DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
>

364

872.100

< >
 6

 

Legge

sull’assistenza e cura a domicilio

(LACD)

(del 30 novembre 2010)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 24 agosto 2010 n. 6390 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 16 novembre 2010 n. 6390 della Commissione della gestione e delle finanze;

visto l’art. 25a della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal);

decreta:

TITOLO I

Parte generale

 

A. Scopo

Art. 11La presente legge ha lo scopo di:

a)permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio;

b)coordinare le risorse disponibili sul territorio.

2L’offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti.

 

B. Utenti

Art. 21Ogni persona che a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà sociofamigliari necessita di aiuto può beneficiare delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio ai sensi della presente legge, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio.

2Le prestazioni sono erogate nel rispetto dei diritti individuali sanciti dall’art. 5 e seguenti della Legge sanitaria del 18 aprile 1989.

 

Capitolo primo

Definizioni

 

C. Definizioni

1. Prestazioni di assistenza e cura a domicilio

Art. 31L’assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l’abitazione dell’utente e finalizzate a mantenervelo.

2In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio:

a)le prestazioni definite all’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle prestazioni (OPre);

b)gli aiuti di economia domestica;

c)la consulenza igienica, sanitaria e sociale;

d)l’informazione e l’attivazione delle risorse disponibili sul territorio;

e)l’educazione e la prevenzione sanitaria.

 

2. Prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio

Art. 4Sono considerate prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio quelle che, pur non essendo eseguite direttamente presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono la permanenza a domicilio.

 

3. Aiuto diretto

Art. 5È considerato aiuto diretto il contributo finanziario versato all’utente e destinato all’organizzazione di soluzioni individuali di sostegno al mantenimento a domicilio o per la rimozione di barriere architettoniche.

 

4. Fornitori di prestazioni

Art. 61Sono considerati servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) le organizzazioni e gli operatori che offrono prestazioni di assistenza e cura a domicilio.

2Sono considerati servizi d’appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto.

3È considerato volontario ai sensi della presente legge la persona che di propria volontà partecipa, direttamente o per il tramite di un’associazione, all’offerta delle prestazioni previste dagli art. 3 e 4 della presente legge, senza ricavarne alcun profitto.

 

5. Pianificazione cantonale

Art. 71Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni ed un’equa distribuzione dell’offerta, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere con una pianificazione cantonale.

2Tale pianificazione è sottoposta per approvazione al Gran Consiglio.

 

Capitolo secondo

Competenze

Sezione I

Cantone

 

A. Gran Consiglio

Art. 8[1]Il Gran Consiglio discute, ogni 4 anni, i principi della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

 

B. Consiglio di Stato

Art. 91Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:

a)elabora in collaborazione con i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, una pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e la sottopone al Gran Consiglio;

b)modifica la pianificazione degli interventi nel senso indicato dalla discussione parlamentare in caso di rinvio totale o parziale da parte del Gran Consiglio;

c)coordina le attività di assistenza e cura a domicilio, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi;

d)riconosce gli enti e le prestazioni ai sensi della presente legge e stipula o ratifica le relative convenzioni;

e)decide, in caso di divergenze tra i Comuni, la forma istituzionale del SACD d’interesse pubblico;

f)concede contributi per le spese d’esercizio e quelle di cui agli art. 43 e 43a della presente legge;[2]

g)concede gli aiuti diretti previsti dagli art. 5 e 44 della presente legge;

h)può promuovere, finanziare e partecipare alla gestione di servizi e programmi di assistenza e cura a domicilio sperimentali;

i)assicura, in collaborazione con gli enti interessati, la formazione del personale necessario e sostiene quella dei volontari;

l)esegue a intervalli regolari una valutazione dei risultati dell’attività degli enti finanziati, sia dal profilo sociosanitario che dal profilo economico;

m)vigila sulla corretta applicazione della presente legge;

n)esercita qualsiasi altra competenza non espressamente delegata ad altro ente;

o)presenta al Gran Consiglio, nell’ambito dei rendiconti annuali, un conto dettagliato della spesa delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio.

2Il Consiglio di Stato designa le unità amministrative a lui subordinate, competenti per l’esecuzione e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, alle quali può anche delegare propri compiti.

