allievo delle scuole obbligatorie pubbliche e private, domiciliato o residente nel Cantone.

2Esso fornisce, fino a un importo massimo di fr. 700.-- per allievo e anno, prestazioni di prevenzione quali la profilassi collettiva, la profilassi individuale, la diagnosi come pure le prestazioni di cura.

 

Accesso alle prestazioni[4]

Art. 3[5]Le prestazioni di profilassi collettiva sono obbligatorie, mentre le altre prestazioni di cui all’art. 2 sono fornite solo agli iscritti al SDS.

 

Iscrizione ed esclusione

Art. 41L’iscrizione al SDS avviene all’inizio di ogni anno scolastico mediante dichiarazione dei genitori o tutori registrata nel libretto di controllo.

2Gli allievi che trascurano gravemente ed abitualmente le misure profilattiche (specialmente la pulizia dei denti e la limitazione del consumo di dolciumi) possono venir esclusi dal SDS, previo avviso scritto alle famiglie.

3Gli allievi che non vengono iscritti al SDS possono essere ammessi negli anni successivi alla condizione che si facciano prima risanare la dentatura a proprie spese.[6]

4Le decisioni di cui al cpv. 2 e 3 spettano - sentito il medico dentista scolastico - all’Ufficio di sanità.[7]

5Contro la decisione dell’Ufficio di sanità può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928.[8]

 

Medici dentisti e circondari

Art. 51La cura è affidata al medico dentista scolastico di circondario. Eccezioni possono essere autorizzate dall’Ufficio della Sanità.[9]

2La competenza per la nomina dei medici dentisti scolastici è delegata al Dipartimento. Essa avviene previo pubblico concorso e con attribuzione dei rispettivi circondari.

3Possono essere nominati solo medici dentisti autorizzati al libero esercizio nel Cantone. La durata in carica è di regola di quattro anni.

 

Operatrice di prevenzione dentaria

Art. 6[10]1I Comuni, i Consorzi e gli Istituti scolastici privati si avvalgono dell’operatrice di prevenzione dentaria per intensificare la loro azione nel campo della profilassi dentaria nelle rispettive scuole dell’infanzia ed elementari.

2L’operatrice di prevenzione dentaria ha il compito di istruire gli allievi ad una sana alimentazione, ad una corretta igiene della bocca e ad una appropriata tecnica di pulizia dei denti, secondo le direttive emanate dal Dipartimento per proposta della Commissione.

3Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a)requisiti minimi:

-attitudine al contatto con bambini di scuola dell’infanzia ed elementare;

-buone doti didattiche e corretta padronanza della lingua italiana;

-attestato di frequenza dell’apposito corso di formazione;

b)requisiti preferenziali:

-abilitazione all’insegnamento nelle scuole comunali oppure formazione nell’ambito delle professioni sanitarie.

4L’incarico di operatrice di prevenzione dentaria è assegnato dal Municipio (rispettivamente dalla Delegazione scolastica consortile), previo pubblico concorso, sentito il parere del medico dentista scolastico. La decisione d’incarico è comunicata al Dipartimento, agli ispettorati delle scuole comunali, alla Commissione ed al medico dentista scolastico. L’incarico è rinnovabile tacitamente di anno in anno. Esso comporta l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento indicati dalla Commissione.

 

Contributo delle famiglie

Art. 7[11]1Ai fini del calcolo della partecipazione ai costi di cura da parte delle famiglie il Dipartimento elabora, conformemente a quanto previsto dall’art. 47a cpv. 6 della legge, una tavola dei contributi indicativa all’attenzione dei Comuni.

2Il Dipartimento approva la tavola di partecipazione e stabilisce il limite al di sotto del quale non può essere imposto nessun contributo alle famiglie.

 

Direttive. Cure escluse

Art. 8[12]1Le prestazioni offerte dal SDS devono essere eseguite secondo le direttive emanate dal Dipartimento su proposta della Commissione.

2Le cure dentarie che superano l’importo massimo di cui all’art. 2 e quelle non contemplate dalla convenzione tariffaria sono offerte alle famiglie previo consenso esplicito e loro fatturate direttamente.

 

Prevenzione[13]

Art. 91Nelle scuole, le direzioni ed i docenti vegliano a che non siano venduti e consumati dolciumi che favoriscono lo sviluppo della carie.

2Le mense scolastiche devono, nell’allestimento delle pietanze, rispettare i principi ed i criteri della profilassi anticarie.

3Il SDS può promuovere azioni di profilassi collettiva rivolte anche ad allievi delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.[14]

 

Collaborazione di altre autorità

Art. 10Le autorità scolastiche, i medici delegati e scolastici, nell’ambito dei loro compiti, devono prestare piena collaborazione al SDS.

 

Responsabile scolastico

Art. 11[15]In ogni scuola elementare o media deve venir designato un responsabile per il SDS, che può essere il direttore o un membro del Consiglio di direzione.

Egli deve in particolare:

-comunicare al medico dentista scolastico, entro 15 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, gli elenchi nominativi degli allievi delle singole classi;

-collaborare con il medico dentista scolastico nell’organizzazione delle visite di controllo iniziali e delle sedute di cura;

-trasmettere agli allievi interessati la convocazione per le cure, accertarsi che vengano rispettate ed organizzare i trasporti d’intesa con il Municipio o rispettivamente la direzione della scuola media;

-comunicare almeno un giorno prima al medico dentista scolastico l’impossibilità da parte di uno o più allievi di attenersi all’appuntamento.

 

Compiti del docente di classe

Art. 12Il docente di classe allestisce e tiene aggiornati i libretti della cura dentaria, provvede a recapitarli ai genitori o tutori per l’iscrizione al servizio e successivamente per la notifica dei risultati della visita di controllo, e li riconsegna sollecitamente al medico dentista, che li tiene in custodia.

