Legge
di applicazione della legge federale concernente
le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(LaLPC)
(del 23 ottobre 2007)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-vista la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);
-visto il messaggio 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 28 agosto 2007 n. 5924 R della Commissione della gestione e delle finanze;
-ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,
decreta:
TITOLO I
Natura e scopo delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI
A. Natura e scopo
Art. 11Le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia ed i superstiti (AVS) ed all’assicurazione federale per l’invalidità (AI) sono prestazioni in denaro.
2Esse garantiscono un reddito minimo agli anziani, ai superstiti ed agli invalidi.
TITOLO II
Ordinamento del Cantone
Capitolo primo
Disposizioni generali
A. Limiti di reddito e altre disposizioni
Art. 2I limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC.
B. Premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie[1]
Art. 3[2]1Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio effettivamente dovuto.
2Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all’AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno valida per l’anno di riferimento, è riconosciuto il premio forfettario.
3Il premio di cui ai cpv. 1 e 2 è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.
C. Sostanza dei beneficiari di PC
che vivono in istituto o in ospedale
Art. 3a[3]Richiamato l’art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sono computabili come reddito:
a)1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC;
b)1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.
D. Competenze cantonali[4]
Art. 4Il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni.
Capitolo secondo
Rimborso delle spese
Spese di malattia e d’invalidità
Limiti
Art. 5Le spese di malattia e d’invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC.
Tempo determinante
Art. 61Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l’anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l’acquisto.
2Questa regolamentazione si applica per analogia anche alle spese relative a una degenza temporanea in un istituto.
Termine per chiedere il rimborso
Art. 7Le spese sono rimborsate se:
a)la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione,
b)le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell’articolo 4 della legge federale (LPC),
c)il termine di carenza previsto nell’art. 5 LPC è adempiuto.
Relazione con le prestazioni di altre assicurazioni
Art. 81Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni.
2La concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazioni infortuni o dell’assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.
3Nella misura in cui l’assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.
4Nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia.
Rimborso dopo la morte dell’assicurato
Art. 9Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari causate da un assicurato defunto cui era applicabile il calcolo della prestazione complementare annua sono rimborsate se gli eredi le fanno valere entro dodici mesi dal decesso.
Spese di malattia e per i mezzi ausiliari
insorte all’estero
Art. 101Le spese di malattia, d’invalidità e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate.
2Le spese insorte all’estero sono eccezionalmente rimborsate se si rivelano necessarie durante un soggiorno fuori dalla Svizzera o se i provvedimenti sanitari indicati erano eseguibili solo all’estero.
3Le spese di balneoterapia e di soggiorni di convalescenza all’estero non sono rimborsate.
4Allorché un mezzo ausiliario non consegnato in prestito è acquistato all’estero è determinante il prezzo previsto in Svizzera se chiaramente inferiore.
Spese per il medico, il dentista, i medicamenti,
le cure e l’assistenza
Partecipazione ai costi
Art. 11La partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsata per le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.
Assicurazione con franchigie opzionali
Art. 12Se una persona opta per un’assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattia (OAMal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta 1’000.-- franchi al massimo all’anno.
Trattamenti dentari
Art. 131Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate.
2Per il rimborso è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria.
3I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI.
Prodotti dietetici
Art. 14Le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d’importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfetaria annua di 2100 franchi.
Spese di soggiorno temporaneo in un ospedale
Art. 15In caso di soggiorno temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 8 è dedotta una quota appropriata per le spese di mantenimento.
Spese derivanti da un soggiorno di convalescenza
Art. 161Le spese per soggiorni di convalescenza prescritti da un medico sono rimborsate, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la convalescenza è stata effettuata in un istituto o in un ospedale.
2Le rette giornaliere massime stabilite per le degenze in casa per anziani, casa di cura o istituto per invalidi, sono applicabili per analogia anche ai soggiorni di convalescenza.
Spese derivanti da un soggiorno
temporaneo in una stazione balneoterapica
Art. 17Le spese di cure balneoterapiche prescritte da un medico sono prese in considerazione, previa deduzione di una quota appropriata per le spese di mantenimento, se la persona assicurata era sottoposta a controllo medico durante il soggiorno di cura.
Spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio
Art. 181Le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall’invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici di utilità pubblica sono rimborsate.
2Nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della tariffa più bassa.
3Le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch’esse rimborsate.
4Le spese di cura prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità pubblica.
5Le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell’economia domestica sono rimborsate fino a 4’800 franchi al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che:
a)non vive nella stessa economia domestica o
b)non lavora per un’organizzazione Spitex riconosciuta.
6In caso di rimborso ai sensi del capoverso 5, le spese prese in considerazione sono limitate a un massimo di 25 franchi l’ora.
Spese per il personale di cura assunto direttamente
Art. 191Le spese per il personale di cura assunto direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal.
2Il Servizio di assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio determina per l’intero territorio cantonale sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa a carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare.
Spese per le cure e l’assistenza prestate
dai membri della famiglia
Art. 201Le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate se questi ultimi:
a)non sono considerati nel calcolo della PC e
b)se essi hanno subito, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato.
2Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno.
Spese di aiuto, cura e assistenza a persone
invalide in strutture diurne
Art. 211Le spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in centri occupazionali e in istituti diurni analoghi sono rimborsate se:
a)la persona invalida vi ha soggiornato per più di cinque ore al giorno e;
b)la struttura diurna è gestita da un servizio pubblico o privato di utilità pubblica.
2Le spese conteggiate sono limitate a un massimo di 45 franchi per ogni giorno che la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna.
3Nessuna spesa è rimborsata:
a)in caso di attività con retribuzione in denaro di oltre 50 franchi al mese;
b)in caso di soggiorno in un istituto con calcolo della PC ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LPC.
Spese di trasporto
Art. 221Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un’urgenza o da uno spostamento indispensabile.
2Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.
3Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto.
4Se l’impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate.
5Le strutture diurne ai sensi dell’art. 19 sono parificati ai luoghi di trattamento medico ai sensi del cpv. 2.
Mezzi ausiliari e apparecchi ausiliari
Diritto
Art. 231Nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 lettera e LPC, i beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei mezzi ausiliari e degli apparecchi ausiliari (apparecchi di trattamento e di cura) elencati nel Regolamento d’applicazione.
2I beneficiari di prestazioni complementari hanno inoltre diritto a un rimborso corrispondente a un terzo del sussidio erogato dall’AVS per i mezzi ausiliari:
a)che figurano nell’allegato dell’ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) e
b)per cui l’AVS ha erogato un sussidio.
3Sono inoltre rimborsate le spese di endoprotesi anatomiche e funzionali applicate con un intervento chirurgico.
4Il diritto al rimborso può essere fatto valere solo se il mezzo ausiliario non è consegnato dall’AVS, dall’AI o dall’assicurazione malattie.
5Gli apparecchi di trattamento e di cura sono dati in prestito solo per le cure a domicilio.
6Le spese di acquisto e di noleggio sono rimborsate in quanto si tratti di mezzi ausiliari semplici e adeguati.
7Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia riguardo al rimborso delle spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo, come pure di quelle concernenti l’addestramento all’uso di mezzi ausiliari e di apparecchi ausiliari.
Accertamenti
Art. 241Qualora sembri dubbio che il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario sia necessario o sia semplice e adeguato, l’assicurato deve esibire l’attestato di un medico, di un servizio sociale per l’aiuto agli invalidi o di un centro di terapia occupazionale.
2Nel caso di apparecchi acustici, un perito riconosciuto dall’assicurazione per l’invalidità dovrà attestare che l’assicurato ne ha bisogno e che si tratta di un apparecchio semplice e adeguato.
3Le spese per gli accertamenti sono reputate spese ai sensi dell’articolo 14 cpv. 1 lett. e) LPC.
Depositi AI; consegna e ritiro
Art. 251Qualora il mezzo ausiliario o l’apparecchio ausiliario da consegnare in prestito sia disponibile nei depositi AI, l’assicurato non ne ha diritto a uno nuovo.
2Le disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per il ritiro, l’immagazzinamento e l’ulteriore impiego dei mezzi e degli apparecchi consegnati in prestito.