3Il compito di coordinamento di cui al cpv. 1 lett. c) può essere delegato ad enti attivi nel settore dell’assistenza e cura a domicilio.

 

Sezione II

Comuni

 

A. Comuni

Art. 10I Comuni:

a)partecipano all’elaborazione della pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio al fine di adattarla alla realtà locale;

b)all’interno del proprio comprensorio garantiscono l’offerta delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d’appoggio secondo una delle forme istituzionali previste dalla presente legge;

c)possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio comprensorio, il cui finanziamento avviene in modo distinto;

d)partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi d’appoggio nei limiti previsti dalla presente legge.

e)partecipano alla copertura dei costi degli aiuti diretti nei limiti previsti dalla presente legge.[3]

 

B. Commissione consultiva dei Comuni

Art. 10a[4]Al fine di garantire il coinvolgimento dei rappresentanti dei Comuni nell’applicazione della presente legge il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva dei Comuni e ne definisce composizione, compiti e organizzazione.

 

TITOLO II

Caratteristiche e organizzazione di servizi

Capitolo primo

Riconoscimento dei SACD e dei servizi d’appoggio

 

A. Requisiti

Art. 111Ogni SACD può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

a)è in possesso dell’autorizzazione d’esercizio ai sensi degli art. 54, 79 e 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989;

b)risponde ad un bisogno ai sensi della pianificazione cantonale prevista all’art. 7 della presente legge;

c)garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall’autorità competente;

d)opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza ritenuti dall’autorità competente.

2Ogni servizio d’appoggio può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

a)risponde ad un bisogno esistente sul territorio;

b)garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall’autorità competente;

c)opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza definiti dall’autorità competente;

d)non persegue scopo di lucro.

3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le competenze in ambito di riconoscimento; il riconoscimento può essere revocato in ogni momento se i requisiti non sono più adempiuti.

 

Capitolo secondo

SACD d’interesse pubblico

 

A. Definizione dei comprensori

Art. 12Il Consiglio di Stato, nell’ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato stabilisce i comprensori dei SACD d’interesse pubblico.

 

B. Definizione di SACD d’interesse pubblico

Art. 131Ai sensi della presente legge, per ogni comprensorio il Consiglio di Stato riconosce un solo SACD d’interesse pubblico che si assume il servizio per l’intera zona.

2È considerato SACD d’interesse pubblico il servizio che offre tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, garantisce un accesso indiscriminato a tali prestazioni e non ha scopo di lucro.

 

C. Forma istituzionale

Art. 14Ogni SACD d’interesse pubblico può essere organizzato nella forma:

dell’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero;

della convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni;

del consorzio di Comuni.

 

D. Requisiti per le associazioni

Art. 151L’associazione gerente un SACD d’interesse pubblico deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

a)non avere scopo di lucro;

b)partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d’appoggio;

c)assicurare ai Comuni un’adeguata rappresentanza in seno ai propri organi;

d)avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio;

e)assicurare un’adeguata rappresentanza di Comuni e persone fisiche in seno ai propri organi. È escluso il cumulo di voti da parte di rappresentanti dei Comuni.

2L’associazione perde la facoltà di gestire un SACD d’interesse pubblico se non soddisfa più le condizioni previste dal capoverso 1.

3La decisione con cui l’associazione perde tale facoltà interviene non appena sia stata individuata un’altra associazione che soddisfi i requisiti necessari per gestire un SACD d’interesse pubblico.

 

E. Comune polo

Art. 161La stipulazione e la disdetta della convenzione con un Comune polo in ambito di assistenza e cura a domicilio è retta dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

2La convenzione e l’eventuale disdetta deve essere ratificata dal Consiglio di Stato, sentito l’avviso dell’autorità competente per l’applicazione della presente legge.

3In caso di disdetta della convenzione da parte di più della metà dei Comuni del comprensorio, valgono, per analogia, le norme dell’art. 15 cpv. 2 e 3 della presente legge.

 

F. Consorzi di Comuni

Art. 171L’istituzione, la gestione e lo scioglimento di un consorzio di Comuni in ambito di assistenza e cura a domicilio sono regolati dalla Legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974.

