DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Regolamento

sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali[1]

(del 12 luglio 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l’articolo 38c,

ritenuto che i termini utilizzati nel regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1[2]1Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.

2Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.

 

Autorità competente

Art. 21Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo  si avvale del Laboratorio cantonale.

2Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

 

Responsabile

Art. 31In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.[3]

2Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

 

Spiagge organizzate:

definizione

Art. 41Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.

2In particolare sono spiagge organizzate:

a)i lidi degli stabilimenti balneari;

b)i lidi degli esercizi pubblici;

c)i lidi dei campeggi.

 

Controllo delle acque

Art. 5[4]Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

 

Art. 6[5]

 

Divieto balneazione

Art. 7[6]Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

 

Informazioni ai bagnanti[7]

Art. 8[8]1Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.

2Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:

a)in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;

b)in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;

c)in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.

 

Art. 9-15[9]

 

Spiagge libere:

definizione

Art. 16[10]Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli espressamente.

 

Competenza

Art. 17[11]1I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.

2Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

 

Esecuzione

Art. 181Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.

2In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.

3Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.

 

Emolumenti

Art. 191Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.

2Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.

 

Disposizioni penali

Art. 201È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.

2Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.

3Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.

 

Rimedi di diritto

Art. 21[12]1Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.

2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Abrogazione

Art. 22Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 23Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[13]

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 436.

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

[2]  Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

[3]  Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

[4]  Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[5]  Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[6]  Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[7]  Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[8]  Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[9]  Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

[10]  Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[11]  Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

[12]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

[13]  Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.