TITOLO III
Organizzazione, procedura e informazione
A. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Art. 26L’applicazione della presente legge è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del Consiglio di Stato.
B. Agenzia AVS
Art. 27La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG si avvale della collaborazione delle Agenzie AVS.
C. Richiesta
Art. 281La richiesta di prestazioni è presentata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG tramite la competente Agenzia AVS.
2L’Agenzia AVS accerta lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente. Essa trasmette la richiesta di prestazioni alla Cassa cantonale di compensazione.
D. Trasmissione dei dati fiscali
Art. 28a[5]1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
E. Pagamento e garanzia d’uso[6]
Art. 291La prestazione complementare è pagata, di regola, all’avente diritto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il versamento avviene, di regola, ogni mese.
2Il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei beneficiari di prestazioni complementari è pagato direttamente dal Cantone agli assicuratori.
3La singola prestazione complementare nei confronti dell’avente diritto è, di conseguenza, ridotta nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto della parte di premio a carico del sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie.
4Sono applicabili, per analogia, le norme della legislazione federale sull’AVS concernenti la garanzia dell’uso della rendita conforme al suo scopo.
F. Informazione[7]
Art. 30La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG provvede ad informare periodicamente i potenziali beneficiari di prestazione complementare.
TITOLO IV
Finanziamento
A. Mezzi finanziari
Art. 31Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge sono coperti:
a)dalla Confederazione;
b)dal Cantone;
c)dai Comuni.
B. Partecipazione finanziaria del Cantone
Art. 32Il Cantone si assume l’importo non coperto dalla Confederazione e dai Comuni.
C. Partecipazione finanziaria dei Comuni
Art. 331La quota-parte a carico del singolo Comune è calcolata, in base alla sua capacità finanziaria, come segue:
contributo addebitato al Cantone nell’anno
di computo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– x numero degli abitanti del Comune
numero dei cittadini residenti nel Cantone
al 31 dicembre
2La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall’applicazione della legge, della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie e della legge sul servizio medico nelle regioni di montagna non può superare il 9% del gettito d’imposta cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore; l’8.5% per quelli di forza finanziaria media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole nell’anno stabilito dal Consiglio di Stato.
D. Spese amministrative
Art. 34Le spese amministrative derivanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dall’applicazione della legge sono coperte dalla Confederazione e dal Cantone.
E. Contabilità
Art. 351Il Cantone anticipa alla Cassa cantonale di compensazione i fondi necessari al pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle spese amministrative.
2Le prestazioni complementari e le spese amministrative sono registrate in conti separati nella contabilità della Cassa cantonale di compensazione.
TITOLO V
Rimedi giuridici
A. Opposizione
Art. 36Contro le decisioni della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di presentare opposizione entro trenta giorni dalla notifica all’istanza che le ha emanate.
B. Autorità cantonale di ricorso
Art. 37Contro le decisioni su opposizione della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro trenta giorni dalla notifica.
Art. 38…[8]
TITOLO VI
Disposizioni penali
Procedura
Art. 391Il perseguimento delle infrazioni previste dalle disposizioni penali della legge federale sulle prestazioni complementari spetta all’autorità giudiziaria competente giusta le norme della vigente legge organica giudiziaria.
2Il perseguimento delle infrazioni previste all’art. 31 cpv. 2 LPC spetta al Dipartimento competente giusta le norme della vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.
3È applicabile l’art. 90 della legge federale sull’AVS.
TITOLO VII
Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse
Restituzione
Art. 40Per la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente riscosse è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
TITOLO VIII
Disposizioni finali e abrogative
A. Disposizione abrogativa
Art. 41La legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LAPC) è abrogata.
B. Entrata in vigore
Art. 421Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.[9]
2Previa approvazione federale, la legge[10] entra in vigore contemporaneamente alla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006.
Pubblicato nel BU 2007, 747.
[1] Nota marginale modificata dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 55.
[2] Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 55.
[3] Art. introdotto dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77.
[4] Nota marginale modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 77.
[5] Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
[6] Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
[7] Nota marginale modificata dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155.
[8] Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
[9] Entrata in vigore: 1° gennaio 2008 - BU 2007, 753.
[10] Approvazione federale: 27 novembre 2007 - BU 2007, 753.