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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Codice deontologico

dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino

(OTIA)

(del 7 giugno 2010)

 

L’Assemblea dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino del 7 giugno 2010,

richiamato l’art. 14 cpv. 2 lett. a) della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA),

emana le seguenti norme deontologiche:

Principio orientativo

L’ambiente è un bene comune: architetti e ingegneri hanno il dovere di progettare e costruire rispettando questo bene che deve andare a vantaggio di ognuno.

La risposta progettuale alle richieste dei singoli, al desiderio di un migliore ambiente individuale e familiare privato, deve cercare soluzioni che si armonizzino al meglio con l’ambiente pubblico, consapevoli che anche gli interventi concernenti lo spazio di prossimità hanno ripercussioni su scala territoriale e possono investire l’intero paesaggio.

L’impatto di ogni singolo progetto deve sempre essere valutato in ordine alla finalità complessiva consistente nel preservare e nel curare la qualità dell’intero patrimonio naturale, culturale ed economico.

L’approfondimento delle leggi specifiche e immanenti ad ogni opera e costruzione, la libera ricerca estetica, dovrebbero andare di pari passo con la cura tesa ad affrontare gli aspetti relazionali dell’opera e a risolverli in modo socialmente ed ecologicamente sostenibile.

Architetti e ingegneri dovrebbero tener sempre presente che la trasformazione dell’ambiente e l’organizzazione dello spazio hanno conseguenze di lunga durata sui comportamenti e sulla salute di chi li abita, e pertanto dovrebbero agire tenendo costantemente fermo il benessere delle generazioni future fra gli scopi.

Architetti e ingegneri sono pertanto chiamati non soltanto a rispettare tutte le norme legislative che vanno in tal senso, ma a sviluppare anche un rigoroso autocontrollo dei propri progetti, una responsabile vigilanza critica, tesa a trovare una sintesi fra le esigenze specifiche della disciplina considerata in se stessa e le ripercussioni sullo spazio sociale e sull’ambiente complessivo insite nell’essenza delle loro attività.

 

Principi generali

Art. 11Ingegneri e architetti, consapevoli del ruolo assunto nei confronti della società, devono svolgere la loro professione rispettandone le regole, attenendosi alle  norme deontologiche e agendo in ogni occasione con la diligenza, la lealtà e la correttezza che da loro ci si attende. Devono inoltre comportarsi in modo da non ledere la dignità della professione e da non compromettere l’immagine dell’Ordine, anche fuori dall’attività professionale.

2Essi mettono a frutto il loro sapere e trasmettono la loro esperienza, sempre in funzione del pubblico interesse. Quando eseguono un incarico sono guidati dalle indicazioni della committenza e parimenti dalla salvaguardia del bene comune. Devono contribuire, per quanto possibile, alla divulgazione della loro disciplina e allo sviluppo della cultura.

3Ingegneri e architetti devono dimostrare concretamente di dar seguito all’imperativo di proteggere l’ambiente e di salvaguardare il paesaggio, tenendo conto della cultura locale e generale e di tutti i fattori che hanno un’incidenza sulla salute e sulla sicurezza della popolazione, presente e futura. Si attengono al principio della sostenibilità economica, sociale e ambientale delle loro opere.

4Per ottenere i risultati migliori, ossia per promuovere la qualità del loro lavoro, devono utilizzare al meglio i mezzi di cui dispongono, evitando ogni genere di sperpero, sia a livello di progettazione sia nella fase di realizzazione di un’opera.

 

Ambito d’applicazione

Art. 2Il presente Codice deontologico si applica a tutti i membri iscritti nell’Albo dell’OTIA, qualunque sia la forma nella quale esercitano la professione e indipendentemente dal loro domicilio privato o professionale.

 

Forme di esercizio della professione

Art. 31L’ingegneria e l’architettura possono essere esercitate in modo indipendente come libere professioni, individualmente o in forme associative, oppure alle dipendenze di terzi.

2In qualsiasi forma eserciti la professione, ogni ingegnere e ogni architetto deve disporre di sufficiente indipendenza personale per poter sempre conformarsi al suo ruolo, ai compiti assegnatigli e alle norme deontologiche, assumendosi in tal modo la responsabilità degli atti che compie.

 

Norme personali

Art. 41Ingegneri e architetti s’impegnano a svolgere la professione secondo scienza e coscienza, ad agire nel rispetto dei principi fondamentali dell’indipendenza, della dignità, dell’integrità morale e della lealtà, nonché attenendosi alla correttezza nella concorrenza.

