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29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 : L sull' esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) - 1° dicembre 1997

 

Legge

sull’esercizio della professione di impresario costruttore e

di operatore specialista nel settore principale della costruzione

(LEPICOSC)[1]

(del 1° dicembre 1997)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali[2]

 

Definizioni[3]

Art. 1[4]1Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.

2Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con organico proprio, eseguono lavori specialistici nell’ambito dei settori professionali elencati nell’allegato.

 

Art. 2[5]

 

Albo

a) Istituzione

Art. 3[6]A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti.

 

b) Iscrizione

Art. 3a[7]1Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti hanno diritto di essere iscritti all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.

2Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

3È membro dirigente effettivo colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.

 

Effetti dell’iscrizione

Art. 4[8]1L’iscrizione all’albo abilita le imprese di costruzione e gli operatori specialisti all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.

2Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti.

3Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di fr. 30’000.–. Per gli operatori specialisti questo limite è fissato a fr. 10’000.–.

4Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.

5Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.

 

Requisiti

a) professionali[9]

Art. 5[10]1Dispongono dei requisiti professionali necessari per l’iscrizione di un’impresa di costruzione:

a)i titolari di un diploma di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;

b)i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici;

c)i titolari di un diploma federale di impresario costruttore;

d)i titolari di un diploma di tecnico SSS conduzione lavori rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici dell’edilizia;

e)gli impresari già iscritti, i cui titoli erano riconosciuti in base alla legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989.

2Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista:

a)i titolari di un diploma di maestria federale riconosciuta dalle singole categorie professionali, di tecnico diplomato SSS conduzione lavori (Scuola specializzata superiore) o titolo equivalente o superiore;

b)i titolari di un attestato di capo muratore;

c)per le categorie in cui non esiste la possibilità di conseguire i titoli di cui alle lettere a) e b), i titolari di un certificato di fine tirocinio nel ramo specifico o un certificato equivalente;

d)coloro che non sono in possesso dei diplomi richiesti ma che nell’ambito delle commesse pubbliche sono abilitati ad esercitare in base al diritto antecedente.

3In tutti i casi è inoltre richiesta una pratica professionale di almeno tre anni quale dirigente di cantiere.

 

b) personali

Art. 5a[11]I titolari dei requisiti di cui all’art. 5 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

a)avere l’esercizio dei diritti civili;

b)non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;

c)godere di ottima reputazione;

d)non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento;

e)non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.

 

Obblighi particolari[12]

Art. 6[13]Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:

a)rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;

b)rispettare le norme a tutela della sicurezza sul cantiere;

c)rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;

d)rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;

e)adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;

f)non prestarsi a fare da prestanome.

 

Imprese estere[14]

Art. 7[15]1Le imprese e gli operatori specialisti esteri, per essere iscritti nei rispettivi albi, devono documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

2Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.

3Se tale Stato non possiede un simile registro è richiesta la prova attestante l’esercizio della professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti professionali equipollenti a quelli di cui all’art. 5.

4Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento dei contributi sociali e di quelli delle istituzioni previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza, presentando un certificato rilasciato dall’amministrazione competente in base alla legislazione vigente in tale Stato o mediante altro mezzo di prova idoneo.

5Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio subordinata alla garanzia della reciprocità.

 

TITOLO II

Commissione di vigilanza

 

Commissione di vigilanza

Art. 8[16]1Competente per l’applicazione della legge è la Commissione di vigilanza. Essa si compone di cinque membri nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni. I suoi membri sono un magistrato o un ex magistrato dell’ordine giudiziario quale presidente, due rappresentanti della Società svizzera degli impresari costruttori e due delle Associazioni dei lavoratori.

2Il Consiglio di Stato stabilisce il finanziamento della Commissione di vigilanza e la sua organizzazione.

 

TITOLO III

Albo

 

Iscrizione e cancellazione

Art. 91Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da presentare alla Commissione di vigilanza che decide.

2La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.

 

Contenuto

Art. 10[17]Gli albi sono suddivisi in due parti:

a)nella prima sono elencate le imprese e gli operatori il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all’art. 5;

b)nella seconda sono elencate le imprese e gli operatori iscritti in virtù del regime d’eccezione previsto dall’art. 18a cpv. 1.

 

Tenuta a giorno e pubblicità

Art. 11[18]Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:

a)alla tenuta a giorno;

b)alla pubblicazione sul web e sul Foglio ufficiale cantonale delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;

c)alla pubblicazione sul Foglio ufficiale, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle imprese e degli operatori iscritti;

d)a rilasciare i relativi estratti.

 

Modifiche

Art. 121Le imprese e gli operatori iscritti sono tenuti ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo.[19]

2Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.

 

Cancellazione per perdita dei requisiti

Art. 13[20]Sono cancellate dall’albo le imprese e gli operatori che non adempiono più i requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.

 

Tasse

Art. 14[21]Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dellalbo sono soggette ad una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2000., per la tenuta a giorno a fr. 500. allanno.

 

Art. 15[22]

 

TITOLO IV

Disposizioni penali, procedurali e finali[23]

 

Sanzioni

Art. 161La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:

a)l’ammonimento;

b)la sanzione amministrativa fino a fr. 100’000.–;

c)la radiazione dall’albo, cumulabile con la sanzione di cui alla lett. b).[24]

2La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

3Il contravventore è punibile indipendentemente dal fatto che egli abbia agito in qualità di committente, di progettista, di direttore dei lavori, di appaltatore principale oppure di subappaltatore.[25]

4Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.

5L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.

 

Procedura

Art. 171Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[26]

2L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.[27]

3[28]

4Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.

 

Rimedi di diritto

Art. 17a[29]Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Obbligo del Municipio

Art. 18[30]1Il Municipio è tenuto a vigilare sul rispetto della legge, in particolare a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali violazioni.

2Con l’annuncio dell’inizio dei lavori il Municipio è tenuto a verificare che l’impresa o l’operatore siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.

3In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.

 

Norme transitorie

Art. 18a[31]1Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito:

a)alle imprese di costruzione che, pur non disponendo dei requisiti professionali, figurano già iscritte al 1° gennaio 2014;

b)agli operatori specialisti attivi al 1° gennaio 2014 che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all’art. 5 cpv. 3 e 5a e di esercitare la medesima attività da almeno tre anni.

2Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno 2014.

3Le imprese e gli operatori specialisti di cui al cpv. 1 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti fissati dallart. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.[32]

 

Entrata in vigore

Art. 191Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[33]

 

 

Pubblicata nel BU 1998, 123.

 

 

ALLEGATO[34]

I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono:

la posa d’acciaio d’armatura (ferraioli),

l’esecuzione di casserature,

l’esecuzione di murature in cotto e pietra,

l’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini).

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[2]  Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[3]  Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[4]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[5]  Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[6]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[7]  Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[8]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[10]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[11]  Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[12]  Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[13]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[14]  Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[15]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[16]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[17]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[18]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[19]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[20]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[21]  Art. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246; precendente modifica: BU 2013, 487.

[22]  Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

[23]  Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

[24]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[25]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[26]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[27]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[28]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

[29]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

[30]  Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[31]  Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.

[32]  Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.

[33]  Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.

[34]  Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.