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06.12.2024
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 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003

 

Legge

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione

dei minorenni

(Legge per le famiglie)

(del 15 settembre 2003)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 25 giugno 2002 n. 5280 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 3 settembre 2003. n. 5280 R della Commissione della legislazione,

-richiamati:

-l’art. 316 del Codice civile svizzero (CC);

-l’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin);

-ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

A. Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di:

a)favorire l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i loro componenti e della solidarietà tra i loro membri e tra le famiglie;

b)assicurare le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi;

c)coordinare le risorse disponibili sul territorio.

 

B. Campo d’applicazione

Art. 21Questa legge disciplina le attività di sostegno e di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie, nonché il loro finanziamento.

2Sono famiglie ai sensi di questa legge le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino.

3Essa disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), riservate le norme concernenti il collocamento dei minorenni in vista di adozione.

 

TITOLO II

Competenze

 

A. Cantone

Art. 31Al fine di garantire un’adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un’equa distribuzione sul territorio, dei nidi dell’infanzia, dei micro-nidi e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato, in collaborazione con i Comuni, rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio.[1]

1bisIl Consiglio di Stato rileva inoltre nel documento di cui al cpv. 1 i bisogni esistenti nell’ambito dei provvedimenti di protezione di cui al Capitolo II, definendone gli obiettivi, coordinando gli interventi necessari e verificando l’esito delle misure adottate.[2]

2Il Consiglio di Stato assicura l’esecuzione delle prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16.

3Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare:

a)assicura l’accesso ad un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 33;

b)promuove i progetti generali di cui al capitolo III;

c)assicura la necessaria consulenza ai Comuni, agli enti pubblici o privati per l’esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I;

d)…;[3]

e)coordina le attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi;

f)…;[4]

g)eroga gli altri sussidi previsti dalla legge;

h)concede le autorizzazioni ai sensi delle norme federali in materia di affiliazione e di adozione.

4Il Consiglio di Stato esercita le competenze che non siano espressamente conferite ad altre autorità, in particolare:

a)applica la legislazione federale in materia;

b)definisce l’ammontare della spesa di collocamento rimborsata ai sensi degli art. 47a segg. della legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) per la cura del figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa;

c)vigila sulla corretta applicazione della presente legge.

 

B. Comuni

Art. 41I Comuni possono sostenere, con prestazioni finanziarie o in natura, le attività di sostegno alle famiglie riconosciute ai sensi del capitolo I, riservato l’art. 10. In questo caso essi beneficiano delle misure di incentivo nei limiti previsti dall’art. 30 cpv. 3 e 4.

2I Comuni partecipano ai costi di gestione dei provvedimenti di protezione dei minorenni ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. b) e ai costi del singolo collocamento ai sensi dell’art. 32 della presente legge.

 

C. Osservatorio cantonale della politica familiare

I. Istituzione e compiti

Art. 51Il Consiglio di Stato istituisce l’Osservatorio cantonale della politica familiare.

2L’Osservatorio cantonale della politica familiare è un organo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato nelle questioni concernenti le famiglie e la politica familiare, in particolare:

a)studia l’evoluzione delle strutture familiari e dei suoi bisogni nel territorio cantonale;

b)valuta gli esiti delle misure di politica familiare della presente e di altre leggi cantonali.

 

II. Composizione

Art. 61Il Consiglio di Stato nomina i membri dell’Osservatorio cantonale della politica familiare. Esso è composto da rappresentanti di tutti i Dipartimenti, dei Comuni e degli enti privati che operano nel settore del sostegno e della protezione delle famiglie.

2Per l’esecuzione dei compiti l’Osservatorio cantonale della politica familiare si avvale dell’unità amministrativa competente all’applicazione della presente legge.

3L’Osservatorio cantonale della politica familiare può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso.

4Il Regolamento definisce la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio.

 

TITOLO III

Prestazioni

Capitolo I

Attività di sostegno alle famiglie

 

A. Attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola

I. Definizione

Art. 71Sono attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola:

a)gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell’infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni;[5]

b)gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti;

c)gli affidamenti presso centri che organizzano attività extrascolastiche, regolarmente durante tutto l’anno civile che coprono cumulativamente tutti i momenti della giornata al di fuori dell’orario e del periodo scolastico e che si indirizzano prevalentemente a minorenni di età inferiore ai 15 anni.

2Queste attività sono di regola finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione; in casi particolari possono essere finalizzate al perseguimento di altri scopi di carattere sociale.[6]

3Restano riservate le attività promosse dai servizi educativi e organizzativi previsti dalla legislazione scolastica e le colonie di vacanza ai sensi della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza.