2Essi fanno capo pienamente alle loro competenze professionali, avendo nel contempo coscienza dei loro limiti. Devono adattare il numero e l’ampiezza degli incarichi assunti alle loro possibilità personali e ai mezzi di cui dispongono o di cui possono disporre. Se le esigenze della committenza superano le loro capacità o le loro possibilità d’intervento, hanno il dovere di non accettare o di rinunciare tempestivamente all’incarico.

3Ingegneri e architetti devono non solo mantenere nel tempo il livello della loro preparazione professionale, ma fare il possibile per migliorare le loro conoscenze, rispettivamente per aggiornarle costantemente (formazione continua).

4Ingegneri e architetti devono astenersi dal fornire qualsiasi indicazione errata, inesatta o ingannevole sulla loro formazione, sui titoli di studio da loro conseguiti, sulla loro esperienza professionale, sulle loro capacità, sui mezzi di cui dispongono e sull’efficacia dei medesimi. Allo stesso modo, pur senza il loro intervento attivo, non devono tollerare che committenti, rispettivamente il pubblico o l’Ordine si facciano comunque un’idea errata sulle loro caratteristiche professionali.

5Ingegneri e architetti che non hanno partecipato all’elaborazione di un progetto non possono apporvi il loro nome e la loro firma, così come non possono sottoscrivere come progettisti nessun documento relativo alla stessa opera. In base al medesimo principio, essi non possono fungere da prestanome in qualsiasi situazione si trovino e nei confronti di qualsiasi persona o ente, pubblico o privato.

6Essi non possono procurarsi incarichi di lavoro per mezzo di commissioni o vantaggi di qualsiasi sorta, né accettare commissioni o vantaggi da parte di fornitori, costruttori o altre persone, in relazione con il loro lavoro.

7Ingegneri e architetti non possono accettare incarichi, anche solo temporanei, da assumere direttamente o indirettamente, che siano incompatibili con le leggi e con le normative che disciplinano la loro professione.

8In particolare, essi devono astenersi dall’assumere mandati che la committenza intenda conferire loro in contrasto con la legge. Avvertita una simile situazione, sono tenuti a renderne immediatamente attento il committente e se questi non modifica la sua scelta, devono rinunciare al mandato.

9Ingegneri e architetti non possono partecipare a concorsi o a mandati di studio paralleli le cui condizioni siano incompatibili con la dignità della professione. Devono altresì astenersi dalla partecipazione a concorsi o a mandati di studio paralleli le cui condizioni deroghino alle leggi e alle normative che disciplinano la loro professione, in particolare per quanto concerne la loro indipendenza.

10In conformità con l’art. 17 lett. f LEPIA, ingegneri e architetti possono divulgare la loro attività professionale con discrezione e verità, avuto riguardo ai principi della dignità professionale e della collegialità, nonché nel rispetto delle presenti norme e in particolare del precedente art. 4 cpv. 4. E’ vietata ogni forma di pubblicità comparativa, rispettivamente l’adozione di espressioni enfatiche, laudative o denigratorie, nonché la promessa di vantaggi di qualsiasi natura rispetto alle prestazioni di altri. Non rappresenta pubblicità la citazione di opere di architetti o di ingegneri in pubblicazioni specifiche della rispettiva disciplina, in monografie loro dedicate o per il tramite di ogni altro mezzo d’informazione.

11Ingegneri e architetti devono rispettare il carattere di confidenzialità e di segretezza delle informazioni ricevute nello svolgimento del loro lavoro o in generale nell’esercizio delle loro funzioni, salvo esplicita autorizzazione da parte di chi ha loro fornito tali informazioni e riservati ordini contrari di pubbliche autorità o esplicite deroghe di legge. Il principio della discrezione e della segretezza si estende anche ai collaboratori di ingegneri e architetti. Esso perdura oltre la fine di ogni singolo mandato.

12Nell’ambito di concorsi d’architettura o d’ingegneria, rispettivamente di mandati di studio paralleli, valgono le regole comportamentali del corrispondente regolamento SIA.

 

Norme personali relative ad attività collaterali

Art. 51Ingegneri e architetti, in quanto si dedichino all’insegnamento nelle rispettive discipline, devono trasmettere le loro conoscenze nel modo più generoso e disinteressato possibile.

