Regolamento
della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
(RLEPIA)[1]
del 5 luglio 2005 (stato 2 dicembre 2022)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (di seguito LEPIA),[2]
decreta:
Domanda di autorizzazione;
(art. 4 cpv. 2 LEPIA)
a) dati e documenti
Art. 11Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti:
a)apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA;
b)eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LEPIA);
c)copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 LEPIA) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d LEPIA) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA);
d)certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’art. 6 LEPIA (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede).[3]
2Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA).
b) aggiornamento dei dati e documenti
Art. 21I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA).
2Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Tipi di autorizzazione
(art. 8 LEPIA)
Art. 3[4]1L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).
2L’autorizzazione specifica segnatamente pure:
a)i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;
b)il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione:
-livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA);
-livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA);
-livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA).
3Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi 1 e 2.
Art. 4…[5]
Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica
Art. 5In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.
Struttura dell’Albo
(art. 8 e 9 LEPIA)
Art. 61L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA.
2L’Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione dei rispettivi campi d’attività.
3I titolari di un’autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.
Statuti
(art. 14 cpv. 2 lett. a LEPIA)
Art. 71Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.
2Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
Sede e recapito
Art. 8La sede e il recapito dell’OTIA sono stabiliti dal Consiglio.
Commissione di vigilanza;
(art. 18 LEPIA)
a) sede e composizione
Art. 91La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.
2La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.
3Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.
4La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
b) assenze, astensione e ricusa
Art. 101Per l’astensione e la ricusa si applicano gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[6]
2La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.
3In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.
Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) nel settore degli impianti tecnici
Art. 11Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:
a)nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;
b)nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.
Norma abrogativa
Art. 12È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.
Entrata in vigore
Art. 13Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[7]
Pubblicato nel BU 2005, 213.
Allegato[8]
Campi professionali (art. 3 cpv. 2)
Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione:
Architettura
Architettura d’interni
Paesaggistica
Pianificazione del territorio
Ingegneria Civile
Fisica / Fisica della costruzione
Tecnica della sicurezza
Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS
Ingegneria nelle tecniche degli edifici E
Ingegneria geomatica
Ingegneria forestale
Ingegneria d'altri rami
Geologia / Geotecnica / Geofisica
Ambiente
[1] Titolo modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
[2] Ingresso modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
[3] Lett. modificata dal R 3.2.2009; in vigore dal 6.2.2009 - BU 2009, 57.
[4] Art. modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
[5] Art. abrogato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
[6] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
[7] Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.
[8] Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.