 

II. Obbligo di autorizzazione e informazione

(art. 12 e 13 OAMin)

Art. 81Per l’avvio e la gestione delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) situati nel Cantone e destinati ad accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minorenni di meno di 12 anni è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 13 OAMin.

2Le famiglie diurne ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b) o chiunque si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minorenni di meno di 12 anni, deve informare il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 12 OAMin.

3Il Regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione.

 

B. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione

Art. 9Sono attività di incontro, di socializzazione e di partecipazione, l’insieme di attività particolari extrascolastiche e extrasportive, organizzate a livello locale da gruppi o associazioni di famiglie, indirizzate prevalentemente a minorenni di età inferiore ai 12 anni e finalizzate a favorire la partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni relazionali delle stesse.

 

C. Consulenza sanitaria e sociale

Art. 10Le gestanti e i genitori ricevono per sé e per i bambini in età prescolastica la consulenza sociale e sanitaria gratuita presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti dallo Stato in base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997.

 

D. Sussidiamento

I. Requisiti

Art. 111Al fine di garantire un regolare svolgimento e un’efficace realizzazione delle attività ai sensi degli art. 7 e 9 il Cantone può concedere sussidi.

2Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e lett. c) gli enti pubblici o privati di utilità pubblica senza scopo di lucro che assicurano un’apertura regolare durante tutto l’anno civile e che:

a)possiedono mezzi propri e/o;

b)dispongono di ricavi dalle attività svolte e/o;

c)dispongono di altri contributi di enti pubblici o privati;

d)presentano un piano di finanziamento;

e)sono in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’OAMin, ove necessario;

f)soddisfano i criteri di qualità e i requisiti necessari definiti dalle direttive del Cantone;

g)allestiscono un concetto pedagogico che garantisca il rispetto dell’interesse superiore del bambino;

h)presentano un’organizzazione strutturata e consolidata dalla quale sono esclusi i conflitti d’interesse personali;

i)prevedono un utilizzo razionale delle risorse;

l)possiedono un sistema di controllo interno ed esterno secondo le disposizioni del Cantone. [7]

3Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b) gli enti di utilità pubblica senza scopo di lucro che soddisfano i requisiti dell’art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e lett. f), h) i), l).[8]

4Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 9 i gruppi o le associazioni di famiglie che soddisfano i requisiti dell’art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e f) e che non perseguono scopo di lucro.[9]

 

II. Sussidi per la costruzione

Art. 12Il sussidio per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’acquisto di arredamento e attrezzature per la realizzazione di nidi dell’infanzia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a), può ammontare fino ad un massimo del 50% delle spese riconosciute.

 

III. Sussidi per l’esercizio

1. Modalità

Art. 13Il sussidio per le spese di esercizio delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell’art. 7 e delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione ai sensi dell’art. 9 consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.

 

2. Ammontare del contributo fisso[10]

Art. 14[11]1Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto e delle famiglie diurne.[12]

2Il contributo fisso per le attività di cui all’art. 9 ammonta al massimo al 75% dei costi di esercizio riconosciuti.

3Per sostenere i genitori residenti in Ticino nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone e i Comuni possono concedere contributi volti a contenere l’onere finanziario (retta) a loro carico.[13]

4I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal regolamento.

 

Capitolo II

Provvedimenti di protezione

 

A. Principi generali

Art. 151L’intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell’autorità parentale, o su decisione dell’autorità tutoria o giudiziaria.

2Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.

3Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del minorenne.

4Al minorenne capace di discernimento è garantito il diritto di essere sentito.

 

B. Prestazioni di servizio sociale individuale

I. Definizione

Art. 161Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro singoli membri, segnatamente:

a)l’esame dei bisogni;

b)la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie;

c)le prestazioni di consulenza, mediazione e sostegno sociale;

d)l’attivazione e il coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici delle famiglie;

e)la preparazione, l’esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare ai sensi dell’art. 20 della presente legge nel rispetto delle competenze della famiglia o dell’autorità collocante;

f)la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad altre famiglie o a centri educativi.

2Le prestazioni sopra elencate (cpv. 1 lett. a-f) sono gratuite.

 

II. Segnalazione

Art. 17Ogni persona che opera nei settori dell’educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia segnala all’unità amministrativa competente per l’esecuzione delle prestazioni di servizio sociale ai sensi dell’art. 16 i casi che potrebbero rendere necessario un suo intervento se li ha accertati nell’esercizio della sua attività ufficiale o professionale e la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.