2Ingegneri e architetti, in quanto siano chiamati a fungere da periti, da arbitratori, da arbitri o da mediatori, devono sempre agire secondo scienza e coscienza e nel rispetto dei principi fondamentali dell’indipendenza, della dignità, dell’integrità morale e dell’obiettività, e ciò anche se, così facendo, ne dovessero soffrire i loro interessi personali.

3Non possono assumere nessun incarico che richieda neutralità e indipendenza se essi stessi sono parte o rappresentanti di una parte. Lo stesso divieto si estende ai casi in cui sia parte un altro professionista, loro vincolato per parentela o per collaborazione professionale o istituzionale.

4Ingegneri e architetti, in quanto siano chiamati a far parte di giurie, commissioni, o in qualsiasi altro ruolo, in particolare come periti, arbitratori, arbitri o mediatori, devono assicurarsi preliminarmente di possedere le competenze richieste dall’incarico. Se non è il caso, devono rinunciare al mandato.

5Nell’ambito degli stessi incarichi, non possono prevalersi in nessun modo di tale posizione al fine di trarne utilità o vantaggi per sé o per altri, specie relativamente all’attività professionale.

6Nell’adempimento di qualsiasi mandato devono agire con equità, scostandosi da ogni atteggiamento illecito o contrario alle norme professionali tecniche e deontologiche; essi devono esprimersi con conoscenza di causa. Quando debbano valutare la competenza o la qualità delle prestazioni di colleghi, sono tenuti a motivare il loro parere e a fondarsi sulle sole regole dell’arte, evitando giudizi di carattere personale.

 

Doveri verso i committenti

Art. 61Chiamati a svolgere un mandato professionale, ingegneri e architetti sono tenuti a determinare preliminarmente con il committente la natura e l’ampiezza dell’incarico, nonché il preventivo dei costi complessivi, rispettivamente una previsione calcolata dei medesimi, che sia il più possibile diligente e precisa. Di questi costi faranno parte il preventivo degli onorari, rispettivamente il modo di calcolo di quest’ultimi. Gli stessi accordi devono essere presi in caso di modifiche del mandato.

2Se, per qualsiasi motivo, l’ingegnere o l’architetto non è in grado di eseguire il compito, deve astenersi dall’assumere il mandato, rispettivamente deve rinunciarvi tempestivamente.

3Durante tutta la durata del contratto, l’ingegnere o l’architetto deve prestare al committente tutto il suo sapere e la sua esperienza. Dev’essere in grado, in ogni momento, di informare il committente sullo stato dei lavori e su ogni altro aspetto dell’incarico. Inoltre, deve vegliare sugli interessi di questi relativamente al compito assegnatogli, tenuto conto dei limiti del diritto pubblico e di eventuali limiti legali di natura privata.

4Se ne è dato il caso, nell’interesse del committente, il professionista fa capo al parere di un esperto, dopo esserne stato autorizzato, oppure avverte il committente di richiedere lui stesso tale intervento.

5Ingegneri e architetti devono astenersi dall’operare in condizioni suscettibili di compromettere la qualità delle loro prestazioni.

6Essi devono informare tempestivamente il committente quando i preventivi di spesa, rispettivamente di onorario, si manifestano errati o stanno per essere superati o verrebbero superati a dipendenza di circostanze concrete.

7Essi devono pure avvertire tempestivamente il committente quando constatano o sono in grado di prevedere che la realizzazione di un progetto si scosta dagli accordi contrattuali, oppure contrasta con disposizioni di legge o con norme professionali o con decisioni di enti pubblici.

8Ingegneri e architetti devono astenersi da qualsiasi decisione che possa comportare costi superiori al previsto, senza il preventivo ed esplicito consenso del committente.

9Devono parimenti avvertire il committente su qualsiasi circostanza rilevante che possa essere interpretata come un conflitto d’interessi tale da arrecargli pregiudizio o da minacciare la posizione del professionista.

10Ingegneri e architetti devono rendere attento il committente se una modifica progettuale da lui auspicata rischia di ledere diritti d’autore altrui.

 

Rapporti con gli enti pubblici

Art. 71Ingegneri e architetti sono tenuti a favorire i rapporti con gli enti pubblici cui si rivolgono nello svolgimento dei loro compiti. Si comportano con correttezza, nel rispetto delle funzioni svolte dalle pubbliche autorità e dai loro servizi.

2Eventuali legami di parentela o amicizia di ingegneri o architetti con membri di pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzati per trarne profitto, direttamente o indirettamente, nell’esercizio dell’attività professionale.