 

Interruzione e fine della cura

Art. 131Gli allievi che si ritirano dal SDS durante l’anno scolastico devono presentare alla direzione della scuola ed al medico dentista scolastico una dichiarazione scritta di rinuncia da parte dei genitori o del tutore.

2Il docente di classe consegna il libretto di controllo all’allievo che nel corso dell’anno cambia scuola, informando il medico dentista. Il libretto deve essere consegnato al medico dentista del nuovo circondario, che indicherà quando e come dev’essere ripresa la cura.

3La cartella clinica rimane invece al medico dentista, che è tenuto a trasmettere informazioni importanti al nuovo medico dentista. La famiglia può ottenere una copia a proprie spese.

4Alla fine della scuola elementare e della scuola media il libretto viene consegnato definitivamente all’allievo.

 

Convenzione tariffaria, conteggi, acconti

Art. 141Il Consiglio di Stato stipula con l’OMDCT una convenzione tariffaria per le prestazioni fornite nell’ambito del SDS.

2Le note delle prestazioni dei medici dentisti devono essere trasmesse al Dipartimento, il quale allestisce i conteggi definitivi e li invia loro per controllo.

3È ammesso il versamento di acconti. Il pagamento a saldo avviene entro la fine di settembre.

 

Compiti dei Comuni

Art. 151Il Comune è tenuto a partecipare alle spese del SDS per tutti gli allievi domiciliati o residenti, nella misura prescritta dagli art. 47 e 47a della legge sulla base dei conteggi allestiti dal Dipartimento.[16]

2Questi conteggi servono pure per prelevare i contributi a carico delle famiglie, secondo l’art. 7.

3Il Comune non può pretendere dallo Stato la rifusione delle somme che, per qualsiasi motivo, non ha potuto incassare dalle famiglie.

4Il compenso alle operatrici di prevenzione dentaria, indicato nelle specifiche direttive dipartimentali, ed il materiale necessario alla loro attività (spazzolini, gelatine al fluoro, tovaglioli, materiale didattico ecc.) sono a carico dei Comuni o dei Consorzi, rispettivamente degli Istituti privati.

 

Trasporti

a) organizzazione[17]

Art. 161Il trasporto degli allievi dalla scuola allo studio del medico dentista è organizzato dai Municipi per le scuole elementari e dalle direzioni scolastiche per le scuole medie.

2Per le scuole elementari, spetta ai Comuni assicurare la necessaria sorveglianza degli allievi, sia durante il trasporto, sia durante l’attesa nello studio del medico dentista. Un eventuale compenso all’accompagnatore è a carico del Comune.

3Nelle scuole medie un sorvegliante può essere richiesto dal medico dentista per gruppi di 5 allievi o più. Un eventuale compenso al sorvegliante è a carico dello Stato.

4[18]

 

b) spese

Art. 16a[19]1Le spese di trasporto sono a carico dello Stato a condizione che siano adeguate e che nella scelta del mezzo di trasporto sia rispettato il seguente ordine di priorità:

a)trasferimento a piedi;

b)trasferimento con un mezzo messo a disposizione dalla scuola o dal Comune;

c)trasferimento con il servizio di trasporto pubblico;

d)trasferimento con un mezzo di una ditta privata.

2Nel caso di trasferimento con un mezzo di una ditta privata il Municipio, rispettivamente la Direzione della scuola media, dovrà inoltrare a inizio anno scolastico all’Ufficio di sanità una lettera di motivazione e, salvo eccezioni autorizzate preventivamente dall’Ufficio, l’offerta delle aziende invitate in ossequio della procedura prevista dall’art. 6 cpv. 1 lett. c della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) con l’indicazione dell’azienda prescelta.[20]

3Le spese di trasporto di cui al cpv. 2 sono a carico dello Stato se preventivamente approvate dall’Ufficio di sanità.

4Le note di spesa per gli allievi ed un solo accompagnatore per scuola media sono trasmesse dal Municipio, rispettivamente dalla Direzione della scuola media, in un unico invio, al Dipartimento entro il 31 luglio.

 

Norma finale

Art. 171È abrogato il Regolamento del SDS del 23 febbraio 1968.

Sono inoltre abrogate le risoluzioni governative n. 7894 del 16 dicembre 1986 e n. 302 del 28 gennaio 1987 riguardanti l’introduzione dell’assistente profilattica comunale.

2Questo regolamento entra in vigore[21] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicato nel BU 1989, 317.


[1]  Ingresso modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[2]  Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedenti modifiche: BU 1992, 123; BU 2002, 76.

[3]  Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[4]  Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[5]  Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[6]  Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedente modifica: BU 1994, 459.

[7]  Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514; precedente modifica: BU 1994, 459.

[8]  Cpv. introdotto dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[9]  Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[10]  Art. modificato dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89.

[11]  Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[12]  Art. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[13]  Nota marginale modificata dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[14]  Cpv. modificato dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89; precedente modifica: BU 2007, 514.

[15]  Art. modificato dal R 7.3.2018; in vigore dal 9.3.2018 - BU 2018, 89.

[16]  Cpv. modificato dal R 26.6.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 514.

[17]  Nota marginale modificata dal R 27.6.2017; in vigore dal 1.8.2017 - BU 2017, 188.

[18]  Cpv. abrogato dal R 27.6.2017; in vigore dal 1.8.2017 - BU 2017, 188.

[19]  Art. introdotto dal R 27.6.2017; in vigore dal 1.8.2017 - BU 2017, 188.

[20]  Cpv. modificato dal R 19.8.2020; in vigore dal 21.8.2020 - BU 2020, 269.

[21]  Entrata in vigore: 15 dicembre 1989 - BU 1989, 317.