 

C. Prestazioni di servizio educativo

Art. 18Sono prestazioni di servizio educativo quelle assicurate da enti pubblici o privati e finalizzate:

a)al sostegno e all’accompagnamento educativo dei minorenni nel proprio contesto familiare e ambientale e all’aiuto ai genitori nella presa a carico dei figli;

b)al mantenimento delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori.

 

D. Accoglienza delle famiglie

Art. 19Sono prestazioni di accoglienza delle famiglie quelle organizzate da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che ospitano famiglie o membri di famiglie i quali necessitano di protezione in strutture adeguate al bisogno.

 

E. Affidamento di minorenni presso terzi

I. Definizione

Art. 201Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti:

a)presso famiglie affidatarie;

b)presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni.

2Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza.[14]

 

II. Sussidiarietà

Art. 211Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento.

2Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie.

3L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare.

4In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti.

 

III. Accoglienza

1. Obbligo di autorizzazione

Art. 221Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’obbligo di autorizzazione ai sensi della legislazione federale.

2I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione.

3Il Regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento della autorizzazione.

 

2. Progetto educativo

Art. 231Per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o l’autorità tutoria o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell’autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di affidamento.

2Il Regolamento stabilisce il contenuto, le modalità di elaborazione e di verifica.

 

IV. Compenso alla famiglia affidataria

Art. 24La famiglia affidataria di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CC, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.

 

F. Sussidiamento

I. In generale

Art. 251Il Cantone promuove e coordina i provvedimenti di protezione con:

a)iniziative proprie;

b)il sussidiamento di iniziative di terzi riconosciute in base all’art. 26.

2Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione dei servizi pubblici o privati sul territorio, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere.

 

Art. 25a[15]

 

Art. 25b[16]

 

II. Riconoscimento

Art. 26Il Cantone può riconoscere enti pubblici o privati senza scopo di lucro che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) e che soddisfano in particolare le seguenti condizioni:

a)sono in possesso, laddove necessaria, dell’autorizzazione ai sensi dell’OAMin;

b)rispondono ad un bisogno ai sensi dell’art. 25 cpv. 2;

c)garantiscono prestazioni di qualità e di economicità;

d)si impegnano, limitatamente ai provvedimenti degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), ad accogliere famiglie e/o minorenni per i quali si rende necessario un provvedimento di protezione.

 

III. Sussidi per la costruzione

Art. 271Il Cantone può concedere, a enti pubblici o privati riconosciuti ai sensi degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), sussidi per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione fino ad un massimo del 50% delle spese riconosciute.

2I sussidi sono commisurati:

a)al profilo dell’ente;

b)alla sua situazione finanziaria;

c)all’importanza che la sua attività riveste per l’applicazione della presente legge.

 

IV. Sussidi per l’esercizio e l’acquisto di arredamento, di attrezzature e simili

1. Prestazioni di servizio educativo, accoglienza di famiglie

Art. 28[17]1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dagli art. 18 e 19 è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale dello Stato.

2Il contributo globale dello Stato è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.

3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

4Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le attività previste agli art. 18 e 19 l’intervento finanziario del Cantone sarà accordato parzialmente.

 

2. Affidamento di minorenni presso centri educativi

a) Principio

Art. 291Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni.

2In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.

3Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.

4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

5Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente.

6La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

7Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.

 

b) Ripartizione del contributo globale

Art. 301I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma dei contributi globali erogati agli enti riconosciuti in base all’art. 20 cpv. 1 lett. b) e ai costi del singolo collocamento ai sensi dell’art. 32.

2La quota è assunta dai Comuni nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale.

3Il singolo Comune può beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% sulla somma complessiva del contributo in base al cpv. 2, se partecipa ai costi di esercizio delle attività di sostegno alle famiglie o partecipa al contenimento dell’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio a servizi o strutture riconosciute ai sensi dell’art. 7 e se garantisce un accesso a questi servizi equo, differenziato e alla portata di tutti, e fino al massimo del 25% per le attività ai sensi dell’art. 9.[18]

4Lo sconto complessivo non può superare il 50% del contributo dovuto in base al cpv. 2.

5Il rimanente viene assunto dal Cantone.

6Le ulteriori modalità sono stabilite dal Regolamento.

 

c) Determinazione del contributo globale

Art. 31Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

a)contributi corrisposti dalle famiglie o sussidiariamente dal Cantone in applicazione della presente legge;

b)prestazioni assicurative particolari previste dalla legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l’invalidità (LAI);

c)eventuali sussidi federali e cantonali;

d)ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.

 

V. Affidamenti di minorenni in centri educativi non riconosciuti

Art. 321Ove si verifichi l’impossibilità di far capo a centri educativi riconosciuti, lo Stato può assumere, in via eccezionale, le spese del singolo collocamento in altri centri educativi situati nel Cantone o fuori di esso.

