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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP)

Regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici

(RLCPubb/CIAP)[1]

del 12 settembre 2006 (stato 26 gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e l’art. 2 del decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994,

decreta:

Capitolo I

Principi generali

 

Scopo

Art. 1[2]1Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP).

2In caso di divergenze, l’applicazione del presente regolamento è subordinata a quella degli obblighi internazionali e intercantonali.

 

Committenti assoggettati

Art. 2[3]1L’allegato 1 del regolamento, di natura esemplificativa, elenca gli enti di diritto pubblico e gli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell’art. 2 lett. a e b della legge. Resta riservata la valutazione caso per caso da parte dell’autorità di vigilanza.

2I committenti di cui all’art. 2 lett. a e b della legge non sono tenuti ad applicarla per le commesse assegnate nell’ambito di attività a carattere esclusivamente commerciale o industriale e svolte in regime di libera concorrenza.

3L’allegato 2, di natura esemplificativa, elenca i principali atti normativi cantonali o federali che prevedono l’erogazione di sussidi a committenti assoggettabili in base all’art. 2 lett. b della legge, computati anche i sussidi della Confederazione e dei soggetti alla legge.

4L’assoggettamento per sussidio di prestazioni è stabilito dal rapporto delle spese dell’attività sussidiata durante il precedente anno civile con i sussidi cantonali previsti e se si tratta del primo sussidio della stima delle spese dell’attività sussidiata per i 12 mesi successivi.

5L’assoggettamento per sussidio di singoli oggetti è verificato puntualmente ed il suo ammontare non si somma nel calcolo dell’assoggettamento per sussidio di prestazioni.

6Nei casi di assoggettamento per sussidio, l’istanza esecutiva competente indica nelle proprie decisioni l’obbligo per i beneficiari di rispettare la legge, il regolamento e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o la restituzione del sussidio.

7L’allegato 3, di natura esemplificativa, elenca i committenti assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. c della legge.

8La Banca dello Stato del Cantone Ticino non è assoggettata alla legge.

 

Art. 3[4]

 

Definizioni

Art. 4[5]Ai sensi del presente regolamento si definiscono:

a)commesse internazionali: commesse con un valore soglia superiore a quelli indicati nell’allegato 1 lett. a CIAP;

b)bando: l’insieme dell’avviso di gara e della documentazione di gara;

c)avviso di gara: l’avviso pubblico del committente nelle procedure di pubblico concorso (libere o selettive);

d)documentazione di gara: tutta la documentazione che il committente mette a disposizione degli offerenti per partecipare alla gara;

e)capitolato: l’insieme delle condizioni, prescrizioni ed elenco dei prezzi contenuti nel bando;

f)variante: l’offerta che consente di raggiungere l’obiettivo iniziale dell’appalto in maniera diversa da quella inizialmente prevista dal committente;

g)appalto generale: la commessa in cui è previsto un unico aggiudicatario responsabile per l’esecuzione di un’opera già progettata assumendo la direzione e l’esecuzione dei lavori nel loro insieme;

h)appalto totale: commessa di appalto generale che comprende anche la progettazione dell’opera;

i)istanza esecutiva competente per il sussidio: l’istanza, ai sensi dell’art. 23 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 o un’istanza analoga per gli altri soggetti alla legge, che è responsabile per l’erogazione del sussidio e competente per le decisioni di decadenza o riduzione del sussidio;

j)foglio di correzione: documento di gara mediante il quale un offerente indica le correzioni all’offerta, segnatamente dell’elenco dei prezzi;

k)commessa edile: l’insieme delle commesse per la realizzazione di un’opera edile o di genio civile, compresa la fornitura e la posa di tutto quanto è parte costitutiva dell’opera, esclusi gli accessori e le prestazioni di servizio, segnatamente arredamento e attrezzature, rispettivamente la progettazione;

l)concorso di idee: forma di messa in concorrenza che ha come obiettivo il chiarimento del programma o la definizione dei presupposti di una prestazione o di un’opera;

m)concorso di progetto: forma di messa in concorrenza intesa a fornire un piano o un progetto ai fini della realizzazione di un’opera;

n)mandato di studi paralleli: messa in concorrenza di proposte di soluzioni per definire e programmare progetti complessi, i cui termini di riferimento non possono essere stabiliti in modo sufficiente e definitivo senza un dialogo con i partecipanti;

o)sussidio: quanto è definito sussidio ai sensi oppure in analogia dell’art. 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Valore della commessa

Art. 5[6]1Il committente deve stimare il presumibile valore complessivo della commessa secondo le regole della buona fede e della plausibilità.

2Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

3Per i contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato considerando il cumulo delle remunerazioni sull’arco della durata determinata, che di norma non può superare i cinque anni.

4Nel caso di contratti di durata indeterminata occorre moltiplicare la remunerazione mensile per 48 mesi.

5Nel caso di commesse relative a prestazioni richieste periodicamente (commesse ricorrenti) il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.

6Una commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge, del CIAP e del presente regolamento, segnatamente in materia di scelta della procedura di aggiudicazione, in particolare del pubblico concorso o della procedura su invito.

7Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura.

 

Art. 6[7]

 

Protezione dei lavoratori e rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro

Art. 7[8]1L’attestazione del rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è delegata alle competenti Commissioni paritetiche cantonali e federali.

2L’attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro nei contratti normali di lavoro è delegata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.

3Per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni dei CCL delle rispettive categorie di arti e mestieri vigenti nel loro cantone di domicilio o sede.

4L’offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell’adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell’ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

5Il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell’aggiudica­tario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento.

 

Commesse internazionali

Art. 7a[9]1Alle commesse internazionali si applicano tutte le norme del presente regolamento, con le seguenti particolarità.

2Occorre pubblicare anche un riassunto dell’avviso di gara in lingua francese su una piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni (segnatamente simap.ch), contenente le seguenti indicazioni:

a)nome e indirizzo del committente;

b)prestazione richiesta;

c)termine per la domanda di partecipazione nella procedura selettiva o per la presentazione dell’offerta;

d)indirizzo a cui può essere richiesta la documentazione di gara.

3I termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione sono di regola al minimo di 40 giorni riservate le possibilità di riduzione dell’art. XI paragrafo 2 e 4 dell’accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.[10]

4L’offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un’autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.

5L’offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino. 

6Le aggiudicazioni vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni sulla piattaforma elettronica comune della Confederazione e dei Cantoni con indicazione, anche in lingua francese, di:

a)genere di procedura applicata;

b)oggetto ed entità della commessa;

c)nome e l’indirizzo del committente;

d)data dell’aggiudicazione;

e)nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario;

f)prezzo dell’offerta considerata.

7I committenti redigono ogni anno una statistica delle commesse internazionali aggiudicate e la comunicano all’Organo intercantonale all’indirizzo della Confederazione.

8L’adeguamento dei valori soglia ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge viene pubblicato con decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

 

Capitolo II

Procedura[11]

 

Avviso di gara

Art. 8[12]1L’avviso di gara è pubblicato nel Foglio ufficiale (FU) e il giorno di questa pubblicazione è determinante per il calcolo dei termini.

2Per poter pubblicare l’avviso di gara, il committente deve poter mettere a disposizione, almeno in forma elettronica, l’integralità della documentazione di gara.

3L’avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni:

a)nome e indirizzi postale e di posta elettronica del committente;

b)genere di commessa e tipo di procedura;

c)descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;

d)scadenza di esecuzione o fornitura della prestazione, ivi compresi luogo e tempi della prestazione;

e)suddivisone in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;

f)eventuali limitazioni di consorzio o l’autorizzazione di subappalti;

g)possibilità di presentare varianti;

h)termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

i)esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

j)l’eventuale lingua supplementare ammessa;

k)criteri di idoneità;

l)numero massimo di offerenti invitati a presentare un’offerta nella procedura selettiva;

m)criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione;

n)eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;

o)indicazione che la commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali;

p)presso chi possono essere richieste informazioni supplementari, indirizzo di ottenimento della documentazione di gara ed eventuale remunerazione per l’ottenimento;

q)indicazione dei rimedi giuridici.

4L’avviso di gara può prevedere per determinati elementi il rinvio a un sito internet, purché gli elementi essenziali per la comprensione della commessa siano desumibili dall’avviso.

 

Lingua della procedura

Art. 9[13]1La lingua della procedura, segnatamente dell’avviso e della documentazione di gara, dei documenti presentati, così come di ogni comunicazione fra le parti è l’italiano.

2Sono ammessi anche il francese, il tedesco e l’inglese per gli attestati, certificati e le specifiche tecniche, riservato il diritto del committente di chiedere una traduzione.