2Per l’approvazione dello statuto consortile e la ratifica della decisione di scioglimento deve essere sentito anche l’avviso dell’autorità competente.

 

G. Rappresentanza del Cantone

Art. 18Il Cantone deve essere rappresentato nell’organo amministrativo di ogni SACD d’interesse pubblico.

 

H. Posti per la formazione

Art. 19Ogni SACD d’interesse pubblico offre un numero adeguato di posti di pratica per la formazione del personale.

 

I. Rapporti con altri enti

Art. 201Conformemente alla pianificazione cantonale, per ottimizzare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.

2Esso rende operativi i progetti specifici e supplementari definiti dai Comuni ai sensi dell’art. 10 lett. c) della presente legge.

 

J. Organizzazione

Art. 211Ogni SACD d’interesse pubblico nomina un/a direttore/trice amministrativo/a e un/a direttore/trice sanitario/a.

2Allo scopo di favorire l’impiego ottimale di risorse e dei servizi sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico può concludere convenzioni con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di:

a)assicurarsi il loro intervento al domicilio dell’utente;

b)assicurarsi l’accesso a strutture sociosanitarie;

c)delegare l’esecuzione di determinate prestazioni.

 

K. Unità operativa

Art. 221Ogni unità operativa è costituita da un’équipe polivalente composta almeno da un operatore/trice appartenente ad ognuna delle seguenti categorie professionali:

infermiere/a;

operatore sociosanitario o aiuto familiare;

ausiliario/a dell’assistenza a domicilio.

2Ogni unità operativa è diretta da un/a capo-équipe che vigila affinché gli interventi dei vari operatori avvengano in modo coordinato e razionale.

 

L. Zone d’intervento

Art. 231Ogni SACD d’interesse pubblico suddivide il proprio comprensorio in zone di intervento tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell’ubicazione di infrastrutture sanitarie.

Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

2Ogni zona di intervento è dotata di un’unità operativa.

 

M. Modalità di intervento

Art. 241Il/La capo-équipe, tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell’utenza e delle priorità di intervento, decide sulla presa a carico degli utenti.

2Egli/Ella sovrintende affinché sia concluso un accordo con l’utente, che preveda una sua presa a carico globale e affinché questa venga costantemente aggiornata.

3L’unità operativa deve garantire le prestazioni essenziali e le possibilità di intervento in caso di complicazioni o di emergenza.

4L’unità operativa deve garantire un approccio interdisciplinare.

L’unità operativa è riunita regolarmente dal/la capo-équipe per il necessario scambio di informazioni sui casi trattati.

 

N. Coinvolgimento del volontariato

Art. 251L’unità operativa associa, dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto. Deve essere assicurata la qualità dell’intervento.

2A questo scopo il SACD d’interesse pubblico conclude con il/la volontario/a direttamente o per il tramite di un’organizzazione che lo rappresenta, un accordo che definisce i compiti, le modalità e la durata dell’intervento e il rimborso delle spese vive sostenute.

 

Capitolo terzo

Servizi d’appoggio

 

A. Condizioni

Art. 261I servizi d’appoggio riconosciuti sono tenuti a partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e di supporto.

2I servizi d’appoggio riconosciuti possono essere gestiti direttamente da uno o più Comuni, rispettivamente da un SACD.

 

TITOLO III

Finanziamento

Capitolo primo

Disposizioni comuni

 

A. Principio della sussidiarietà e tipo di contributi

Art. 271Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono essere concessi:

a)contributi al fabbisogno d’esercizio;

b)contributi per progetti specifici o supplementari (art. 10 lett. c della presente legge);

c)contributi per gli investimenti e per casi particolari.

2Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono inoltre essere concessi agli utenti degli aiuti diretti ai sensi dell’art. 5 della presente legge.

3I contributi e gli aiuti diretti previsti dalla presente legge sono sussidiari rispetto a quelli previsti a livello comunale, cantonale o federale. Per lo stesso utente, il totale dei contributi comunali, cantonali e federali non può superare il limite massimo previsto dalla presente legge.

 

B. Prestazioni finanziate

Art. 281I SACD d’interesse pubblico percepiscono contributi per tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio elencate all’art. 3 cpv. 2 della presente legge.

2Gli altri percepiscono contributi unicamente per le prestazioni di cure definite all’art. 3 cpv. 2 lett. a della presente legge.