2Il Regolamento stabilisce i requisiti, le modalità e la procedura della richiesta.

 

Capitolo III

Progetti generali

 

A. Informazione

Art. 331Il Cantone assicura alle famiglie e agli enti pubblici e privati l’accesso all’informazione sull’insieme delle attività e delle prestazioni di sostegno alle famiglie e protezione dei minorenni.

2Esso provvede in particolare a:

a)mettere a disposizione la documentazione completa e aggiornata;

b)assicurare al richiedente la capacità di potersi orientare tra le differenti risorse disponibili sul territorio e di potere scegliere autonomamente;

c)indirizzare il richiedente in caso di bisogno e con il suo consenso verso servizi pubblici o privati specifici.

 

B. Prevenzione e sensibilizzazione

Art. 34Sono progetti di prevenzione e sensibilizzazione quelli realizzati da enti pubblici o privati riconosciuti, finalizzati a favorire il benessere delle famiglie e intesi a:

a)promuovere e rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi singoli membri a far fronte alle situazioni critiche;

b)identificare e a ridurre i fattori di pericolo, in particolare dello sviluppo fisico, psichico o sociale dei minorenni;

c)sensibilizzare le persone che si occupano di minorenni sulle tematiche di politica familiare.

 

C. Formazione e ricerca

Art. 351Sono prestazioni di formazione e ricerca quelle organizzate da enti pubblici o privati riconosciuti che propongono:

a)progetti extracurricolari di formazione finalizzati ad accrescere le competenze genitoriali;

b)progetti extracurricolari di formazione e di aggiornamento per la conduzione delle attività di sostegno e di protezione di cui al capitolo I e II;

c)progetti di ricerca e di approfondimento riconosciuti sulla condizione familiare e dei minorenni che rientrano nel piano delle priorità definito dall’Osservatorio cantonale della politica familiare.

2Sono escluse le prestazioni di formazione e ricerca organizzate da enti pubblici o privati in base alla legislazione scolastica.

 

D. Aiuto alle famiglie

Art. 36Sono progetti di aiuto alle famiglie quelli organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti e finalizzati all’assistenza delle famiglie in difficoltà nello svolgimento della loro funzione e nella cura dei figli.

 

E. Sussidiamento

I. In generale

Art. 37Il Cantone promuove e sostiene i provvedimenti di cui al capitolo III con:

a)iniziative proprie;

b)il sussidiamento di iniziative di terzi.

 

II. Prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca

Art. 381Il Cantone può sussidiare i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge presentati e gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro tramite un contributo fisso stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

2Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese riconosciute.

3Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio.

 

III. Aiuto alle famiglie

1. Riconoscimento

Art. 39Il Cantone può concedere sussidi a enti pubblici o privati che svolgono un progetto ai sensi dell’art. 36 della presente legge e che, cumulativamente:

a)non perseguono scopo di lucro;

b)dispongono di un piano di finanziamento;

c)soddisfano criteri di qualità;

d)svolgono un’attività che si rivolge all’intero territorio cantonale.

 

2. Sussidi per l’esercizio e per l’acquisto di arredamento e attrezzature

Art. 40[19]1Il finanziamento delle spese di esercizio e di quelle relative all’acquisto di arredamento e di attrezzature è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo dello Stato.

2Se l’ente riconosciuto fornisce prestazioni quantificabili il sussidio corrisponde a un contributo globale calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività. Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente; esso viene versato a rate.

3Negli altri casi il sussidio consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.

4Il contributo globale, rispettivamente il contributo fisso non può superare il 75% dei costi di gestione.

 

TITOLO IV

Disposizioni comuni relative al sussidiamento

 

A. Verifica dei bilanci e dei preventivi

Art. 411Gli enti pubblici o privati, i gruppi o le associazioni di famiglie sussidiati tramite la presente legge devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d’esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo di esercizio dell’anno successivo.

2Il Consiglio di Stato definisce le modalità e la documentazione richiesta e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.

 

B. Preferenza indigena

Art. 41a[20]1Nell’assunzione del personale, gli enti che erogano prestazioni ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10, riconosciuti ai sensi dell’art. 11, e quelli che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b), riconosciuti ai sensi dell’art. 26, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.

 

C. Rispetto del contratto collettivo di lavoro

Art. 41b[21]Gli enti, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’ente non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

 

D. Esclusione del cumulo con altri sussidi[22]

Art. 42È escluso il cumulo con sussidi fondati su altre leggi cantonali.

 

E. Legge sussidi[23]

Art. 43Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le norme della legge sui sussidi cantonali.