 

Documentazione di gara

Art. 10[14]1Nella misura in cui non figurino già nell’avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su:

a)elenco delle informazioni e della documentazione che gli offerenti devono presentare nel contesto delle condizioni di partecipazione;

b)le esigenze tecnico-economiche;

c)le prove relative ai criteri d’idoneità;

cbis)la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d’aggiudicazione o di scelta nell’ambito di una procedura selettiva;[15]

d)il capitolato d’oneri o il capitolato d’appalto;

e)data, ora e luogo dell’eventuale sopralluogo tecnico o dell’incontro comune con la committenza;

f)data, ora e luogo dell’apertura delle offerte e forma dell’apertura pubblica.[16]

2Nel caso di riproduzione e/o spedizione di documentazione cartacea, il committente può addebitarne le spese ai concorrenti che non inoltrano un’offerta.

 

Specifiche tecniche

Art. 10a[17]1Le specifiche tecniche devono riferirsi:

a)alla prestazione richiesta;

b)alle norme tecniche impiegate in Svizzera e in loro assenza a norme internazionali.

2Di principio è vietato introdurre nel capitolato prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o marca oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire o escludere determinati concorrenti.

3Si giustifica una deroga quando, segnatamente:

a)le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;

b)le apparecchiature già impiegate dai committenti imporrebbero l’uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulterebbe sproporzionato rispetto al valore complessivo della commessa;

c)ciò è necessario per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell’ambiente.

4Prescrizioni ai sensi del cpv. 2 accompagnate dall’indicazione “o equivalente” sono ammesse solo qualora non sia possibile una descrizione dell’oggetto della commessa mediante prescrizioni sufficientemente precise. L’onere della prova dell’equivalenza è a carico dell’offerente.

 

Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri

Art. 11[18]1Il capitolato d’appalto si applica alle commesse edili e alle forniture e deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere.

2Il capitolato d’oneri si applica alle prestazioni di servizio, contiene la descrizione precisa delle prestazioni e degli obiettivi della commessa e deve basarsi, per quanto possibile, sulle posizioni standardizzate edite dalle associazioni professionali svizzere.

 

Informazioni supplementari

Art. 12[19]1Le richieste d’informazioni supplementari, se non sono escluse o altrimenti disciplinate dal bando, possono essere presentate entro la metà del periodo utile per la presentazione dell’offerta.

Le domande devono essere presentate in forma scritta e riferite alla documentazione di gara.

2Il committente risponde, anche solo in forma elettronica con richiesta di conferma di ricezione, contemporaneamente a tutti i concorrenti che gli sono noti al momento della risposta. Può anche non rispondere a determinate domande, motivandolo.

3Se necessario, il committente può prorogare il periodo utile per la presentazione dell’offerta, una sola volta e per un massimo di 60 giorni, nelle forme previste per la pubblicazione del bando.

 

Rapporto sulle procedure su invito e per incarico diretto e pubblicazione

Art. 13[20]1Al momento della delibera, i committenti tenuti alla pubblicazione redigono una decisione, che motivi la scelta della procedura, per ogni commessa aggiudicata mediante incarico diretto o invito di importo superiore a 5’000 franchi (IVA esclusa).

2La pubblicazione annuale della lista delle commesse aggiudicate con decisione cresciuta in giudicato deve contenere le seguenti informazioni:

a)nome del committente;

b)data dell’aggiudicazione;

c)oggetto e entità della commessa;

d)genere di commessa (edile, di fornitura, di servizio);

e)genere di procedura applicata e base legale dell’incarico diretto o dell’invito;

f)nome dell’aggiudicatario, suo domicilio o sede;

g)importo deliberato.

3La pubblicazione avviene sui siti internet del Cantone e dei Comuni in formato elettronico (Excel o equivalente) che permetta l’ordinamento personalizzato delle informazioni di cui al cpv. 2.

 

Appalto generale e appalto totale

Art. 13a[21]1L’appalto generale e l’appalto totale sono ammessi solo a titolo eccezionale per prestazioni di importanza rilevante, per motivi tecnici e organizzativi, e previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

2All’appalto generale e all’appalto totale restano applicabili tutte le condizioni stabilite alle commesse ordinarie e in particolare quelle sul subappalto, ivi compreso l’impiego di lavoratori indipendenti o autonomi e/o l’impiego di personale fornito da terzi.

 

Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio paralleli

Art. 13b[22]1Concorsi di idee o di progetto e mandati di studio in parallelo sono assoggettati, salvo diversa disposizione del bando, alle pertinenti norme della categoria professionale interessata.

2La legge, il CIAP e il presente regolamento sono prevalenti.