3I servizi d’appoggio riconosciuti percepiscono contributi per tutte le prestazioni di supporto di cui all’art. 4 della presente legge.

4Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e i criteri determinanti per la commisurazione del contributo.

 

C. Requisiti per il finanziamento

Art. 291Un contributo è concesso unicamente se le seguenti condizioni sono cumulativamente soddisfatte:

a)il servizio è riconosciuto ai sensi dell’art. 11 della presente legge;

b)il servizio offre prestazioni conformi alla legge e a quanto stabilito dalla pianificazione e collabora alla realizzazione degli scopi della presente legge.

2Il servizio finanziato mette a disposizione dell’autorità competente i dati per l’elaborazione della pianificazione e per le verifiche necessarie.

3Nell’assunzione del personale, i servizi riconosciuti ai sensi dell’art. 11, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[5]

4La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.[6]

 

D. Contributi degli utenti per i SACD

Art. 301I SACD non prelevano alcun contributo dall’utente per le prestazioni ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. a della presente legge.

2I SACD d’interesse pubblico prelevano un contributo dall’utente per gli aiuti di economia domestica (art. 3 cpv. 2 lett. b della presente legge).

3Il contributo è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell’utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai SACD ed approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiuti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso.

4Al SACD è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all’obbligo di assistenza ai sensi del CCS.

5La consulenza igienica, sanitaria e sociale in materia di maternità e infanzia in età prescolastica è gratuita.

 

E. Contributi degli utenti per i servizi d’appoggio

Art. 311I servizi d’appoggio riconosciuti prelevano un contributo dall’utente per le prestazioni di supporto.

2Il contributo è stabilito da un tariffario elaborato dal servizio d’appoggio ed è approvato dal Consiglio di Stato.

3Al servizio d’appoggio è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all’obbligo di assistenza ai sensi del CC.

 

F. Verifica dei bilanci e preventivi

Art. 321I servizi finanziati devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d’esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo d’esercizio dell’anno successivo.

2Il Consiglio di Stato stabilisce la documentazione necessaria e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.

 

G. Restituzione del finanziamento

Art. 33Per la restituzione del contributo e dell’aiuto diretto si applicano le norme previste dalla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Capitolo secondo

Spese per investimenti

 

A. Servizi finanziati

Art. 34Possono beneficiare di contributi per spese di investimenti unicamente i SACD d’interesse pubblico e i servizi d’appoggio riconosciuti.

 

B. Ammontare dei finanziamenti

Art. 35Per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’acquisto di locali necessari per l’offerta delle prestazioni di cui agli art. 3 e 4 il Cantone concede un contributo fino ad un massimo del 70% delle spese riconosciute e documentabili.

 

Capitolo terzo

Spese d’esercizio e di acquisto di attrezzature

Sezione I

SACD

 

A. Principio

Art. 361Il finanziamento del fabbisogno dei SACD è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall’altra.

2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti al servizio finanziato e della relativa attività mediante contratto di prestazione.

3La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

 

B. Istanza di compensazione

Art. 371Il Consiglio di Stato designa un’istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa ai SACD l’importo corrispondente al contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato.

2Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal Consiglio di Stato.

 

C. Determinazione del contributo globale

Art. 38Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

a)i contributi corrisposti dagli utenti secondo l’art. 30 della presente legge;

b)le partecipazioni degli assicuratori malattia;

c)le prestazioni assicurative particolari;

d)ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento d’applicazione della presente legge.

 

D. Ripartizione del contributo globale

Art. 391I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali di cui all’art. 38 della presente legge, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale.

2Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.

3Nel caso in cui si tratti di un SACD d’interesse pubblico, i Comuni del comprensorio si ripartiscono un eventuale disavanzo se questo deriva da prestazioni non contemplate dal contratto di prestazione e se le spese che l’hanno determinato sono state approvate nell’ambito del suo preventivo.

 

Sezione II

Progetti specifici

 

A. Principio

Art. 401Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi da singoli enti per il proprio comprensorio in base all’art. 10 lett. c) della presente legge con un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.