3Ingegneri o architetti che rivestano cariche pubbliche non possono trarne vantaggi, direttamente o indirettamente, per sé stessi o per altri.

4Ingegneri e architetti che svolgono compiti di consulenza per un ente pubblico, in forma occasionale o continuativa, non possono assumere incarichi professionali che siano o siano stati oggetto della loro consulenza. Il divieto si estende ai colleghi che con il consulente abbiano in atto rapporti di collaborazione.

 

Rapporti con i colleghi

Art. 81L’atteggiamento nei confronti dei colleghi dev’essere rigorosamente leale e rispettoso delle persone.

2Ingegneri e architetti si astengono da ogni pratica denigratoria nei confronti di colleghi, segnatamente in merito alla loro attività professionale. Ognuno di loro considera il lavoro dei colleghi con obiettività, esprimendosi – se del caso – con la dovuta discrezione.

3Ingegneri e architetti rispettano le opinioni e le scelte dei loro colleghi e dei loro partner professionali; se del caso, sono disponibili al colloquio e alla trattativa.

4La concorrenza fra ingegneri, rispettivamente fra architetti, deve fondarsi esclusivamente sulla qualità delle prestazioni. In particolare, è vietata ogni pratica che tenda a interferire nei rapporti di colleghi con i loro committenti.

5È altresì vietata ogni pratica che tenda a farsi aggiudicare un mandato privato o una commessa pubblica sulla base di un’offerta ingannevole relativamente alle prestazioni e ai costi, ossia formulata in modo da sottovalutare coscientemente l’onere dell’opera.

6Se all’ingegnere o all’architetto è richiesta una prestazione che può costituire o che può presumibilmente portare a un’interferenza nei rapporti di un collega con un proprio committente, prima di agire, informa il collega o il Consiglio dell’Ordine.

7Se più ingegneri o più architetti o ingegneri e architetti insieme collaborano nell’ambito dello stesso mandato, i loro rapporti devono essere improntati alla collegialità, all’intercambio di conoscenze e di esperienza professionale, nonché alla massima collaborazione e trasparenza: essi si trasmettono tutte le informazioni e tutti i documenti che interessano la stessa missione.

8Ogni ingegnere o architetto, che agisca in proprio o in collaborazione con colleghi, ha diritto al riconoscimento dei propri lavori. Nessun ingegnere o architetto può attribuirsi creazioni di un collega, né utilizzarle senza l’espressa autorizzazione di quegli.

9Ingegneri e architetti sono tenuti a rispettare i diritti dei colleghi in materia di proprietà intellettuale, in particolare i loro diritti d’autore.

 

Sostituzione di colleghi

Art. 91L’ingegnere o l’architetto che deve essere temporaneamente rimpiazzato nell’esecuzione di un mandato, è tenuto a delegare i compiti che gli competono a un collega, iscritto all’Albo dell’ordine nella stessa categoria professionale, dopo averne informato il committente. A chi lo sostituisce deve trasmettere tutte le informazioni e i documenti utili per la continuazione del lavoro, a completa tutela degli interessi del committente.

2L’ingegnere o l’architetto chiamato a sostituire un collega per portare a termine un mandato, deve verificare di non trovarsi ad agire in contrasto con la legge e con il presente codice; in particolare, deve accertarsi che il collega da sostituire sia chiaramente informato sulla decisione del committente.

3Se un ingegnere o un architetto deve sostituire un collega deceduto, è tenuto a salvaguardare gli interessi dei suoi eredi, dei suoi clienti e collaboratori, segnatamente per quanto riguarda i lavori in corso.

 

Rapporti con i collaboratori

Art. 101Nei confronti di colleghi che collaborano con un ingegnere o un architetto, occasionalmente o durevolmente, sia come partner sia in posizione subordinata, ogni membro dell’Ordine è tenuto ad agire lealmente, favorendo lo scambio di conoscenze e di esperienza professionale.

2Nei confronti dei loro collaboratori, ingegneri e architetti devono astenersi dal mettere in atto qualsiasi tipo di discriminazione.

3Chi assume all’interno di un’organizzazione lavorativa funzioni di dirigente deve astenersi da ogni atteggiamento inteso a liberarsi della propria responsabilità nei confronti della committenza, di enti pubblici o di terzi, addossandola a un collaboratore, a meno che questi abbia espresso preventivamente ed esplicitamente il suo accordo in tal senso.

