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29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 Legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont) del 5 novembre 1997

 

Legge

sul servizio medico nelle zone di montagna

(LMont)

(del 5 novembre 1997)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Scopo e campo di applicazione

Art. 11Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.

2Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.

 

Servizio medico di montagna

a) convenzione

Art. 21Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.

2Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.

3Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.

 

b) condizioni, circoscrizione, effetto

della convenzione e verifica alla sua scadenza

Art. 31Il Consiglio di Stato:

a)fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;

b)approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;

c)definisce la circoscrizione.

2La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.

3Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.

 

Capitolo II

Medico contraente, indennità e fatturazione

 

Medico contraente:

a) compiti

Art. 4Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

 

b) indennità di picchetto

Art. 51Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.

2L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.

 

Fatturazione del medico

Art. 6Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.

 

Spesa sociale cantonale

Art. 71Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.

2Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).

 

Capitolo III

Contenzioso e mezzi di impugnazione

 

Contestazioni tra medici e comuni

Art. 8[1]Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).

 

Rimedi di diritto[2]

Art. 9[3]Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Capitolo IV

Disposizioni penali, transitorie e finali

 

Contravvenzioni

Art. 10È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.

 

Convenzioni in atto

Art. 11Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

 

Entrata in vigore

Art. 121Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[4]

 

 

Pubblicata nel BU 1998, 51.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[2]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

[3]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

[4]  Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.