 

Incarico diretto e incarico diretto con più offerte

Art. 13c[23]1Nell’incarico diretto con più offerte, il committente può sollecitare, una per volta o contemporaneamente, fino a un massimo di tre offerte. L’aggiudica­zione avviene con l’accettazione.

2Le offerte devono essere presentate in forma scritta, salvo per i beni con prezzo offerto pubblicamente e inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa).[24]

3Nell’incarico diretto con più offerte il committente non può negoziare le offerte.

4Le commesse fondate su di un contratto di sponsorizzazione possono essere stipulate per incarico diretto quando la differenza di valore a favore del beneficiario è inferiore ai valori soglia di cui all’art. 7 della legge.

 

Termini

Art. 14[25]Nelle procedure di concorso pubblico e selettiva, i termini per la presentazione delle offerte o di una domanda di partecipazione vengono fissati nel bando e sono al minimo di 30 giorni, riservate le possibilità di riduzione dell’art. XI paragrafo 4 lett. c dell’accordo riveduto sugli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

 

Art. 15-16[26]

 

Sopralluogo o incontri obbligatori con la committenza

Art. 17[27]1Il sopralluogo o l’incontro con la committenza devono essere annunciati nella documentazione di gara.[28]

2Salvo diversa disposizione del bando la partecipazione è obbligatoria. Ritardi o interruzioni della presenza comportano l’esclusione dell’offerta e non sono ammesse tolleranze.

3Il concorrente deve essere rappresentato dal detentore dei requisiti di idoneità richiesti dall’art. 34 o da un dipendente con mansioni tecniche adeguate.[29]

4All’inizio del sopralluogo è redatto un verbale di presenza, che dovrà essere controfirmato dai partecipanti anche alla fine del sopralluogo.

 

Centro di consulenza

Art. 18[30]1Il Consiglio di Stato istituisce un Centro di consulenza per le commesse pubbliche (CComm) composto da 12 membri, di cui:

a)al massimo 6 rappresentanti dei committenti pubblici; e

b)al massimo 6 rappresentanti dell’economia cantonale e dei partner sociali, equamente rappresentati.

2Su richiesta il Centro presta consulenza e collabora con l’autorità per la stesura di schede informative, riservate le competenze di cui agli art. 60 e 61.

 

Capitolo III

[31]

 

Art. 19-33[32]

 

Capitolo IV

Offerente

 

Idoneità degli offerenti

Art. 34[33]1Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l’esecuzione della prestazione.[34]

2In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l’offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l’esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l’offerente deve comprovare un’esperienza sufficiente.

3Se l’offerente è una ditta individuale iscritta a registro di commercio oppure una società, i requisiti devono essere adempiuti:

a)nelle commesse per le quali è richiesta l’iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio che autorizza a titolo personale l’esercizio della professione e nelle commesse edili senza albi o registri professionali: da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;

b)nelle altre commesse di servizio: da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell’esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.[35]

3bisL’autocertificazione, sostitutiva, dei documenti attestanti l’attività richiesta dal cpv. 3 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.[36]

4Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

5Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

6I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta.

 

Preimplicazione

Art. 35[37]1Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un’offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.

2Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

a)la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;

b)la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;

c)la proroga dei termini minimi.

3Un’analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.

 

Ricusa

Art. 35a[38]1A livello di committente, compresi i suoi consulenti e ausiliari, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

a)hanno un interesse personale immediato a una commessa;

b)sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto;

c)sono parenti o affini dell’offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;

d)operano come rappresentanti dell’offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure

e)non dispongono a motivo di altre circostanze dell’indipendenza necessaria all’esecuzione di commesse pubbliche.

2La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la  scoperta del motivo di ricusa.

3Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l’esclusione della persona interessata.

4Nei concorsi e nei mandati di studio in parallelo, il committente può prevedere nel bando l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione degli offerenti che presentano un motivo di ricusa in relazione a un membro della giuria.[39]

 

Consorzio

Art. 36[40]1Le prove della costituzione del consorzio e l’indicazione delle persone fisiche o giuridiche che lo costituiscono devono essere prodotti contestualmente all’inoltro dell’offerta.

2La partecipazione a più consorzi con un ruolo non manifestamente subalterno deve essere autorizzata dal bando.

3La partecipazione non autorizzata a più consorzi comporta l’esclusione.

4Il prestito di personale all’interno del consorzio è ammesso senza restrizioni.

 

Subappalto, impiego di lavoratori autonomi o indipendenti e personale fornito da terzi

Art. 37[41]1Un subappaltatore non può partecipare anche quale offerente (singolo o consorziato) in una medesima gara.