4Ingegneri e architetti devono prendere atto della competenza dei loro collaboratori e affidare loro compiti corrispondenti al livello della loro preparazione professionale e della loro esperienza.

5Nessun membro dell’Ordine può fruire della collaborazione di terzi che esercitino abusivamente la professione.

6Nessun membro può accaparrarsi, con mezzi scorretti, collaboratori di colleghi.

7Nei confronti di praticanti assunti a tempo determinato, ingegneri e architetti devono dimostrare la massima disponibilità, ponendoli in condizione di profittare al meglio di tale fase della loro formazione. In particolare, metteranno a loro disposizione con generosità le loro conoscenze e la loro esperienza professionale, nonché i mezzi migliori per un apprendimento proficuo. Affideranno loro l’esecuzione di lavoro conforme alla loro preparazione e allo scopo della pratica.

 

Rapporti con l’Ordine (OTIA)

Art. 111Ogni membro dell’Ordine è iscritto all’Albo del medesimo in una delle categorie professionali previste (art. 4 del Regolamento di applicazione LEPIA). Egli è tenuto a rispettare tali sfere di competenza.

2Ingegneri e architetti che postulano l’iscrizione all’Albo devono menzionare in maniera chiara e non equivoca i titoli di studio o altri attestati (nazionali e internazionali) in virtù dei quali intendono provare la loro specifica preparazione professionale. Sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Ordine ogni errore di iscrizione che li riguardi.

3Ogni membro deve comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine tutte le modifiche dei suoi dati personali o professionali che comportino un aggiornamento dell’Albo.

4Ogni membro è tenuto a osservare le decisioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio dell’Ordine nell’ambito delle loro competenze.

5Ogni ingegnere o architetto iscritto all’Albo s’impegna, nel limite del possibile, a collaborare con l’Ordine in modo disinteressato. Egli ha inoltre il diritto e il dovere morale di partecipare alle assemblee dell’OTIA, così che esse abbiano la massima rappresentatività nell’interesse di tutti i membri.

6Ingegneri e architetti eletti nel Consiglio dell’Ordine devono assolvere i compiti loro affidati con obiettività, diligenza e indipendenza, nell’interesse generale delle professioni che vi fanno capo. In linea di massima, sono tenuti a rispettare il segreto sugli affari trattati dal Consiglio. Gli stessi impegni s’impongono a ingegneri e architetti eletti nella Commissione di vigilanza, come membri titolari o supplenti.

7Ogni membro è tenuto a segnalare all’Ordine eventuali irregolarità nell’esercizio della professione, nella pubblicazione di concorsi o nella formulazione di offerte delle quali sia venuto a conoscenza e che possano nuocere ai fondamenti delle professioni di ingegnere o di architetto.

 

Violazioni del Codice deontologico

Art. 121Se un membro dell’Ordine accerta la violazione di una norma deontologica da parte di un altro membro, prima di segnalare il caso alla Commissione di vigilanza, ne informa il Consiglio dell’Ordine.

2Vertenze fra membri dell’Ordine, aventi per oggetto l’esercizio della rispettiva professione, devono essere anzitutto sottoposte al Consiglio dell’Ordine che ne promuove una soluzione amichevole. Se la conciliazione fallisce, la vertenza cadrà nella competenza della Commissione di vigilanza.

3Contravvenzioni alle norme del presente Codice deontologico possono comportare decisioni disciplinari da parte della Commissione di vigilanza, segnatamente in conformità con l’art. 19 LEPIA.

4Il Consiglio dell’Ordine, se lo ritiene opportuno, in occasione dell’assemblea, può esporre brevemente e in forma anonima i casi di contravvenzione alle norme deontologiche verificatisi nel corso dell’anno trascorso, trattati o no dalla Commissione di vigilanza, affinché i membri ne prendano atto.

 

Entrata in vigore

Art. 131Il presente Codice deontologico è stato approvato dall’Assemblea generale dell’OTIA del 7 giugno 2010.

2Esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

3Eventuali casi ancora pendenti a quel momento davanti alla Commissione di vigilanza verranno decisi, facendo capo alle norme deontologiche vigenti prima dell’entrata in vigore del presente Codice.

 

Il presente Codice deontologico è approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 2910 del 24 maggio 2011.

 

Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

Il Codice deontologico dell’Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino pubblicato nel BU 2010 a pagina 392 è abrogato.

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 321.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 27 maggio 2011 - BU 2011, 321.