DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
>

419

705.510

< >


 

Regolamento

della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore

e di operatore specialista nel settore principale della costruzione

(RLEPICOSC)

(del 3 dicembre 2014)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC)

decreta:

Capitolo primo

Organizzazione

 

Commissione di vigilanza

Art. 11La Commissione di vigilanza (in seguito commissione) è composta di cinque membri e due supplenti.

2Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

3Le decisioni sono firmate dal presidente (o, in sua sostituzione, da un membro) e dal segretario.

4I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure da un membro della commissione su delega.

 

Segretariato

Art. 21La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).

2In particolare il segretariato:

a)assiste i lavori della commissione;

b)istruisce le pratiche;

c)esegue le verifiche;

d)tiene a giorno l’albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche sul Foglio ufficiale;

e)assicura i contatti con gli altri organi di controllo;

f)svolge i compiti ad esso attribuiti dalla commissione.

 

Capitolo secondo

Procedura

 

Richiesta

Art. 31La richiesta di iscrizione all’albo dev’essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale.

2Essa dev’essere corredata della seguente documentazione:

a)estratto autenticato dell’iscrizione della ditta al registro di commercio;

b)estratto del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari, membri dell’organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a rappresentare la persona giuridica;

c)certificato di solvibilità della ditta;

d)atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio

diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge;

attestati e referenze concernenti l’attività pratica, di almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma o del titolo di studio riconosciuto, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista;

certificato di solvibilità personale.

3Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

4Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre:

a)la prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);

b)la prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli ultimi cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;

c)gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).

 

Titolare o membro dirigente effettivo

Art. 4Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 della legge.

 

Iscrizione

Art. 51Di regola la commissione decide sull’iscrizione all’albo in base alla documentazione presentata.

2In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un’impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.

3Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.

 

Modifiche

Art. 6Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell’impresa o dell’operatore devono essere notificati al segretariato entro un mese.

 

Verifica dei requisiti

Art. 71La commissione verifica annualmente l’ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese e degli operatori iscritti.

2A tal fine, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, ogni iscritto all’albo è tenuto a presentare al segretariato il formulario della conferma annuale compilato, firmato e con allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi all’anno precedente:

a)AVS/AI/IPG/AD

b)LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni)

c)cassa malati

d)cassa pensioni (LPP)

e)contributi professionali (CPC)

f)imposte alla fonte

g)contributo fondazione pensionamento anticipato (PEAN)

3Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.

4Le dichiarazioni inerenti Cassa malati e Cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.

5La mancata presentazione della conferma annuale costituisce un motivo di radiazione dall’albo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. c) della legge.

 

Assoggettamento

Art. 81La commissione accerta il valore delle commesse e l’obbligo di assoggettamento di imprese o operatori alla legge considerando come base di valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di categoria.

2L’esecuzione dei lavori non può in ogni caso essere suddivisa in lotti allo scopo di sottrarli all’assoggettamento.

3In caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la commissione interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 16 della legge.

 

Imprese con sede o domicilio in un altro Cantone

Art. 8a[1]1Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività, non necessitano di essere iscritte all’albo.

2Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese di cui al capoverso 1 sono comunque tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.

3L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

a)ragione sociale e sede dell’impresa;

b)nominativo e recapiti del titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell’art. 4;

c)una copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione atte­stante che l’impresa esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine;

d)indicazione del genere dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista;

e)indirizzo esatto del luogo di esecuzione dei lavori.

 

Capitolo terzo

Disposizioni varie e finali

 

Tasse e emolumenti

Art. 91Per le operazioni riguardanti l’albo e per le decisioni della commissione sono percepite le seguenti tasse:

a)iscrizione, fr. 1’000.–;

b)verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, fr. 300.–;

c)tenuta a giorno, fr. 250.– all’anno.[2]

2Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell’effettivo onere amministrativo.

3Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 della legge sono incassati dalla commissione tramite il segretariato.

 

Finanziamento

Art. 101Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

2Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

3Il segretariato tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell’equilibrio finanziario, della parsimonia e dell’economicità. L’ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

4Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e la SSIC-TI e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico della SSIC-TI sino a concorrenza di fr. 40’000.– e del Cantone per la parte rimanente.

 

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 111Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 26 maggio 1998 è abrogato.

2Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 501.


[1]  Art. introdotto dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.

[2]  Lett. modificata dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.