DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
02.06.2023
(Bollettino ufficiale 19/2023)
>

342

855.100

Numerazione precedente
6.4.1.3
< >


 

Legge

sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

(del 23 settembre 2015)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 e in particolare l’art. 16h LIPG nonché la relativa ordinanza (OIPG);

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7056 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 15 settembre 2015 n. 7056R della Commissione della gestione e delle finanze;

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

A. Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1La presente legge disciplina il diritto all’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione effettuata in conformità alla normativa federale e cantonale in materia.

 

B. Definizioni

Art. 2Ai sensi della presente legge si intendono per:

a.genitore: futuro genitore adottivo o genitore adottivo;

b.minore: adottando o figlio adottivo al di sotto dei 18 anni.

 

C. Organi d’esecuzione

Art. 31La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (Cassa cantonale) è competente per la determinazione del diritto e il pagamento dell’indennità d’adozione.

2Le casse di compensazione per gli assegni familiari fissano e riscuotono per i loro affiliati i contributi per il finanziamento dell’indennità di adozione. È applicabile la legislazione AVS.

 

D. Vigilanza

Art. 4Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge.

 

Capitolo secondo

Indennità in caso di adozione

 

A. Aventi diritto

I. Condizioni generali

Art. 51Ha diritto all’indennità il genitore domiciliato nel Cantone Ticino che interrompe la propria attività lucrativa per accogliere un minore a casa e che:

a.era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946 durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento del minore a casa;

b.durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;

c.al momento dell’accoglimento del minore a casa:

1.è un salariato ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

2.è un’indipendente ai sensi dell’articolo 12 LPGA; o

3.collabora nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

2Le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) del 25 settembre 1952 concernenti il computo di periodi d’assicurazione all’estero e il computo di periodi di attività lucrativa all’estero si applicano per analogia.

3In caso di adozione congiunta e qualora entrambi i genitori soddisfino le relative condizioni, è riconosciuta una sola indennità. I genitori si accordano su chi esercita il diritto all’indennità.

 

II. Adozione del figliastro[1]

Art. 6[2]Il diritto all’indennità è escluso in caso di adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

 

III. Adozione di una persona maggiorenne

Art. 7Il diritto all’indennità è escluso in caso di adozione di una persona maggiorenne.

 

B. Divieto di cumulare le indennità

Art. 8In caso di adozione di più figli simultaneamente o nello stesso periodo di diritto, è riconosciuta una sola indennità.

 

C. Inizio ed estinzione del diritto

Art. 91Il diritto all’indennità inizia il giorno in cui il minore è accolto a casa.

2Il diritto all’indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:

a.l’avente diritto riprende la sua attività lavorativa, indipendentemente dal grado di occupazione, lascia il Cantone Ticino o muore;

b.il minore raggiunge la maggiore età, lascia l’abitazione dell’avente diritto o muore.

 

D. Importo e calcolo dell’indennità

Art.101L’indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità. All’accertamento di tale reddito sono applicabili per analogia le disposizioni della LIPG per il calcolo dell’indennità in caso di maternità.

 

E. Importo massimo

Art. 111L’indennità di adozione ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

2L’indennità di adozione è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 1.

 

F. Sussidiarietà dell’indennità di adozione

Art. 121Il diritto all’indennità di adozione è escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù della LIPG o di una delle leggi seguenti:

a.la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

b.legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

c.legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

d.legge federale sull’assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

e.legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982.

2Il diritto all’indennità di adozione è pure escluso quando vi è un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di un contratto d’assicurazione ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA).

 

Capitolo terzo

Procedura

 

A. Esercizio del diritto

Art. 131L’avente diritto fa valere l’indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.

2Chi pretende un’indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.

3Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l’obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.

 

 

 

 

B. Fissazione dell’indennità

Art. 14L’indennità è fissata dalla Cassa cantonale mediante procedura semplificata; le disposizioni della LIPG si applicano per analogia. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.

 

C. Pagamento dell’indennità

Art. 151L’indennità è pagata all’avente diritto o al datore di lavoro nella misura in cui versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.

