Statuto
dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti
del Cantone Ticino
(del 14 giugno 1991)
Norme generali
Denominazione, forma giuridica, sede
Art. 1L’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) è una corporazione di diritto pubblico cantonale, retta dalla Legge sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA).
Compiti dell’Ordine
Art. 21L’Ordine promuove la dignità e il corretto esercizio della professione da parte dei suoi membri, ne tutela gli interessi, collabora con le Autorità pubbliche e veglia affinché le leggi, i regolamenti, le regole professionali e dell’arte e le regole deontologiche siano rispettate (art. 11 LEPIA).
2È in particolare compito dell’OTIA esercitare sui suoi membri il potere di vigilanza che la legge non assegna espressamente alla Commissione di vigilanza e promulgare adeguate norme deontologiche.
Membri dell’Ordine
Art. 31Sono membri dell’OTIA i titolari, con domicilio in Ticino, dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone (art. 10 LEPIA).
2Il rilascio dell’autorizzazione è regolato dalla Legge e dal relativo Regolamento di applicazione.
Organi dell’Ordine
Art. 4Gli organi dell’OTIA sono l’Assemblea dei titolari dell’autorizzazione ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto (Assemblea dell’Ordine), il Consiglio dell’Ordine e la Commissione dei revisori.
Assemblea dell’ordine
Funzione
Art. 5L’Assemblea dell’Ordine è l’organo superiore dell’OTIA (art. 14 cpv. 1 LEPIA).
Convocazione
Art. 61L’Assemblea deve riunirsi, ordinariamente, almeno una volta all’anno (art. 14 cpv. 3 LEPIA), entro la fine del primo semestre e, straordinariamente, quando è convocata dal Consiglio dell’Ordine o dalla Commissione dei revisori o quando un quinto dei membri lo richiede.
2Ogni Assemblea deve essere convocata mediante avviso personale, che può essere trasmesso anche tramite e-mail. Inoltre la convocazione deve apparire sul Foglio ufficiale almeno dieci giorni prima della riunione.
Competenze
Art. 7L’Assemblea esercita le competenze che le sono attribuite dall’art. 14 cpv. 2 LEPIA e dal presente statuto, nonché quelle che le derivano dalla sua posizione di organo superiore dell’Ordine.
Risoluzioni dell’Ordine, diritto di voto
Art. 81L’Assemblea, regolarmente convocata, può deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.
2Non è consentito deliberare o votare su oggetti non elencati nell’ordine del giorno.
3Tutti i membri hanno eguale diritto di voto; i membri assenti non hanno diritto di farsi rappresentare.
Presidenza e lavori assembleari
Art. 91La presidenza dell’Assemblea spetta ad un Presidente del giorno da essa designato all’inizio dei lavori.
2Il presidente del giorno dirige i lavori assembleari assistito da un segretario e da due scrutatori.
3La funzione di segretario è svolta dal segretario del Consiglio dell’Ordine o, in caso di impedimento, da altra persona designata dall’Assemblea.
4L’Assemblea designa due scrutatori.
5Dei lavori assembleari deve essere tenuto verbale.
Maggioranza
Art. 101Le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
2Per la modifica dello statuto nonché per l’adozione e la modifica delle norme deontologiche è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
Consiglio dell’ordine
Funzione e compiti
Art. 111Il Consiglio dell’Ordine è l’organo esecutivo dell’OTIA.
2Esso ha i compiti definiti dall’art. 15 cpv. 3 LEPIA.
Composizione e obblighi
Art. 121Il Consiglio dell’Ordine è composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno tre membri, nominati dall’Assemblea (art. 14 cpv. 2 lett. b LEPIA).
2Il Consiglio attribuisce a suoi membri le cariche di segretario e di cassiere; è consentito attribuire tali cariche ad una sola persona: la carica di segretario può anche essere assegnata ad un esterno (art. 15 cpv. 3 lett. f LEPIA).
3Il segretario è responsabile della custodia dell’archivio e dei verbali del Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea.
4Il cassiere è responsabile dei fondi ed ha l’obbligo di tenere la contabilità dell’Ordine.
5Il presidente ed il cassiere devono presentare annualmente all’Assemblea una relazione sul loro operato ed ottenerne scarico.