2Il contributo fisso non può superare il 25% dell’importo stanziato dai Comuni del comprensorio interessato per il progetto specifico; il Cantone finanzia unicamente progetti conformi alla pianificazione.

3Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il loro accordo.

 

Sezione III

Servizi d’appoggio

 

A. Principio

Art. 411Il finanziamento dei servizi d’appoggio necessari al conseguimento degli scopi della legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo fisso composto dalla partecipazione del Cantone da una parte e da quella dei Comuni dall’altra.

2Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato.

 

B. Determinazione e ripartizione

Art. 421Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso tra Cantone e Comuni si applicano per analogia gli art. 38 e 39 della presente legge.

2Nel calcolare il contributo fisso il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

a)i contributi corrisposti dagli utenti secondo l’art. 31 della presente legge;

b)eventuali finanziamenti federali;

c)i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalle disposizioni della presente legge e del suo regolamento d’applicazione, secondo criteri ritenuti dall’autorità competente.

 

Capitolo quarto

Finanziamenti particolari

 

Finanziamenti particolari

Art. 431Il Cantone può finanziare, nell’ambito dell’assistenza e cura a domicilio e nei limiti posti dall’art. 27 della presente legge, le attività conformi alla pianificazione erogate da enti pubblici o privati d’interesse pubblico e senza scopo di lucro.

2È comunque escluso un finanziamento dell’attività individuale di assistenza e cura prestate direttamente presso l’abitazione dell’utente da parte di membri e operatori/trici di detti enti, oltre a quanto previsto all’art. 21 cpv. 2 della presente legge.

3Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.

4Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire.

 

Familiari curanti

Art. 43a[7]1Il Cantone può finanziare progetti e attività promossi da enti che non perseguono scopo di lucro destinati a sostenere l’attività dei familiari curanti dell’utente e a valorizzare il loro ruolo.

2Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.

3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire.

 

Capitolo quinto

Aiuti diretti

 

Aiuti diretti

Art. 441L’aiuto diretto è concesso unicamente alle persone domiciliate o dimoranti nel Cantone da almeno tre anni che adempiono precisi requisiti inerenti alla loro situazione finanziaria. Tale aiuto è commisurato alla situazione finanziaria degli utenti e al loro grado di dipendenza.

2L’aiuto diretto per la rimozione di barriere architettoniche può essere concesso per spese superiori a fr. 3’000.–. Tale aiuto ammonta ad un importo massimo di fr. 40’000.–.

3L’aiuto diretto di sostegno al mantenimento a domicilio e per la rimozione di barriere architettoniche ammonta al massimo al 75% delle spese riconosciute e documentabili.

4Il Consiglio di Stato stabilisce l’inizio, la sospensione, la fine, le modalità di commisurazione nonché la restituzione dell’aiuto diretto; definisce inoltre i criteri per la valutazione del grado di dipendenza.

5I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti degli aiuti diretti, ripartiti nella misura corrispondente alla popolazione residente permanente comunale.[8]

6Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.[9]

 

TITOLO IV

Rimedi di diritto

 

A. In ambito di riconoscimento

Art. 45[10]Contro le decisioni concernenti il riconoscimento dei servizi ambulatoriali e dei servizi d’appoggio è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo quanto previsto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

B. In ambito di finanziamento

Art. 461Contro le decisioni concernenti il finanziamento è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.

2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[11]

 

C. In ambito di prestazioni

Art. 47[12]1Contro le decisioni concernenti l’erogazione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate ai sensi della presente legge è dato ricorso al Dipartimento.

2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

 

A. Norma transitoria

Art. 48I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni enunciate all’art. 3 cpv. 2 lettera a della presente legge devono adeguarsi entro un termine stabilito dal Consiglio di Stato ai requisiti per ottenere il finanziamento (art. 29 della presente legge).

 

B. Norma abrogativa

Art. 49La Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è abrogata.

 

C. Entrata in vigore

Art. 501Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.[13]

 

 

Pubblicata nel BU 2011, 60.


[1]  Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

[2]  Lett. modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 219; precedente modifica: BU 2014, 14.

[3]  Lett. introdotta dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.

[4]  Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 136.

[5]  Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 198.

[6]  Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 104.

[7]  Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 219.

[8]  Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.

[9]  Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.

[10]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.

[11]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.

[12]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.

[13]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2011, 55.