Regolamento
sui Gruppi di gestione dei sentieri
(RGGS)
(del 20 ottobre 2009)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 16 a della Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS)
decreta:
Costituzione
Art. 1Ogni Ente turistico locale può diventare socio di un Gruppo di gestione dei sentieri.
Attività
Art. 21I Gruppi di gestione dei sentieri svolgono esclusivamente i compiti di sistemazione, manutenzione e segnalazione giusta l’art. 16 LCPS o altre prestazioni legate alla mobilità turistica non motorizzata delegati loro dagli Enti turistici locali, dal Cantone o dai Comuni.
2Le attività e il loro svolgimento sono definite nello statuto.
3I rapporti di lavoro dei Gruppi di gestione dei sentieri sottostanno al diritto privato.
Durata e scioglimento
Art. 31La durata del Gruppo di gestione dei sentieri può essere determinata o indeterminata. Lo statuto regola le condizioni di uscita e di scioglimento che possono avvenire solo alla fine di ogni anno civile.
2Trascorso il termine stabilito dallo statuto o in caso di scioglimento, si procede alla liquidazione del Gruppo di gestione dei sentieri salvo che sia stata decisa una proroga.
3Per lo scioglimento del Gruppo di gestione dei sentieri occorre una decisione a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale.
4L’assemblea generale nomina i liquidatori del Gruppo di gestione dei sentieri.
Ratifica
Art. 4Il Consiglio di Stato ratifica la costituzione dei Gruppi di gestione dei sentieri, i loro statuti e regolamenti e la decisione di scioglimento, come pure l’adesione e l’uscita dei soci tenendo conto di criteri geografici e dell’organizzazione sensata e razionale del lavoro.
Statuto
a) Principio
Art. 5I Gruppi di gestione dei sentieri sono disciplinati da uno statuto.
b) Contenuto minimo
Art. 6Gli Statuti dei Gruppi di gestione dei sentieri devono prevedere almeno le seguenti disposizioni:
a)la denominazione;
b)la sede e la definizione del comprensorio;
c)le attività e le competenze secondo l’art. 2;
d)la composizione e funzionamento degli organi incaricati dell’amministrazione e della revisione e il modo in cui il Gruppo di gestione dei sentieri si fa rappresentare;
e)l’ammissione di nuovi soci e perdita della qualità di socio;
f)il modo e tempi in cui si convoca l’assemblea generale;
g)i diritti di voto nell’assemblea generale;
h)la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese tra i singoli Enti turistici locali, regolando i casi di acquisizione di nuovi soci o di uscita di un socio;
i)l’ammontare massimo delle spese non preventivate di competenza del Consiglio di amministrazione.
c) Adozione
Art. 71Il progetto di statuto è allestito da una delegazione degli Enti turistici locali interessati ed adottato dagli Enti turistici locali nell’assemblea costitutiva.
2L’assemblea nomina il Consiglio di amministrazione che provvede a trasmettere lo statuto al Consiglio di Stato che lo ratifica.
Acquisto della personalità giuridica
Art. 8Il Gruppo di gestione dei sentieri acquista la personalità giuridica con la ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato.
Modifica dello Statuto
a) volontaria
Art. 91Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta di ogni socio oppure del Consiglio di amministrazione.
2Il Consiglio di amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso agli Enti turistici membri. L’assemblea generale approva la modifica dello statuto.
b) coattiva
Art. 10Il Consiglio di Stato può imporre in ogni tempo una modifica degli statuti sentito il Consiglio di amministrazione e gli Enti turistici locali membri.
Organi
Art. 111Gli organi del Gruppo di gestione dei sentieri sono:
a)l’assemblea generale;
b)il consiglio di amministrazione;
c)la direzione;
d)l’ufficio di revisione.
2Lo statuto può prevedere altri organi.
Assemblea generale
a) Competenze
Art. 121L’assemblea generale è l’organo supremo del Gruppo di gestione dei sentieri.
2L’assemblea generale ha in particolare le seguenti competenze:
a)approva e modifica lo statuto;
b)nomina e revoca il consiglio di amministrazione e l’ufficio di revisione;
c)delibera sulle spese non previste dal preventivo che superano l’importo di competenza del Consiglio di amministrazione;
d)approva le opere del Gruppo di gestione dei sentieri e il relativo piano di finanziamento;
e)approva il conto consuntivo, la relazione sulla gestione e il preventivo.
b) Convocazione e deliberazione
Art. 131L’assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
2Salvo contraria disposizione di legge o statutaria, l’assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Consiglio di amministrazione
Art. 141Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell’amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri e ne cura gli interessi. Esso attua le decisioni dell’assemblea generale e rappresenta il Gruppo di gestione dei sentieri di fronte a terzi.
2Il Consiglio di amministrazione esercita in particolare le seguenti funzioni:
a)esercita l’alta direzione del Gruppo di gestione dei sentieri e ne definisce l’organizzazione;
b)organizza la contabilità;
c)provvede all’incasso delle quote a carico degli Enti turistici locali, dei contributi di altri enti pubblici ed ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
d)provvede all’incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
e)nomina la direzione ed esercita la vigilanza su di essa, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle leggi, degli statuti e regolamenti;
f)allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo e la relazione sulla gestione.
Direzione
Art. 15Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione ad una direzione, attraverso un regolamento interno che definisce rapporti e competenze.
Organo di revisione
Art. 161L’ufficio di revisione effettua annualmente una revisione della contabilità e del conto consuntivo. Presenta una relazione all’assemblea generale e propone l’approvazione o il rinvio del conto consuntivo.
2L’ufficio di revisione deve essere indipendente dal consiglio di amministrazione.
Finanziamento
Art. 171Il Gruppo di gestione dei sentieri provvede al proprio finanziamento mediante:
a)contributo annuo del Cantone
b)contributo annuo di ogni singolo Ente turistico locale socio
c)i sussidi di enti pubblici
d)fatturazione a terzi di prestazioni nel proprio ambito di attività.
2Il Gruppo di gestione dei sentieri non può prelevare tasse o imposte.
Contributi dei soci
Art. 181Gli enti turistici locali partecipano alle spese di principio mediante quote proporzionate alla lunghezza dei sentieri di loro competenza, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 16 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985.
2Lo statuto può prevedere una diversa ripartizione.
Vigilanza
Art. 19I Gruppi di gestione dei sentieri sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato e per esso del Dipartimento del territorio.
Ricorsi
Art. 20Contro le decisioni dei Gruppi di gestione dei sentieri, escluse quelle relative ai rapporti di lavoro, è dato il ricorso al Consiglio di Stato.
Disposizioni finali
Art. 21Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]
Pubblicato nel BU 2009, 465, 471.
[1] Entrata in vigore: 30 ottobre 2009 - BU 2009, 471.