2L’offerente deve allegare all’offerta l’elenco dei subappaltatori con tutti i documenti richiesti dal bando. Per ogni subappalto può essere indicato un solo nominativo.

3La vigilanza sulla corrispondenza fra i subappaltatori impiegati e quelli annunciati dall’aggiudicatario compete al committente, il quale controlla in particolare che non vi sia subappalto del subappalto. L’aggiudicatario deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori da lui impiegati per l’esecuzione della commessa e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica inoltre che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, per le verifiche di loro competenza.

4L’impiego di personale supplementare fornito da terzi è ammesso solo per necessità che non erano prevedibili al momento della conclusione del contratto, ed è soggetto ad autorizzazione, preventiva e potestativa, del committente, alle seguenti condizioni:

a)l’aggiudicatario deve attestare, in forma scritta i motivi oggettivi dell’imprevedibilità;

b)l’aggiudicatario deve allegare il contratto scritto col prestatore di personale, il quale deve rispettare tutti i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 della legge), ad eccezione dei requisiti di idoneità dell’art. 34;

c)l’aggiudicatario deve anche presentare l’attestazione di ricerca infruttuosa di personale rilasciata dal competente ufficio cantonale, qualora intenda impiegare personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale (interinali).[42]

 

Art. 38[43]

 

Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna

Art. 39[44]1All’offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento di:

a)AVS/AI/IPG/AD;

b)Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c)SUVA o istituto analogo;

d)Cassa pensione (LPP);

e)Imposte alla fonte;

f)Imposte federali, cantonali e comunali;

g)Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h)Pensionamento anticipato (PEAN);

i)Contributi professionali.

2Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell’equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente.

3Deve essere prodotta anche l’autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.

4Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.

5Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta.

6Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall’ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.

7Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l’art. 7a.

 

Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d’ufficio

Art. 39a[45]1L’autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all’art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 2'000 franchi (IVA esclusa) anche l’autocertificazione non è necessaria.[46]

2L’autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 20'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.[47]

3Mediante l’inoltro dell’offerta, l’offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.

4Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

a)l’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;

b)la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica.

L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione determinano l’esclusione dell’offerta e la segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.

 

Portale offerenti

Art. 39b[48]1Il Portale offerenti (art. 20a LCPubb) permette di raccogliere le attestazioni degli offerenti che lo utilizzano e permette ai committenti di verificare l’adempimento dei requisiti d’idoneità riguardo alle esigenze poste dalla legge.

2Il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato è l’organo responsabile e gestisce il portale. In particolare esso assolve i seguenti compiti:

a)gestisce e coordina gli accessi e le verifiche dei soggetti autorizzati alla valutazione dell’idoneità;

b)garantisce la cancellazione definitiva dei dati scaduto il termine di archiviazione di 5 anni dal momento del caricamento dei dati.

3I soggetti abilitati alla valutazione dell’idoneità sono designati dal Consiglio di Stato tramite direttiva pubblicata nel portale e hanno accesso ai dati contenuti nel portale.

4L’autorità di vigilanza può accedere in ogni tempo ai contenuti del portale.

5I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.

 

Consultazione del Portale offerenti e tassa

Art. 39c[49]1La consultazione del portale, limitatamente alla valutazione d’idoneità degli offerenti che lo utilizzano, è pubblica e gratuita.

2L’offerente che fa uso del portale è soggetto a una tassa annua di 200 franchi, da versare anticipatamente.[50]

3L’abilitazione alla valutazione dell’idoneità da parte di soggetti esterni all’Amministrazione cantonale è soggetta alla partecipazione ai costi.

 

Capitolo V

Offerte

 

Contenuto e verifica dell’offerta

Art. 40[51]1L’offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte.

2L’inoltro dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando.

3L’offerta è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l’eventuale possibilità di sanatoria dell’art. 39a cpv. 4 lett. b.[52]

4L’offerente ha la facoltà di allegare separatamente speciali indicazioni tendenti a fornire semplici spiegazioni.

5Il committente può limitarsi all’esame dei documenti di cui al cpv. 3 oppure chiedere delucidazioni o complementi.

 

Art. 41[53]

 

Motivi di esclusione dell’offerta

Art. 42[54]1Sono escluse in particolare le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara.

2L’esposizione dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti. È unicamente permesso di fare capo ad un apposito foglio di correzione.

3Il committente rettifica dei semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale (rapporto tecnico) che resta agli atti.