 

TITOLO V

Rimedi di diritto

 

A. Ricorsi

I. Consiglio di Stato

Art. 441Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.[24]

2Salvo diversa disposizione contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[25]

4[26]

 

II. Tribunale di appello

Art. 451Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento famigliare e all’apertura e alla gestione di istituti ai sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello.

2La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[27]

 

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

 

A. Disposizioni abrogative

Art. 46La legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogata.

 

B. Disposizioni transitorie

Sussidiamento

I. Nidi dell’infanzia

Art. 471Il sussidio per le spese di esercizio dei nidi dell’infanzia attualmente riconosciuti in base alla legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza (LMI) che svolgono un’attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) consiste, per i 3 anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, in un contributo fisso scalare rispetto al costo medio per giornata di presenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

2Esso è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

 

II. Provvedimenti di protezione e aiuto alle famiglie

Art. 481Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi degli art. 28, 29 e 40 cpv. 1, 2 e 4 e del contributo fisso ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 e 4, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi ai costi di esercizio per i provvedimenti di cui agli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) e 36 vengono erogati in base alle seguenti disposizioni:

A)Sussidi per l’esercizio a progetti di aiuto ai genitori

Il sussidio per le spese di esercizio e di quelle relative acquisto di arredamento e attrezzature degli enti che realizzano progetti ai sensi dell’art. 36, a copertura del disavanzo d’esercizio annuale fino ad un massimo del 75% dei costi di gestione, sono concessi dal Consiglio di Stato.

B)Sussidi per l’esercizio dei provvedimenti ai sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b)

(1)Le spese di esercizio degli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato che offrono prestazioni ai sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, sono assunte dal Cantone con le riserve previste al secondo, al terzo e al quarto capoverso.

(2)I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma del contributo complessivo erogato dal Cantone per gli affidamenti di minorenni presso i centri educativi riconosciuti ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. b) e 27 e per i singoli collocamenti in centri non riconosciuti ai sensi dell’art. 32 nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito di imposta cantonale.

(3)Dall’intervento finanziario del Cantone sono dedotti:

a)la partecipazione dei Comuni di cui al cpv. 2;

b)la partecipazione delle famiglie o sussidiariamente del Cantone in applicazione della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971, limitatamente alla retta nell’ammontare che verrà stabilito annualmente dal Dipartimento;

c)i sussidi prescritti dalla legislazione federale e cantonale, con particolare riferimento alla legge sull’assicurazione invalidità del 19 giugno 1959, alla legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo delle pene e delle misure del 5 ottobre 1967 e alla legge cantonale sulla scuola del 1° febbraio 1990;

d)i redditi del patrimonio;

e)una quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o di enti privati nell’importo che verrà stabilito annualmente dal Dipartimento tenuto conto delle necessità dell’istituto di costituire una riserva finanziaria per nuove costruzioni o lavori di ammodernamento o ampliamento dei fabbricati e acquisto di attrezzature ed arredamenti.

(4)Qualora gli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato svolgessero solo parzialmente le prestazioni di cui agli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, l’intervento finanziario del Cantone sarà accordato parzialmente.

2Nel frattempo il Consiglio di Stato è autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento dei contratti prestazione con enti pilota volontari.

3Quali criteri per limitare i crediti fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, i criteri federali per le spese di vitto e alloggio, gli obblighi contrattuali e la scadenza delle misure di risparmio.

 

C. Entrata in vigore

Art. 491Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[28]

 

Pubblicata nel BU 2004, 355.


[1]  Cpv. reintrodotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2014, 13.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[3]  Lett. abrogata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[4]  Lett. abrogata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.

[5]  Lett. modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217.

[6]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217.

[7]  Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[8]  Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[9]  Cpv. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[10]  Nota marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[11]  Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 446.

[12]  Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2018, 217.

[13]  Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[14]  Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 709.

[15]  Art. abrogato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2020, 199.

[16]  Art. abrogato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2020, 106.

[17]  Entrata in vigore tuttora sospesa a norma dell’art. 48 cpv. 1.

[18]  Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217.

[19]  Entrata in vigore tuttora sospesa a norma dell’art. 48 cpv. 1.

[20]  Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[21]  Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[22]  Marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[23]  Marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

[24]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.

[25]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.

[26]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

[27]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.

[28]  Gli art. 3 cpv. 3 lett. g); 7 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 e 3; 11 cpv. 1 e 2; 13; 14 cpv. 1 e 3; 41-44 sono entrati anticipatamente in vigore il 1° dicembre 2004 - BU 2004, 364, limitatamente al sussidio per le spese di esercizio dei nidi dell’infanzia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) erogato a partire dal 2005.