2L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

 

D. Contributi alle assicurazioni sociali

Art. 161Sull’indennità devono essere pagati i contributi:

a.all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

b.all’assicurazione per l’invalidità;

c.all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno ai sensi della LIPG e della presente legge;

d.se del caso, all’assicurazione contro la disoccupazione.

2Le disposizioni della LIPG concernenti la presa a carico dei contributi e il loro conteggio si applicano per analogia.

 

E. Prescrizione

Art. 17Il diritto alle indennità non ricevute si estingue cinque anni dopo l’estinzione del diritto di cui all’articolo 9 capoverso 2.

 

F. Rimedi di diritto

Art. 181Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notificazione facendo reclamo presso la Cassa cantonale.

2Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notificazione.

3Per quanto non disposto da questa legge, si applica la LPGA.

 

Capitolo quarto

Finanziamento

 

A. Finanziamento contributivo

Art. 191L’indennità di adozione è finanziata tramite un contributo percentuale prelevato:

a.sul reddito soggetto all’AVS, versato da chi esercita un’attività lucrativa indipendente;

b.sul reddito soggetto all’AVS, versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

c.sui salari determinanti ai fini dell’AVS, versati dai datori di lavoro.

2Il contributo per il finanziamento dell’indennità di adozione può essere prelevato in aggiunta al contributo percentuale per il finanziamento dell’assegno familiare integrativo ai sensi della legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

 

B. Aliquota contributiva

Art. 20Il Consiglio di Stato determina i contributi percentuali applicabili sulla base della spesa delle indennità di adozione, della copertura delle spese di amministrazione e dell’alimentazione della riserva di fluttuazione.

 

C. Fondo di compensazione

I. Gestione

Art. 211Per il finanziamento delle indennità di adozione e delle spese amministrative è istituito un Fondo di compensazione.

2Il Fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale.

3La Cassa cantonale preleva le spese amministrative sostenute per la gestione e l’amministrazione dell’indennità e del Fondo di compensazione.

 

II. Versamento

Art. 22Le casse di compensazione per gli assegni familiari versano al Fondo di compensazione i contributi incassati nei termini e secondo le modalità definite nel regolamento.

 

D. Riserva di fluttuazione

Art. 231La Cassa cantonale provvede all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.

2Il Consiglio di Stato determina l’ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

 

Capitolo quinto

Disposizioni applicabili

 

A. Applicabilità della LPGA

Art. 24Le disposizioni della LPGA si applicano per analogia:

a.alla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA);

b.agli interessi di mora e agli interessi compensativi (art. 26 LPGA);

c.alla notificazione nel caso di cambiamenti delle condizioni (art. 31 LPGA);

d.all’assistenza giudiziaria e amministrativa (art. 32 LPGA);

e.al computo e sospensione dei termini (art. 38 LPGA), alla loro osservanza (art. 39 LPGA), proroga (art. 40 LPGA) e restituzione (art. 41 LPGA);

f.al diritto di audizione (art. 42 LPGA);

g.all’accertamento dei fatti (art. 43 LPGA);

h.alla gestione degli atti (art. 46 LPGA) e alla loro consultazione (art. 47 LPGA);

i.alla revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA).

 

B. Applicabilità della LAVS

Art. 25Le disposizioni della LAVS si applicano per analogia:

a.alla compensazione (art. 20 LAVS);

b.al trattamento dei dati personali (art. 49a LAVS);

c.alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS);

d.alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS);

e.alle violazioni delle prescrizioni della presente legge (art. 87-91 LAVS);

f.all’effetto sospensivo (art. 97 LAVS);

g.al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi.

 

Capitolo sesto

Disposizione finale ed entrata in vigore

 

A. Disposizione finale

Art. 26La presente legge si applica nei casi in cui l’accoglimento del minore a casa avviene successivamente alla sua entrata in vigore.

 

B. Entrata in vigore

Art. 27Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2015, 501.

 

 


[1]  Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 50.

[2]  Art. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 50.