Durata della carica, rieleggibilità
Art. 13Il Consiglio dell’Ordine sta in carica quattro anni e chi ne fa parte è rieleggibile per ulteriori due periodi di mandato al massimo.
Diritto di firma
Art. 14Il Consiglio dell’Ordine vincola l’OTIA con la firma collettiva a due del presidente con il segretario oppure con un membro del Consiglio. In caso di impossibilità da parte del presidente, la sua firma può essere sostituita da quella del vice-presidente.
Convocazione
Art. 15Il Consiglio dell’Ordine deve riunirsi ogni qualvolta il presidente o due suoi membri lo richiedono, almeno ogni trimestre.
Deliberazioni e verbali
Art. 161Il Consiglio dell’Ordine può deliberare se risulta regolarmente convocato e se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.
2Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente.
3Delle sedute del Consiglio dell’ordine deve essere tenuto un succinto verbale.
Spese ed indennità
Art. 17I membri del Consiglio dell’Ordine hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell’adempimento dei loro incarichi e ad una indennità di funzione.
Commissioni e incarichi speciali
Art. 181Il Consiglio dell’Ordine può costituire commissioni ad hoc e affidare a propri membri, a membri dell’Ordine o a terzi incarichi di rappresentanza, di studio o per l’elaborazione di proposte.
2I membri di tali commissioni e gli incaricati hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell’adempimento dei loro incarichi e ad una indennità, fissata dal Consiglio dell’Ordine.
Segretariato
Art. 191Il Consiglio dell’Ordine ha la facoltà di istituire un segretariato.
2Il segretariato può essere organizzato con l’assunzione del necessario personale e l’acquisizione delle necessarie strutture oppure incaricando terzi dell’esecuzione di compiti che sono propri di un segretariato.
3Il segretariato può essere organizzato in collaborazione con altre associazioni o enti del ramo.
4Il Consiglio dell’Ordine risponde in ogni caso dell’organizzazione e dell’attività del segretariato nei confronti dell’Assemblea.
Revisione dei conti - commissione dei revisori
Compiti e composizione
Art. 201Il Consiglio dell’Ordine affida annualmente la revisione tecnica dei conti ad un ente esterno, che presenta annualmente il proprio rapporto.
2La Commissione dei revisori, composta di due membri, ha il compito di esaminare i conti di esercizio ed i bilanci, sulla base anche del rapporto del revisore, e di presentare una relazione scritta all’Assemblea chiamata a pronunciarsi sugli stessi.
3Possono essere eletti nella Commissione i membri OTIA che non fanno parte di altri organi dell’Ordine.
Durata della carica, rieleggibilità
Art. 211I membri della Commissione di revisione stanno in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
2I membri della Commissione hanno diritto ad una indennità di funzione, fissata dal Consiglio dell’Ordine.
Mezzi
Impegni
Art. 22Degli impegni dell’OTIA risponde solo il suo patrimonio. E’ esclusa ogni responsabilità personale dei suoi membri (art. 12 LEPIA).
Contributo annuo
Art. 231L’Ordine ha il diritto di percepire dai suoi membri un contributo annuo, fissato ogni anno dall’Assemblea.
2Le dimissioni dall’OTIA nel corso dell’anno non esonerano il dimissionario dal pagamento del contributo totale per l’anno in corso.
Inadempienza contributiva dei membri
Art. 241In caso di inadempienza dei propri impegni finanziari verso l’Ordine, i membri possono essere deferiti all’Assemblea e, in caso di recidiva, privati (previa decisione della stessa) del diritto di voto e di eleggibilità sino all’adempimento dei loro obblighi, e ciò senza pregiudizio dell’obbligo al pagamento del contributo da parte dell’interessato.
2In caso di inadempienza grave e ripetuta, i membri possono essere deferiti alla Commissione di vigilanza.
Adottato dall’Assemblea generale dell’OTIA tenutasi a Manno il 14 giugno 1991.
Approvato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 3 dicembre 1991.
Modificato dall’Assemblea generale dell’OTIA tenutasi a Monte Carasso il 12 giugno 2007.
Modifica approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6644 del 19 dicembre 2007.
Pubblicato nel BU 1991, 401 e BU 2007, 724.