DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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 : R d’ esecuzione della L sulla protezione delle rive dei laghi - 3 agosto 1962

 

Regolamento

d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi[1]

(del 3 agosto 1962)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961,

decreta:

Art. 1[2]L’applicazione della legge sulla protezione delle rive dei laghi è affidata al Dipartimento del territorio.

 

Art. 2-9...[3]

 

LRL Art. 7-2

Art. 10Non sono considerate strade nell’ambito della legge quelle attualmente destinate al solo transito pedonale.

Il ciglio stradale dal quale vengono misurate le distanze previste dalla legge è quello verso lago. Non entrano in considerazione le strade di semplice accesso al lago o comunque quelle che non corrono parallelamente o quasi rispetto alla riva.

 

LRL Art. 11

Art. 11[4]L’altezza delle costruzioni e l’indice d’occupazione sono stabiliti secondo le norme della legge edilizia.

 

Art. 12[5]

 

LRL Art. 12

Art. 13[6]Il proprietario è tenuto a notificare l’ultimazione della costruzione al Dipartimento del territorio che provvede agli opportuni controlli e alla menzione di cui all’art. 12 della legge.

 

LRL Art. 19

Art. 14[7]L’ufficiale dei registri deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi parcellamento nella zona di applicazione della legge del 20 novembre 1961, se il piano non è stato approvato dal Dipartimento del territorio. Quest’ultimo provvede, se del caso, a chiedere la menzione di assoggettamento alla legge.

 

Art. 15-16...[8]

 

Art. 17[9]La legge del 20 novembre 1961 deroga ai regolamenti edilizi ed ai piani regolatori comunali previgenti alla sua entrata in vigore, riservate eventuali disposizioni più restrittive previste agli stessi.

 

Art. 18Il presente decreto abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Entra in vigore[10] con la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi.

 

 

Pubblicato nel BU 1962, 156.

 

 


[1]  Titolo modificato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

[2]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

[3]  Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

[4]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974, 90.

[5]  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974, 90.

[6]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

[7]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

[8]  Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

[9]  Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

[10]  Entrata in vigore: 14 agosto 1962 - BU 1962, 156.