DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Regolamento

sulle registrazioni audio e video per l’identificazione dei veicoli

(del 12 luglio 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 9b della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989,

decreta:

Oggetto

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’impiego da parte della polizia cantonale di strumenti di lettura automatica e di riconoscimento delle targhe di veicoli, come pure l’utilizzo delle relative registrazioni.

 

Campo d’applicazione e principi

Art. 21Le registrazioni possono essere effettuate unicamente allo scopo di confrontare le targhe dei veicoli con quelle registrate in banche dati, nell’ambito di operazioni di ricerca, segnatamente di un veicolo rubato, di un veicolo usato per commettere un atto illecito o del veicolo di una persona scomparsa.

2L’impiego degli strumenti di lettura automatica e di riconoscimento dei veicoli deve essere idoneo e proporzionato per raggiungere lo scopo perseguito, oltre che riconoscibile mediante misure adeguate.

 

Apparecchi autorizzati e tipo d’impiego

Art. 3Gli apparecchi per la lettura automatica e di riconoscimento delle targhe possono essere fissi o mobili.

 

Competenza in materia di impiego

Art. 4L’ufficiale responsabile ordina l’impiego e le relative modalità.

 

Conservazione e distruzione delle registrazioni

Art. 51Le registrazioni sono conservate dalla polizia cantonale, la quale prende le misure di sicurezza adeguate e necessarie per impedire la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecita delle stesse.

2Le registrazioni conservate quale mezzo di prova in vista di una procedura penale, civile e amministrativa ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla polizia sono distrutte al più tardi con la scadenza del termine di prescrizione o con la crescita in giudicato della decisione.

 

Trasmissione delle registrazioni

alle autorità competenti

Art. 6La trasmissione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 9b cpv. 3 della legge sulla polizia può avvenire spontaneamente o su loro richiesta motivata.

 

Entrata in vigore

Art. 7Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 439.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 439.