 

Facoltà d'indagine

Art. 43[55]1Il committente ha il diritto di chiedere all’offerente delle analisi di determinati elementi dell’offerta assegnandogli un termine perentorio.

2Se l’offerente non le presenta o le presenta in modo inadeguato, il committente può anche escludere l’offerta.

 

Carattere confidenziale

Art. 44[56]1Nell’offerta va segnalata nel dettaglio la parte di documentazione presentata che riguarda segreti commerciali e di fabbricazione o altri documenti soggetti a protezione.

2Tale documentazione non può essere utilizzata, né trasmessa o comunicata a terzi, senza il consenso dell’offerente o senza una valida base legale.

 

Apertura delle offerte

Art. 45[57]1Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.[58]

2Nelle procedure su invito la partecipazione all’apertura è limitata agli invitati.

3Il committente verbalizza l’oggetto dell’offerta, l’ora, il nome del rappresentante del committente, delle altre persone presenti e quello degli offerenti, gli importi delle offerte, l’importo dell’eventuale preventivo di riferimento annunciato nel bando, eventuali totali parziali dei lotti, eventuali varianti delle offerte e le irregolarità già manifestatesi al momento dell’apertura.

 

Varianti

Art. 46[59]1La presentazione di varianti è ammessa solo se consentita dal bando e quale alternativa all’offerta di base, la cui presentazione resta obbligatoria.

2Il committente non è tenuto ad entrare in materia della variante.

 

Art. 47[60]

 

Garanzie da parte di terzi

Art. 48[61]1L’eventuale obbligo di prestare congrue garanzie dev’essere previsto nel bando.

2Con l’offerta è sufficiente presentare una dichiarazione incondizionata e vincolante di un garante che si impegna a prestare la garanzia al committente in caso di aggiudicazione.

3In caso di appalti generali o totali va sempre prescritto nel bando l’obbligo di prestare garanzia.

 

Capitolo VI

[62]

 

Art. 49-52[63]

 

Capitolo VII

Aggiudicazione

 

Criteri di aggiudicazione

Art. 53[64]1I criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e vanno precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione.

2Sono anche ammessi, ma non nelle commesse internazionali, i seguenti criteri:

a)la formazione degli apprendisti;

b)il contributo alla formazione professionale;

c)la responsabilità sociale delle imprese.

3I criteri di cui al cpv. 2 lett. a e b sono obbligatori.

4Il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione.

 

Suddivisione dell’aggiudicazione

Art. 54[65]1Il committente ha diritto di suddividere l’aggiudicazione in commesse parziali oppure in lotti, solo se l’ha annunciato nel bando e se ha previsto dei totali corrispondenti.

2Gli offerenti che hanno presentato solo un’offerta globale non sono obbligati ad accettare una commessa parziale.

 

Interruzione

Art. 55[66]Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione in presenza di motivi sufficienti, in particolare se:

a)non realizza il progetto;

b)nessuna offerta adempie i criteri tecnici e le altre esigenze fissati nei documenti di gara;

c)si prevedono offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;

d)le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il preventivo di riferimento annunciato nel bando o, per gli enti pubblici, i crediti allocati;

e)esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti;

f)si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.

 

Art. 56-57[67]

 

Capitolo VIII

Contratto e sue condizioni

 

Conclusione del contratto

Art. 58[68]Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, riservata l’eccezione di cui all’art. 13c cpv. 2.

 

Pagamenti

Art. 59[69]1Il pagamento della mercede deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi svizzeri).

2Il committente concorda con l’offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a contare dalla ricezione della fattura.

 

Responsabilità di applicazione

Art. 60[70]1Il committente ha la responsabilità di allestire il bando, verificare le offerte e procedere all’aggiudicazione rispettando la legge, il CIAP e il regolamento.

2L’istanza esecutiva competente per il sussidio può imporre al committente la designazione di un consulente indipendente, dare istruzioni o formulare richieste idonee all’adempimento degli obblighi di cui al cpv. 1, oppure anche ammettere l’autocertifica­zione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero.

3Il consulente indipendente e i relativi costi, se approvati dall’istanza esecutiva competente, sono riconosciuti quale spesa computabile per il sussidio.

4All’istanza esecutiva cantonale competente per il sussidio e ai servizi dell’Ammini­strazione cantonale è garantito il supporto tecnico in ambito di lavori sussidiati dal­l’ufficio di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati (UCTLS) e la consulenza puntuale in materia di commesse pubbliche dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.

