DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
>

422

725.200

< >


 

Legge

di applicazione della legge federale sulle strade nazionali

(LALSN)

(del 17 settembre 2007)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti:

-la Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003;

-la Legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 6 ottobre 2006;

-il messaggio 13 febbraio 2007 n. 5885 del Consiglio di Stato,

decreta:

Scopo

Art. 1La presente legge disciplina le attività concernenti le strade nazionali che verranno affidate al Cantone in base alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN).

 

Principio

Art. 21Le attività assunte dal Cantone saranno oggetto di accordi con la Confederazione, fatta eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale.

2Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.

 

Partecipazione ad altri enti e collaborazione

Art. 31Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2 il Cantone può stipulare accordi di collaborazione e contratti con terzi.

2La partecipazione ad enti costituiti con altri Cantoni o con dei terzi è subordinata all’adozione di specifici Decreti legislativi.

 

Finanziamento

Art. 41Gli accordi con la Confederazione devono di principio garantire la neutralità dei costi per il Cantone; le eventuali eccedenze e le eventuali perdite sono assunte dal Cantone.

2Il Cantone anticipa le spese necessarie all’adempimento degli accordi con la Confederazione.

 

Competenze

Art. 5Il Consiglio di Stato:

a)è competente per l’esecuzione della presente legge;

b)vigila e stabilisce gli aspetti contabili e organizzativi dell’adempimento degli accordi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

Procedure edilizie e indennità particolari

Art. 61Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e negli allineamenti (art. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all’Autorità federale.

2Le pretese di indennità fondate sugli articoli 18, 25, 51 e 52 LSN sono da notificare all’Autorità federale.

 

Zone riservate, pubblicazione

(art. 14, 17 LSN)

Art. 71La determinazione delle zone riservate è pubblicata e depositata nei comuni, previo avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso.

2I piani definitivi delle zone riservate rimangono depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati.

3La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

 

Progetti generali, consultazione

(art. 19 LSN)

Art. 81Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato.

2Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni.

 

Progetti esecutivi, pubblicazione

(art. 27 - 27d LSN)

Art. 91I progetti esecutivi, con gli allineamenti e i piani espropriativi, sono pubblicamente depositati durante 30 giorni presso le cancellerie dei comuni interessati, previa picchettazione, notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.

2La pubblicazione indica i termini e i modi di opposizione, come pure quelli previsti dal diritto federale per la presentazione di domande di espropriazione.

 

Allineamenti, deposito

(art. 29 LSN)

Art. 101Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.

2Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario.

3Per i comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà, per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento.

 

Impianti accessori e molteplice utilizzazione

(art. 7 e 49 ss LSN)

Art. 111Per la costruzione delle aree di servizio è applicabile la procedura stabilita dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983.[1]

2La concessione dei diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e l’esercizio degli impianti accessori ai sensi del’articolo 7 LSN è disciplinata dalla Legge cantonale sul demanio pubblico, riservate le prescrizioni del diritto federale.

 

Norma abrogativa

Art. 12La Legge di applicazione della Legge federale sulle strade nazionali (LALSN) del 7 novembre 1960 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 131Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Gli articoli da 1 a 5 sono immediatamente applicabili, gli articoli da 6 a 12 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

 

 

Norma transitoria

Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 2007 restano disciplinate dal diritto anteriore.

 

 

Pubblicata nel BU 2007, 659.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.