DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
25.10.2024
(Bollettino ufficiale 35/2024)
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 : DE conc. l’ accertamento dei territori soggetti a pericoli naturali - 22 marzo 1995

 

Regolamento

della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

(RLTPNat)

(dell’11 luglio 2017)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sui territori interessati da pericoli naturali, del 29 maggio 2017 (LTPNat)

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Competenze

Art. 11Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).

2La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a 500'000.-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.

3La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a 500'000.-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g.

 

Informazione

(art. 3 e 4 LTPNat)

Art. 21Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione.

2Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.

 

Capitolo secondo

Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali

 

Piano delle zone di pericolo

a) componenti

(art. 4 LTPNat)

Art. 31Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.

2La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.

3La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.

4La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate.

5La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.

 

b) tipologie di pericolo

(art. 4 LTPNat)

Art. 41Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:

a)spostamenti di terreno permanenti;

b)processi di crollo;

c)scivolamenti;

d)valanghe;

e)inondazioni;

f)colate di detrito;

g)erosioni di sponda.

2Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.

 

c) grado di pericolo

(art. 4 LTPNat)

Art. 51I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:

a)grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;

b)grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;

c)grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;

d)grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).

2Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.

 

d) procedura

(art. 5, 6 e 7 LTPNat)

Art. 61Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale:

a)allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);

b)cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);

c)elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).

2Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei corsi d’acqua.

 

Modifica del PZP

(art. 10 LTPNat)

Art. 71Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente.

2In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento.

3Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell’assetto pianificatorio.

4La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.

 

Menzione

(art. 11 LTPNat)

Art. 81L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno.

2La menzione avviene a cura della Sezione forestale.

 

Capitolo terzo

Gestione del rischio

 

Misure di gestione del rischio

(art. 12 LTPNat)

Art. 9A dipendenza del rischio, possono essere adottate:

a)misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;

b)misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua;

c)misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione;

d)decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti.

 

Commissione tecnica

(art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)

Art. 10Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati.

 

Finanziamento

(art. 14 LTPNat)

Art. 11Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1.

 

 

 

Capitolo quarto

Norme transitorie e finali

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 224.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.