5Per i consulenti indipendenti di commesse che beneficiano di sussidi cantonali, si applicano le tariffe praticate dall’Amministrazione cantonale. La designazione e la retribuzione devono essere approvati preventivamente dal centro di competenza della Cancelleria dello Stato.

 

Art. 60a[71]

 

Capitolo IX

Vigilanza

 

Autorità di vigilanza

Art. 61[72]1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza tramite l’ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (di seguito: UVCP).

2Nell’ambito della sua attività I’UVCP:

a)conduce le istruttorie, segnatamente può chiedere rapporti e assumere ogni prova necessaria;

b)può preparare o dare direttamente istruzioni vincolanti ai servizi dell’Amministrazione cantonale ed ai soggetti alla legge.

3L’UVCP assicura la formazione generale, tramite la pubblicazione di direttive, schede informative, circolari e raccomandazioni. Organizza inoltre corsi base e di aggiornamento.

 

Pubblicazione delle decisioni di esclusione

Art. 62[73]Le decisioni cresciute in giudicato di esclusione dalla partecipazione a commesse pubbliche ai sensi dell’art. 45a della legge sono comunicate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale (FU) e, per la durata del periodo della sospensione, sul sito internet dell’autorità di vigilanza.

 

Capitolo X

Norme finali

 

Art. 63[74]

 

Archiviazione

Art. 64[75]1È ammessa la conservazione anche in forma esclusivamente elettronica.

2L’autorità di vigilanza ha sempre diritto di ottenerne la trasmissione gratuita.

 

Art. 64a[76]

 

Norma abrogativa

Art. 65È abrogato il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1° ottobre 2001.

 

Entrata in vigore

Art. 66Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[77]

 

 

Pubblicato nel BU 2006, 326.

 

 

Committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell’art. 2 lett. a e b della legge

Allegato 1[78]

Lista esemplificativa degli enti di diritto pubblico e degli altri committenti preposti a compiti pubblici ai sensi dell’art. 2 lett. a e b della legge.

 

Committenti

Cantone Ticino

Comuni

Patriziati (Corporazioni, Degagne e Vicinati e altre Corporazioni di diritto pubblico riconosciute)

Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino (tra cui Diocesi, Curia, parrocchie e altri enti ecclesiastici)

Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino (tra cui Chiesa cantonale, Comunità regionali e altri enti ecclesiastici)

Consorzi ai sensi della legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e della legge sui consorzi del 21 luglio 1913

Ente ospedaliero cantonale (EOC)

Cliniche private

Servizi di soccorso pre-ospedaliero (ambulanze)

Istituti per anziani finanziati per l’intera gestione

Istituti per anziani finanziati per il costo residuo delle cure sottoposte alla legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal)

Istituti per invalidi finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979

Enti beneficiari di contributi per provvedimenti di integrazione per invalidi ai sensi della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979

Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) di interesse pubblico

Organizzazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)

Infermieri indipendenti finanziati con contratto di prestazione ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)

Servizi d’appoggio riconosciuti ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD); servizi di trasporto, servizi per anziani, servizi per ammalati, servizi per invalidi, servizi per alcolisti

Centri educativi minorili

Asili nido di protezione

Enti finanziati in base alla legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978

Enti beneficiari di contributi nel campo della promozione della salute

Azienda cantonale dei rifiuti e altre aziende o società di smaltimento o gestione dei rifiuti detenute da enti di diritto pubblico, partecipate o controllate e/o sottoposte a vigilanza

Scuole private ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990

Università della Svizzera italiana e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Servizi mensa e ristoranti scolastici affidati a privati (scuola media)

Società degli impiegati di commercio (formazione presso le aziende, svolgimento delle procedure di qualificazione)

Fondazione ARES (servizio di consulenza scolastica per allievi autistici)

Istituti di previdenza di diritto pubblico

Agenzia turistica ticinese SA e organizzazioni turistiche regionali

Enti e agenzie regionali per lo sviluppo

Fondazione Agire

Fondazione Ticino Film Commission

Southern Switzerland Film Commission sagl

Associazione Centro di Competenze Agroalimentari Ticino

Fondazione Centro di competenza in materia di mobilità sostenibile

 

Allegato 1a e 1b[79]

 

Atti normativi che disciplinano l’erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. b della legge

Allegato 2[80]

Lista esemplificativa degli atti normativi che disciplinano l’erogazione di sussidi ai committenti suscettibili di essere assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. b della legge, riservato l’assoggettamento ad altro titolo.

 

Leggi

Decreti legislativi che concedono sussidi o ne prevedono la concessione

DECS

Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform)

Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014

Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990

Legge sul cinema del 9 novembre 2005 e regolamento della legge sul cinema del 19 ottobre 2010

Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012

Regolamento del Fondo Sport del 18 gennaio 2011

DFE

Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI) e ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)

Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 e regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 20 giugno 2012

Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc) e regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1998 (RL-rilocc)

Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 e regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003

Legge per l’innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn) e regolamento sulla legge per l’innovazione economica del 17 febbraio 2016 (RLInn)

Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009

Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002

Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989

Legge sul turismo del 25 giugno 2014

DI

Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003

DSS

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973

Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan)

Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario del 26 giugno 2001 (legge autoambulanze)

Legge d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978

Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)

Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)

Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz)

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie)

Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996 (legge giovani)

Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979

DT

Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)

Ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF)

Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994

Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005

Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len)

Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975

 

Committenti assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. c della legge

Allegato 3[81]

Lista esemplificativa dei committenti assoggettati ai sensi dell’art. 2 lett. c della legge (committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali), per la parte concessionata, riservato l’assoggettamento ad altro titolo.

 

Committenti al beneficio di concessioni

Impianti turistici e di risalita (ferrovie, funicolari, filovie, funivie, teleferiche e sciovie)

Esempi:

– Bosco Gurin (impianti di risalita)

– Società Funicolare Locarno - Madonna del Sasso SA (FLMS)

Autolinee e trasporti pubblici

Esempi:

– TPL Trasporti Pubblici Luganesi SA

– AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Aziende di sfruttamento e erogazione dell’acqua e dell’energia

Esempi:

– Verzasca SA

– Azienda Elettrica Massagno SA

Aziende che esercitano nel settore delle telecomunicazioni

 

Allegato 4[82]


[1]  Titolo modificato dal R 15.4.2014; in vigore dal 18.4.2014 - BU 2014, 194.

[2]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[3]  Art. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2019, 218.

[4]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[5]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[6]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[7]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[8]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[9]  Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[10]  Cpv. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2022, 31.

[11]  Capitolo modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[12]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[13]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[14]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[15]  Lett. introdotta dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[16]  Lett. modificata dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[17]  Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[18]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2012, 354.

[19]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[20]  Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 376; precedenti modifiche: BU 2003, 292; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685; BU 2009, 548; BU 2010, 424.

[21]  Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[22]  Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[23]  Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[24]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[25]  Art. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2019, 218.

[26]  Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[27]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[28]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[29]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[30]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[31]  Capitolo abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[32]  Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[33]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2009, 157 e 208; BU 2015, 381.

[34]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[35]  Cpv. modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2022, 31.

[36]  Cpv. introdotto dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192.

[37]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[38]  Art. introdotto dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[39]  Cpv. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[40]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2012, 106 e 354.

[41]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218 e 377 e BU 2021, 142; precedente modifica: BU 2012, 354.

[42]  Cpv. la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale fino al giudizio di merito; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2019, 218 e 377 e BU 2021, 142.

[43]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[44]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

[45]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

[46]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[47]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[48]  Art. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[49]  Art. introdotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[50]  Cpv. reintrodotto dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.11.2022 - BU 2022, 31 e 236.

[51]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[52]  Cpv. modificato dal R 25.5.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 135.

[53]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2012, 106 e 354.

[54]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[55]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[56]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[57]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[58]  Cpv. modificato dal R 2.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 31.

[59]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[60]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[61]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[62]  Capitolo abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[63]  Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[64]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[65]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[66]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[67]  Art. abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[68]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[69]  Art. modificato dal R 10.7.2012; in vigore dal 13.7.2012 - BU 2012, 354.

[70]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

[71]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

[72]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2016, 383.

[73]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2011, 103.

[74]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[75]  Art. modificato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedente modifica: BU 2013, 437.

[76]  Art. abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218; precedenti modifiche: BU 2009, 157; BU 2013, 437; BU 2015, 137.

[77]  Entrata in vigore: 15 settembre 2006 - BU 2006, 326.

[78]  Allegato modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedenti modifiche: BU 2019, 218; BU 2022, 31.

[79]  Allegati abrogati dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.

[80]  Allegato modificato dal R 24.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 24; precedenti modifiche: BU 2019, 218; BU 2023, 192.

[81]  Allegato modificato dal R 31.5.2023; in vigore dal 2.6.2023 - BU 2023, 192; precedente modifica: BU 2019, 218.

[82]  Allegato abrogato dal R 12.6.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 218.